Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6390 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6390 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/03/2025
composta dai signori magistrati:
dott. NOME COGNOME
Presidente
dott. NOME COGNOME
Consigliere
dott. NOMECOGNOME
Consigliera
dott. NOME COGNOME
Consigliere relatore
dott. NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 29958 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da
RAGIONE_SOCIALE (P.I.: P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME o NOME COGNOME (C.F.:
rappresentata e difesa dall’avvocat LGD DVD 67B117 B429C)
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata da RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA
-intimata- per la cassazione della sentenza della Corte d’a ppello di Palermo n. 1525/2022, pubblicata in data 14 settembre 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 26 febbraio 2025 dal consigliere NOME COGNOME
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALE ha intimato a Unicredit S.p.ARAGIONE_SOCIALE precetto di pagamento dell’importo di € 5.945,57, sulla base di un titolo esecutivo di formazione giudiziale (sentenza di condanna al pagamento di somme di danaro).
Oggetto:
OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.)
Ad. 26/02/2025 C.C.
R.G. n. 29958/2022
Rep.
RAGIONE_SOCIALE (rappresentata da RAGIONE_SOCIALE) ha proposto opposizione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., avverso tale atto di precetto.
L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Agrigento.
La Corte d’a ppello di Palermo, in riforma della decisione di primo grado, l’ha invece accolta .
Ricorre RAGIONE_SOCIALE sulla base di due motivi.
Non ha svolto attività difensiva in questa sede la società intimata.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo del ricorso si denunzia « violazione di legge per difetto di legittimazione attiva -violazione o falsa applicazione artt. 81, 100, 111-112, 167 cpc -1273-15602909 cc e TUB -24 Cost. -violazione onere della prova ex art. 2697 cc -tutti in relazione a ll’ art. 360 n. 3 cpc ».
La società ricorrente deduce che il precetto era stato intimato ad Unicredit S.p.A. e, di conseguenza, RAGIONE_SOCIALE non poteva ritenersi legittimata a proporre l’opposizione, non essendo titolare del rapporto obbligatorio oggetto dell’intimazione di pagamento e non essendo destinataria dell’intimazione stessa.
Il motivo è fondato.
Emerge dagli atti di causa, il cui contenuto è adeguatamente richiamato nel ricorso, che effettivamente il rapporto obbligatorio oggetto dell’intimazione di pagamento di cui all’atto di precetto opposto intercorreva tra la società intimante e Unicredit S.p .A. e che quest’ultima società era l’unica destinataria dell’intimazione di pagamento.
D’altra parte, che RAGIONE_SOCIALE possa esse -re cessionaria di crediti di Unicredit S.p.A. non implica affatto, se non altro in difetto di specifiche pattuizioni che nemmeno si allegano, che la prima sia subentrata anche nei debiti che alla seconda facessero capo, sia pure nei rapporti con gli stessi soggetti verso i quali sussistessero i crediti ceduti.
Di conseguenza, è da escludere che RAGIONE_SOCIALE fosse legittimata e avesse interesse a proporre opposizione avverso il suddetto atto di precetto, non rivolto nei suoi confronti, né avente ad oggetto un rapporto obbligatorio di cui essa era parte.
La questione (sulla quale non può ritenersi formato alcun giudicato interno, non essendo stata oggetto di espressa statuizione da parte dei giudici di merito) emerge dagli atti di causa ed è certamente rilevabile, anche di ufficio, in ogni stato e grado de l giudizio, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., onde non ha rilievo se essa era stata avanzata o meno già nel corso del giudizio di merito (cfr., del resto, Cass., Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016, Rv. 638373 -01: « la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa »; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 11744 del 15/05/2018, Rv. 648612 -02).
Si tratta di rilievo che comporta, infatti, l’originaria inammissibilità dell’opposizione ed assorbe ogni altro profilo, imponendo la cassazione senza rinvio della decisione impugnata (in relazione alla posizione della società ricorrente), perché la domanda non poteva essere proposta.
Con il secondo motivo si denunzia « violazione e falsa applicazione artt. 615-623 cpc -1243 cc -in relazione a ll’ art. 360 n. 3 cpc ».
Il motivo (avente ad oggetto questioni relative al merito dell’opposizione) resta assorbito, per le ragioni già esposte, in
conseguenza della originaria radicale inammissibilità dell’opposizione proposta da RAGIONE_SOCIALE
Il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è cassata senza rinvio (in relazione alla posizione della società ricorrente), ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., perché la domanda non poteva essere proposta.
Per le spese del giudizio si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.
Per questi motivi
La Corte:
-accoglie il ricorso e cassa senza rinvio la sentenza impugnata, in relazione alla posizione della società ricorrente, perché l’opposizione della RAGIONE_SOCIALE non poteva essere proposta;
-condanna la società intimata a pagare le spese del giudizio in favore della società ricorrente, liquidandole come segue: complessivi € 1.750,00, per il primo grado; complessivi € 2.100,00, per il secondo grado; complessivi € 2.200,00, per il giudizio di legittimità; oltre € 200,00 per esborsi; in ogni caso, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-