Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 8525 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 8525 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4054/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, nella qualità di Titolare e Legale Rappresentante pro tempore della RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO AVV_NOTAIO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME che l a rappresenta e difende
-controricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Dott. NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 4193/2019 depositata il 21/06/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME COGNOME conveniva in giudizio l’RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) al fine di ottenere, quale titolare di un’azienda floricola, il risarcimento del danno subito a causa del mancato tempestivo ripristino dell’energia elettrica necessaria per il funzionamento delle serre di sua proprietà che aveva causato il perimento delle colture di fiori.
Il COGNOME aveva precisato che il proprio padre NOME, proprietario del terreno da lui condotto in affitto, aveva stipulato un contratto di somministrazione di energia elettrica con la RAGIONE_SOCIALE, società che acquistava l’energia elettrica all’ingrosso e stipulava contratti di trasporto e di dispacciamento per conto dei suoi clienti con RAGIONE_SOCIALE.
Il Tribunale di Latina, con sentenza n. 1362/2014, ritenuta la propria competenza territoriale, quale giudice del luogo in cui era sorta l’obbligazione, accoglieva l’eccezione di difetto di legittimazione attiva formulata dalla RAGIONE_SOCIALE, e rigettava le
domande di risarcimento del danno causato dal mancato tempestivo ripristino dell’energia elettrica a seguito di black out .
La Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 4193 del 21 giugno 2019, rigettava l’appello principale del COGNOME e quello incidentale di RAGIONE_SOCIALE.
Confermava il difetto di legittimazione attiva del COGNOME che quale titolare dell’azienda floricoltura pur deducendo la responsabilità contrattuale delle convenute ha posto, a fondamento della sua richiesta di risarcimento danni, l’inadempimento dell’RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE sulla base dei contratti da loro stipulati con NOME COGNOME, di cui egli non era parte e da cui, attesa la sua posizione di terzietà, non potevano nascere diritti in suo favore. Inoltre non aveva modificato la domanda risarcitoria da contrattuale ad extracontrattuale nel termine ex art. 183 c.p.c.
Propone ricorso per cassazione NOME COGNOME, sulla base di tre motivi.
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) e RAGIONE_SOCIALE resistono con autonomi controricorsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 2097 c.c. e 24 Cost, in relazione alla affermazione della Corte d’Appello secondo cui il ricorrente difetterebbe del requisito di legittimazione attiva in quanto i contratti di somministrazione, di RAGIONE_SOCIALE e trasporto con l’RAGIONE_SOCIALE e di vendita con RAGIONE_SOCIALE sono intestati al padre NOME COGNOME.
5.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 81 c.p.c. in relazione alla pronuncia di difetto di legittimazione attiva, sussistente in capo all’attuale ricorrente, quale titolare dell’azienda agricola che ha subito i danni da black out .
Lamenta che la corte territoriale ha escluso la legittimazione del ricorrente in quanto ha ritenuto che il COGNOME ponesse a fondamento
della sua richiesta di risarcimento danni l’inadempimento delle società convenute ai contratti stipulati con il padre NOME COGNOME.
5.3. Con il terzo motivo denuncia in relazione all’art. 360 n. 5 del c.p.c. la nullità della sentenza per violazione di legge ex art. 132 c.p.c., mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale, nonché motivazione apparente in relazione all’articolo 81 c.p.c. della sentenza impugnata per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio quale la legittimazione dell’istante nel giudizio risarcitorio.
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili.
Va anzitutto osservato che risultano formulati in modo non conforme alle prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c., 1° comma nn. 4 e 6, c.p.c.
Anche declinato secondo le indicazioni della sentenza CEDU 28 ottobre 2021, Succi e altri c/ RAGIONE_SOCIALE il principio di autosufficienza può dirsi soddisfatto solo se la parte riproduce il contenuto del documento o degli atti processuali su cui si fonda il ricorso e se sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (così Cass., Sez. Un., 18/03/2022, n. 8950): requisito che può essere concretamente soddisfatto ‘anche’ fornendo nel ricorso, in ottemperanza dell’art. 369, comma 2°, n. 4 cod. proc. civ., i riferimenti idonei ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati
rispettivamente, i documenti e gli atti processuali su cui il ricorso si fonda’ (Cass. 19/04/2022, n. 12481);
La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all’attore allegarla e provarla (Cass. SU 2951/2016; Cass. n. 15037/2016; Cass. 22525/2018).
Orbene , nel caso di specie il giudice dell’appello ha escluso la legittimazione del ricorrente per l’azione di risarcimento danni da inadempimento contrattuale in quanto non intestatario del contratto di fornitura e RAGIONE_SOCIALE con le società controricorrenti.
La censura sollevata ai sensi dell’art. 81 c.p.c. è inammissibile in quanto nuova, non indicando il ricorrente dove e quando l’ha sollevato per la prima volta nel giudizio di merito.
6.1. Con particolare riferimento al 3° motivo va posto in rilievo che le censure denunciate con la violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c. sono inammissibili ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., trattandosi di un’ipotesi di c.d. doppia conforme, in quanto le statuizioni di merito sono fondate sul medesimo iter logico argomentativo (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. II, Ord., 26/07/2023, n. 22497; Cass. civ., Sez. V, Ord., 25/07/2023, n. 22261; Cass. civ., Sez. lav., Ord., 20/07/2023, n. 21682; Cass. civ., Sez. lav., Ord., 28/06/2023, n. 18491; Cass. civ., Sez. V, 14/03/2023, n. 7382; Cass. civ., Sez. lav., Ord., 1/03/2023, n. 6169; Cass. civ., Sez. V, Ord., 24/02/2023, n. 5803; Cass. civ., Sez. VI-2, Ord., 9/03/2022, n. 7724).
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo a favore delle controricorrenti, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 6.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore delle controricorrenti.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza