Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6048 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 6048 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 6787-2021 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE;
– intimato – avverso il decreto n. cronologico 35/2021 del TRIBUNALE di SIRACUSA, depositato il 26/01/2021 R.G.N. 4858/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/01/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Il Tribunale di Siracusa, in composizione collegiale, con l’ordinanza n. 35 del 2021, ha respinto l’opposizione proposta da NOME COGNOME avverso il decreto emesso dal Giudice delegato ai fallimenti dello stesso Ufficio con il quale era stato dichiarato esecutivo lo stato passivo del fallimento RAGIONE_SOCIALE, in relazione al
Oggetto
Fallimento
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 31/01/2024
CC
parziale rigetto della istanza di insinuazione al passivo del credito dallo stesso vantato.
Il Giudice delegato aveva escluso il credito vantato dal lavoratore per il trattamento di fine rapporto relativamente alle somme conferite al fondo di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, trattenute dal datore di lavoro e da questi non versate, ritenendo il lavoratore privo della legittimazione attiva.
Il Tribunale, in composizione collegiale, nel respingere l’opposizione ha sottolineato che legittimato a chiedere le quote di TFR annualmente maturate e non versate dal datore di lavoro era esclusivamente il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (vertendosi in una ipotesi di cessione del relativo diritto al RAGIONE_SOCIALE) e che il lavoratore poteva agire in via surrogatoria ma, nel caso in esame, per il principio di immutabilità della domanda e della natura impugnatoria del giudizio di opposizione allo stato passivo (che impediva ogni modifica dell’originaria istanza) tale possibilità non era praticabile avendo il lavoratore agito iure proprio .
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME affidato a cinque motivi. Il Fallimento RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva.
Il ricorrente ha depositato memoria.
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
CONSIDERATO CHE
I motivi possono essere così sintetizzati.
Con il primo motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del D.lgs. n. 252 del 2005 nonché degli artt. 75, 81 e 100 cpc, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere il Tribunale erroneamente interpretato come ‘cessione’ il concetto di ‘conferimento’ di cui al comma 7 dell’art. 8 del Decreto legislativo n. 252/2005, escludendo la legittimazione attiva del ricorrente in violazione degli artt. 75, 81 e 100 cpc.
Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cc, in relazione all’art. 360 co. 1 n 3 cpc, per non avere ritenuto il Tribunale che l’onere della specifica indicazione del modulo negoziale (se delegazione o cessione) è a
carico del Curatore e che, in caso di mancata prova da parte del Curatore, l’espressione ‘conferimento’ dell’art. 8 del Decreto legislativo n. 252/2005 dovesse essere interpretata come delegazione e non come cessione.
Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione degli artt. 1269 e 1270 cc, per non avere il Tribunale ritenuto che il meccanismo di adesione a fondi di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE configuri la fattispecie della delegazione di pagamento di cui all’art. 1269 cc e che, ai sensi dell’art. 1270 co. 1 cc, il delegante potesse revocare la delegazione sino a quando il delegato non avesse assunto l’obbligazione in confronto del delegatario e non avesse eseguito il pagamento.
Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 comma 3 del D.lgs. n. 80/1992 cc, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere il Tribunale interpretato e considerato il RAGIONE_SOCIALE come soggetto legittimato alla surrogatoria di diritto al lavoratore per l’equivalente dei contributi omessi, versati a norma del comma 2 e non il RAGIONE_SOCIALE.
Con il quinto motivo si obietta la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4, 12 e 13 del D.lgs. n. 252/2005, per avere il Tribunale ritenuto che la natura del TFR potesse mutare a seconda che il lavoratore scegliesse espressamente di versarlo all’RAGIONE_SOCIALE o ad un fondo RAGIONE_SOCIALE o rimanesse inerte.
I motivi, in quanto connessi, vanno esaminati congiuntamente e meritano accoglimento, richiamando le pregevoli argomentazioni dei precedenti di questa Corte (Sez. lav. n. 18477/2023 e Cass. nn. 16166/2023 e 16279/2023, quest’ultimi emessi proprio su fattispecie sovrapponibili a quella di cui si discute) che questo Collegio condivide pienamente in assenza di argomentazioni che ne impongano un riesame.
In dette decisioni è stato affermato il seguente principio di diritto: ‘In tema di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il generico riferimento, contenuto nell’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 252 del 2005, al “conferimento” del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari, lascia aperta la possibilità che le
parti, nell’esplicazione dell’autonomia negoziale loro riconosciuta dall’ordinamento, pongano in essere non già una delegazione di pagamento (art. 1268 cod. civ.) bensì una cessione di credito futuro (art. 1260 cod. civ.). In caso di fallimento del datore di lavoro, la legittimazione ad insinuarsi al passivo per le quote di TFR maturate e accantonate ma non versate al RAGIONE_SOCIALE spetta, di regola, al lavoratore, stante lo scioglimento del rapporto di mandato in cui si estrinseca la delegazione di pagamento al datore di lavoro, salvo che dall’istruttoria emerga che vi sia stata una cessione del credito in favore del RAGIONE_SOCIALE predetto, cui in quel caso spetta la legittimazione attiva ai sensi dell’art. 93 legge fall.’ .
Il decreto impugnato che non si è attenuto al suddetto principio e da cui non risulta che sia stata svolta una istruttoria tale da avvalorare una diversa conclusioneva, quindi, cassato con rinvio affinché il Tribunale di Siracusa decida la causa attenendosi appunto a quanto già statuito in sede di legittimità e procedendo ad un nuovo esame della fattispecie, oltre a provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Siracusa, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 31 gennaio 2024