Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 25445 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 2 Num. 25445 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 16/09/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 617/2021 R.G. proposto da: COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– controricorrente –
avverso l ‘ ORDINANZA del TRIBUNALE DI CHIETI n. 28/2020, depositata il 11/10/2020;
udita la requisitoria svolta nella pubblica udienza del 12/12/2024 dal Sostituto Procuratore Generale, nella persona del dott. NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME impugna per la cassazione l’ordinanza adottata dal Tribunale di Chieti ai sensi dell’art. 702 -bis cod. proc. civ. in accoglimento dell’opposizione da lui proposta ex art. 84 e 170 t.u.s.g. (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) e art. 15 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150 avverso la decisione di revoca dell’ammissione a gratuito patrocinio (già disposta in suo favore nel giudizio presupposto, avente ad oggetto opposizione ad esecuzione immobiliare) e di rigetto della richiesta di liquidazione dei compensi avanzata dal suo difensore NOME COGNOME
Il giudice dell’opposizione con ordinanza dell’11 .10.2020 aveva accolto l’opposizione e liquidato il compenso per l’attività defensionale in €. 2.007,50, mentre nulla aveva disposto sulle spese di lite in ragione della contumacia del Ministero.
La cassazione dell’ordinanza impugnata è chiesta da NOME COGNOME con ricorso notificato il 09.12.2020 ed affidato a tre motivi illustrati da memoria, cui resiste con controricorso il Ministero della giustizia.
Il PM si è pronunciato per l’inammissibilità del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., per avere il Tribunale compensato le spese sul presupposto che la domanda non era stata avversata dal Ministero della Giustizia, nonostante non vi fosse stata alcuna parziale soccombenza, né la
contumacia del Ministero integrava l’ipotesi di «analoghe gravi ed eccezionali ragioni».
Con il secondo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ. e dell’art. 4, comma 5, lett. c) del D.M. 55/2014 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. Lamenta il ricorrente che il giudice del merito ha negato il compenso per la fase istruttoria consistita, nella specie, nell’esame della seconda memoria avversaria ex art. 183, comma 6, cod. proc. civ., e nella partecipazione all’udienza del 05.12.2018. Tale esclusione viola il disposto dell’art. 4, comma 5, lett c) D.M. n. 55/2014, che include nella fase istruttoria una pluralità di attività tra cui, appunto, l’esame degli scritti o documenti delle altre parti e la partecipazione alle udienze istruttorie.
Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ. e dell’art. 130 D.P.R. 115/2002 per erronea applicazione della riduzione ex art. 130 d.p.r. 115/2002. In tesi: il tribunale avrebbe applicato per due volte la riduzione del 50% dei compensi tabellari, dapprima sul compenso previsto per ciascuna fase e poi di nuovo sul compenso finale, con conseguente violazione dell’art. 130 DPR n. 115/2002.
Deve preliminarmente essere scrutinata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal Ministero controricorrente che, con riferimento agli ultimi due motivi, evidenzia la carenza di legittimazione attiva del patrocinato, atteso che l’unico sog getto legittimato a dolersi della misura degli onorari è il difensore.
4.1. L’eccezione è fondata.
Come rilevato dal P.M. nella requisitoria, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che in tema di patrocinio a spese dello Stato
«Legittimato a proporre impugnazione contro il provvedimento di rigetto o di accoglimento solo parziale dell’istanza di liquidazione delle spese è esclusivamente il difensore, quale unico titolare del diritto al compenso nei confronti dello Stato, e non anche il patrocinato, su cui non grava alcun obbligo in ordine al pagamento del corrispettivo, giacché l’ammissione al gratuito patrocinio, escludendo la configurazione di un incarico professionale tra i due, determina l’insorgenza di un rapporto che si instaura direttamente tra il difensore e lo Stato» (Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 1539 del 27/01/2015, Rv. 634148 -01; conformi: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 5318 del 2023, Rv. 667007 – 01; Cass. 18 giugno 2020, n. 11769, Rv. 658211 – 01; Cass. 23 luglio 2020 n. 15699, Rv. 658741 -01; Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 12320 del 23/06/2020, Rv. 658459 -01; Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 21997 del 11/09/2018, Rv. 650354 -01).
Si precisava che, con riferimento a norme analoghe (L. n. 533 del 1973, artt. 11 e 13, ora abrogati) e a fattispecie similari, l’ammissione al patrocinio a carico dello Stato esclude ogni rapporto d’incarico professionale tra la parte in favore della quale è stato emesso il relativo provvedimento ed il difensore nominato, sia in caso di vittoria, sia in caso di soccombenza, in quanto il rapporto si costituisce esclusivamente tra il difensore nominato e lo Stato. Pertanto, legittimato a proporre impugnazione contro il provvedimento che liquida le spese o ne rigetta l’istanza, non è la parte bensì il difensore, il quale è l’esclusivo titolare del diritto al compenso dovuto dallo Stato, mentre nessun interesse e quindi nessuna legittimazione in proposito può riconoscersi alla parte assistita, la quale non ha obbligo di pagare alcun compenso al
difensore (cfr. Cass. nn. 3068/85, 502/84, 6155/81, 3919/81, 498/81 e 1464/80).
Si sottolineava come il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, contestando l’entità delle somme liquidate, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale, trattandosi di un giudizio autonomo, avente ad oggetto la controversia relativa alla spettanza e alla liquidazione del compenso (v. in motivazione: Cass. Sez. U, Sentenza n. 26907 del 23/12/2016, Rv. 641807 -01; Cass. Sez. U, Ordinanza n. 20501 del 17/07/2023, Rv. 668222 -01).
4.2. La legittimazione dell’interessato, ovvero propriamente della parte che si vuole avvalere del patrocinio a carico dello Stato, o che vi sia stata ammessa ma il cui beneficio sia stato poi revocato, è riconoscibile solo con riferimento all’opposizione avverso il decreto di rigetto dell’istanza di ammissione o di revoca del gratuito patrocinio.
4.2.1. E’ opportuno precisare, a tale ultimo proposito, che questa Corte è pervenuta a conclusioni diverse nell’ipotesi in cui il magistrato competente per il giudizio in materia di ammissione al gratuito patrocinio, riconoscendo l’effetto ex nunc anziché dal momento della presentazione dell’istanza innanzi al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e da questo rigettata (sul tema degli effetti dell’ammissione al patrocinio con effetti ex tunc , cfr ex multis : Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 15699 del 23/07/2020, Rv. 658741 – 01; conforme: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 2404 del 25/01/2024, Rv. 669989 -01), accolga l’istanza dell’ammissione al patrocinio.
In tale distinta situazione viene meno il carattere autonomo del giudizio contenzioso avente ad oggetto la controversia di natura
civile, incidente su situazione soggettiva dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale (Cass. Sez. U, Sentenza n. 26907 del 23/12/2016, Rv. 641807 -01; Sez. U, Sentenza n. 8516 del 29/05/2012, Rv. 622818 – 01).
E’ stato a tal proposito rilevato che «per effetto dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la parte ammessa è infatti sollevata dalle spese processuali, che sì consistono negli onorari e nelle spese dovuti ai difensori, ma anche nelle indennità e spese di viaggio spettanti ai testimoni e ai consulenti tecnici ovvero nel contributo unificato, nelle imposte di bollo, registro, ipotecaria e catastale, nei diritti di copia e nelle spese per le notificazioni a richiesta d’ufficio». La situazione in esame è, del resto, assimilabile a quella del rigetto ovvero della revoca del patrocinio statale, casi in relazione ai quali è riconosciuta la legittimazione della parte che si vuole avvalere del gratuito patrocinio o il cui beneficio sia stato revocato (cfr. in proposito Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 31793 del 27/10/2022, Rv. 666007 -01; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21997 dell’11.09.2018, Rv 650354-01).
4.3. In definitiva, nel caso che ci occupa NOME COGNOME non era legittimato a proporre opposizione avverso l’ordinanza del Tribunale di Chieti che lo aveva ammesso al patrocinio a spese dello Stato, non essendo in alcun modo in causa il parziale mancato riconoscimento del beneficio (come nell’ipotesi di cui supra , punto 4.2.1.), bensì trattandosi di mera contestazione della liquidazione dei compensi, ed essendo pertanto unico legittimato attivo il difensore, quale titolare del relativo diritto soggettivo autonomo.
Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.
Le spese sono liquidate in dispositivo secondo la regola della soccombenza.
Non ricorrono ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002 – i presupposti processuali per il raddoppio del contributo, trattandosi di ricorso proposto in materia di patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €. 1.500,00 oltre le spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 12 dicembre 2024.
Il Consigliere NOME COGNOME
La Presidente NOME COGNOME