Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 14161 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 14161 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16270/2023 R.G. proposto da :
LA NOME LA NOMECOGNOME NOME, LA NOMECOGNOME rappresentati e difesi dall ‘ avvocato NOME COGNOME presso l ‘ indirizzo di posta elettronica certificata dei quali sono domiciliati per legge;
-ricorrenti-
contro
COMUNE DI TARANTO, nella persona del Sindaco pro tempore in atti indicato, rappresentato e difeso dalle avvocate NOME e COGNOME NOME, presso l ‘ indirizzo di posta elettronica certificata delle quali è domiciliato per legge;
-controricorrente-
nonché contro
OSL DISSESTO COMUNE TARANTO, MINISTERO DELL ‘ INTERNO, NOME
-intimati-
avverso la SENTENZA della CORTE D ‘ APPELLO di LECCE n. 54/2023 depositata il 18/01/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2025 dal
Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Occorre premettere che il Comune di Taranto fu dichiarato in dissesto finanziario con delibera del Commissario Straordinario n. 234, del 17.10.2006. E che il Tribunale di Taranto, con la sentenza n. 1366/2013, passata in giudicato, condannò il Comune di Taranto a pagare in favore di NOME COGNOME la somma di €. 42.388,70, a titolo di indennità per accessione invertita di un terreno (che era stato occupato da detto comune in forza di un decreto di occupazione d’urgenza del 23.03.1994 a cui non aveva fatto seguito né alcun provvedimento di esproprio e neppure il pagamento della relativa indennità, ancorché l’ente civico avesse realizzato opere pubbliche, rendendo la situazione ormai irreversibile); nonché al pagamento delle spese processuali, con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi procuratore antistatario.
L’avv. NOME COGNOME in forza del suddetto titolo esecutivo, in proprio, per le competenze liquidategli come procuratore antistatario, nonché in nome e per contro della Vigilante per la sorte capitale, agiva esecutivamente contro il Comune di Taranto mediante pignoramento ex art. 543 c.p.c. presso una non meglio indicata Banca tesoriera del Comune.
Avverso detto pignoramento proponeva opposizione il Comune di Taranto, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e formulando istanza di sospensione (che veniva respinta con ordinanza del 18/02/2014).
Successivamente il Comune di Taranto introduceva il giudizio di merito convenendo la Vigilante NOME COGNOME l’avv. COGNOME, in proprio, l’Organismo Straordinario di Liquidazione del Comune di
Taranto (di seguito, per brevità, l’OSL), nonché il Ministero dell’Interno. In sintesi, secondo il Comune, il divieto previsto dall’art. 248 comma 2 TUEL (di intraprendere o continuare azioni esecutive contro l’ente in dissesto dalla data della dichiarazione di dissesto sino all’approvazione del rendiconto di cui all’art. 256) doveva applicarsi anche ai crediti accertati con sentenza emessa successivamente alla dichiarazione di dissesto, ma correlati ad atti e fatti di gestione precedenti alla dichiarazione di dissesto, come chiarito dal legislatore, con legge di interpretazione autentica di cui all’art. 5, co. 2, D.L. n. 80/2004 (conv. in legge n. 140/2004); pertanto il Comune di Taranto era privo di legittimazione passiva, rimanendo invece legittimata l’OSL.
Si costituiva in giudizio l’OSL, che aderiva all’opposizione del Comune.
L’avv. COGNOME si costituiva in proprio e quale procuratore della Vigilante, chiedendo il rigetto dell’opposizione all’esecuzione o, in via subordinata, l’accoglimento dell’eccezione di incostituzionalità della legge censurata per violazione dell’art. 117, comma 1, della Costituzione, con trasmissione della causa alla Corte Costituzionale.
Il Ministero dell’Interno restava contumace.
Il Tribunale di Taranto, con sentenza n. 1071/20158, dichiarava la sussistenza del diritto dei creditori Vigilante-COGNOME ad agire esecutivamente contro il Comune di Taranto, con conseguente rigetto dell’opposizione e condanna dell’ente civico al pagamento delle spese di lite in solido con l’OSL.
Avverso la sentenza di primo grado proponevano appello, con due distinti atti, il Comune di Taranto e l’OSL davanti alla sezione distaccata di Taranto della Corte di appello di Lecce.
La corte territoriale, disposta la riunione dei giudizi, con sentenza n. 62/2017, dichiarava la propria incompetenza territoriale a norma dell’art. 7, co. 2, R.D. 1611/1933, che stabilisce che l’appello alle sentenze dei tribunali è posto innanzi alla Corte di appello del luogo
ove ha sede l’avvocatura dello Stato nel cui distretto le sentenze furono pronunziate essendo parte del giudizio anche il Ministero dell’Interno (rimasto contumace), rimettendo le parti innanzi alla Corte di Appello di Lecce.
L’OSL riassumeva la causa innanzi alla Corte di appello di Lecce.
Si costituivano il Comune di Taranto, nonché la COGNOME e l’avv. NOME COGNOME che reiteravano le proprie rispettive difese e conclusioni, mentre restava contumace il Ministero dell’Interno.
La Corte distrettuale, con la sentenza impugnata, rigettata l’eccezione di inammissibilità degli appelli per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, accoglieva i motivi di appello, che esaminava congiuntamente, condannando COGNOME e l’avv. COGNOME oltre che al pagamento delle spese processuali, a restituire al Comune di Taranto le somme ricevute in forza dell’ordinanza di assegnazione del 08.02.2014.
Avverso la sentenza della corte territoriale hanno proposto ricorso NOME COGNOME nonché NOME, NOME e NOME COGNOME nell’allegata qualità di eredi dell’avv. NOME COGNOME nelle more deceduto.
Ha resistito con controricorso il Comune di Taranto.
Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte.
Il Difensore di parte ricorrente ha depositato memoria.
La Corte si è riservata il deposito della motivazione della sentenza entro il termine di giorni sessanta dalla decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME nonché NOME NOME e NOME COGNOME, quali eredi dell’avv. NOME COGNOME nelle more deceduto, articolano in ricorso cinque motivi, di cui i primi tre concernono questioni preliminari e gli ultimi due il merito della decisione. Precisamente:
1.1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano: <>.
In sintesi, secondo i ricorrenti, se la corte territoriale avesse correttamente applicato il principio affermato da Cass. n. 2895/2012, avrebbe dovuto nel caso di specie pronunciare l’interruzione del processo, così evitando di pervenire attraverso una sentenza nulla all’ingiusta statuizione sulle spese e competenze legali in favore dell’OSL, soggetto ormai non più giuridicamente esistente.
1.2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano: <> nella parte in cui la corte di merito ha ritenuto sussistere in seno all’OLS un interesse ad agire (<>), nonostante il predetto ente non sia più giuridicamente esistente a seguito della delibera n. 3 dell’8 giugno 2019 (con la quale era stato approvato il rendiconto di liquidazione ed era stata disposta la restituzione al Comune di Taranto dell’intera giacenza di cassa).
1.3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano: <>.
In sintesi, secondo i ricorrenti, il credito del loro dante causa avv. COGNOME Cosimo esula da quelli rientranti nella competenza dell’OSL,
difettando il requisito temporale imposto dall’art. 252 TUEL, essendo la posizione debitoria del Comune di Taranto sorta solo con l’emissione della sentenza n. 1366/2013 del Tribunale di Taranto, passata in giudicato.
1.4. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano: <> nella parte in cui la corte di merito, recependo quanto statuito dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1/2022, ha affermato (pp. 16 e 17): <> non poteva applicarsi al caso di specie, in quanto la Vigilante aveva ottenuto il titolo esecutivo nel 2013 e aveva avviato il processo esecutivo il 27/12/2013, ragion per cui <>.
In sintesi, secondo i ricorrenti, come discusso tra le parti in giudizio, la corte di merito avrebbe omesso di considerare che il credito del defunto avv. COGNOME non rientrava tra i crediti di cui all’art. 252 TUEL (e, dunque, esulava da quelli rientranti nella competenza dell’OSL), in quanto sorto con la pubblicazione della sentenza n. 1366/2013 del Tribunale di Taranto, passata in giudicato, quindi in data successiva al dichiarato dissesto; e, conseguentemente, l’avv. COGNOME era stato erroneamente condannato al pagamento delle spese legali del doppio grado di giudizio in solido con la cliente NOME NOMECOGNOME
1.5. Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano: <> nella parte in cui la corte distrettuale – dopo aver affermato: <> – ha tuttavia stabilito che <> ed ha disposto che: <>.
In sintesi, secondo i ricorrenti, la corte di merito è incorsa nel vizio denunciato, in quanto, da una parte, ha riconosciuto che l’OSL non esiste più nel mondo giuridico; e, dall’altra parte, ne ha affermato il diritto alla rifusione delle spese di lite, senza farsi carico di individuare il soggetto giuridico succeduto nella posizione processuale dell’organismo ormai estinto (soggetto che, non essendo il trapasso dell’OSL disciplinato da alcuna norma, non avrebbe comunque potuto individuare).
Dei motivi, sopra ripercorsi ed illustrati, è superflua la disamina, in ragione del fatto che NOME COGNOME, nonché NOME, NOME e NOME COGNOME, come sopra già rilevato, hanno proposto ricorso a questa Corte allegando la propria qualità di eredi dell’avv. NOME COGNOME nelle more deceduto.
Senonché questa Corte ha più volte precisato (cfr., tra le tante, la recentissima Cass. n. 13522/2025) che, in tema di legittimazione attiva, sulla parte che ricorre per cassazione, nell’asserita qualità di successore a titolo universale della persona parte del precedente grado
di merito, incombe l’onere di dimostrare, mercé le produzioni documentali consentite dall’art. 372 cod. proc. civ., il decesso della parte originaria e la propria qualità di erede: in mancanza, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di prova della legittimazione ad impugnare, nessun rilievo assumendo la mancata contestazione sul punto ad opera della controparte, poiché questione rilevabile d’ufficio, siccome afferente alla regolare costituzione del contraddittorio nella fase d’impugnazione (cfr. Cass. n. 1943/2011; n. 24050/2019; n. 34373/2023; n. 3793/2024; n. 25860/2024; n. 13522/2025).
Orbene, nel caso di specie, i ricorrenti, a suffragio della affermata qualità di eredi, hanno prodotto soltanto il certificato di stato di famiglia originario; ma tale certificato, da cui si può evincere – semmai – la sola qualità di chiamati all’eredità in forza di successione legittima, non può apprezzarsi come prova della qualità di eredi, in difetto di allegazione e, soprattutto, di documentazione circa il modo di devoluzione dell’eredità del de cuius e circa l’avvenuta accettazione della stessa.
Donde l’inammissibilità del ricorso.
All ‘ inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese dei ricorrenti in favore della controparte e la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell ‘ importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
P. Q. M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del Comune resistente, delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 2.400 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2025, nella camera di consiglio