Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 2290 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 2290 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso n. 25853/2024 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (quale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE), con sede in Verona, al INDIRIZZO, in persona del procuratore speciale dottAVV_NOTAIO, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, d all’ AVV_NOTAIO, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla INDIRIZZO.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), con sede in Paderno Dugnano INDIRIZZO), alla INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, all’AVV_NOTAIO, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla INDIRIZZO.
-controricorrente –
avverso la SENTENZA, n. cron. 1027/2024, emessa dalla CORTE D’APPELLO DI BARI il 18/07/2024.
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 21/01/2026 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Con atto ritualmente notificato, RAGIONE_SOCIALE citò Banca Monte dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE s.p.aRAGIONE_SOCIALE (d’ora in avanti, breviter , anche MPS) innanzi al Tribunale di Bari, proponendo opposizione, ex art. 645 cod. proc. civ., avverso il decreto ingiuntivo n. 4908/2015, emesso dal medesimo tribunale, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore di detta banca, della somma di € 727.301,09, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese della procedura monitoria.
Costituitasi RAGIONE_SOCIALE, che contestò le avverse pretese, l’adito tribunale , con sentenza del 4 maggio 2021, n. 1732, accolse quella opposizione, revocò il decreto ingiuntivo suddetto, rigettò ogni ulteriore domanda e condannò RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese di lite. Tanto sul duplice presupposto de ll’assenza di prova della sussistenza del credito azionato monitoriamente e de ll’insufficienza delle argomentazioni fornite dall’istituto bancario a sostegno delle proprie domande.
Il gravame promosso contro quella decisione da RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE, fu dichiarato inammissibile dall’adita Corte di appello di Barli con sentenza del 18 luglio 2024, n. 1027, pronunciata nel contraddittorio con RAGIONE_SOCIALE
In particolare, quella corte, delibando, preliminarmente, « l’eccezione di inammissibilità del gravame per difetto di legittimazione attiva di RAGIONE_SOCIALE »: i ) rimarcò che « Il giudizio di primo grado si è svolto nei confronti della Banca Monte dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE S.p.A., qualificatasi titolare del credito dedotto in giudizio e come tale parte in causa dalla richiesta del provvedimento monitorio sino alla sentenza che ha pronunciato l’accoglimento dell’opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo. La causa di appello risulta promossa da RAGIONE_SOCIALE, società RAGIONE_SOCIALE unico soggetta
a direzione e coordinamento di RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), non in proprio ma quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE »; ii ) puntualizzò che « Con la documentazione allegata al gravame l’appellante deposita: la procura alle liti sottoscritta dalla AVV_NOTAIO, legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE quale sua procuratrice speciale; la procura speciale rilasciata da RAGIONE_SOCIALE con la quale, premesso che in seguito ad ‘ una operazione di cartolarizzazione in relazione alla quale è stato pubblicato avviso nella Gazzetta Ufficiale n. 151 -parte II del 23 dicembre 2017, in virtù della quale la detta società era divenuta titolare di un portafoglio di crediti pecuniari rinvenienti da contratti di finanziamento conclusi sotto diverse forme tecniche’ conferiva idonea procura ad essa RAGIONE_SOCIALE al fine di compiere tutti gli atti necessari per le attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei detti crediti. Le note di udienza del 19 maggio 2023 risultano depositate a nome di RAGIONE_SOCIALE, ma tale circostanza appare irrilevante, potendosi anche trattare di un mero refuso. Ciò che rileva, al contrario, è che lo stesso appellante con le dette note richiama un precedente di questa Corte, che con sentenza n. 1714/2022 aveva affermato il principio secondo cui, in tema di cessione in blocco di crediti da parte di una banca, ai sensi dell’art. 58 TUB, fosse sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla GU recante l’indicazione per categorie dei crediti ceduti in blocco, senza che si rendesse necessaria una specifica enumerazione di ciascuno di essi. Sta di fatto, tuttavia, che in atti non vi è neanche la produzione della Gazzetta ufficiale, richiamata dall’appellante, né può ritenersi onerata la Corte di verificare se nella Gazzetta in parola sia provata la cessione del credito dalla Banca Monte dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in favore della RAGIONE_SOCIALE »; iii ) richiamata, poi, la giurisprudenza di legittimità (da ultimo, in particolare, Cass. n. 7866 del 2024), osservò che, nel caso di specie, mancava la prova del passaggio, indispensabile al fine di ricostruire la trasmissione del credito -e conseguentemente della legittimazione processuale -da Banca Monte dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in favore di RAGIONE_SOCIALE, « sicché l’affermazione della società di cartolarizzazione di essere titolare del credito, sì da avere conferito
ad RAGIONE_SOCIALE procura speciale per il recupero dello stesso o per promuovere il presente appello si presenta priva di supporto probatorio» »; iv ) aggiunse, infine, che « non vi è in atti nemmeno il contratto di cessione, sicché si determina un vero e proprio difetto di legittimazione ad agire, tra l’altro tempestivamente eccepito da parte appellata », richiamando, sul punto, i principi di Cass., SU, n. 2951 del 2016, altresì precisando che « L’affermato difetto di titolarità rende superfluo l’esame di ogni altra questione prospettata come motivo di gravame ».
Per la cassazione di questa sentenza RAGIONE_SOCIALE, quale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE, ha proposto ricorso affidandosi ad un motivo. Ha resistito, con controricorso, RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE).
In data 1/2 aprile 2025, il consigliere delegato ha depositato una proposta di definizione anticipata del giudizio ex art. 380bis cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Con istanza del 12 maggio 2025, RAGIONE_SOCIALE, nella indicata qualità, ha chiesto la decisione del suo ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’unico formulato motivo di ricorso è rubricato « Nullità del procedimento e/o della sentenza di secondo grado (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.) nonché violazione e/o falsa applicazione degli artt. 331 e 102 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di Banca Monte dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE s.p.a. ». Si contesta alla corte distrettuale di avere omesso di integrare il contraddittorio nei confronti della Banca Monte dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE s.p.a. (RAGIONE_SOCIALE), parte processuale in primo grado, quale originaria titolare del credito controverso, successivamente ceduto a RAGIONE_SOCIALE Si assume che la mancata partecipazione di MPS in appello costituisce violazione del principio di integrità del contraddittorio, privando il giudizio di un contributo probatorio essenziale per accertare l’inclusione del credito nella cessione in blocco e precludendo una corretta regolamentazione delle spese processuali. Tale omissione, in violazione dell’art. 331 c od. proc. civ., rende nullo il procedimento e la
sentenza emessa, come chiarito da costante giurisprudenza della Suprema Corte, imponendo l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per il ripristino dell’integrità del contraddittorio e la corretta definizione della controversia.
Va rilevato, innanzitutto, che la menzionata proposta ex art. 380bis cod. proc. civ. ha il seguente tenore:
« 1. L’unico formulato motivo di ricorso si rivela manifestamente infondato.
1.1. Invero, dalla sentenza impugnata emerge che il tribunale accolse l’opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. della RAGIONE_SOCIALE sul presupposto che la ricorrente per ingiunzione Banca Monte dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.p.a., affermatasi cessionaria del credito già vantato, nei confronti della prima, da RAGIONE_SOCIALE, non ne aveva provato l’esistenza e l’ammontare: dimostrazione considerata carente non valendo a ciò la sola fattura, di cui era mancata anche la prova della sua avvenuta registrazione nelle scritture contabili.
1.2. Il gravame contro questa decisione fu promosso da RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE, ma l’adita Corte di appello di Bari lo dichiarò inammissibile perché detta società non aveva documentato l’avvenuta sua successione nell a posizione creditoria già azionata in primo grado da Banca Monte dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEp.aRAGIONE_SOCIALE In sostanza, dunque, quella corte fece applicazione -del tutto correttamente -del consolidato principio di questa Corte secondo cui il soggetto che proponga impugnazione oppure vi resista nell’asserita qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado o fase di giudizio, deve non soltanto allegare la propria legitimatio ad causam per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, ma altresì fornire la prova -la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio nella fase della impugnazione, è rilevabile d’ufficio – delle circostanze costituenti i presupposti di legittimazione alla sua successione nel processo ex artt. 110 e 111 cod. proc. civ. (cfr., ex aliis , anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 5478 del 2024, relativa proprio ad un’asserita cessione di crediti in blocco;
Cass. n. 24050 del 2019; Cass. n. 1943 del 2011; Cass. nn. 25344 e 15352 del 2010; Cass. nn. 22244 e 13685 del 2006).
1.3. È evidente, allora, che nessuna integrazione del contraddittorio, ex artt. 331 e 102 cod. proc. civ. si imponeva alla corte di appello, posto che una siffatta evenienza avrebbe dovuto avere, come suo presupposto necessario, l’avvenuta corretta instaur azione del contraddittorio almeno da parte (o nei confronti) di uno dei soggetti a tanto legittimati (o contro i quali doveva proporsi l’impugnazione): fattispecie, quest’ultima, insussistente nel caso concreto, dove, giova ripeterlo, ciò che la corte di appello ha ritenuto mancante è stata proprio la prova dell’avvenuta successione dell’appellante alla Banca Monte dei RAGIONE_SOCIALE (agente in primo grado)» .
Il Collegio reputa affatto condivisibile tali conclusioni, che, pertanto, ribadisce interamente, facendole proprie, altresì rimarcando che la ricorrente, dopo aver chiesto la decisione del proprio ricorso ex art. 380bis cod. proc. civ, nemmeno ha ritenuto di dover depositare una memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ. per confutare quelle conclusioni.
In definitiva , quindi, l’odierno ricorso di RAGIONE_SOCIALE, quale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE, deve essere respinto, restando a suo carico le spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla costituitasi parte controricorrente.
4.1. Poiché il giudizio è definito in conformità della proposta ex art. 380bis , comma 1, cod. proc. civ. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), va disposta la condanna della parte istante a norma dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ.
Vale rammentare, in proposito, che, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380bis , comma 3, cod. proc. civ. (pure novellato dal menzionato d.lgs. n. 149 del 2022) -che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ. -codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi
confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente ( cfr . Cass., SU, n. 28540 del 2023; Cass. nn. 11346 e 16191 del 2024). Pertanto, non ravvisando il Collegio (stante la complessiva ‘tenuta’ del provvedimento della PDA rispetto alla motivazione necessaria per confermare l’in fondatezza del ricorso) ragioni per discostarsi dalla suddetta previsione legale ( cfr ., in motivazione, Cass., SU, n. 36069 del 2023), la ricorrente suddetta, va condannata, nei confronti della costituitasi parte controricorrente, al pagamento della somma equitativamente determinata di € 5,000 ,00, oltre che al pagamento dell’ulteriore somma di € 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
4.2. Deve darsi atto, infine, -in assenza di ogni discrezionalità al riguardo ( cfr . Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 -che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della medesima ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre « spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento ».
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE, quale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE, e la condanna al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, che liquida, in favore della parte controricorrente costituitasi, in € 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi, liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.
Condanna la medesima ricorrente al pagamento della somma di € 5.000,00 in favore della parte costituitasi controricorrente e di una ulteriore somma di € 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di RAGIONE_SOCIALE, quale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 21 gennaio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME