Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 2655 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 2655 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/01/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 19510/2019 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, domiciliati ex lege in Roma, INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall ‘ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE).
– Ricorrenti –
Contro
COGNOME NOME, domiciliato ex lege in Roma, INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE).
– Controricorrente –
Avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 2179/2018 depositata il 14/05/2018.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 23 gennaio 2024.
Distanze
RILEVATO CHE
Con ricorso per denuncia di nuova opera, depositato il 10/01/2002, NOME COGNOME, proprietario di una casa per civile abitazione sita nel Comune di Pignataro Maggiore (INDIRIZZO), assumendo che i coniugi NOME COGNOME e NOME COGNOME, proprietari del fondo confinante, avevano intrapreso la costruzione di un nuovo edificio ad una distanza minore di quella minima inderogabile dal fabbricato dell’attore (dieci metri tra pareti finestrate), prevista dall’art. 11 del regolamento edilizio comunale, domandò al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere di ordinare ai vicini di sospendere i lavori e di condannarli , all’esito del giudizio di merito, al l’arretramento o al l’abbattimento della nuova costruzione;
Il Tribunale, con ordinanza del 30/07/2002, dispose la sospensione dell’opera .
Esaurita la fase nunciatoria, il sig. COGNOME COGNOME la causa di merito e chiese la condanna dei convenuti all’a rretramento del loro fabbricato e al risarcimento del danno.
Costituendosi in giudizio, i coniugi COGNOME e COGNOME chiesero il rigetto della domanda e proposero domanda riconvenzionale al fine di ottenere la condanna del confinante all’abbattimento della sua abitazione, che assumevano essere stata realizzata in difformità dalla concessione edilizia.
Il Tribunale, istruita la causa a mezzo di una c.t.u., con sentenza n. 3217/2011, in accoglimento della domanda dell’attore, condann ò i convenuti ad arretrare il fabbricato di loro proprietà in modo tale che venisse rispettata la distanza di dieci metri da ll’edificio del sig. COGNOME, respinse la domanda di risarcimento del danno di quest’ultimo, rigettò altresì la domanda riconvenzionale dei convenuti, che condannò al pagamento delle spese di lite.
Interposto gravame dai coniugi COGNOME e COGNOME, la Corte d’appello di Napoli, nel contraddittorio dell’a ppellato ha rigettato l’appello (testualmente, a pag. 5 della sentenza) ‘ per sopravvenuta carenza di legittimazione ( rectius : titolarità) attiva degli appellanti ‘, e ha condannato questi ultimi alle spese del grado.
Nello specifico, la Corte d’appello ha dato atto che l’immobile dei coniugi COGNOME e COGNOME era stato acquisito gratuitamente al patrimonio dell’ente territoriale e, quindi, sul rilievo che essi non erano più proprietari dell’immobile in relazione al quale si poneva la questione del rispetto o meno delle distanze legali, ha rigettato l’appello per sopravvenuta carenza di legittimazione attiva (o titolarità) degli appellanti.
Ai fini della regolamentazione delle spese del grado, la Corte territoriale ha affermato la soccombenza virtuale degli appellanti, sul presupposto che tutte le censure rivolte da questi ultimi alla sentenza del Tribunale non erano idonee ad indebolire la fitta trama argomentativa della decisione di primo grado.
NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono, con tre motivi, per la cassazione della sentenza d’appello .
NOME COGNOME resiste con controricorso.
Le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’adunanza camerale.
Il primo motivo di ricorso -‘ violazione e falsa applicazione dell’ art. 100 del cpc e dei principi in materia di interesse ad agire, in relazione all’art. 360 cpc n. 3 e n. 4′ – denuncia che la Corte d’appello ha erroneamente ritenuto inammissibile il gravame dei coniugi COGNOME e COGNOME per sopravvenuta carenza di legittimazione attiva in ragione della circostanza che, in pendenza del giudizio, il loro immobile è stato acquisito gratuitamente al patrimonio del Comune ex art. 31, d.P.R. n. 380 del 2001, senza considerare che i ricorrenti
hanno interesse a coltivare l’azione e sono legittimati a proseguire il giudizio dato che potrebbero rientrare nella piena titolarità del bene, ove risultassero vittoriosi all’esito dei giudizi amministrativi, tuttora pendenti, che essi hanno promosso per ottenere l’annullamento dell’atto di acquisizione del cespite al patrimonio del Comune di Pignataro Maggiore.
Il secondo motivo -‘ nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 n. 4 cpc, in relazione all’art. 360 cpc n. 4’ denuncia la motivazione apparente della sentenza impugnata che, senza esaminare i numerosi rilievi che gli appellanti hanno rivolto alla decisione del Tribunale, ha trascritto integralmente la motivazione di tale pronuncia, sulla quale si è appiattita.
Il terzo motivo -‘violazione e falsa applicazione art. 873 cc e art. 9 d.m. n. 1444/68, in relazione all’art. 360 cpc n. 3′ denuncia l’errore di diritto della sentenza impugnata che , nell’ apprezzare la soccombenza virtuale al fine della statuizione sulle spese del giudizio, ha erroneamente calcolato la distanza tra gli edifici tenendo conto dei balconi aggettanti dell’edificio degli attori, che invece non dovevano essere considerati non costituendo essi corpi di fabbrica di particolare sporgenza, con ampiezza e profondità rilevanti.
Il Collegio, all’esito della discussione in camera di consiglio, ritiene di rinviare la trattazione del ricorso alla pubblica udienza per la particolarità e la rilevanza delle questioni da dirimere.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, in data 23 gennaio 2024.