Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 747 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 747 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 12/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 13518-2021 proposto da:
COGNOME NOME, LA PIETRA NOME, LA PIETRA NOME, elettivamente domiciliate in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, rappresentate e difese dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME per procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
COMUNE RAGIONE_SOCIALE MARTINO VALLE CAUDINA, in persona del Sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza n. RG 687/2020 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, emessa il 28/10/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2022 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.La Corte d’appello di Napoli, con ordinanza emessa il 28 -102020, ha rigettato l’opposizione alla stima contenuta nel decreto di acquisizione sanante n.0011075 del 5-12-2019 proposta da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME nei confronti del Comune RAGIONE_SOCIALE San Martino Valle Cau dina. La Corte d’appello ha r espinto il ricorso proposto dalle odierne ricorrenti per non avere le stesse provato la propria legittimazione attiva.
Avverso detto provvedimento NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME propongono ricorso per cassazione affidato a due motivi, resistito con controricorso, depositato telematicamente, dal Comune di San Martino Valle Caudina.
Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in camera di consiglio non partecipata del 16 novembre 2022 ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ..
I motivi di ricorso sono così rubricati: « i) omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione delle parti ex art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c.; ii) violazione della norma di cui all’art.702 -ter comma 5 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c..» . Deducono le ricorrenti, con il primo motivo, che erroneamente la Corte di merito ha ritenuto fo ndata l’eccezione del Comune di carenza di legittimazione attiva, omettendo di considerare che non solo il decreto di espropriazione sanante era
stato indirizzato alle odierne ricorrenti, ma conteneva anche la ripartizione delle quote, suddivise in 2/9 ciascuno tra COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME e nella residua quota di 1/3 a NOME COGNOME, tutti eredi legittimi dell’intestatario catastale, de cuius NOME COGNOME. Deducono che sin dal 2004 il Comune era a conoscenza del decesso del de cuius e del nominativo del coniuge superstite, come risultava dal decreto di occupazione d’urgenza. Rilevano che dal decreto di acquisizione sanante era dato desumere elementi indiziari e l’azione proposta dalle odierne ricorrenti si configurava come accettazione tacita di eredità. Con il secondo motivo lamentano che la Corte d’appello non abbia esercitato alcun potere ufficioso, mentre avrebbe potuto chiedere d’uff icio l’esibizione di atti e documenti idonei a dimostrare lo status di eredi. Deducono che la denunciata violazione dell’art.702 ter cod. proc. civ. aveva determinato la lesione del principio del contraddittorio e del loro diritto di difesa, perché le parti avrebbero potuto documentare la propria qualità di eredi legittimi di NOME COGNOME.
I motivi sono inammissibili.
5.1. Il primo mezzo, con cui si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, non coglie nel segno, sia perché non si riferisce ad un fatto storico (Cass. 22397/2019), ma all’accertamento di una qualità giuridica delle opponenti, attuali ricorrenti, sia perché la C orte d’appello ha esaminato, ritenendole non dirimenti, le risultanze del decreto di acquisizione sanante, indirizzato, peraltro, anche a NOME COGNOME, oltre che alle odierne ricorrenti, in base a quanto dalle stesse affermato. A ciò si aggiunga che le ricorrenti neppure indicano da quali atti e documenti prodotti ritualmente nel grado di merito sia
dato evincere la loro qualità di eredi, difettando così la doglianza anche di autosufficienza.
5.2. Il secondo motivo è parimenti inammissibile perché non si confronta affatto con la motivazione dell’ordinanza impugnata, in cui si dà conto che il Comune si era costituito ritualmente eccependo l’eccezione di legittimazione attiva, che all’udienza di discussione fissata le parti erano state invitate a dedurre circa la suddetta eccezione e che le odierne ricorrenti non avevano prodotto alcuna documentazione, neppure anagrafica, idonea a dimostrare la loro contestata qualità di eredi legittime, né tanto meno le stesse allegano di aver chiesto termine per depositare detta documentazione.
Il potere ufficioso non può sopperire a carenze probatorie delle parti (Cass. 24538/2018), a cui era consentito di depositare documenti a confutazione dell’eccezione sollevata dal Comune (Cass. 46/2021), nonché a dimostrazione della qualità di soggetti legittimati, nell’asserita veste di eredi di NOME COGNOME, che ancora risultava catastalmente intestatario dei beni ablati. E’ ben vero che gli eredi sono legittimati a proporre opposizione alla stima e la legittimazione può presuntivamente riconoscersi in capo a chi sia indicato negli atti del procedimento ablatorio come proprietario del fondo, ma solo qualora non sorgano di seguito contestazioni al riguardo (Cass.1488/2011), come è avvenuto, per l’appunto , nella specie, e in tal caso è onere di chi agisce fornire la relativa dimostrazione della qualità di eredi. In altri termini, la presunzione di cui sopra non opera se è svolta dalla controparte la specifica contestazione, che nel caso di specie c’è stata, come affermato nell’ordinanza impugnata e non censurato dalle ricorrenti, e la prova della legittimazione attiva non è stata da queste ultime fornita nel giudizio di merito,
all’udienza di discussione fissata anche in ordine a tale incombente.
Alla stregua di quanto precede, non è ravvisabile alcuna violazione del principio del contraddittorio e della posizione di parità delle parti.
Inammissibile, infine, è la produzione documentale allegata al ricorso per cassazione (certificato di stato di famiglia storicointegrale di NOME COGNOME e denuncia di successione), non ricorrendo alcun a delle ipotesi di cui all’art.372 c od. proc. civ..
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 -quater del d.p.r. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate in € 4.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori come per legge.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 -quater del d.p.r. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ove dovuto, da parte delle ricorrenti, d ell’ importo pari a quello versato a titolo di contributo unificato, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13,.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta