Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6645 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6645 Anno 2024
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14812/2021 R.G. proposto da:
PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO pro tempore, RAGIONE_SOCIALE in persona del Ministro pro tempore, domiciliati ex lege in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato da cui sono rappresentati e difesi;
-ricorrenti- contro
COGNOME COGNOME NOME, COGNOME NOME;
-intimati- sul controricorso incidentale proposto da COGNOME NOME e NOME NOME, domiciliate ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALEa CORTE di
CASSAZIONE, rappresentate e difese dall’avvocato COGNOME NOME;
-ricorrenti incidentale-
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE
-intimati-
Avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO ROMA n. 3490/2020 depositata il 15/05/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dalla Consigliera NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE convenivano in giudizio i signori NOME COGNOME e NOME COGNOME, nelle qualità di venditrice ed acquirente, per sentir nei loro confronti dichiarare l’inefficacia ex art. 2901 c.c. di due compravendite immobiliari.
Gli immobili (già gravati da sequestro conservativo disposto dalla Procura Regionale RAGIONE_SOCIALEa Corte Dei Conti nel 1993) erano stati alienati dalla COGNOME successivamente alla condanna emessa a suo carico dalla Corte dei Conti con sentenza n. 331/2000 per il risarcimento a titolo di responsabilità amministrativa RAGIONE_SOCIALEa somma complessiva di euro 26.839.172,24.
Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 18249/2013, respingeva la domanda ritenendo il difetto di legittimazione attiva RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni attrici.
Rilevava il Tribunale che dalla lettura RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte dei Conti non si evinceva in alcun modo la qualifica di Amministrazione danneggiata in capo alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE o al
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, giacché la sentenza si limitava a riferirsi al danno all’erario, specificando che esso era stato causato dalla sottrazione di fondi riservati del RAGIONE_SOCIALE, alimentati dal fondo comune globale per RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, iscritto in apposita rubrica nello stato di previsione RAGIONE_SOCIALEa spesa del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Pertanto, il giudice del merito stabiliva che l’amministrazione danneggiata doveva individuarsi nel RAGIONE_SOCIALE, cui appartenevano i fondi distratti, e che solo tale amministrazione poteva ritenersi legittimata all’azione revocatoria a tutela del credito.
Avverso tale pronuncia, proponevano appello lamentando l’erronea esclusione RAGIONE_SOCIALEa legittimazione attiva.
In particolare, sottolineavano che il ‘RAGIONE_SOCIALE‘ costituiva una struttura posta alle dipendenze del RAGIONE_SOCIALE e che l’alta direzione, la responsabilità politica generale e il coordinamento RAGIONE_SOCIALEa politica informativa e di sicurezza competevano al AVV_NOTAIO; che al RAGIONE_SOCIALE competevano obblighi di controllo sulla gestione di tali fondi; che andava considerato anche il danno morale inferto all’Amministrazione; che non poteva essere riconosciuta legittimazione attiva solo in capo al RAGIONE_SOCIALE poiché il danno riguardava lo stato italiano nel suo complesso.
2.1. La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 3490/2020 del 15 luglio 2020, ha confermato il difetto di legittimazione attiva RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni. Il giudice RAGIONE_SOCIALE‘appello dopo aver premesso che gli appellanti non avevano prodotto il fascicolo di parte di primo grado, ove, stando alle indicazioni RAGIONE_SOCIALE‘atto di citazione era stata allegata la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte dei conti, riteneva che in difetto di detta produzione non era stata posta in grado di verificare, se il danno liquidato dalla Corte dei conti fosse circoscritto alle somme distratte, ovvero investisse più ampi profili, in particolare quello del danno morale inferto allo Stato.
Quindi la Corte adita ha confermato il difetto di legittimazione RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni attrici come già affermato dal Tribunale.
Propongono ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, il RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE.
3.1. NOME COGNOME e NOME COGNOME resistono con controricorso e ricorso incidentale condizionato.
3.2. Tutte le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
4.1. Con il primo motivo le ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 347 c.p.c., nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3.
Lamentano che la corte di merito non ha sollecitato la Cancelleria a richiedere il fascicolo di primo grado, né ha valutato le questioni di merito sollevate nell’atto di appello in merito all’azione revocatoria , stante l’assenza in atti RAGIONE_SOCIALEa sentenza di condanna RAGIONE_SOCIALEa Corte dei Conti.
4.2. Con il secondo motivo denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 L. 801/77 D.P.R. n. 260/2008, degli artt. 2697 e 2901 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c. nonché del principio iura novit curia , in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.
Si dolgono che la corte di merito abbia errato nel confermare la sentenza di primo grado sul difetto di legittimazione attiva RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni, vertendo la condotta illecita esclusivamente sulla sottrazione di somme di denaro destinate al finanziamento RAGIONE_SOCIALE‘ ex RAGIONE_SOCIALE.
La Corte d’Appello avrebbe quindi errato nel ritenere che la questione si esaurisse nell’individuare l’Amministrazione danneggiata dalla sottrazione di denaro, sottovalutando la connessione tra i vari plessi RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione statale e definendo irrilevanti gli elementi forniti dalle appellanti.
In particolare, viene censurata l’erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 19 L. n. 801/1977. Secondo le ricorrenti, infatti, tale normativa
prevedeva che lo stanziamento sullo stato di previsione RAGIONE_SOCIALEa spesa RAGIONE_SOCIALE‘allora RAGIONE_SOCIALE assicurasse la sola dotazione finanziaria RAGIONE_SOCIALEe strutture di sicurezza contestualmente regolate, mentre le somme sarebbero poi state accreditate sui capitoli di bilancio dei singoli Ministeri di riferimento. Considerato che quanto detto non è mai stato contestato da controparte, la Corte d’Appello avrebbe dovuto confermare la ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa Corte dei Conti. L’Amministrazione finanziaria, infatti, non sarebbe stata direttamente interessata dalla condotta illecita e il Giudice di merito avrebbe errato nel ritenere che il profilo dirimente fosse quello RAGIONE_SOCIALE‘alimentazione del ‘Sisdi’ e non quello RAGIONE_SOCIALEa distrazione di fondi riservati oggetto di previsioni specifiche. Le ricorrenti lamentano, infine, come la stessa Corte d’Appello si sarebbe espressa diversamente quando chiamata a decidere sulla stessa eccezione nei confronti di altri destinatari RAGIONE_SOCIALEa medesima pronuncia contabile.
5. Il motivo è inammissibile.
La sentenza impugnata si fonda su due distinte e autonome ragioni, ciascuna RAGIONE_SOCIALEe quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione. La prima ratio decidendi si sostanzia nell’affermazione che “il deposito in atti RAGIONE_SOCIALE‘atto introduttivo del primo grado sia necessario ai fini del decidere, essendo doveroso anche per il giudice RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione valutare la rituale e valida proposizione RAGIONE_SOCIALEa domanda ‘ .
I giudici di merito, sulla base RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di questa Corte, premesso che è onere RAGIONE_SOCIALEa parte appellante produrre in giudizio il proprio fascicolo di primo grado, ha rilevato che il mancato rinvenimento, nel fascicolo di parte, al momento RAGIONE_SOCIALEa decisione RAGIONE_SOCIALEa causa in secondo grado, dei documenti già prodotti nel giudizio di primo grado su cui la medesima parte assuma di aver basato la propria pretesa dedotta in controversia non preclude al giudice di appello di decidere nel merito sul gravame, qualora non
si alleghi che gli stessi siano stati smarriti, essendo onere RAGIONE_SOCIALEa parte stessa, quando non si versi nel caso RAGIONE_SOCIALE‘incolpevole perdita dì essi (con conseguente possibilità RAGIONE_SOCIALEa loro ricostruzione previa autorizzazione giudiziale), assicurarne al giudice di appello la disponibilità in funzione RAGIONE_SOCIALEa decisione (Cass. 15 maggio 2007, n. 11196; in termini, già Cass, 20 dicembre 2004, n. 23598).
Il principio di diritto sopra enunciato è stato ribadito da Cass. 19 maggio 2010, n. 12250. Sulla base RAGIONE_SOCIALE‘orientamento giurisprudenziale richiamato, i ricorrenti avrebbero quindi dovuto, prima che la causa fosse assunta in decisione, far rilevare la mancanza RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte dei Conti (e/o degli altri documenti) nel proprio fascicolo di parte, allegandone l’avvenuto incolpevole smarrimento e chiedendo, conseguentemente, di disporre le opportune ricerche in Cancelleria e, se del caso, di essere autorizzati al nuovo deposito, in modo da assicurare alla corte d’appello la disponibilità dei documenti in funzione RAGIONE_SOCIALEa decisione.
Non risulta, invece, che l’appellante abbia posto in essere tale condotta processuale, con la conseguenza che legittimamente la Corte territoriale ha deciso il gravame sulla scorta dei documenti rinvenuti in atti. La correttezza RAGIONE_SOCIALEa ratio decidendi fondata sulla mancanza RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte dei Conti e del fascicolo di parte di primo grado, idonea di per sé a sorreggere la decisione, rende superfluo l’esame RAGIONE_SOCIALEe censure mosse dal ricorrente (Cass. n.13218/2016).
5.1. Il secondo motivo è infondato.
Quanto all’asserita erronea qualificazione RAGIONE_SOCIALEa condotta oggetto di condanna come mera sottrazione di somme di denaro, al contrario di quanto dedotto dalle ricorrenti, la Corte d’Appello ha correttamente chiarito come, a causa del mancato adempimento da parte di queste ultime RAGIONE_SOCIALE‘onere di deposito del fascicolo di parte contenente la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte dei Conti, sia stato impossibile
valutare se la circostanza fosse circoscritta alla sottrazione di somme o se, viceversa, investisse profili ulteriori.
In riferimento, invece, alla lamentata errata applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 19 l n. 801/1977, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti la Corte d’Appello ha invero correttamente confermato l’indirizzo interpretativo già precedentemente adottato dal Tribunale di primo grado. Come riportato nella stessa motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, le obiezioni sollevate dalle appellanti circa la loro posizione rispetto al ‘Sisdi’ non sono rilevanti in riferimento all’individuazione di chi sia il soggetto legittimato ad esperire l’azione revocatoria. Indipendentemente, infatti, dagli aspetti inerenti la direzione e la responsabilità politica RAGIONE_SOCIALE‘ente, l’elemento che consente di individuare il soggetto legittimato attivo a richiedere tutela ex. art. 2901 c.c. è la titolarità dei fondi sottratti. Accertato che tale titolarità ricade in capo al RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, la Corte d’Appello, essendo quest’ultimo l’unico soggetto potenzialmente legittimato attivo, ha correttamente dichiarato la carenza di legittimazione in capo alle odierne ricorrenti.
All’infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.
6. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore RAGIONE_SOCIALEe controricorrenti, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna le ricorrenti al pagamento, in solido, RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 22.200,00, di cui euro 22.000 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore RAGIONE_SOCIALEe controricorrenti.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione Terza