Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30719 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30719 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso 21073-2019 proposto da:
COGNOME NOME, in proprio e quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli Avvocati AVV_NOTAIO e NOME COGNOME per procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
e
RAGIONE_SOCIALE DI ANCONA E FALCONARA MARITTIMA RAGIONE_SOCIALEO RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
nonché
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO per procura in calce al
contro
ricorso, cui è subentrata, a seguito di cessione di ramo di azienda del 19/2/2021, RAGIONE_SOCIALE, in persona del procuratore RAGIONE_SOCIALE per atto del 19/1/2017, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO per procura in calce all ‘ atto di costituzione di nuovo difensore;
– controricorrente –
e
RAGIONE_SOCIALE – intimato – avverso la SENTENZA N. 589/2019 della CORTE D ‘ APPELLO DI ANCONA, depositata il 30/4/2019;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 28/10/2025;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituto Procuratore Generale della Repubblica NOME AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
1.1. La corte d ‘ appello, con la sentenza in epigrafe, pronunciando sull ‘ appello proposto da NOME COGNOME, ha dichiarato l ‘ inammissibilità delle domande proposte da quest ‘ ultima nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
1.2. La corte, in particolare, dopo aver rilevato che l ‘ appellante, socia accomandataria della RAGIONE_SOCIALE, era stata dichiarata fallita, unitamente a tale RAGIONE_SOCIALE, con sentenza del 13/4/2010, e cioè in epoca anteriore all ‘ introduzione del giudizio, ha, in sostanza, ritenuto che: – la dichiarazione di fallimento, pur non sottraendo al fallito la
titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, comporta, a norma dell ‘ art. 43 l.fall., la perdita della sua capacità di stare in giudizio nelle relative controversie, spettando la legittimazione processuale esclusivamente al curatore; tuttavia, se l ‘ amministrazione fallimentare rimane inerte, il fallito conserva, in via eccezionale, la legittimazione ad agire per la tutela dei suoi diritti patrimoniali, sempre che l ‘ inerzia del curatore sia stata determinata da un totale disinteresse degli organi fallimentari e non anche quando consegua ad una valutazione negativa di questi ultimi circa la convenienza della controversia; – nel caso in esame, la RAGIONE_SOCIALE ha agito per ‘ la declaratoria di nullità di un contratto di sale and lease back stipulato in data 27.09.07 … avente ad oggetto un opificio industriale acquistato dalla RAGIONE_SOCIALE, e poi concesso in locazione alla venditrice RAGIONE_SOCIALE ‘ e per ‘ la declaratoria di nullità dei collegati contratti di fideiussione e garanzia stipulati con le RAGIONE_SOCIALE convenute ed il risarcimento dei danni ‘, tra cui quello derivante dal protesto levato dalla RAGIONE_SOCIALE; – si tratta, quindi, di azioni relative a contratti stipulati dalla RAGIONE_SOCIALE fallita e dall ‘ appellante quale sua socia accomandataria e, dunque, riservate, a norma dell ‘ art. 43 l.fall., al Fallimento delle stesse; – il Fallimento, del resto, non ha manifestato disinteresse per la vicenda, essendosi costituito nel ‘ giudizio di primo grado ‘ con comparsa di risposta del 29/10/2012, nella quale ha espresso una ‘valutazione negativa in ordine alla convenienza della prosecuzione delle azioni intraprese dalla fallita ‘.
1.3. La corte d ‘ appello, quindi, in accoglimento delle eccezioni sollevate dalle appellate, ha ritenuto che la COGNOME fosse priva della legittimazione processuale ed ha, pertanto, dichiarato l ‘ inammissibilità delle domande proposte dalla stessa.
1.4. NOME COGNOME, in proprio e quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, con ricorso notificato (lunedì) 1/7/2019, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza, assumendone la notificazione il 2/5/2019.
1.5. La RAGIONE_SOCIALE ( ‘ già RAGIONE_SOCIALE ‘ ), la RAGIONE_SOCIALE (quale RAGIONE_SOCIALE così denominata a seguito dell ‘ incorporazione di RAGIONE_SOCIALE nella RAGIONE_SOCIALE) e l ‘ RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) hanno resistito con distinti controricorsi.
1.6. La RAGIONE_SOCIALE, in particolare, ha eccepito, tra l ‘ altro, il difetto della propria legittimazione passiva.
1.7. Il Fallimento è rimasto intimato.
1.8. Il Pubblico Ministero, con memoria del 26/9/2025, ha chiesto il rigetto del ricorso.
1.9. La RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, subentrata alla RAGIONE_SOCIALE, hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione dell ‘ art. 43 l.fall., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d ‘ appello, accogliendo le eccezioni delle appellate, ha dichiarato l ‘ inammissibilità delle domande proposte dall ‘ attrice sul rilievo che la stessa, in quanto già assoggettata a fallimento al momento dell ‘ introduzione del giudizio, era priva della relativa legittimazione attiva, omettendo, tuttavia, di considerare che: –
la perdita della capacità processuale in capo al fallito, relativamente ai rapporti di pertinenza della procedura, essendo posta a tutela della massa dei creditori, può essere eccepito soltanto dal curatore, salvo il solo caso in cui quest ‘ ultimo abbia dimostrato il suo interesse per il rapporto dedotto in giudizio; in tale ipotesi, il difetto di legittimazione del fallito assume carattere assoluto ed è, perciò, opponibile da chiunque ed è rilevabile anche d ‘ ufficio; – se, invece, il curatore rimane inerte ed il fallito agisce in proprio, la controparte non è legittimata a proporre l ‘ eccezione, né il giudice può rilevare d ‘ ufficio il difetto di tale capacità; – nel caso in esame, il curatore, pur essendosi costituito nel giudizio di primo grado dichiarando il proprio disinteresse per il rapporto dedotto in giudizio, è rimasto contumace nel giudizio innanzi alla corte d ‘ appello, con la conseguenza che il difetto di capacità processuale in capo all ‘ attrice non poteva essere eccepito dalle RAGIONE_SOCIALE appellate.
2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la sussistenza di una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, in relazione all ‘ art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d ‘ appello ha dichiarato l ‘ inammissibilità delle domande proposte dall ‘ attrice sul rilevo che la stessa, in quanto già assoggettata a fallimento al momento dell ‘ introduzione del giudizio, era priva della relativa legittimazione attiva e che il Fallimento aveva espresso una valutazione negativa in ordine alla convenienza della prosecuzione delle azioni intraprese dalla fallita, omettendo, tuttavia, di esporre le ragioni di fatto e di diritto in virtù delle quali ha ritenuto che il Fallimento della RAGIONE_SOCIALE abbia espresso una ponderata valutazione negativa in ordine alla convenienza della prosecuzione delle azioni intraprese dalla fallita. L ‘ inerzia che legittima l ‘ azione della parte personalmente
non può essere, infatti, elisa da una generica valutazione negativa sulla convenienza dell ‘ azione ma deve sostanziarsi in una valutazione, che il giudice deve accertare, dei costi/benefici prodotti dall ‘ introduzione del giudizio e della sua utilità per la massa dei creditori.
2.3. Con il terzo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d ‘ appello ha dichiarato l ‘ inammissibilità delle domande proposte dall ‘ attrice sul rilevo che la stessa, in quanto già assoggettata a fallimento al momento dell ‘ introduzione del giudizio, era priva della relativa legittimazione attiva e che il Fallimento aveva espresso una valutazione negativa in ordine alla convenienza della prosecuzione delle azioni intraprese dalla fallita, senza, per contro, considerare che dalle prove raccolte in giudizio non emerge che l ‘ inerzia del curatore sia dipesa da una precisa scelta discrezionale di non porre in essere l ‘ attività processuale in ragione dell ‘ analisi dei costi/benefici prodotti dall ‘ introduzione del giudizio e della sua utilità per la massa dei creditori.
2.4. I motivi, da trattare congiuntamente, sono inammissibili.
2.5. La dichiarazione di fallimento, in effetti, nelle controversie relative ai beni ‘ compresi nel fallimento ‘, pur non sottraendo al fallito la titolarità degli stessi, determina, in forza dell ‘ art. 43 l.fall., la perdita della capacità processuale in capo al debitore ed, in corrispondenza, la sua attribuzione, in via sostitutiva ed esclusiva, al curatore del fallimento.
2.6. Il fallito, tuttavia, di fronte all ‘ inerzia dell ‘ amministrazione fallimentare, conserva, in via eccezionale e suppletiva, la capacità e la legittimazione processuale in ordine
ai predetti rapporti, a condizione, però, che la suddetta inerzia sia stata determinata da un totale disinteresse degli organi fallimentari e non anche quando la stessa consegua ad una valutazione negativa da parte di questi ultimi della convenienza della controversia (Cass. n. 9456 del 1997; Cass. n. 15369 del 2005; Cass. n. 24159 del 2013; Cass. n. 13814 del 2016; Cass. n. 2626 del 2018; più di recente, Cass. n. 26506 del 2021, in motiv.; Cass. n. 32634 del 2023).
2.7. L’ assoluto disinteresse del curatore, quale condizione negativa perché si possa riconoscere al fallito tale legittimazione supplementare ed eccezionale, postula, peraltro, una rigorosa e specifica allegazione, da parte del fallito, di tale presupposto (Cass. n. 26506 del 2021, in motiv.) ed è, come tale, oggetto di un accertamento fattuale, in sede di verifica preliminare dei presupposti processuali, da parte del giudice della causa di merito, la cui complessità può risultare tanto maggiore ‘ quanto più si ammetta che questa valutazione negativa ponderata possa desumersi anche per implicito o per facta concludentia, cioè in assenza di un formale provvedimento del giudice delegato (del resto previsto dall ‘ art. 25 n. 6) l.fall. per stare in giudizio, non anche per non starci) che autorizzi il curatore all ‘ astensione ‘ (Cass. SU n. 11287 del 2023, in motiv.).
2.8. La mancanza di tale presupposto può essere, infine, rilevata anche d ‘ ufficio dal giudice (Cass. SU n. 27346 del 2009) e, fatti salvi i limiti del giudicato, in ogni stato e grado del giudizio (Cass. SU n. 11287 del 2023).
2.9. La mera inerzia assunta dal curatore è, per contro, sufficiente a far sorgere la legittimazione processuale straordinaria del fallito soltanto a fronte di un atto impositivo che riguardi rapporti d ‘ imposta i cui presupposti si sono formati prima della sentenza dichiarativa di fallimento.
2.10. In tal caso, l ‘ indubbia ‘ peculiarità dell ‘ obbligazione tributaria ‘ , quale emerge non solo sul piano della ‘ disciplina sostanziale ‘ ( in cui l ‘ applicazione delle previsioni del codice civile può avvenire solo in mancanza di prescrizioni tributarie specifiche e con i limiti generali di compatibilità ed analogia) ma anche su quello dell ‘ accertamento giurisdizionale (che è sottratto alla vis attractiva del foro fallimentare ed è demandato in via esclusiva al giudice tributario, sicché, ‘ una volta che il credito impositivo sia divenuto definitivo per mancata impugnazione dell ‘ avviso da parte della curatela e così ammesso al concorso, nessun altro margine di contestazione potrebbe residuare in capo al contribuente fallit o …’ , che ne subisce gli effetti ‘ anche dopo la chiusura del fallimento ‘), induce, infatti, a ritenere che il contribuente fallito (anche in ragione del suo specifico interesse ‘ a perseguire l ‘ estinzione del debito tributario ‘ onde evitare , come giustamente osservato dal Pubblico Ministero, che le sanzioni penali e/o amministrative di carattere pecuniario conseguenti all ‘ illecito tributario possano residuare, a norma dell’art. 142, comma 3°, lett. b, l.fall., all ‘ esdebitazione eventualmente ottenuta) sia legittimato ad impugnare l ‘ atto impositivo tutte le volte in cui il curatore, assumendo un comportamento oggettivo di pura e semplice inerzia, si sia astenuto dall’impugnazione dello stesso, indipendentemente dalla consapevolezza e volontà che l ‘ abbiano determinato a tale scelta (Cass. SU n. 11287 del 2023; Cass. n. 21333 del 2024).
2.11. Nel caso in esame, la corte d ‘ appello ha accertato, in fatto, con apprezzamento rimasto per tutto incensurato, che il Fallimento non aveva semplicemente manifestato il proprio disinteresse per l ‘iniziativa intrapresa dalla debitrice assoggettata a fallimento, avendo, piuttosto, espresso, con
comparsa di risposta depositata nel ‘ giudizio di primo grado ‘ , una ‘valutazione negativa in ordine alla convenienza della prosecuzione delle azioni intraprese ‘ dalla stessa.
2.12. Si tratta, peraltro, di una valutazione che non è sindacabile, come invece pretende la ricorrente, dal giudice della causa di merito ma solo, in sede fallimentare, con il reclamo da parte del fallito al giudice delegato avverso l ‘ inerzia del curatore (art. 36, comma 1°, l.fall.) e/o il reclamo dello stesso fallito al tribunale avverso le determinazioni assunte sul punto dal giudice delegato (artt. 25 n. 6 e 26, commi 1° e 2°, l.fall.).
Il ricorso, per l ‘ inammissibilità di tutti i suoi motivi, è, a sua volta, inammissibile: e come tale dev ‘ essere, pertanto, dichiarato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara l ‘ inammissibilità del ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alle controricorrenti le spese del giudizio, che liquida, per ciascuna di esse, nella somma di €. 7.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un
ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 28 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME