Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 25445 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 2 Num. 25445 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMATO NOME
Data pubblicazione: 16/09/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 617/2021 R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– controricorrente – avverso l ‘ ORDINANZA del TRIBUNALE DI CHIETI n. 28/2020, depositata il 11/10/2020;
udita la requisitoria svolta nella pubblica udienza del 12/12/2024 dal Sostituto Procuratore Generale, nella persona del AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME impugna per la cassazione l’ordinanza adottata dal Tribunale di Chieti ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 702 -bis cod. proc. civ. in accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘opposizione da lui proposta ex art. 84 e 170 t.u.s.g. (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) e art. 15 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150 avverso la decisione di revoca RAGIONE_SOCIALE‘ammissione a gratuito patrocinio (già disposta in suo favore nel giudizio presupposto, avente ad oggetto opposizione ad esecuzione immobiliare) e di rigetto RAGIONE_SOCIALEa richiesta di liquidazione dei compensi avanzata dal suo difensore NOME COGNOME.
Il giudice RAGIONE_SOCIALE‘opposizione con ordinanza RAGIONE_SOCIALE’11 .10.2020 aveva accolto l’opposizione e liquidato il compenso per l’attività defensionale in €. 2.007,50, mentre nulla aveva disposto sulle spese di lite in ragione RAGIONE_SOCIALEa contumacia del Ministero.
La cassazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata è chiesta da NOME COGNOME con ricorso notificato il 09.12.2020 ed affidato a tre motivi illustrati da memoria, cui resiste con controricorso il Ministero RAGIONE_SOCIALEa giustizia.
Il PM si è pronunciato per l’inammissibilità del ricorso.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., la violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 91 e 92 cod. proc. civ., per avere il Tribunale compensato le spese sul presupposto che la domanda non era stata avversata dal Ministero RAGIONE_SOCIALEa Giustizia, nonostante non vi fosse stata alcuna parziale soccombenza, né la
contumacia del Ministero integrava l’ipotesi di «analoghe gravi ed eccezionali ragioni».
Con il secondo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 91 cod. proc. civ. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, comma 5, lett. c) del D.M. 55/2014 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. Lamenta il ricorrente che il giudice del merito ha negato il compenso per la fase istruttoria consistita, nella specie, nell’esame RAGIONE_SOCIALEa seconda memoria avversaria ex art. 183, comma 6, cod. proc. civ., e nella partecipazione all’udienza del 05.12.2018. Tale esclusione viola il disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, comma 5, lett c) D.M. n. 55/2014, che include nella fase istruttoria una pluralità di attività tra cui, appunto, l’esame RAGIONE_SOCIALE scritti o documenti RAGIONE_SOCIALEe altre parti e la partecipazione alle udienze istruttorie.
Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 91 cod. proc. civ. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 130 D.P.R. 115/2002 per erronea applicazione RAGIONE_SOCIALEa riduzione ex art. 130 d.p.r. 115/2002. In tesi: il tribunale avrebbe applicato per due volte la riduzione del 50% dei compensi tabellari, dapprima sul compenso previsto per ciascuna fase e poi di nuovo sul compenso finale, con conseguente violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 130 DPR n. 115/2002.
Deve preliminarmente essere scrutinata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal Ministero controricorrente che, con riferimento agli ultimi due motivi, evidenzia la carenza di legittimazione attiva del patrocinato, atteso che l’unico sog getto legittimato a dolersi RAGIONE_SOCIALEa misura RAGIONE_SOCIALE onorari è il difensore.
4.1. L’eccezione è fondata.
Come rilevato dal P.M. nella requisitoria, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che in tema di patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato
«Legittimato a proporre impugnazione contro il provvedimento di rigetto o di accoglimento solo parziale RAGIONE_SOCIALE‘istanza di liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese è esclusivamente il difensore, quale unico titolare del diritto al compenso nei confronti RAGIONE_SOCIALEo Stato, e non anche il patrocinato, su cui non grava alcun obbligo in ordine al pagamento del corrispettivo, giacché l’ammissione al gratuito patrocinio, escludendo la configurazione di un incarico professionale tra i due, determina l’insorgenza di un rapporto che si instaura direttamente tra il difensore e lo Stato» (Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 1539 del 27/01/2015, Rv. 634148 -01; conformi: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 5318 del 2023, Rv. 667007 – 01; Cass. 18 giugno 2020, n. 11769, Rv. 658211 – 01; Cass. 23 luglio 2020 n. 15699, Rv. 658741 -01; Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 12320 del 23/06/2020, Rv. 658459 -01; Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 21997 del 11/09/2018, Rv. 650354 -01).
Si precisava che, con riferimento a norme analoghe (L. n. 533 del 1973, artt. 11 e 13, ora abrogati) e a fattispecie similari, l’ammissione al patrocinio a carico RAGIONE_SOCIALEo Stato esclude ogni rapporto d’incarico professionale tra la parte in favore RAGIONE_SOCIALEa quale è stato emesso il relativo provvedimento ed il difensore nominato, sia in caso di vittoria, sia in caso di soccombenza, in quanto il rapporto si costituisce esclusivamente tra il difensore nominato e lo Stato. Pertanto, legittimato a proporre impugnazione contro il provvedimento che liquida le spese o ne rigetta l’istanza, non è la parte bensì il difensore, il quale è l’esclusivo titolare del diritto al compenso dovuto dallo Stato, mentre nessun interesse e quindi nessuna legittimazione in proposito può riconoscersi alla parte assistita, la quale non ha obbligo di pagare alcun compenso al
difensore (cfr. Cass. nn. 3068/85, 502/84, 6155/81, 3919/81, 498/81 e 1464/80).
Si sottolineava come il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato che proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, contestando l’entità RAGIONE_SOCIALEe somme liquidate, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale, trattandosi di un giudizio autonomo, avente ad oggetto la controversia relativa alla spettanza e alla liquidazione del compenso (v. in motivazione: Cass. Sez. U, Sentenza n. 26907 del 23/12/2016, Rv. 641807 -01; Cass. Sez. U, Ordinanza n. 20501 del 17/07/2023, Rv. 668222 -01).
4.2. La legittimazione RAGIONE_SOCIALE‘interessato, ovvero propriamente RAGIONE_SOCIALEa parte che si vuole avvalere del patrocinio a carico RAGIONE_SOCIALEo Stato, o che vi sia stata ammessa ma il cui beneficio sia stato poi revocato, è riconoscibile solo con riferimento all’opposizione avverso il decreto di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza di ammissione o di revoca del gratuito patrocinio.
4.2.1. E’ opportuno precisare, a tale ultimo proposito, che questa Corte è pervenuta a conclusioni diverse nell’ipotesi in cui il magistrato competente per il giudizio in materia di ammissione al gratuito patrocinio, riconoscendo l’effetto ex nunc anziché dal momento RAGIONE_SOCIALEa presentazione RAGIONE_SOCIALE‘istanza innanzi al RAGIONE_SOCIALE e da questo rigettata (sul tema RAGIONE_SOCIALE effetti RAGIONE_SOCIALE‘ammissione al patrocinio con effetti ex tunc , cfr ex multis : Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 15699 del 23/07/2020, Rv. 658741 – 01; conforme: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 2404 del 25/01/2024, Rv. 669989 -01), accolga l’istanza RAGIONE_SOCIALE‘ammissione al patrocinio.
In tale distinta situazione viene meno il carattere autonomo del giudizio contenzioso avente ad oggetto la controversia di natura
civile, incidente su situazione soggettiva dotata RAGIONE_SOCIALEa consistenza di diritto soggettivo patrimoniale (Cass. Sez. U, Sentenza n. 26907 del 23/12/2016, Rv. 641807 -01; Sez. U, Sentenza n. 8516 del 29/05/2012, Rv. 622818 – 01).
E’ stato a tal proposito rilevato che «per effetto RAGIONE_SOCIALE‘ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, la parte ammessa è infatti sollevata dalle spese processuali, che sì consistono negli onorari e nelle spese dovuti ai difensori, ma anche nelle indennità e spese di viaggio spettanti ai testimoni e ai consulenti tecnici ovvero nel contributo unificato, nelle imposte di bollo, registro, ipotecaria e catastale, nei diritti di copia e nelle spese per le notificazioni a richiesta d’ufficio». La situazione in esame è, del resto, assimilabile a quella del rigetto ovvero RAGIONE_SOCIALEa revoca del patrocinio statale, casi in relazione ai quali è riconosciuta la legittimazione RAGIONE_SOCIALEa parte che si vuole avvalere del gratuito patrocinio o il cui beneficio sia stato revocato (cfr. in proposito Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 31793 del 27/10/2022, Rv. 666007 -01; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21997 RAGIONE_SOCIALE‘11.09.2018, Rv 650354-01).
4.3. In definitiva, nel caso che ci occupa NOME COGNOME non era legittimato a proporre opposizione avverso l’ordinanza del Tribunale di Chieti che lo aveva ammesso al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, non essendo in alcun modo in causa il parziale mancato riconoscimento del beneficio (come nell’ipotesi di cui supra , punto 4.2.1.), bensì trattandosi di mera contestazione RAGIONE_SOCIALEa liquidazione dei compensi, ed essendo pertanto unico legittimato attivo il difensore, quale titolare del relativo diritto soggettivo autonomo.
Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.
Le spese sono liquidate in dispositivo secondo la regola RAGIONE_SOCIALEa soccombenza.
Non ricorrono ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002 – i presupposti processuali per il raddoppio del contributo, trattandosi di ricorso proposto in materia di patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, che liquida in €. 1.500,00 oltre le spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Seconda Sezione Civile, il 12 dicembre 2024.
Il Consigliere NOME COGNOME
La Presidente NOME COGNOME