Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 25174 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 25174 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 18530/2023 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione volontaria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, giusta procura speciale alle liti apposta in calce al ricorso, rilasciata su foglio separato, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata indicato.
-ricorrente –
RAGIONE_SOCIALE di Rottofreno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, giusta procura speciale allegata in foglio separato in calce al controricorso.
-controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 1278/2023, depositata in data 12 giugno 2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11/7/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOMEAVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
La società RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione volontaria, conveniva in giudizio il RAGIONE_SOCIALE di Rottofreno per ottenere la condanna al pagamento della somma di euro 686.200,00, quale prezzo delle aree illecitamente occupate (euro 200 al metro quadrato per un’estensione di mq 3431), oltre al risarcimento del danno nella misura di complessivi euro 200.000,00 per occupazione temporanea illegittima.
Il RAGIONE_SOCIALE con delibera n. 61 del 25/9/1987 ampliava il cimitero urbano, da collocarsi su aree di proprietà della RAGIONE_SOCIALE. L’occupazione di fatto iniziava a partire dal 25/7/1988, mentre l’edificazione terminava il 28/8/1989.
I terreni occupati erano i mappali nn. 75 e 78.
Successivamente, il tecnico comunale, geometra NOME COGNOME, procedeva al frazionamento del fondo n. 75, con la creazione di due nuovi mappali: 1250 e 1251.
Con contratti del 20/5/2004 la RAGIONE_SOCIALE cedeva i mappali numeri 75 e 1250 alle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.
La Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 1755/2017, depositata il 31/7/2017, confermava la sentenza del tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 897 del 2009, rigettando la domanda della RAGIONE_SOCIALE nei confronti delle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, tesa alla dichiarazione di nullità dei due contratti per indeterminatezza dell’oggetto.
Si costituiva il RAGIONE_SOCIALE chiedendo, per quel che ancora qui rileva, il rigetto delle domande.
Con la sentenza n. 525 del 2020, depositata il 10/11/2020, il tribunale di RAGIONE_SOCIALE rigettava le domande della società, per carenza di dimostrazione della legittimazione attiva della RAGIONE_SOCIALE.
Avverso tale sentenza proponeva appello la società, deducendo con il primo motivo, la «violazione ed errata applicazione degli articoli 115,116 c.p.c., 2697 c.c.; travisamento della prova; violazione ed errata applicazione del principio di non contestazione; violazione ed errata applicazione dell’art. 132 c.p.c per apparenza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione».
In particolare, si contestava l’utilizzo da parte del giudice di prime cure di due documenti, al fine della decisione di difetto di titolarità del rapporto.
La lettera del 24/11/2003 trasmessa dal legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE (poi RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE nei due contratti del 2004) proveniva da una società – la RAGIONE_SOCIALE – che non aveva stipulato alcun atto pubblico né scrittura privata autenticata di compravendita di terreni oggetto della controversia.
In ordine, poi, agli esiti della causa pregiudicante, l’appellante osservava come la sentenza del tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 897 del 2009, nel rigettare la domanda di parte attrice, aveva affermato che
l’oggetto dei due contratti del 2004 era costituito dalla «intera area scoperta circostante i singoli edifici coperti qualificata come area pertinenziale agli stessi». Trattandosi di area scoperta pertinenziale, con funzioni di servizio di edifici «scoperti» , non poteva riferirsi all’area oggetto del giudizio, «dal momento che è stato accertato che l’edificazione dell’ampliamento cimiteriale risale all’anno 1988».
4.2. Con il secondo motivo di appello la società deduceva la «violazione ed errata applicazione degli articoli 115,116 c.p.c. e 2697 c.c.; travisamento della prova; violazione ed errata applicazione del principio di non contestazione, omessa pronuncia in ordine alla domanda attore a di risarcimento del danno correlato alla protratta occupazione delle aree occupate per l’edificazione dell’ampliamento cimiteriale, violazione ed errata applicazione dell’art. 132 c.p.c. per apparenza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione della sentenza appellata».
La sentenza impugnata era errata laddove la società attrice aveva chiesto in ogni caso «il risarcimento anche per la protratta indisponibilità delle aree occupate (danno quantificato nella somma di euro 200.000), mentre il giudice di primo grado avrebbe omesso sul punto qualsiasi statuizione».
5. La Corte d’appello di Bologna, con la sentenza n. 1278/2023, depositata il 12/6/2023, rigettava l’appello.
In particolare, ribadiva, conformemente a quanto già accertato dal giudice di prime cure, il difetto di legittimazione attiva della società RAGIONE_SOCIALE
Precisava che il giudice di prime cure aveva fondato la propria decisione sugli esiti del procedimento conclusosi con sentenza del tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 897 del 2009, resa nel giudizio instaurato da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Tale sentenza era stata poi confermata dalla Corte d’appello di Bologna n. 1755 del 2017 e, dunque, passata in giudicato.
Il tribunale aveva rigettato la domanda di declaratoria di nullità dei contratti stipulati nel 2004 per indeterminatezza dell’oggetto; con tali contratti la RAGIONE_SOCIALE aveva ceduto «il complesso RAGIONE_SOCIALE sito in San RAGIONE_SOCIALE di Rottofreno» alle società convenute.
In entrambi i rogiti le parti avevano indicato con precisione i mappali alienati, corrispondenti alla vendita degli immobili censiti al catasto terreni del RAGIONE_SOCIALE di Rottofreno, a foglio 18, mappali 75 e 1250.
Per quanto concerneva, poi, gli altri mappali (numeri 1251 e 78) essi risultavano di proprietà della società RAGIONE_SOCIALE sin dal 29/6/1998, in virtù di rogito di vendita del 4/6/1997, che non era stato oggetto di impugnazione.
Gli ulteriori argomenti erano stati utilizzati dal giudice di prime cure solo a supporto del ragionamento, fondato, come detto, sulla sentenza del tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 897 del 2009, passata in giudicato, in quanto confermata dalla sentenza della Corte d’appello n. 1755 del 2017.
In particolare, si menzionava la dichiarazione del 24/11/2003 indirizzata anche al RAGIONE_SOCIALE di Rottofreno dal legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, il quale aveva affermato che «con contratto 17/10/2003 la RAGIONE_SOCIALE ha alienato alla RAGIONE_SOCIALE tutto il proprio patrimonio immobiliare, cedendone sin da quel momento tutti i diritti. Pertanto, pure nelle more della stipula del rogito definitivo, RAGIONE_SOCIALE è l’unico soggetto ad avere titolo sui summenzionati immobili ed è quindi l’unico vostro interlocutore».
Tale missiva era stata sottoscritta ‘per adesione e conferma’ da tutti gli altri soci della RAGIONE_SOCIALE.
Veniva anche menzionata la CTU svolta dall’ingegnere NOME COGNOME nel giudizio di opposizione di terzo, svoltosi dinanzi al tribunale di RAGIONE_SOCIALE, proposto da RAGIONE_SOCIALE nell’esecuzione immobiliare promossa dalla procedente RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE contro le esecutate RAGIONE_SOCIALE, in qualità di aventi causa della RAGIONE_SOCIALE.
Tale procedimento si era concluso con la sentenza n. 115 del 2016 emessa dal tribunale di RAGIONE_SOCIALE che aveva affermato come gli immobili oggetto di pignoramento erano stati correttamente individuati e come la loro proprietà appartenesse in via esclusiva alle parti RAGIONE_SOCIALE, in forza degli atti di alienazione del 2004.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione volontaria, depositando anche memoria scritta.
Ha resistito con controdeduzioni il RAGIONE_SOCIALE di Rottofreno, depositando anche memoria scritta.
Il consigliere delegato proponeva la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente deduce: «Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.: violazione o falsa applicazione di norme di diritto, violazione degli articoli 132 c.p.c. e 118 disposizione di attuazione c.p.c., per motivazione incoerente e meramente apparente in quanto fondata su prove inesistenti, conseguente nullità della sentenza; violazione dell’art. 115 c.p.c. per errore di percezione del giudice che ha determinato la decisione della causa sulla base di prove inesistenti: la Corte d’appello ha tratto dalla
sentenza ‘pregiudicante’ n. 897/2009 e dagli atti notarili stipulati il 20 maggio 2004 un’informazione – vendita con atti notarili delle aree oggetto di ampliamento cimiteriale e conseguente affermazione del difetto di legittimazione – che non è in alcun modo possibile ricondurre a tale mezzo, avuto riguardo sia all’oggetto del giudizio asseritamente ‘pregiudicante’, sia al contenuto degli atti notarili oggetto della causa».
In particolare, la decisione della Corte d’appello non trova sostegno nella prova documentale, costituita dalla sentenza pregiudicante n. 897 del 2009 del tribunale di RAGIONE_SOCIALE e dagli atti notarili.
La decisione della Corte territoriale si fonderebbe «su un errore di percezione che ha portato a radicare la decisione della causa su una prove inesistente».
In realtà, ad avviso della ricorrente, la domanda attrice non avrebbe mai investito gli interi «mappali alienati , corrispondenti alla vendita degli immobili censiti al catasto terreni del RAGIONE_SOCIALE di Rottofreno al foglio 18 (già) mappali 75 e 1250».
L’oggetto del contendere -in questo giudizio -avrebbe riguardato soltanto «le porzioni oggetto di ampliamento cimiteriale e di esecuzione di fognatura pubblica».
La causa ‘pregiudicante’ «mai ha avuto quale oggetto le aree sulle quali erano stati eseguiti l’ampliamento cimiteriale e la fognatura pubblica».
La sentenza n. 897 del 2009 del tribunale di RAGIONE_SOCIALE si riferiva in realtà «ad area scoperta, pertinenziale, con funzione di servizio agli edifici coperti, costituita da un cortile privo di caratteristiche differenziate all’atto della vendita del 2004»; ma l’edificazione dell’ampliamento cimiteriale risaliva all’anno 1988 ed era stata
ultimata il 28/8/89. Pertanto, a parere della ricorrente, la sentenza n. 897 del 2009 non poteva contemplare «l’area sulla quale il RAGIONE_SOCIALE aveva da tempo edificato il secondo stralcio di ampliamento cimiteriale». Tale area «con edificio cimiteriale» non poteva rientrare tra compravenduti».
Si sarebbe dunque in presenza di un «evidente errore di percezione del giudice che ha determinato la decisione della causa sulla base di una informazione che non possibile ricondurre alle prove documentali».
Tra l’altro, tra i beni compravenduti, oggetto della compravendita del 20/5/ 2004, non si faceva menzione alcuna «della presenza di edificazione costituente ampliamento del cimitero insistente sull’area compravendita».
Del resto -prosegue il ricorrente -una volta effettuato l’intervento edilizio da parte del RAGIONE_SOCIALE «l’area con la relativa costruzione divengono ex lege inalienabili ed intrasferibili, se non all’ente stesso».
2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta: «art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, c.p.c.: violazione o falsa applicazione di norme di diritto, violazione degli articoli 132 c.p.c. e 118 disposizione di attuazione c.p.c., per motivazione incoerente e meramente apparente in quanto fondata su prove inesistenti, conseguente nullità della sentenza. Violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. per errore di percezione che ha determinato la decisione della causa sulla base di prove inesistenti; la Corte d’appello ha tratto dalle prove documentali acquisite al giudizio e richiamate in sentenza un’informazione che non è in alcun modo possibile ricondurre a tali mezzi; errore decisivo in quanto in sua assenza la decisione doveva necessariamente essere diversa; vizio
di ragionamento logico decisorio per l’inesatta rilevazione del contenuto della domanda, errata individuazione del petitum ».
In particolare, la Corte d’appello si era soffermata sugli «altri argomenti spesi dal giudice di primo grado per avvalorare la tesi della carenza di legittimazione attiva in capo alla società attrice».
Nel giudizio di opposizione di terzo proposto dalla RAGIONE_SOCIALE nell’esecuzione immobiliare promossa dalla procedente RAGIONE_SOCIALE contro le aventi causa RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, avrebbe avuto ad oggetto il foglio 18, mappale 75 sub 9, 10,11,12,5, oltre al mappale 75, sub 14.
Al contrario, la domanda di parte attrice aveva ad oggetto l’indennizzo per l’occupazione da parte del RAGIONE_SOCIALE di Rottofreno delle aree censite al foglio 18, mappali 75, sub 8, e 75, sub 13.
Si sarebbe trattato, dunque, di aree diverse da quelle di proprietà delle aventi causa RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, acquistate con gli atti notarili 20/5/2004.
I primi due motivi, che vanno esaminati congiuntamente per strette ragioni di connessione, sono inammissibili.
Come correttamente valutato dal consigliere delegato, nella proposta di definizione accelerata della decisione, la ricorrente, pur deducendo apparentemente la violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 3, c.p.c., in realtà chiede una nuova rivalutazione degli elementi istruttori, già compiutamente effettuata dal giudice di merito, non consentita in questa sede.
Infatti, è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass., Sez.U., 27/12/2019, n. 34476).
4.1. Inoltre, costituisce principio consolidato di questa Corte quello per cui la violazione dell’art. 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri ufficiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre.
Analogamente, la violazione dell’art. 116 c.p.c. è idonea a integrare il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., denunciabile per cassazione, solo quando il giudice di merito abbia disatteso il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, e non per lamentare che lo stesso abbia male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova; detta violazione non si può ravvisare la mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato «della valutazione delle prove» (Cass., 28/2/2017, n. 5009; Cass., 14/3/2018, n. 6231).
4.2. Tra l’altro, dopo che sulla medesima controversia vi è stata una «doppia decisione conforme» di merito, con l’impossibilità di censurare, ai sensi dell’art. 348ter c.p.c., nella versione ratione temporis vigente, a seguito delle modifiche di cui al decreto-legge n. 83 del 2012, convertito in legge n. 134 del 2012, applicabile alle impugnazioni proposte a decorrere dall’11 settembre 2012, la decisione di secondo grado attraverso il vizio di motivazione di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c..
4.3. La motivazione della sentenza del giudice d’appello è presente, non solo graficamente, ma anche nell’enunciazione delle argomentazioni logico giuridiche sottese alla decisione.
Sia il giudice di prime cure che la Corte territoriale hanno, infatti, ritenuto sussistente il difetto di legittimazione attiva della ricorrente RAGIONE_SOCIALE, procedendo ad analitica valutazione di ogni elemento istruttorio, compresi i menzionati contratti di compravendita.
Orbene, l’interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione, oltre che per violazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., anche nell’ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. 10745/2022). Nella specie, per contro, le censure tendono ad accreditare una interpretazione conforme alle aspettative del ricorrente. Né il ricorrente ha fornito ragioni convincenti sugli errori compiuti – in ipotesi – dalla Corte d’appello nell’interpretare la sentenza pregiudicante (Cass. 17175/2020).
4.4. Risulta dai documenti di causa, non contestati sul punto, che la delibera comunale n. 61 del 25/9/1987, relativa al secondo ampliamento cimiteriale, ha coinvolto i mappali numeri 75 e 78.
Il 12/5/1988 il tecnico comunale ha poi provveduto a redigere il frazionamento del fondo 75, originando le particelle numeri 1250 e 1251. Pertanto, i terreni interessati dall’ampliamento cimiteriale, erano: 75, 78, 1250 e 1251.
4.5. Con accertamento pienamente meritale sia il giudice di prime cure che la Corte territoriale hanno ritenuto che i terreni di cui ai mappali 75 e 1250 sono stati venduti dalla RAGIONE_SOCIALE
alla RAGIONE_SOCIALE ed alla RAGIONE_SOCIALE con contratti del 20/5/2004.
4.6. Allo stesso modo, i terreni di cui ai mappali numeri 78 e 1251 sono stati venduti alla società RAGIONE_SOCIALE il 4/6/1997.
A tali conclusioni sono pervenuti i giudici di merito attraverso l’esame dei contratti di cui ai rogiti notarili del 20/5/2004, oltre che sulla scorta della sentenza del tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 897 del 2009, confermata dalla Corte d’appello di Bologna con la sentenza n. 1755 del 2017, e quindi passata in giudicato, entrambe relative alle particelle numeri 75 e 1250.
È stata, in tale sede, rigettata la domanda giudiziale presentata dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti delle due società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, per l’accertamento della nullità dei due contratti stipulati il 20/5/2004 per indeterminatezza dell’oggetto.
I giudici di merito hanno poi valorizzato la missiva dell’anno 2003, quindi in quello antecedente alla stipulazione dei due contratti del 2004, con cui il legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, poi divenuta RAGIONE_SOCIALE, aveva comunicato al RAGIONE_SOCIALE l’intenzione di cedere l’intero complesso immobiliare («con contratto 17/10/2003 la RAGIONE_SOCIALE ha alienato alla RAGIONE_SOCIALE tutto il proprio patrimonio immobiliare, cedendone sin da quel momento tutti i diritti. Pertanto, pur nelle more della stipula del rogito definitivo, RAGIONE_SOCIALE è l’unico soggetto ad avere titolo sui summenzionati immobili ed è quindi l’unico vostro interlocutore»).
Come si nota, in tale contratto del 17/10/2003 (che non risulta stipulato), poi sostituito dai due contratti del 20/5/2004 si comunica al RAGIONE_SOCIALE la cessione dell’intero complesso immobiliare, comprensivo di «tutti i diritti».
È stata valorizzata a tali fini anche la CTU svolta dall’ingegnere NOME COGNOME nel giudizio di opposizione di terzo proposto da RAGIONE_SOCIALE nell’esecuzione immobiliare promossa dalla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE nei confronti delle aventi causa RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.
Il tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 115 del 2016, ha definito il giudizio affermando che gli immobili oggetto di pignoramento sono stati correttamente individuati. Con la precisazione che «la loro proprietà appart in via esclusiva alle parti RAGIONE_SOCIALE in forza degli atti di alienazione del 2004».
A fronte di tale motivata valutazione degli atti operata dai giudici di merito, si chiede, dunque, un ulteriore accertamento di merito, già congruamente compiuto dai giudici di primo e di secondo grado.
5. Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente deduce: «art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.: nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., vizio di omessa pronuncia su un motivo di appello relativo all’autonoma domanda ritualmente formulata in primo grado (indennizzo per occupazione temporanea area produttiva) e riproposta in atto di appello; il mero rigetto del secondo motivo senza che la Corte territoriale si sia realmente confrontata con il motivo stesso integra un omessa pronuncia in quanto non esiste alcuna motivazione che sorregga sul punto la decisione. In subordine, art. 360, primo comma, numeri 3 e n. 4 c.p.c.: violazione o falsa applicazione di norme di diritto, violazione degli articoli 132 c.p.c. e 118 disposizione di attuazione c.p.c., motivazione inesistente o meramente apparente. Violazione dell’art. 112 c.p.c., vizio di ragionamento logico per errata individuazione del petitum e della causa petendi ».
La Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciare su una delle domande svolte dall’attrice.
La società ha chiesto di condannare il RAGIONE_SOCIALE di Rottofreno anche al pagamento del risarcimento del danno derivato dalla protratta indisponibilità delle aree occupate, quantificato in complessivi euro 200.000.
Né il tribunale, né la Corte d’appello avrebbero provveduto su tale richiesta.
6. Il motivo è infondato.
Infatti, la Corte d’appello ha affermato, con riferimento alla domanda di risarcimento danni presentata dalla società ricorrente, che «dovendosi confermare che la parte attrice appellante non abbia soddisfatto l’onere probatorio di dimostrare la perdurante ed attuale proprietà dei beni immobili in relazione ai quali ha svolto la pretesa creditoria, il primo e il secondo motivo di impugnazione devono essere rigettati. Il terzo motivo di impugnazione rimane, ovviamente assorbito nel rigetto dei primi due».
Ciò significa che una volta accertato che i terreni di cui ai mappali numeri 75,78, 1250 e 1251 non sono di titolarità della RAGIONE_SOCIALE, a seguito della cessione di tali terreni (nn. 75 e 1250) alla RAGIONE_SOCIALE ed alla RAGIONE_SOCIALE (mentre i terreni n. 78 e 1251 sono stati trasferiti alla società RAGIONE_SOCIALE), tale cessione ha riguardato anche i diritti relativi a tali terreni, e quindi gli indennizzi e l’eventuale risarcimento dei danni da occupazione illegittima, come si ricava del resto anche dalla missiva del 24/11/2003, sottoscritta ‘per adesione conferma’ da tutti gli altri soci della RAGIONE_SOCIALE.
Il difetto di legittimazione attiva quanto alla titolarità dei diritti non poteva non riverberarsi anche sulla richiesta di risarcimento danni collegata alla occupazione temporanea illegittima dei
medesimi terreni, oggetto di vendita ad altre società, anche con riferimento ai diritti connessi alla disponibilità dei terreni.
Pertanto, sul motivo di appello relativo alla richiesta di indennizzo per l’occupazione temporanea v’è stata motivata pronuncia da parte della Corte di appello.
Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principio della soccombenza, a carico della ricorrente e si liquidano come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 380bis , terzo comma, c.p.c., «se entro il termine indicato al secondo comma la parte chiede la decisione, la Corte procede sensi dell’art. 380bis .1 e quando definisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo e il quarto comma dell’art. 96».
Si è affermato che, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi, l’art. 380bis , comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), che, per i casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, richiama l’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., si applica ai giudizi di cassazione pendenti alla data del 28 febbraio 2023, poiché l’art. 35, comma 6, del citato d.lgs. fa riferimento ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data dell’1 gennaio 2023 per i quali non sia stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio e una diversa interpretazione, volta ad applicare la normativa in esame ai giudizi iniziati in data successiva al 28 febbraio 2023, depotenzierebbe lo scopo di agevolare la definizione delle pendenze in sede di legittimità, anche tramite l’individuazione di strumenti dissuasivi di condotte rivelatesi prive di giustificazione (Cass., Sez.U., 23/4/2024, n. 10955).
Inoltre, si è ritenuto che, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come
novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), nel richiamare, per i casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c. codifica, attraverso una valutazione legale tipica, un’ipotesi di abuso del processo, ma non prevede l’applicazione automatica delle sanzioni ivi previste, che resta affidata alla valutazione delle caratteristiche del caso concreto, in base a un’interpretazione costituzionalmente compatibile del nuovo istituto (Cass., Sez.U., 27/12/2023, n. NUMERO_DOCUMENTO).
Nella specie non si rinvengono ragioni (stante la correttezza del provvedimento della PDA rispetto alla motivazione necessaria per confermare il rigetto del ricorso) per discostarsi dalla suddetta previsione legale.
La ricorrente soccombente va, pertanto, condannata al pagamento, in favore del RAGIONE_SOCIALE, della somma di euro 6.000,00, valutata equitativamente, oltre alle spese processuali, nonché al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro 2.500,00.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento in favore del RAGIONE_SOCIALE, a titolo di spese processuali, della somma di euro 6.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa.
Condanna la ricorrente al pagamento della ulteriore somma di euro 6.000,00, nonché al pagamento in favore della cassa delle ammende, della somma di euro 2.500,00.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-q uater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso art. 1, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 luglio 2024