Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29507 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29507 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13924/2022 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 7791/2021 depositata il 24/11/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME;
FATTI DI CAUSA
AVV_NOTAIO e l’AVV_NOTAIO proponevano innanzi al Tribunale di Civitavecchia (R.G. 3866/2016) ricorso ex 702 bis c.p.c. per ottenere il pagamento di compensi relativi all’attività professionale asseritamente prestata in due giudizi svoltisi (a partire dal 1994) ed in diversi gradi e precisamente: 1)i causa locatizia Tribunale di Roma R.G. 25721/1994; Corte d’Appello di Roma, R.G. 8047/2005; Suprema Corte di Cassazione, R.G. 8799/2008; 2)- giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo Tribunale di Roma R.G. 92574/2002; Corte d’Appello di Roma, R.G. 3739/2007;
NOME COGNOME si costituiva in giudizio chiedendo l’inammissibilità o il rigetto della domanda attorea.
Il Tribunale di Civitavecchia accoglieva il ricorso e condannava NOME al pagamento in favore dell’AVV_NOTAIO della complessiva somma di € 3.280,00 oltre IVA e CPA.
Gli AVV_NOTAIO proponevano appello avverso la suddetta sentenza (R.G. 2641/2020)
Si costituiva in secondo grado il NOME. NOME chiedendo il rigetto dell’appello
L a Corte d’Appello di Roma, dopo aver revocato l’ordinanza di ammissione del giuramento decisorio e le risultanze dello stesso, accoglieva l’appello dell’AVV_NOTAIO e dichiarava inammissibile l’appello dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
AVV_NOTAIO propone ricorso in Cassazione avverso la suddetta sentenza della Corte di Appello impugnando il solo capo della suddetta sentenza nella parte in cui viene dichiarato inammissibile il suo appello.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è così rubricato: in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 110, 112, 115, 116 c.p.c., artt. 2697, 2956 e 2733 c.c., omessa valutazione di una circostanza determinante.
Il ricorrente afferma che in atti vi sarebbe prova che il giudizio locatizio sarebbe stato introdotto proprio dallo COGNOME: perciò, essendo stato riconosciuto il d iritto al compenso dell’AVV_NOTAIO per tale giudizio, il giudice di merito non avrebbe potuto non riconoscere analogo diritto all’AVV_NOTAIO, innanzi alla prova che anche egli aveva svolto l’ attività professionale.
Peraltro, la questione della l egittimazione dell’AVV_NOTAIO non avrebbe formato oggetto di discussione in primo grado; quindi, alcuna statuizione implicita avrebbe potuto ritenersi formata sul punto.
Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., si denuncia violazione degli artt. 112, 324, 329 e 342 c.p.c.
Il ricorrente afferma che il convenuto in primo grado aveva eccepito l’inesistenza della domanda dell’AVV_NOTAIO (in quanto non erano formulate conclusioni in suo favore), ma tale eccezione sarebbe stata respinta dal Tribunale, sicché era il AVV_NOTAIO che avrebbe dovuto proporre appello incidentale sul punto. Dunque, si
era formato il giudicato sulla legittimazione e sulla esistenza della domanda dell’AVV_NOTAIO, e avrebbero dovuto essergli riconosciuti i compensi per la causa locatizia patrocinata.
I due motivi di ricorso che possono essere trattati congiuntamente stante la loro evidente connessione sono inammissibili.
Oggetto del giudizio era la domanda proposta sia dall’AVV_NOTAIO sia dall’AVV_NOTAIO per il pagamento dell’attività professionale asseritamente svolta in favore del controricorrente in un giudizio locatizio e in una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, entrambi articolatisi in più gradi. Dagli atti emerge che l’ attività professionale è stata svolta dalla sola COGNOME e anche che nel ricorso introduttivo del primo grado erano state formulate conclusioni nel solo interesse dell’AVV_NOTAIO . Il Tribunale, infatti, aveva riconosciuto il credito professionale dell’AVV_NOTAIO per il solo giudizio locatizio, mentre per il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo aveva accolto l’eccezione di prescrizione presuntiva formulata dal convenuto.
L a Corte d’Appello ha accolto l’appello dell’AVV_NOTAIO , riconoscendo il suo credito anche per il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo . Quanto all’AVV_NOTAIO, cui il Tribunale non aveva riconosciuto alcuna somma, la Corte d’Appello ha dichiarato il gravame inammissibile per non essere stata impugnata la statuizione di primo grado, implicita, che non riconosceva al ricorrente legittimazione attiva. Il giudice di appello ha valorizzato al tal fine, peraltro, quanto risultava dalle sentenze depositate in atti dei giudizi presupposti, dai quali, come si è detto, non risultava alcuna attività difensiva espletata dallo RAGIONE_SOCIALE.
Ciò premesso i motivi di ricorso sono inammissibili, innanzitutto per difetto di specificità, non risultando dalla lettura del ricorso che lo COGNOME abbia impugnato la sentenza di primo grado, nella parte in cui non gli liquidava alcun compenso, con uno specifico motivo di impugnazione.
Peraltro, d all’esame del ricorso in primo grado emerge che effettivamente erano state formulate conclusioni e deduzioni nell’interesse della sola COGNOME (l’AVV_NOTAIO compare solo nell’epigrafe del ricorso come parte ricorre nte e nient’altro). Dalla lettura del controricorso e della sentenza di primo grado, poi, non risulta che il Tribunale abbia affermato la legittimazione attiva dello COGNOME, visto che l’eccezione di nullità della domanda è stata respinta dal primo giudi ce solo con riferimento all’indeterminatezza del petitum che aveva denunciato il convenuto, in quanto gli attori non avevano quantificato le loro pretese, laddove il Tribunale ha invece ritenuto, ai fini della determinatezza della domanda, la deduzione dell’attività svolta e la richiesta di pagamento dei compensi. Ove poi il ricorso lamenta che la Corte d’Appello avrebbe erroneamente ritenuto non provato lo svolgimento di attività difensiva da parte dello COGNOME (il cui nominativo non figura tra i difensori del NOME nella sentenza che ha definito il primo grado della causa locatizia), i motivi si risolvono in censure di merito relativamente all’interpretazione delle prove. Inoltre, l’AVV_NOTAIO non indica alcuna attività effettivamente svolta limitandosi ad indicare il rilascio di una procura.
Il ricorso è inammissibile.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
7. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente che liquida in euro 800, più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge;
ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione