Sentenza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 2624 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 1 Num. 2624 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME , rappresentato e difeso da ll’ AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente-
Contro
CRISTINI ASSUNTA E COGNOME VERDIANA , rappresentate e difese dall’ AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in ComoINDIRIZZO INDIRIZZO
-controricorrenti-
Nonché
Oggetto:
azione responsabilità amministratori.
Legittimazione eredi
del socio
RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano n.2746/2019 depositata il 20.6.2019 e notificata il 20.6.2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’8.1 .2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. ─ In primo grado, l’attore NOME COGNOME, in qualità di socio della RAGIONE_SOCIALE, ha impugnato la delibera assembleare del 29.05.2014 in tema di compenso dell’amministratore unico NOME COGNOME e di distribuzione di utili ai soci. Ha svolto altresì azione di responsabilità ex art. 2476, comma 3, c.c. nei confronti dell’amministratore unico, chiedendo l’annullamento della delibera, la condanna di quest’ultimo al risarcimento del danno subito dalla società nonché la sua revoca dalla carica.
2. ─ In data 29 giugno 2015 il convenuto e la società, litisconsorte nel giudizio, hanno dichiarato la morte di NOME, che non era stata invece dichiarata dal legale dell’attore, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 300, comma 2, c.p.c., per cui il processo non è stato interrotto. E tuttavia, i convenuti hanno dedotto che il processo sarebbe divenuto improcedibile, essendo venuto a mancare il socio impugnante, unico legittimato ad agire ex art. 2476 c.c. Alla successiva udienza del 7 giugno 2016 si sono costituite in prosecuzione del processo le eredi del defunto NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, ai sensi degli artt. 300, comma 2, e 302 c.p.c., al fine di evitare l’interruzione del processo per il dichiarato decesso del loro dante causa.
3. ─ Il processo, andato in decisione, è stato rimesso in istruttoria, in data 7 ottobre 2016, avendo, nelle conclusionali, i convenuti contestato la legittimazione passiva delle eredi, in quanto non socie della predetta
società. All’udienza del 10 gennaio 2017, le eredi hanno ribadito la loro legittimazione a subentrare nel processo, quali eredi universali dell’attore, e comunque per avere acquisito la qualità di socie della RAGIONE_SOCIALE in data 3 gennaio 2017, con iscrizione dell’acquisto, depositato ex art. 2470 c.c. il 9 gennaio 2017.
Le convenute hanno eccepito , a questo punto, l’estinzione del processo, essendo decorsi più di tre mesi dalla dichiarazione di morte del de cuius , ai sensi dell’art. 305 c.p.c., e non avendo le eredi titolo per costituirsi in prosecuzione nel processo, non essendo socie della RAGIONE_SOCIALE.
4. ─ Il Tribunale, ritenuta efficace la costituzione delle eredi, ai sensi dell’art. 302 c.p.c., non essendo stato il processo dichiarato interrotto, in mancanza della dichiarazione da parte del suo difensore della morte di NOME, e giudicata irrilevante la mancata iscrizione dell’acquisto delle quote del defunto da parte delle eredi, avendo tale iscrizione valenza di mera pubblicità dichiarativa, ha annullato la delibera impugnata e condannato NOME COGNOME al pagamento della somma di € 115.094,30.
─ La sentenza è stata impugnata dinanzi alla Corte di Appello di Milano nella sola parte del rigetto delle eccezioni preliminari attinenti alla legittimazione attiva delle eredi in prosecuzione. La Corte di merito ha rigettato l’appello perché ha ritenuto :
-) che l’azione di responsabilità contro gli amministratori sia un diritto esclusivo della società che è fatto valere dal socio in qualità di sostituto processuale ex art. 81 c.p.c.;
-) che l e eredi universali, sulla base dell’accettazione , retroattiva al momento dell’apertura della successione, avevano acquisito la qualità di socie e potevano esercitare l’azione ex art. 2476, comma 3, c.c.;
-) che ragioni di continuità del processo, in funzione dei rapporti derivanti dalla successione mortis causa , conducevano ad ammettere che le eredi potessero acquisire la qualità di sostituto processuale del de cuius senza interruzione del processo attraverso la costituzione volontaria ex art. 300 c.p.c.
─ NOME COGNOME ha presentato ricorso per cassazione con due
motivi. NOME e NOME hanno presentato controricorso ed anche memorie.
7. ─ Con ordinanza n. 10700/2023 questa Corte ha ritenuto opportuno rinviare la causa alla pubblica udienza, in considerazione della questione di diritto di particolare importanza posta nella censura, e più precisamente se esista la legittimazione degli eredi del socio che ha promosso azione di annullamento di delibera assembleare e di responsabilità, ai sensi dell’art. 2476 c.c. a proseguire nel giudizio promosso o se il processo divenga improcedibile, essendo venuto a mancare il socio impugnante, unico legittimato ad agire ex art. 2476 c.c.
Il AVV_NOTAIO ha chiesto il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente deduce:
8. ─ Con il primo motivo: Omessa motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
8.1 ─ Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
Il ricorrente lamenta un difetto di motivazione in iure , ma la decisione impugnata, sebbene errata in diritto, come si dirà, non è priva di motivazione.
Orbene, il vizio di motivazione riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., quale quello nella specie dedotto, può concernere esclusivamente l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anche l’interpretazione e l’applicazione delle norme giuridiche, in quanto il vizio di motivazione in diritto rimane di per sé irrilevante, essendo riconducibile all’ipotesi di cui al n. 3 dell’art. 360, comma 1, c.p.c. (Cass., n. 4863/2020; Cass., n. 11883/2003).
─ Con il secondo motivo: Violazione e falsa applicazione degli artt. 81, 100, 110, 300, 302, 305 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. La Corte avrebbe erroneamente ritenuto applicabile l’art. 110 c.p.c. anche in ipotesi di sostituzione processuale ex art. 81 c.p.c., consentendo la prosecuzione del giudizio alle sigg.re NOME e NOME, quali eredi di NOME.
9.1 ─ La censura è infondata , ma ai sensi dell’art. 384, ult. comma , va corretta la motivazione.
9.1.1 ─ La legittimazione individuale straordinaria, di cui all’art. 2476, comma 3, c.c., che consente al socio di proporre l’azione sociale di responsabilità, è – per vero – riconducibile alla sostituzione processuale ex art. 81 c.p.c., poiché il socio attore assume la posizione di sostituto processuale della società (Cass., n. 19745/2018; cfr. pure Cass., n. 12568/2021, che ha affermato lo stesso principio con riferimento all’azione ex art. 2393 bis c.c., per le società per azioni). È il socio l’unico soggetto do tato di tale legittimazione straordinaria, sicché se egli viene meno per decesso , senza che gli subentri l’erede in veste di socio, con le precisazioni che ora si faranno, si determina l’improcedibilità dell’azione.
9.1.2 ─ Per un verso occorre in proposito considerare che: i ) le quote di RAGIONE_SOCIALE si trasferiscono anche mortis causa , ai sensi dell’art. 2469, comma 1, c.c., salvo contraria disposizione dell’atto costitutivo; ii ) l’accettazione retroagisce al momento dell’apertura della successione, ai sensi dell’art. 459 c.c. ; iii ) ergo , l a legittimazione prevista dall’art. 2476, comma 3, c.c., spetta al l’erede del socio, che abbia per tale via acquistato la qualità di socio, non ostandovi l’atto costitutivo .
E, nel caso di specie, è pacifico che NOME e NOME siano eredi del socio originario attore, tanto più gli adempimenti diretti al l’iscrizione nel registro delle imprese, occorsi come si è visto nella specie, e sul cui rilievo ora si tornerà, senz’altro importano accettazione tacita dell’eredità , ex art. 476 c.c..
9.1.3 ─ Per altro verso, tuttavia, si deve sottolineare quanto segue.
La disciplina del trasferimento delle partecipazioni sociali nelle società a responsabilità limitata è, come si accennava , contenuta nell’art. 2469 c.c., secondo cui: « Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell’atto costitutivo. Qualora l’atto costitutivo preveda l’intrasferibilità delle partecipazioni o ne subordini il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti, o ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte, il socio o i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’articolo 2473. In tali casi l’atto costitutivo può stabilire un termine, non superiore a due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione, prima del quale il recesso non può essere esercitato ». Nondimeno , l’efficacia nei confronti della società dell’acquisto mortis causa della partecipazione sociale è subordinata alla pubblicità prescritta dall’art. 2470 c.c., il quale dispone che il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito
presso il registro delle imprese. Ne segue che l’acquisto della qualità di socio presuppone, simultaneamente, tanto l’accettazione dell’eredità da parte del chiamato, quanto il deposito presso l’ufficio del registro delle imprese previsto dall’art. 2470, comma 1, c.c., in mancanza del quale il trasferimento non è opponibile alla società.
Conferma di quanto osservato si trae dall ‘art. 2470 , comma 2, c.c., secondo cui « in caso di trasferimento a causa di morte il deposito è effettuato a richiesta dell’erede o del legatario verso presentazione della documentazione richiesta per l’annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni ». Ne è ribadito, perciò, che il trasferimento della quota di società a responsabilità limitata è valido ed efficace inter partes indipendentemente dall’adempimento delle f ormalità pubblicitarie presso il registro delle imprese (e, prima del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, dall’annotazione nel libro soci), previste affinché il trasferimento acquisti efficacia nei confronti della società, i.e. il deposito della documentazione attestante tale trasferimento nel registro delle imprese.
Il trasferimento iure haereditario della titolarità della quota è, allora, condizione necessaria, ma non sufficiente per l’esercizio dei diritti sociali in capo all’acquirente, considerato il citato disposto del secondo comma dell’art. 2470 c.c., il quale richiede a tal fine il deposito per l’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto di trasferimento inter vivos o, nell’ipotesi di trasferimento mortis causa , della richiesta dell’erede o del legatario verso presentazione del certificato di morte, di copia del testamento, se esiste, di un atto di notorietà giudiziale o notarile attestante la qualità di erede o di legatario della partecipazione, nonché della denuncia di successione. Anche la dottrina ha evidenziato che il comma 1 dell’art. 2470 c.c., nel disporre che « il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito di cui al successivo comma », senza distinguere
tra trasferimenti inter vivos o mortis causa , induce a reputare che l’omessa iscrizione nel registro delle imprese del trasferimento a causa di morte ne determini l’inefficacia nei confronti della società, secondo lo stesso congegno previsto per i trasferimenti tra vivi, il che non vulnera, né interferisce con l’operatività dell’art. 459 c.c., secondo cui l’effetto dell’accettazione dell’eredità risale al momento nel quale s’è aperta la successione.
Dal la regola contenuta nell’art. 2470 c.c. discende che i chiamati all’eredità del de cuius acquistano (retroattivamente) la partecipazione sociale al momento dell’accettazione dell’eredità , ma sono legittimati all’esercizio dei diritti sociali solo a seguito del deposito per l’iscrizione del loro acquisto nel registro delle imprese: ed in definitiva, prima di tale momento, gli eredi non possono nemmeno interferire con l’operato dell’amministratore, in quanto terzi rispetto alla società.
Anche il diritto ad agire per responsabilità nei confronti degli amministratori, tra gli altri diritti sociali, pur nella sua peculiarità, si concretizza in capo all’erede del socio , dunque, solo con l’adempimento delle formalità di cui si è detto.
9.2 ─ Il motivo, come si premetteva, così corretta la motivazione, va nondimeno disatteso.
La censura, difatti, non considera che il processo, andato in decisione, è stato rimesso in istruttoria, in data 7 ottobre 2016, avendo – nelle conclusionali – i convenuti contestato la legittimazione passiva delle eredi, in quanto non socie della predetta società. Nella udienza successiva del 10 gennaio 2017 la costituzione delle medesime eredi è avvenuta nuovamente dopo l’espletamento delle modalità previste per rendere opponibile l’acquisizione dello status di socio anche nei confronti della società e che in tale udienza la qualità di socie era divenuta, quindi, opponibile anche alla società. Tale costituzione -questa volta legittima, essendo le eredi anche socie anche nei confronti
della società – è, difatti, avvenuta nel giudizio mai interrotto , poiché nell’udienza del 29 giugno 2015 la dichiarazione della morte di NOME, non era stata dichiarata dal legale dell’attore, ma dal convenuto e dalla società, litisconsorte nel giudizio. E non ha bisogno di essere rammentato che le altre parti del giudizio, anche se vengono a conoscenza aliunde dell’evento interruttivo, non hanno il potere di far dichiarare l’interruzione, per cui il processo non è stato interrotto e, quindi, la costituzione delle socie effettuata nella successiva udienza del gennaio 2017 è stata effettuata tempestivamente, oltre che validamente.
Per quanto esposto, il ricorso va rigettato. Le spese del presente giudizio possono essere compensate. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M .
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione civile