Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 14161 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 14161 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16270/2023 R.G. proposto da :
LA FRATTA NOME, LA FRATTA NOME, PULITO NOME, LA FRATTA NOME, rappresentati e difesi dall ‘ AVV_NOTAIO, presso l ‘ indirizzo di posta elettronica certificata dei quali sono domiciliati per legge;
-ricorrenti-
contro
COMUNE DI TARANTO, nella persona del Sindaco pro tempore in atti indicato, rappresentato e difeso dalle avvocate COGNOME NOME e COGNOME NOME, presso l ‘ indirizzo di posta elettronica certificata RAGIONE_SOCIALEe quali è domiciliato per legge;
-controricorrente-
nonché contro
OSL DISSESTO COMUNE TARANTO, RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE, VIGILANTE NOME
-intimati-
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE D ‘ APPELLO di LECCE n. 54/2023 depositata il 18/01/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2025 dal
Consigliere COGNOME NOME;
FATTI DI CAUSA
Occorre premettere che il RAGIONE_SOCIALE di Taranto fu dichiarato in dissesto finanziario con delibera del Commissario RAGIONE_SOCIALE n. 234, del 17.10.2006. E che il Tribunale di Taranto, con la sentenza n. 1366/2013, passata in giudicato, condannò il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Taranto a pagare in favore di NOME COGNOME la somma di €. 42.388,70, a titolo di indennità per accessione invertita di un terreno (che era stato occupato da detto comune in forza di un decreto di occupazione d’urgenza del 23.03.1994 a cui non aveva fatto seguito né alcun provvedimento di esproprio e neppure il pagamento RAGIONE_SOCIALEa relativa indennità, ancorché l’ente civico avesse realizzato opere pubbliche, rendendo la situazione ormai irreversibile); nonché al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi procuratore antistatario.
AVV_NOTAIO, in forza del suddetto titolo esecutivo, in proprio, per le competenze liquidategli come procuratore antistatario, nonché in nome e per contro RAGIONE_SOCIALEa COGNOME per la sorte capitale, agiva esecutivamente contro il RAGIONE_SOCIALE di Taranto mediante pignoramento ex art. 543 c.p.c. presso una non meglio indicata Banca tesoriera del RAGIONE_SOCIALE.
Avverso detto pignoramento proponeva opposizione il RAGIONE_SOCIALE di Taranto, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e formulando istanza di sospensione (che veniva respinta con ordinanza del 18/02/2014).
Successivamente il RAGIONE_SOCIALE di Taranto introduceva il giudizio di merito convenendo la COGNOME NOME, l’AVV_NOTAIO, in proprio, l’RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE di
Taranto (di seguito, per brevità, l’OSL), nonché il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE. In sintesi, secondo il RAGIONE_SOCIALE, il divieto previsto dall’art. 248 comma 2 TUEL (di intraprendere o continuare azioni esecutive contro l’ente in dissesto dalla data RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione di dissesto sino all’approvazione del rendiconto di cui all’art. 256) doveva applicarsi anche ai crediti accertati con sentenza emessa successivamente alla dichiarazione di dissesto, ma correlati ad atti e fatti di gestione precedenti alla dichiarazione di dissesto, come chiarito dal legislatore, con legge di interpretazione autentica di cui all’art. 5, co. 2, D.L. n. 80/2004 (conv. in legge n. 140/2004); pertanto il RAGIONE_SOCIALE di Taranto era privo di legittimazione passiva, rimanendo invece legittimata l’OSL.
Si costituiva in giudizio l’RAGIONE_SOCIALE, che aderiva all’opposizione del RAGIONE_SOCIALE.
AVV_NOTAIO si costituiva in proprio e quale procuratore RAGIONE_SOCIALEa COGNOME, chiedendo il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘opposizione all’esecuzione o, in via subordinata, l’accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di incostituzionalità RAGIONE_SOCIALEa legge censurata per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 117, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa Costituzione, con trasmissione RAGIONE_SOCIALEa causa alla Corte Costituzionale.
Il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE restava contumace.
Il Tribunale di Taranto, con sentenza n. 1071/20158, dichiarava la sussistenza del diritto dei creditori RAGIONE_SOCIALE ad agire esecutivamente contro il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Taranto, con conseguente rigetto RAGIONE_SOCIALE‘opposizione e condanna RAGIONE_SOCIALE‘ente civico al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese di lite in solido con l’OSL.
Avverso la sentenza di primo grado proponevano appello, con due distinti atti, il RAGIONE_SOCIALE di Taranto e l’RAGIONE_SOCIALE davanti alla sezione distaccata di Taranto RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Lecce.
La corte territoriale, disposta la riunione dei giudizi, con sentenza n. 62/2017, dichiarava la propria incompetenza territoriale a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 7, co. 2, R.D. 1611/1933, che stabilisce che l’appello alle sentenze dei tribunali è posto innanzi alla Corte di appello del luogo
ove ha sede l’avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato nel cui distretto le sentenze furono pronunziate essendo parte del giudizio anche il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE (rimasto contumace), rimettendo le parti innanzi alla Corte di Appello di Lecce.
L’OSL riassumeva la causa innanzi alla Corte di appello di Lecce.
Si costituivano il RAGIONE_SOCIALE di Taranto, nonché la COGNOME e l’AVV_NOTAIO, che reiteravano le proprie rispettive difese e conclusioni, mentre restava contumace il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
La Corte distrettuale, con la sentenza impugnata, rigettata l’eccezione di inammissibilità degli appelli per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, accoglieva i motivi di appello, che esaminava congiuntamente, condannando La COGNOME e l’AVV_NOTAIO, oltre che al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, a restituire al RAGIONE_SOCIALE di Taranto le somme ricevute in forza RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza di assegnazione del 08.02.2014.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa corte territoriale hanno proposto ricorso NOME COGNOME, nonché NOME, NOME e NOME COGNOME, nell’allegata qualità di eredi RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, nelle more deceduto.
Ha resistito con controricorso il RAGIONE_SOCIALE di Taranto.
Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte.
Il Difensore di parte ricorrente ha depositato memoria.
La Corte si è riservata il deposito RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza entro il termine di giorni sessanta dalla decisione.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
NOME COGNOME, nonché NOME, NOME e NOME COGNOME, quali eredi RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, nelle more deceduto, articolano in ricorso cinque motivi, di cui i primi tre concernono questioni preliminari e gli ultimi due il merito RAGIONE_SOCIALEa decisione. Precisamente:
1.1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano: <>.
In sintesi, secondo i ricorrenti, se la corte territoriale avesse correttamente applicato il principio affermato da Cass. n. 2895/2012, avrebbe dovuto nel caso di specie pronunciare l’interruzione del processo, così evitando di pervenire attraverso una sentenza nulla all’ingiusta statuizione sulle spese e competenze legali in favore RAGIONE_SOCIALE‘OSL, soggetto ormai non più giuridicamente esistente.
1.2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano: <> nella parte in cui la corte di merito ha ritenuto sussistere in seno all’OLS un interesse ad agire (<>), nonostante il predetto ente non sia più giuridicamente esistente a seguito RAGIONE_SOCIALEa delibera n. 3 RAGIONE_SOCIALE‘8 giugno 2019 (con la quale era stato approvato il rendiconto di liquidazione ed era stata disposta la restituzione al RAGIONE_SOCIALE di Taranto RAGIONE_SOCIALE‘intera giacenza di cassa).
1.3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano: <>.
In sintesi, secondo i ricorrenti, il credito del loro dante causa AVV_NOTAIO esula da quelli rientranti nella competenza RAGIONE_SOCIALE‘OSL,
difettando il requisito temporale imposto dall’art. 252 TUEL, essendo la posizione debitoria del RAGIONE_SOCIALE di Taranto sorta solo con l’emissione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 1366/2013 del Tribunale di Taranto, passata in giudicato.
1.4. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano: <> nella parte in cui la corte di merito, recependo quanto statuito dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1/2022, ha affermato (pp. 16 e 17): <> non poteva applicarsi al caso di specie, in quanto la RAGIONE_SOCIALE aveva ottenuto il titolo esecutivo nel 2013 e aveva avviato il processo esecutivo il 27/12/2013, ragion per cui <>.
In sintesi, secondo i ricorrenti, come discusso tra le parti in giudizio, la corte di merito avrebbe omesso di considerare che il credito del defunto AVV_NOTAIO COGNOME non rientrava tra i crediti di cui all’art. 252 TUEL (e, dunque, esulava da quelli rientranti nella competenza RAGIONE_SOCIALE‘OSL), in quanto sorto con la pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 1366/2013 del Tribunale di Taranto, passata in giudicato, quindi in data successiva al dichiarato dissesto; e, conseguentemente, l’AVV_NOTAIO COGNOME era stato erroneamente condannato al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese legali del doppio grado di giudizio in solido con la cliente COGNOME NOME.
1.5. Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano: <> nella parte in cui la corte distrettuale – dopo aver affermato: <> – ha tuttavia stabilito che <> ed ha disposto che: <>.
In sintesi, secondo i ricorrenti, la corte di merito è incorsa nel vizio denunciato, in quanto, da una parte, ha riconosciuto che l’OSL non esiste più nel mondo giuridico; e, dall’altra parte, ne ha affermato il diritto alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite, senza farsi carico di individuare il soggetto giuridico succeduto nella posizione processuale RAGIONE_SOCIALE‘organismo ormai estinto (soggetto che, non essendo il trapasso RAGIONE_SOCIALE‘OSL disciplinato da alcuna norma, non avrebbe comunque potuto individuare).
Dei motivi, sopra ripercorsi ed illustrati, è superflua la disamina, in ragione del fatto che NOME COGNOME, nonché NOME, NOME e NOME COGNOME, come sopra già rilevato, hanno proposto ricorso a questa Corte allegando la propria qualità di eredi RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, nelle more deceduto.
Senonché questa Corte ha più volte precisato (cfr., tra le tante, la recentissima Cass. n. 13522/2025) che, in tema di legittimazione attiva, sulla parte che ricorre per cassazione, nell’asserita qualità di successore a titolo universale RAGIONE_SOCIALEa persona parte del precedente grado
di merito, incombe l’onere di dimostrare, mercé le produzioni documentali consentite dall’art. 372 cod. proc. civ., il decesso RAGIONE_SOCIALEa parte originaria e la propria qualità di erede: in mancanza, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di prova RAGIONE_SOCIALEa legittimazione ad impugnare, nessun rilievo assumendo la mancata contestazione sul punto ad opera RAGIONE_SOCIALEa controparte, poiché questione rilevabile d’ufficio, siccome afferente alla regolare costituzione del contraddittorio nella fase d’impugnazione (cfr. Cass. n. 1943/2011; n. 24050/2019; n. 34373/2023; n. 3793/2024; n. 25860/2024; n. 13522/2025).
Orbene, nel caso di specie, i ricorrenti, a suffragio RAGIONE_SOCIALEa affermata qualità di eredi, hanno prodotto soltanto il certificato di stato di famiglia originario; ma tale certificato, da cui si può evincere – semmai – la sola qualità di chiamati all’eredità in forza di successione legittima, non può apprezzarsi come prova RAGIONE_SOCIALEa qualità di eredi, in difetto di allegazione e, soprattutto, di documentazione circa il modo di devoluzione RAGIONE_SOCIALE‘eredità del de cuius e circa l’avvenuta accettazione RAGIONE_SOCIALEa stessa.
Donde l’inammissibilità del ricorso.
All ‘ inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese dei ricorrenti in favore RAGIONE_SOCIALEa controparte e la declaratoria RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento RAGIONE_SOCIALE ‘ importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
P. Q. M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del RAGIONE_SOCIALE resistente, RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 2.400 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente al competente ufficio di merito, RAGIONE_SOCIALE ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2025, nella camera di consiglio