Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 21996 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 21996 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2046/2024 r.g., proposto da
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , elett. dom.to in presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME.
ricorrente
contro
Confederazione Unitaria di base –RAGIONE_SOCIALE – Federazione provinciale di Messina , in persona del legale rappresentante pro tempore , elett. dom.to in presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME.
contro
ricorrente
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Messina n. 848/2023 pubblicata in data 20/11/2023, n.r.g. 73/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 13/05/2025 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
1.- La Confederazione Unitaria di base –RAGIONE_SOCIALE – Federazione provinciale di Messina aveva adìto il Tribunale di Messina per ottenere la declaratoria di antisindacalità del comportamento di RAGIONE_SOCIALE, rappresentato
OGGETTO:
repressione della condotta antisindacale -legittimazione attiva – accertamento in concreto
dall’omesso versamento dell’importo della quota associativa sindacale prevista dal CCNL, ceduto dal dipendente ivi indicato in suo favore.
2.- Costituitosi il contraddittorio, con decreto ex art. 28 L. n. 300/1970 il Tribunale aveva dichiarato il difetto di legittimazione attiva in capo alla ricorrente.
3.L’opposizione di quest’ultima veniva poi accolta e il Tribunale accoglieva la domanda, dichiarava antisindacale il comportamento denunciato tenuto da RAGIONE_SOCIALE ordinava alla società di cessare dal predetto comportamento e di versare al sindacato ricorrente le somme cedute dal lavoratore.
4.Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava il gravame interposto da RAGIONE_SOCIALE
Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:
il doc. 14 prodotto dal sindacato è un articolo pubblicato su Guida Viaggi ed è relativo allo sciopero del 29/10/2010 nel trasporto pubblico locale e ferroviario; dunque è dimostrata l’attività sindacale nel settore imprenditoriale oggetto di causa;
risulta altresì depositato articolo tratto dal sito internet dell’agenzia ANSA, relativo allo sciopero generale CUB del novembre 2012, nonché articolo tratto dal sito internet delle ferrovie per uno sciopero indetto per l’ 11 luglio 2009;
tutto ciò consente di condividere la valutazione già espressa dal Tribunale circa lo svolgimento di attività sindacale su questioni aventi rilievo nazionale nel settore ferroviario da parte di RAGIONE_SOCIALE e dunque circa la sua legittimazione attiva a proporre ricorso ex art. 28 L. n. 300/1970.
5.- Avverso tale sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.
6.- Confederazione Unitaria di base RAGIONE_SOCIALE – Federazione provinciale di Messina ha resistito con controricorso.
7.- Entrambe le parti hanno depositato memoria.
8.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.
CONSIDERATO CHE
1.Con l’unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3) e 4),
c.p.c. la società ricorrente lamenta violazione degli artt. 115 c.p.c. e 28 L. n. 300/1970 per avere la Corte territoriale ritenuto dimostrato lo svolgimento, da parte di CRAGIONE_SOCIALE, di attività sindacale di rilievo nazionale nel settore del trasporto ferroviario e di conseguenza affermato la legittimazione attiva del predetto sindacato.
Il motivo è inammissibile.
La ricorrente prospetta un ‘errore di percezione’ dei documenti esaminati dai Giudici d’appello, ma in realtà sollecita a questa Corte una diversa valutazione di quegli elementi probatori, in quanto insiste nel ritenere che essi dimostrerebbero l’indizione di scioperi non nello specifico settore ferroviario, bensì di valenza generale. Dunque, la censura in realtà attiene ad un asserito vizio di interpretazione e di valutazione del significato e della portata di quei documenti, in ultima analisi ad un ‘errore di valutazione’, che non può assurgere a ‘travisamento della prova’ neppure nei termini da ultimo precisati da questa Corte in funzione nomofilattica (Cass. sez. un. n. 5792/2024).
2.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data