Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 15150 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 15150 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8540/2024 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) con domicilio digitale EMAIL ;
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) con domicilio digitale EMAIL ;
-controricorrenti-
nonché contro
-intimati-
PREFETTURA DI PARMA, ex lege rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato con sede in INDIRIZZO;
-resistente- avverso ORDINANZA di CORTE D’APPELLO BOLOGNA n. 937/2019 depositata il 15/01/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2025 dalla consigliera NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
1.Il comune di Fidenza impugna per cassazione l’ordinanza n. 8540/2024 della corte d’appello di Bologna pronunciata il 15.1.2024 e notificata il 7.2.2024 nella causa promossa dal RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE COGNOME, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE contro il comune di Fidenza e la prefettura di Parma.
2.Il condominio e gli altri ricorrenti avevano proposto opposizione alla stima dell’indennità di esproprio ex art. 42 -bis DPR 327/2001 per acquisizione sanante di una porzione di terreno (area pertinenziale adibita a parcheggio) in comune di Fidenza, su cui l’amministrazione comunale aveva costruito una corsia stradale e marciapiede della INDIRIZZO.
I ricorrenti in opposizione impugnavano la stima dell’indennità liquidata (€ 2.928,31) per ottenere un equo ristoro patrimoniale, non patrimoniale e per l’occupazione pregressa (dal 2006 al 2019).
3.Nel giudizio di opposizione si era costituito il comune di Fidenza eccependo il difetto di legittimazione attiva del condominio. Inoltre, deduceva che l’area fosse di modesto valore, non edificabile, e che i ricorrenti avessero tratto un vantaggio viabilistico. Da ultimo eccepiva la parziale estinzione per
prescrizione dell’indennità di occupazione oltre il quinquennio precedente. Nel merito insisteva per il rigetto dell’opposizione.
4.Si era costituita anche la prefettura di Parma a sua volta eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto il prefetto aveva agito come commissario ad acta.
5.La corte territoriale, rigettate le eccezioni del comune, riconosceva la legittimazione attiva del condominio poiché l’area è bene comune e tale restava l’indennità fino allo scioglimento della relativa comunione; respingeva l’eccezione di prescrizione in base ai dati forniti dalla ctu (decorrenza dalla data di approvazione dell’opera pubblica, 4.9.2003). La corte d’appello escludeva il presunto vantaggio da miglioramento viario sulla scorta delle osservazioni tecniche (aumento del disagio dei residenti nel condominio per essersi il flusso veicolare avvicinato al fabbricato).
Infine la corte territoriale accoglieva l’eccezione di difetto di legittimazione attiva della prefettura.
Nel merito accoglieva la domanda e condannava il comune di Fidenza al pagamento del complessivo importo di € 38.493,75 (nelle tre voci del valore venale del bene, del pregiudizio non patrimoniale e nell’indennità di occupazione, oltre interessi sull’indennità di occupazione).
6.La cassazione della suddetta ordinanza è chiesta dal comune di Fidenza con ricorso notificato l’8 aprile 2024 ed affidato a 5 cinque motivi illustrati da memoria ex art. 380bis.1 cod. proc. civ., cui resistono con controricorso il RAGIONE_SOCIALE , RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, mentre la prefettura di Parma ha depositato atto di costituzione ai sensi dell’art. 370, comma 1 cod. proc. civ..
CONSIDERATO CHE:
7.Con il primo motivo si deduce (in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, 4 e 5 cod. proc. civ.) la violazione degli artt. 101,115, 156,
157, 194 e 195 cod. proc., civ. e la nullità della ctu per avere il consulente tecnico acquisito d’ufficio ed utilizzato la determinazione n.92 dell’11.2.2019 del comune di Fidenza che riferendosi all’oggetto principale della domanda e cioè il valore del bene oggetto di acquisizione sanante, non poteva essere acquisito d’ufficio come statuito da Cass. Sez. Un. 3086/2022.
8.Con il secondo motivo si denuncia (ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3,4 e 5 cod. proc. civ.) la violazione dell’art. 132, comma 4, cod. proc. civ. per avere il consulente tecnico d’ufficio determinato il valore dell’area assumendo un valore senza motivare la differenza di valore attribuita rispetto ad altri ed inferiori valori risultanti da altri documenti.
9. Con il terzo motivo si censura (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 5 cod. proc. civ.) la violazione degli artt. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ. per avere la corte d’appello ritenuto di far decorrere il periodo di occupazione dalla data di approvazione del progetto di allargamento della strada, ritenendo che ciò sarebbe altamente probabile ovvero fatto notorio così disattendendo l’eccezione tempestivamente sollevata dal comune di parziale prescrizione dovendo essere la stessa nel caso di riconoscimento calcolata a far tempo dai cinque anni antecedenti la proposizione della domanda giudiziale non risultando alcun pregresso atto interruttivo. Invece la corte aveva erroneamente affermato che la prova della decorrenza dell’occupazione avrebbe dovuto fornirla il comune.
10.Con il quarto motivo si denuncia (in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3, cod. proc. civ.) la violazione degli artt. 100 cod. proc civ. e 1130-1131 cod. civ. per avere riconosciuto la legittimazione attiva del condominio mentre si trattava di beni di proprietà dei singoli condomini e l’amministratore non aveva alcun mandato speciale.
11.Con il quinto motivo si deduceva (in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ.) la violazione dell’art. 92 cod. proc. civ. per non avere la corte d’appello ritenuto sussistenti i presupposti per reciproca soccombenza.
12.I motivi sono tutti inammissibili .
13.Il primo e secondo motivo, strettamente connessi perché riguardanti la ctu , possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili.
13.1.Lamenta il comune ricorrente che la corte territoriale ha determinato il valore del terreno ablato in euro 50/mq., condividendo la valutazione sul punto svolta dal ctu sulla base di un documento, la determina, sottratta al contraddittorio e peraltro riferita ad area con caratteristiche e consistenza diverse da quella oggetto di giudizio.
13.2.Va premesso che come riferito da parte controricorrente non risulta che la determinazione n.92 sia stata oggetto di acquisizione d’ufficio del ctu, ma sia stata allegata alla memoria del ctp del condominio datata 23.7.2020 (cfr. controricorso, pag.4, secondo cpv.). In ogni caso il documento è stato sottoposto al contraddittorio delle parti con ordinanza del 13.9.2022, sicchè la censura appare inammissibile non confrontandosi con il suddetto passaggio processuale idoneo a superare l’eccepita eventuale nullità.
13.3.In ogni caso va pure rilevato che, come risulta dalla stessa trascrizione della ctu fatta da parte del ricorrente nell’ambito dell’esposizione del secondo motivo, il ctu ha accertato il valore corretto da attribuire e pari a euro 50/mq ‘in considerazione dei valori reperiti di vendita di relitti di terreno di circa 30/mq, della destinazione urbanistica, dell’ubicazione entro il perimetro del centro abitato e che le aree sono parte integrante del comparto edificato ‘ (cfr. ricorso, pag.12, secondo cpv.). Secondo quanto emerge dalla stessa ctu , si evince quindi che la suddetta
determinazione comunale non ha concorso a stabilire il valore, essendo stati altri i parametri di riferimento utilizzati dal ctu e risultando soltanto quest’ultimo corrispondente a quello della detta determina. Dal punto di vista della censura ne deriva che la nullità denunciata è comunque priva di decisività ai fini della decisione adottata.
13.4.Per quanto concerne il secondo motivo, formulato genericamente ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3,4 e 5 cod. proc. civ., la doglianza è inammissibile perché ha ad oggetto la confutazione della ctu con riguardo alla valutazione del valore del bene ablato motivatamente condivisa dalla corte d’appello con particolare riferimento all’integrazione del 20.12.2022 e riguarda l’accertamento rimesso al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità .
14.Il terzo motivo è parimenti inammissibile.
La corte territoriale ha infatti rigettato l’eccezione di prescrizione per i 5 anni antecedenti la notifica del ricorso sulla base di tre rationes decidendi: 1) dies a quo per calcolo indennizzo è sufficientemente ragionevole ritenere la data di approvazione dell’opera pubblica; 2) è egualmente ragionevole ritenere che l’occupazione abbia avuto inizio con l’approvazione dell’opera; 3) a fronte di tale evidenza, spettava la comune fornire la prova contraria. Ebbene, la ratio 2) è censurata sul piano del giudizio di fatto; la ratio 3) non è attinta dalla censura perché la corte d’appello non ha addossato in partenza oneri probatori, ma si è limitata ad argomentare che, ritenuta la coincidenza temporale di occupazione e approvazione dell’opera, era onere del comune smentire tale circostanza che la corte assume provata. Ritiene pertanto il Collegio che la censura sulla durata della prescrizione è priva di interesse, avendo svolto la corte d’appello la valutazione sull’eccezione sollevata, che nel motivo è riferita al quinquennio.
15. Anche il quarto motivo con cui si lamenta il difetto di legittimazione del condominio perché i beni acquisiti erano di proprietà di singoli condomini è inammissibile. L’onere di specificità dei motivi, impone al ricorrente che denuncia la violazione di legge di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo (Cass. Sez Un.23745/220).
Il ricorrente non ha assolto a detto onere e la censura si risolve nella critica dell’accertamento in fatto compiuto dal giudice del merito che si tratti di bene comune.
16.Il quinto motivo che censura la mancata compensazione delle spese di lite è inammissibile.
16.1.In tema di spese processuali, salvo il rispetto dei parametri minimi e massimi, la determinazione in concreto del compenso per le prestazioni professionali di avvocato è rimessa esclusivamente al prudente apprezzamento del giudice di merito (Cass. 6110/2021; id.4782/2020; id.3589/1968).
17. In conclusione va dichiarata l’inammissibilità del ricorso e, in applicazione del principio della soccombenza parte ricorrente, è condannata alla rifusione delle spese di lite a favore di parte controricorrente e liquidate in euro 4305 per compenso (valore della causa Euro 40.000,00 aumentato ad euro 6457,50 per l’assistenza ad ulteriori soggetti) per un totale di euro 10.762,50 ai sensi dell’art. 4, comma 2 d.m. 55 /14 e succ. modifiche oltre esborsi ed accessori come in dispositivo.
18.Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore di parte controricorrente che liquida in Euro 10.762,50 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 10/04/2025.