Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5893 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5893 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11117/2023 R.G. proposto da: dell’avvocato COGNOME
NOME, rappresentato e difeso GENNI
-ricorrente-
Contro
PREFETTURA COGNOME, in persona del Prefetto COGNOME, in persona del Questore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro
-intimatiORDINANZA del GIUDICE DI PACE di COGNOME n.
avverso l’ 724/2022 depositata il 08/11/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2023 dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Il ricorrente, cittadino marocchino, ha proposto opposizione avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto della provincia di Siracusa del 6 maggio 2022, notificato in pari data, opposizione dichiarata inammissibile dal Giudice di pace per difetto di
legittimazione attiva, in quanto non vi sarebbe identità tra il soggetto oggetto della espulsione e il ricorrente.
Il Giudice di pace ha affermato che vi è discrasia tra l’identità del soggetto ricorrente e il destinatario del provvedimento impugnato sia in ordine al cognome e al nome che alla data di nascita, dal che risulta palese che non vi è identità di soggetti; e pertanto, ritenuto ragionevolmente che i dati anagrafici siano stati riferiti correttamente dal destinatario del provvedimento di respingimento, certamente ben a conoscenza di essi, il quale ha sottoscritto il foglio notizie, ha dichiarato inammissibile il ricorso.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l’interessato affidandosi ad un motivo. Le amministrazioni intimate tutte rappresentate dall’Avvocatura dello Stato si sono costituite al solo fine di partecipare alla discussione orale.
La causa è stata trattata all’udienza camerale non partecipata del 14 novembre 2023.
RITENUTO CHE
1.- Con il primo ed unico motivo del ricorso si lamenta la violazione, omessa e falsa applicazione degli artt. 24 cost.; 2907 cod. civ. nonché 81 e 100 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 nn. 3; 4 e 5 c.p.c.
Il ricorrente censura l’errore del Giudice di pace che avrebbe operato una indebita commistione tra legittimazione ad agire, che attiene al profilo della ammissibilità della domanda, e titolarità del diritto ad agire, che attiene invece al merito della causa. Rileva di avere precisato in ricorso di essere privo di documenti e che, pertanto, pur avendo fornito all’atto del controllo le proprie esatte generalità –COGNOME NOME -queste, per evidente assonanza, sono state indicate in maniera fonetica in Uahbi NOME; di avere anche precisato di non essere stato in grado di capire e correggere l’errore in quanto, essendo di lingua araba, non è in grado
di ben comprendere i caratteri della nostra lingua. Osserva che, ai fini della legittimazione ad agire rileva la prospettazione di chi agisce, per cui l’azione sarà inammissibile soltanto nel caso in cui l’atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l’attore come titolare del diritto di cui si chiede l’affermazione. Osserva che nel caso che ci occupa, il ricorrente si è costituito in giudizio affermando di essere la medesima persona cui era stato notificato il provvedimento espulsivo, chiarendo che in detto provvedimento i propri dati anagrafici erano stati indicati in maniera non corretta. Nessun difetto di legittimazione può, pertanto, essere addebitato al ricorrente, la cui domanda deve ritenersi del tutto legittima ed ammissibile e, soprattutto, meritevole di una pronuncia nel merito. Osserva l’istante che l’esatta identificazione della persona -al di là del nome e della data di nascita indicate – è normalmente affidata ai rilievi dattiloscopici; ogni straniero destinatario di provvedimenti della amministrazione, dalle espulsioni ai permessi di soggiorno, è infatti identificato con il Codice Unico di Identificazione, cd. CUI.
2.- Il motivo è fondato.
Il Giudice di pace ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il decreto di espulsione, «per difetto di legittimazione attiva», essendovi una discrasia tra il soggetto destinatario del provvedimento impugnato ed il ricorrente, tale da indure il giudicante a ritenere che il ricorso sia stato proposto nell’interesse di un soggetto diverso da quello destinatario del provvedimento di espulsione. Senonché, in disparte il rilievo della illogicità di tale affermazione, non essendo dato di comprendere perché un soggetto dovrebbe impugnare l’espulsione di un altro, il motivo di ricorso è fondato, per violazione degli artt. 81 e 100 c.p.c., 2907 c.c., nonché 24 Cost., laddove censura l’affermata opposizione all’espulsione per difetto di legittimazione attiva del ricorrente. Questa Corte ha
osservato, invero, che la legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio. Ragionando ex art. 81 c.p.c., per il quale ” fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui”, essa spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare. Secondo una tradizionale e condivisibile definizione la “parte” è il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta. Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l’attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è quindi, come correttamente osserva il ricorrente, la prospettazione. Nel caso in cui l’atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l’attore come titolare del diritto di cui si chiede l’affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l’azione sarà inammissibile (Cass. S.U. 2951/2016). Altra cosa è la titolarità attiva del rapporto, che è questione di fondatezza della domanda nel merito, la cui assenza comporta, pertanto, il rigetto della domanda.
Nel caso di specie, il cittadino straniero ha agito in giudizio prospettandosi titolare del diritto azionato (a non essere espulso), per cui la pronuncia del Giudice di pace è erronea sul punto.
Inoltre la pronuncia è erronea anche sotto il profilo sostanziale della mancata identificazione del ricorrente. Va rilevato, infatti, che – proprio in considerazione del fatto che chi emigra è sovente privo di documenti, e la sua identificazione è resa vieppiù difficile dalle difficoltà che l’immigrato incontra a chiarirsi in lingua italiana – l’art. 10 ter, introdotto dalla l. n. 46/2017 ha previsto una normativa speciale per l’identificazi one degli stranieri entrati irregolarmente in Italia, prevedendo che i medesimi debbano essere sottoposti a « operazioni di rilevamento dattiloscopico», anche ai fini previsti dalle
norme UE, presso gli appositi punti di crisi. Siffatta normativa, proprio in quanto speciale, poiché diretta a sopperire ad esigenze identificative particolari, impone anche al giudicante di procedere all’identificazione esatta del ricorrente sulla base di tale strumento.
Infine la motivazione del Giudice di pace difetta di razionalità laddove conferisce rilevanza alla circostanza che il soggetto, marocchino e dichiaratamente di lingua araba, abbia firmato il foglio notizie; la questione non è infatti di contenuti ( che vengono tradotti in lingua araba) ma di come il suo nome è stato trascritto nei caratteri latini e in lingua italiana; e pertanto appare più che plausibile la giustificazione data, e cioè di non avere corretto la trascrizione del suo nome nel foglio notizie perché non conosce bene i caratteri dell’alfabeto latino. In ogni caso, come sopra si diceva, un’indagine più approfondita -posto che vengono eseguiti i rilievi dattiloscopici- avrebbe consentito di appurare la identità tra il soggetto destinatario del provvedimento e il soggetto ricorrente.
Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione del provvedimento impugnato e il rinvio al Giudice di pace di Siracusa in persona di diverso magistrato, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la ordinanza impugnata e rinvia al Giudice di pace di Siracusa, in persona di diverso magistrato, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 14/11/2023.