Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1398 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1398 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28809/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato agli indirizzi PEC dei difensori iscritti nel REGINDE, l’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) per procura in calce al ricorso;
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore;
-intimato-
avverso l’ ORDINANZA del TRIBUNALE LECCE n. 7127/2021 depositata l’ 11.5.2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18.9.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
AVV_NOTAIO, in qualità di difensore di NOME, imputato in un processo penale davanti al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con decreto del 12.5.2017 si vedeva revocata l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per cui proponeva opposizione al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 99 del D.P.R. n. 115/2002 avverso tale decreto.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE con ordinanza del 9.4.2018 accoglieva l’opposizione di NOME, ed in riforma del decreto impugnato, lo riammetteva al patrocinio a spese dello Stato, dichiarando però compensate tra le parti le spese processuali.
Avverso tale ordinanza, previa ammissione al patrocinio a spese dello Stato da parte del RAGIONE_SOCIALE, proponeva ricorso alla Corte di Cassazione NOME, lamentando che fosse stata disposta la compensazione integrale delle spese processuali nel giudizio sulla revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c.
Con ordinanza n. 9734 del 26.5.2020 della Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso di NOME COGNOME, cassava con rinvio l’ordinanza del 9.4.2018 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, e NOME riassumeva quindi il giudizio davanti al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, che con ordinanza del 16.7.2021 liquidava le spese processuali del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio a carico del RAGIONE_SOCIALE della Giustizia in complessivi € 600,00 per onorari oltre spese ed accessori, disponendone la distrazione in favore dell’AVV_NOTAIO
AVV_NOTAIO, legale di NOME, ex art. 83 comma 3 bis del D.P.R. n. 115/2002.
Contro l’ordinanza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE del 16.7.2021 proponeva opposizione ex art. 170 del D.P.R. n. 115/2002 e 15 del D. Lgs. n.150/2011 nei confronti del RAGIONE_SOCIALE della Giustizia l’AVV_NOTAIO in proprio, lamentando la violazione del principio di inderogabilità dei parametri minimi previsti per le cause indeterminabili di complessità bassa, e chiedendo la liquidazione in suo favore per il giudizio di legittimità e per quello di rinvio conseguente alla riassunzione dei minimi secondo lo scaglione relativo a quella tipologia di cause, con la dimidiazione di cui all’art. 130 del D.P.R. n. 115/2002.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con ordinanza dell’11.5.2022, respingeva nel merito l’opposizione, confermando l’importo complessivo liquidato, considerato non inferiore ai minimi tariffari, ritenendo applicabile lo scaglione per le cause fino ad € 1.100,00 e non quello invocato e dichiarava irripetibili le spese dell’opponente.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso a questa Corte, notificato all’intimato RAGIONE_SOCIALE della Giustizia il 28.11.2022, l’AVV_NOTAIO in proprio facendo valere cinque motivi.
E’ stata formulata proposta di definizione anticipata per manifesta infondatezza del ricorso dal Consigliere NOME COGNOME, comunicata in data 30.6.2023, e AVV_NOTAIO NOME il 5.7.2023 ha formulato istanza di decisione ex art. 380 bis comma 2° c.p.c.
Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.
Il ricorso dell’AVV_NOTAIO è manifestamente infondato per le ragioni già esplicitate nella proposta di definizione anticipata.
Ed invero, la legittimazione all’opposizione avverso il provvedimento giudiziale di revoca dell’ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato compete solo alla parte personalmente (vedi in tal senso Cass. 23.7.2020 n. 15699; Cass. 11.9.2018 n. 21997), e non al suo avvocato in proprio, come del
resto avvenuto nel caso di specie, sia per l’opposizione, sia per i conseguenti giudizi di legittimità e di rinvio, nel quale ultimo sono state liquidate le spese processuali relativamente ai rapporti processuali instaurati tra NOME ed il soccombente RAGIONE_SOCIALE della Giustizia.
Il Giudice che accoglie l’opposizione alla revoca dell’ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato non può liquidare il compenso al difensore, che a tal fine è munito di una propria distinta legittimazione a tutela del suo diritto soggettivo patrimoniale, dovendo pertanto tale liquidazione avvenire nella forma dell’art. 83 comma 2° del D.P.R. n. 115/2002 (vedi in tal senso Cass. 10.12.2021 n. 39386).
Ne deriva, che l’eventuale erroneità della liquidazione delle spese processuali di NOME nel giudizio di legittimità relativo alla contestazione della revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e nel conseguente giudizio di rinvio a seguito di riassunzione poteva essere lamentata, con l’opposizione ex art. 170 del D.P.R. n. 115/2002, solo dallo stesso NOME, e non da parte del legale distrattario, AVV_NOTAIO, per cui il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE con l’ordinanza dell’11.5.2022 avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’opposizione dell’AVV_NOTAIO in proprio e non rigettarla nel merito.
Tale profilo, comunque censurabile anche d’ufficio in cassazione, ha carattere preliminare rispetto ai profili di merito prospettati nel ricorso, che pertanto è superfluo esaminare.
Nulla va disposto per le spese processuali, in quanto il RAGIONE_SOCIALE della Giustizia è rimasto intimato, il che esclude anche la condanna per risarcimento danni ex art. 96 comma 3° c.p.c..
Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di € 500,00.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della Cassa Ammende ex art. 96, comma 4 c.p.c. della somma di € 500,00.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda