Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 12481 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 12481 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/05/2025
RAGIONE_SOCIALE e
Oggetto:
avviamento commerciale
AC – 07/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 00235/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME COGNOME rappresentato e dife so dall’avv. NOME COGNOME giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE di COGNOME Vincenzo e di COGNOME NOME in liquidazione ;
– intimate – avverso la sentenza della Corte di appello di Catania n. 535/2020, pubblicata il 2 marzo 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 maggio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Catania, in parziale accoglimento del gravame proposto dalla RAGIONE_SOCIALE ha rideterminato in euro 21.167,32 la somma che la predetta società, quale soggetto subentrante nella gestione di una farmacia, era tenuta a versare a titolo di differenza dell’indennità di avviamento in favore della RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME e di COGNOME NOME in liquidazione, precedente gestore dell’attività.
La RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME e di COGNOME NOME in liquidazione sono rimaste intimate.
La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, ha osservato che, poiché la gestione provvisoria della farmacia aveva avuto una durata inferiore ai cinque anni, l’indennità di avviamento non poteva essere liquidata secondo i criteri oggettivi indicati dall’art. 110 del Testo unico delle leggi sanitarie, bensì andava parametrata all’effettiva durata della gestione che, nella specie, aveva avuto luogo solo per venti mesi e non per tre anni, come ritenuto dal giudice di
primo grado; tanto legittimava il ricalcolo della somma dovuta, che veniva disposto come in dispositivo.
CONSIDERATO CHE
1. Il ricorso lamenta:
Primo motivo di ricorso: «1) Sulla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 110 del R.D. n. 1265/1934 (Testo unico in materia sanitaria) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.», deducendo l’ erroneità dell’interpretazione fornita dalla Corte territoriale della norma invocata come lesa, atteso che la sua corretta applicazione avrebbe dovuto condurre a liquidare l’ indennità secondo i criteri indicati dal c.t.u. di primo grado e correttamente interpretati dal primo giudice.
Secondo motivo del ricorso: « Sull’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. », deducendo che la Corte di appello avrebbe erroneamente interpretato la consulenza tecnica di ufficio espletata nel primo grado del giudizio, ove il perito aveva chiaramente indicato le ragioni per cui aveva ritenuto congruo e corrispondente a equità tenere conto della teorica durata quinquennale della gestione, salvo poi parametrarla al caso di specie, posto che l’applicazione della durata effettiva di venti mesi avrebbe ingiustamente inciso in negativo per due volte sulla determinazione dell’ indennità dovuta alla società cedente.
Il ricorso è inammissibile per carenza di legittimazione attiva del ricorrente NOME COGNOME Costui non è mai stato parte del giudizio sino alla presente fase di cassazione. Tanto è dimostrato, ancor prima che da ll’ epigrafe della sentenza impugnata, che cita come sole parti del processo le due società
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME e di COGNOME NOME in liquidazione, dallo stesso ricorso per cassazione che nella sua narrativa del processo dà atto che l’atto di citazione in primo grado è stato proposto dalla RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME e di COGNOME NOME in liquidazione contro la RAGIONE_SOCIALE e che in secondo grado per l’ appellata si è costituita la RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME e di COGNOME NOME in liquidazione.
Sennonché, il ricorso per cassazione è stato proposto da NOME COGNOME in proprio contro le due citate società ed è stato notificato via pec ai rispettivi procuratori.
Ma in alcuna parte del ricorso per cassazione si spiega a che titolo NOME COGNOME in proprio come persona fisica, ritenga di poter essere contraddittore nella presente controversia. Spiegazione che si impone, invece, come assolutamente necessaria e che, in difetto, determina il rilievo officioso dell’ inammissibilità del ricorso, per essere stato proposto da un soggetto che non è parte del processo.
Non vi luogo alla regolazione delle spese di lite stante la mancata attività difensiva delle società intimate.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 maggio 2025.