Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 35771 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 35771 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24993/2020 R.G. proposto da: CONGREGAZIONE DELLE ANCELLE DIVINA PROVVIDENZA IN AMMINISTRAZIONE STARORDINARIA, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
GESTIONE LIQUIDATORIA SOPPRESSA USL RAGIONE_SOCIALE di Trani, in persona del Commissario liquidatore p.t., NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO,
rappresentata difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente-
e nei confronti di
REGIONE PUGLIA;
-intimata- e sul ricorso incidentale condizionato di:
GESTIONE LIQUIDATORIA SOPPRESSA USL RAGIONE_SOCIALE di Trani, in persona del Commissario liquidatore p.t., NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE);
– ricorrente incidentale –
contro
CONGREGAZIONE ANCELLE DIVINA PROVVIDENZA IN AMMINISTRAZIONE STARORDINARIA, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente al ricorso incidentale- e nei confronti di
REGIONE PUGLIA;
-intimata-
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di Bari n. 1161/2020 depositata il 24/06/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
con decreto n. 720/2007 veniva ingiunto alla Regione Puglia, succeduta nei debiti RAGIONE_SOCIALE disciolta RAGIONE_SOCIALE, di pagare alla RAGIONE_SOCIALE l’importo di euro 8.034.673,48, a titolo di conguaglio per il periodo 1989-1990 di rette di degenza per i ricoveri di infermi di mente e minorati psichici presso l’ospedale psichiatrico RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
il Tribunale di Bari nel giudizio di opposizione che, su impulso RAGIONE_SOCIALE Regione Puglia, ne era seguito, con sentenza non definitiva n. 1226/09, esteso il contraddittorio nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE soppressa RAGIONE_SOCIALE, respingeva l’eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla Regione Puglia, estrometteva dal giudizio l’RAGIONE_SOCIALE intervenuta nel giudizio volontariamente e rimetteva la causa in istruttoria; con sentenza definitiva n. 2777/16 revocava il decreto ingiuntivo, condannava la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE oramai in amministrazione RAGIONE_SOCIALE, costituitasi volontariamente nel giudizio, al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore RAGIONE_SOCIALE Regione Puglia;
la Corte d’Appello di Bari, investita del gravame, in via principale, dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e, in via incidentale, dalla Regione Puglia, con la sentenza n. 1161/2020, resa pubblica in data 24/06/2020, ha confermato l’opposizione RAGIONE_SOCIALE Regione Puglia, ha revocato il decreto ingiuntivo, ha condannato l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a rifondere la Regione Puglia e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ex RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di appello;
l’RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione di detta sentenza avvalendosi di quattro motivi, illustrati con memoria;
resiste e propone ricorso incidentale condizionato la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ex RAGIONE_SOCIALE BA RAGIONE_SOCIALE, avvalendosi di due motivi, al quale resiste con controricorso la ricorrente principale;
nessuna attività difensiva è svolta in questa sede dalla Regione Puglia rimasta intimata;
la trattazione del ricorso è stata disposta ai sensi dell’art. 380 bis 1 cod.proc.civ.;
il Pubblico Ministero non ha depositato memoria.
Considerato che:
Ricorso principale
1) con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ., per violazione dell’art. 132, 2° comma, n. 4 cod.proc.civ. e dell’art. 111 Cost. e dell’art. 112 cod.proc.civ.;
la tesi prospettata è la seguente: la Corte d’Appello avrebbe accertato l’esistenza del diritto di credito oggetto del decreto ingiuntivo, dichiarato la nullità RAGIONE_SOCIALE transazione eccepita dalla Regione Puglia e al tempo stesso confermato la decisione del giudice di prime cure di non pronunciarsi sulla domanda autonoma nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per la mancanza RAGIONE_SOCIALE prova del credito e l’estinzione del debito per intervenuta transazione; di qui la sussistenza di un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili;
in aggiunta, la Corte d’Appello avrebbe violato l’art. 112 cod.proc.civ. per avere omesso di pronunciarsi sulla autonoma domanda di condanna verso la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE formulata in primo grado con l’atto di citazione per chiamata di terzo e riproposta in appello, in considerazione RAGIONE_SOCIALE medesima omissione da parte del Tribunale; a tal fine, parte ricorrente insiste
sull’autonomia ed indipendenza RAGIONE_SOCIALE domanda formulata verso la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE rispetto a quella avanzata nei confronti RAGIONE_SOCIALE Regione Puglia, condebitrice, non bastando a fini motivazionali il fatto che in sentenza il giudice a quo abbia affermato che il Tribunale non aveva differenziato la posizione debitoria RAGIONE_SOCIALE Regione Puglia da quella RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e che neppure il creditore opposto lo aveva fatto, perché ritenuta viziata da una sostanziale ‘confondibilità soggettiva’ tra Regione Puglia e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
il motivo non merita accoglimento in nessuna RAGIONE_SOCIALE sue articolazioni;
la Corte territoriale, al contrario di quanto sostiene parte ricorrente, ha indicato e argomentato le ragioni per le quali ha ritenuto infondato il primo motivo di appello con cui era stata denunciata l’omessa pronuncia sulla domanda di pagamento rivolta alla RAGIONE_SOCIALE (cfr. pp. 6 e ss. RAGIONE_SOCIALE sentenza) e non ha affatto reso una motivazione contraddittoria, perché ha ritenuto sia in ordine alla prova del credito azionato con il decreto ingiuntivo sia con riguardo all’eccezione per intervenuta transazione opposta dalla Regione Puglia – non differenziabile la posizione RAGIONE_SOCIALE Regione rispetto a quella RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
2) con il secondo motivo, in riferimento all’art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ., la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 cod.proc.civ. e dell’art. 132, 2° comma, n. 4 cod.proc.civ.;
parte ricorrente ripropone la questione dell’omessa pronuncia sulla domanda di condanna RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, attingendo la statuizione con cui la Corte d’Appello ha rigettato l’eccezione di estinzione del credito per intervenuta transazione, precisamente nella parte in cui, facendo riferimento al difetto di forma RAGIONE_SOCIALE transazione, il giudice a quo si è occupato di una questione -la legittimazione RAGIONE_SOCIALE Regione di disporre dei debiti RAGIONE_SOCIALE soppresse RAGIONE_SOCIALE -asseritamente reputata non oggetto di gravame e passata in
giudicato o comunque da dover essere considerata assorbita, data la ritenuta nullità dell’accordo transattivo per vizio di forma;
il motivo non merita accoglimento;
innanzitutto, la stessa parte ricorrente dimostra di avere ben colto il senso del ragionamento RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello volto a contestare che la domanda azionata nei confronti RAGIONE_SOCIALE Regione Puglia fosse autonoma e indipendente rispetto a quella formulata nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, tant’è che ne sintetizza i passaggi fondamentali (cfr. p. 18 del ricorso);
ebbene, a parte dedurre la ‘superfluità di detto ragionamento’, argomentata, peraltro, del tutto assertivamente (a p. 16 del ricorso è un contenuto un cenno al fatto che il Tribunale di Bari aveva riconosciuto la legittimazione passiva concorrente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), la ricorrente si limita a imputare alla Corte d’Appello di aver fatto propria la motivazione di Cass., Sez. Un., n. 10135/2012 ‘senza permettere di individuare chiaramente il convincimento che ne sta alla base, ossia che la Regione e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sarebbero lo stesso soggetto di diritto o centro di imputazione RAGIONE_SOCIALE obbligazioni RAGIONE_SOCIALE soppresse USL, potendosi giungere a tale esito ermeneutico solo attraverso congetture ed ipotesi’; il che è in evidente contraddizione con quanto parte ricorrente riferisce, come si è detto, a p. 18 del ricorso;
inoltre, il fatto che la Corte d’Appello abbia fatto propria la motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 10135/2012 non integra gli estremi di un vizio motivazionale, come ipotizza la ricorrente, non essendo affatto previsto un divieto generale per il giudice di ricorrere alla motivazione per relationem : nel processo civile, la validità RAGIONE_SOCIALE sentenza la cui motivazione sia redatta per relationem ad un provvedimento giudiziario reso in un altro processo, presuppone che essa resti “autosufficiente”, riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto
RAGIONE_SOCIALE diversa causa, in modo da consentire la verifica RAGIONE_SOCIALE sua compatibilità logico-giuridica, mentre deve ritenersi nulla, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod.proc.civ., la sentenza che si limiti alla mera indicazione dell’esistenza del provvedimento richiamato, senza esporne il contenuto e senza compiere alcun apprezzamento RAGIONE_SOCIALE argomentazioni assunte nell’altro giudizio e RAGIONE_SOCIALE loro pertinenza e decisività rispetto ai temi dibattuti dalle parti, così rendendo impossibile l’individuazione RAGIONE_SOCIALE ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass. 10/01/2022, n. 459); non essendosi affatto la Corte d’Appello limitata a riferire il precedente RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite di questa Corte, ma avendone evocato i principi per applicarli alla fattispecie per cui è causa, deve escludersi che meriti la censura sotto il profilo motivazionale di cui è stata fatta oggetto;
deve, inoltre, ribadirsi che non ricorre il vizio di omessa pronuncia denunciato, perché la Corte d’Appello si è espressa, peraltro, esplicitamente sulle ragioni per cui ha ritenuto che la domanda autonoma nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non potesse essere accolta;
3) con il terzo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3 cod.proc.civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art 6, comma 11, l. 724/1994, dell’art. 2, comma 14, l. 154/1995 e/o dell’art. 2938 cod.civ. nonché la violazione degli artt. 99, 112 e 115 cod.proc.civ., dell’art. 2907 cod.civ. e dell’art. 111 Cost e infine la violazione dell’art. 2909 cod.civ.;
la Corte d’Appello -secondo la prospettazione RAGIONE_SOCIALE ricorrente -avrebbe violato le prescrizioni di cui all’art. 6, comma 1°, l. 724/1994 e all’art. 2, comma 14, l. 549/1995 che dispongono l’istituzione e la disciplina RAGIONE_SOCIALE gestioni liquidatorie quali soggetti autonomi di diritto, dotati di autonoma legittimazione sostanziale e processuale concorrente con quella RAGIONE_SOCIALE Regioni e sarebbe altresì incorsa nella violazione dell’art. 2938 cod.civ. per aver fatto valere
la prescrizione non opposta dalla parte (la gestione RAGIONE_SOCIALE che contumace in primo grado non aveva opposto la prescrizione neppure in appello) e dell’art. 2909 cod.civ. per aver violato il giudicato interno quanto alla solidarietà passiva RAGIONE_SOCIALE gestione RAGIONE_SOCIALE con la Regione Puglia;
il motivo non merita accoglimento;
occorre innanzitutto ribadire che il quadro normativo di riferimento, come interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte, non permette di nutrire dubbi in ordine alla ricorrenza di una legittimazione sostanziale e processuale concorrente RAGIONE_SOCIALE Gestioni Stralcio e RAGIONE_SOCIALE Regione:
il d.lgs. 30.12.1992 n. 502 ha realizzato il riordino RAGIONE_SOCIALE disciplina in materia sanitaria, sopprimendo le RAGIONE_SOCIALE e istituendo le RAGIONE_SOCIALE(art. 3);
la l. 23.12.1994, n. 724, con l’art. 6, 1° comma, ha disposto che sulle RAGIONE_SOCIALE non dovessero gravare i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
-la l. 28.12.1995, n. 549, con l’art. 2, 14° comma, ha stabilito che i Direttori Generali RAGIONE_SOCIALE istituite RAGIONE_SOCIALE assumessero la veste di Commissari Liquidatori RAGIONE_SOCIALE soppresse RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE comprese nell’ambito RAGIONE_SOCIALE rispettive aziende e che le Gestioni a Stralcio di cui alla L. n. 724 del 1994, art. 6, comma 1°, si trasformassero in Gestioni Liquidatorie;
le Regioni hanno assunto a proprio carico, mediante le Gestioni Stralcio, i debiti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sorti fino al 31 dicembre 1994;
i Direttori generali, oltre alla funzione di commissari liquidatori, hanno assunto la legittimazione processuale allorquando siano le ASL ad agire od essere convenute in giudizio per rapporti risalenti alle soppresse USL, senza, per questo, modificare o eliminare la possibilità, per i creditori di dette USL, di agire nei confronti RAGIONE_SOCIALE Regione in forza del disposto RAGIONE_SOCIALE L. n. 724 del 1994, art. 6, comma 1, e RAGIONE_SOCIALE L. n. 549 del 1995, art. 2, comma 14;
la censura RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si basa evidentemente sul convincimento erroneo che la legittimazione riconosciuta alla RAGIONE_SOCIALE Liquidatoria di una soppressa RAGIONE_SOCIALE, con attribuzione del potere rappresentativo al Direttore Generale RAGIONE_SOCIALE nuove RAGIONE_SOCIALE, esprima l’individuazione di un soggetto giuridico autonomo;
deve, invece, tenersi conto che la volontà del legislatore espressa nella l. n. 724 del 1994 era quella di evitare che i rapporti pendenti e in particolare le relative posizioni debitorie, già a carico RAGIONE_SOCIALE soppresse RAGIONE_SOCIALE, gravassero sulle nuove RAGIONE_SOCIALE quali organi regionali e fossero trasferiti invece alle Regioni, creando, a tale precipuo scopo, un organo regionale specifico deputato a procedere all’attività ricollegata a detti rapporti pendenti;
tale organo non rivestiva, tuttavia, la figura di un ente, sebbene infraregionale, dotato di personalità giuridica distinta da quella RAGIONE_SOCIALE Regione di riferimento, bensì si connotava come uno specifico organo (destinatario RAGIONE_SOCIALE successione a titolo particolare all’USL come patrimonio) RAGIONE_SOCIALE Regione, accompagnato dalla individuazione di un soggetto rappresentante per la gestione dei relativi rapporti;
per questo deve ritenersi che, nel caso di specie, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non era un soggetto autonomo destinatario di un’autonoma domanda, essendo un organo RAGIONE_SOCIALE Regione;
questa Corte, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 10135 del 20/06/2012, quanto alla legittimazione passiva concorrente RAGIONE_SOCIALE Regione ha ritenuto che: “la legittimazione sostanziale e processuale concernente i pregressi rapporti creditori e debitori RAGIONE_SOCIALE soppresse RAGIONE_SOCIALE spetta, anzitutto, alle stesse Regioni; e spetta altresì all’organo di rappresentanza RAGIONE_SOCIALE gestione stralcio, che prolunga la soggettività dell’ente soppresso durante la fase RAGIONE_SOCIALE: a nulla rilevando il cumulo RAGIONE_SOCIALE legittimazioni che così si verifica in capo a diversi organi dello stesso ente successore, il quale risponde soltanto a criteri amministrativo – contabili, intesi ad
assicurare la distinzione, scopo RAGIONE_SOCIALE riforma, RAGIONE_SOCIALE passività. Da un lato, infatti, la legittimazione RAGIONE_SOCIALE Gestioni Liquidatorie risponde soltanto a criteri amministrativo-contabili, intesi ad assicurare la distinzione RAGIONE_SOCIALE passività già gravanti sugli enti soppressi rispetto alla corrente gestione economica degli enti successori, sicché essa non può assumere carattere esclusivo. Dall’altro lato, la legittimazione concorrente RAGIONE_SOCIALE Regione neppure può essere esclusa nei casi in cui eventuali leggi regionali, nel fissare – in conformità alla disciplina generale delineata dalla legge statale – la normativa di dettaglio per l’accertamento e la riscossione dei crediti o per il pagamento dei debiti da parte RAGIONE_SOCIALE Gestioni Liquidatorie, evidenzino aspetti di ambiguità, individuando come “esclusiva” la legittimazione ad adempiere o la responsabilità del commissario liquidatore e RAGIONE_SOCIALE relativa gestione: in tal caso, infatti, avuto riguardo alle pronunce RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale sulla verifica di costituzionalità RAGIONE_SOCIALE normativa contenuta nell’art.6, comma 1, RAGIONE_SOCIALE legge n. 724 del 1994 (Corte cost. n. 430 del 1997; n. 82 del 1998; n.89 del 2000), il potenziale contrasto con le norme principio RAGIONE_SOCIALE legge statale deve essere risolto mediante una interpretazione secundum Costitutionem RAGIONE_SOCIALE disposizioni regionali (Cass., Sez. Un., 20/06/2012, n. 10135; successivamente, in senso conforme, Cass. 08/07/2014, n. 15487; Cass. 29/01/2019, n. 2343; Cass. 08/07/2020, n. 14245; Cass. 05/05/2021, n. 11723);
peraltro, questa Corte ha avuto occasione di esprimersi affermativamente -Cass. 13/06/2022, n. 18976 -sull’azionabilità nei confronti RAGIONE_SOCIALE Regione del titolo esecutivo ottenuto contro la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, atteso che, per effetto del complesso sistema dianzi descritto, la legittimazione sostanziale e processuale concernente i pregressi rapporti creditori debitori RAGIONE_SOCIALE soppresse USL spetta sia alle Regioni (quali enti successori ex lege ) sia, in alternativa (e quindi anche), all’organo di rappresentanza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE stralcio, che, per così dire, prolunga, in qualche modo
comportandone l’ultrattività, la soggettività dell’ente soppresso durante la fase RAGIONE_SOCIALE.
il soggetto giuridico obbligato ad assumere integralmente a proprio carico i debiti RAGIONE_SOCIALE soppresse USL, mediante successione a titolo particolare in tali pregresse situazioni giuridiche, va identificato nella Regione, mentre la creazione RAGIONE_SOCIALE Gestioni Liquidatorie risponde alla funzione istituzionale di provvedere all’attività di accertamento, ricognizione e liquidazione RAGIONE_SOCIALE obbligazioni giuridicamente perfezionatesi in capo alle USL, svolta nell’esclusivo interesse RAGIONE_SOCIALE Regione; sicché, dato il carattere servente RAGIONE_SOCIALE funzione attribuita alle Gestioni Liquidatorie, il fondamento sostanziale dell’attribuzione alle Gestioni Liquidatorie medesime di una legittimazione concorrente rispetto a quella RAGIONE_SOCIALE Regioni può ricondursi – sotto il profilo squisitamente civilistico – ad un mandato ex lege , per effetto del quale, da un lato, il commissario liquidatore, organo operativo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, viene investito di un’attività giuridica (inerente alla riscossione dei residui crediti, al pagamento dei residui debiti e, in genere, alla complessiva ricognizione e amministrazione dei rapporti giuridici patrimoniali facenti capo alle soppresse RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) da compiersi nel nome RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Liquidatoria ma per conto RAGIONE_SOCIALE Regione (in tal senso, Cass., Sez. Un., 20/06/2012, n. 10135, cit.); dall’altro lato, viene istituito tra i due legittimati (la RAGIONE_SOCIALE Liquidatoria e la Regione), un unico centro di interessi e (conseguentemente) di imputazione giuridica degli effetti degli atti compiuti, che ne supera la formale distinzione soggettiva;
tanto premesso e considerato deve ritenersi errata in iure la premessa del ragionamento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE circa l’autonomia e l’indipendenza rispetto alla Regione con tutti i corollari che ne dovrebbero scaturire;
la stessa domanda può essere proposta nei confronti RAGIONE_SOCIALE Regione;
4) con il quarto ed ultimo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., la violazione o falsa applicazione dell’art. 91 cod.proc.civ., per non avere il giudice a quo disposto la condanna RAGIONE_SOCIALE gestione RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di primo grado quale conseguenza dell’accoglimento RAGIONE_SOCIALE domanda di condanna nei suoi confronti, essendo irrilevante la contumacia del soccombente ai fini RAGIONE_SOCIALE regolazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite;
il motivo è assorbito, perché la sua fondatezza implicherebbe l’autonoma posizione sostanziale e processuale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
5) infine parte ricorrente chiede di decidere la causa nel merito, non sussistendo la necessità di ulteriori accertamenti in fatto, e di condannare la gestione RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di euro 8.034.673,48 oltre agli interessi legali dalla scadenza RAGIONE_SOCIALE convenzione inter partes e al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite di tutti i gradi di giudizio;
stante il mancato accoglimento del ricorso, la richiesta va rigettata.
Ricorso incidentale condizionato
6) Con il primo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 4 cod.proc.civ., la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione dell’art. 112 cod.proc.civ. e dell’art. 132, 2° comma, n. 4 cod.proc.civ.;
la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE lamenta che la Corte d’Appello non si sia pronunciata sull’eccezione di nullità RAGIONE_SOCIALE notifica dell’atto di chiamata in causa e di rimessione al primo giudice invocata sin dal primo atto difensivo;
7) con il secondo motivo è denunciata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 345 cod.proc.civ., perché l’atto di chiamata in
causa era stato notificato alla gestione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ex RAGIONE_SOCIALE presso la RAGIONE_SOCIALE con sede in Andria anziché presso la RAGIONE_SOCIALE con sede in Bari, in assenza di alcun collegamento tra la ex RAGIONE_SOCIALE e la città di Andria; ciò aveva determinato la sua contumacia nel giudizio di prime cure e l’impossibilità di far valere in quel giudizio le eccezioni in senso stretto (eccezione di prescrizione);
dato il rigetto del ricorso principale, il ricorso incidentale condizionato è assorbito;
il ricorso principale va, dunque, rigettato e il ricorso incidentale condizionato va dichiarato assorbito;
le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
si dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per porre a carico RAGIONE_SOCIALE ricorrente l’obbligo del pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale. Dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna la ricorrente principale al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 15.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento , agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALE l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 13/10/2023