Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 10446 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 10446 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14112/2020 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE E ULTIMO GRADO RITO SCOZZESE ANTICO E ACCETTATO GIURISDIZIONE MASSONICA ITALIANA, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè contro
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende
-controricorrenti-
nonchè contro
COGNOME NOME, BOURLES IRENE, BOURLES IRENE, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME.
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 179/2020 depositata il 13/01/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 179/2020, ha riformato la decisione di primo RAGIONE_SOCIALE del 2014 che – in un giudizio promosso da NOME COGNOME « nella qualità di legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE denominata ‘RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE fondato nel RAGIONE_SOCIALE)’» , assumendo l’attore di essere « succeduto al prof. COGNOME NOME, deceduto nel 2002, nella carica di legale rappresentante dell’RAGIONE_SOCIALE », nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, tutti eredi di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, in rivendica RAGIONE_SOCIALE proprietà dell’atto costitutivo dell’RAGIONE_SOCIALE, conosciuto come ‘ Bolla di Fondazione ‘
al fine di ottenere il rilascio del suddetto documento, custodito in una cassetta di sicurezza presso la Banca Unicredit, INDIRIZZO, in Roma, intestata (insieme, prima del decesso, al COGNOME) al COGNOME ed al COGNOME, già membri del RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE e « successivamente espulsi » -aveva respinto la domanda attrice, a seguito di riassunzione del giudizio, interrottosi per decesso del COGNOME, da parte RAGIONE_SOCIALE « RAGIONE_SOCIALE ed ultimo RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE », in persona del legale rappresentante NOME COGNOME (quale « ente sorto a seguito di riunificazione tra l’originaria RAGIONE_SOCIALE attrice e quella denominata RAGIONE_SOCIALE –INDIRIZZO »), per carenza di legittimazione dell’attore, in difetto di prova RAGIONE_SOCIALE diversità di denominazione dell’RAGIONE_SOCIALE rappresentata (‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (R.S.A.A. fondato nel RAGIONE_SOCIALE) ‘) rispetto a quella pacificamente proprietaria RAGIONE_SOCIALE ‘ Bolla di Fondazione ‘ (la « RAGIONE_SOCIALE») .
La Corte d’appello ha accolto il gravame, in unico motivo, RAGIONE_SOCIALE « RAGIONE_SOCIALE ed ultimo RAGIONE_SOCIALE », dichiarando che il documento oggetto del giudizio è di proprietà RAGIONE_SOCIALE suddetta RAGIONE_SOCIALE e condannando gli appellati cointestatari (essendosi opposto il solo NOME COGNOME, non anche gli altri appellati, eredi del COGNOME e di NOME COGNOME, i quali si erano rimessi alla decisione del giudice) a consegnare il documento al legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
In particolare, i giudici di appello hanno ritenuto provata la legittimazione attiva dell’ente attore, risultando dalla documentazione prodotta che: a) con pronuncia d’appello del
maggio 1986, confermata in sede di legittimità, (Cass. « 6725/2008 »), avente ad oggetto una controversia insorta tra NOME COGNOME e NOME COGNOME circa la titolarità RAGIONE_SOCIALE rappresentanza dell’ente RAGIONE_SOCIALE, il COGNOME era stato riconosciuto legale rappresentante, attesa la sua elezione da parte del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nella seduta del 19/6/1978, a Sovrano Gran Commendatore, quale successore di NOME COGNOME; b) nella riunione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 23/11/2002, dopo il decesso del COGNOME, era stato eletto nella carica di sovrano Gran Commendatore il COGNOME; c) « al di là di una non conforme denominazione tra l’RAGIONE_SOCIALE agente in rivendicazione ed il ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘, di cui la Bolla è atto fondativo » si era in presenza non di enti diversi ma « di un’unica RAGIONE_SOCIALE la cui origine risale al RAGIONE_SOCIALE », sussistendo una linea di continuità nella successione degli amministratori COGNOME, COGNOME e COGNOME; d) la nuova denominazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (« ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 33′ ed ultimo RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE », in persona del legale rappresentante NOME COGNOME) scaturiva dall’atto di riunificazione tra l’originaria RAGIONE_SOCIALE attrice e quella denominata ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – INDIRIZZO ‘; e) la ‘ Bolla di Fondazione ‘ era sta ta depositata nella cassetta di sicurezza n. 1105 presso la Banca Unicredit, di cui erano contitolari unitamente al COGNOME, legale rappresentante, il COGNOME ed il COGNOME, strettissimi collaboratori del primo , con poteri di firma congiunta, sino al 20/1/2002, quando era stata decretata l’espulsione del COGNOME; f) il COGNOME, subentrato come legale rappresentante alla morte del COGNOME, malRAGIONE_SOCIALE diffida inoltrata nel 2012, non era riuscito ad ottenere il documento fondativo dell’RAGIONE_SOCIALE; g) l’unica eccezione sollevata dal solo
COGNOME, di carenza di prova RAGIONE_SOCIALE legittimazione attiva dell’ente che aveva agito in rivendicazione, era pertanto infondata.
Avverso la suddetta pronuncia, notificata il 17/1/2020, NOME COGNOME propone ricorso per cassazione, notificato il 18/5/2020 (entro il termine breve di 60 gg che, per effetto RAGIONE_SOCIALE sospensione straordinaria emergenza Coronavirus, dal 9/3/2020 all’11/5/2020, scadeva il 20/5/2020), affidato a quattro motivi, nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 33° ed ultimo RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE per la RAGIONE_SOCIALE (che resiste con controricorso, notificato il 22-24/6/2020) e di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, eredi di NOME COGNOME (che resistono con controricorso), nonché di NOME COGNOME, erede di NOME COGNOME (che non svolge difese). Il ricorrente ha depositato memoria.
Ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione
1. Il ricorrente COGNOME lamenta,: a) con il primo motivo, la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., del combinato disposto degli artt.7, 2564 c.c. e 163, comma 3, n. 2, c.p.c., anche in correlazione con gli artt. 13, 14, 17 R.D. n. 929/1942 e succ.mod., non avendo la Corte d’appello colto la questione controversa, relativa alla esatta denominazione dell’RAGIONE_SOCIALE attrice; b) con il secondo motivo, ex art. 360 nn. 2 e 5 c.p.c., la violazione del combinato disposto degli artt.7, 2564 c.c. e 163 c.p.c., nonché l’omesso esame di fatto decisivo, ex art.360 n. 5 c.p.c., per avere la Corte d’appello omesso di esaminare l’ulteriore valutazione dell’altra eccezione sollevata dal COGNOME relativamente all’esatta identificazione dell’RAGIONE_SOCIALE attrice che, nell’atto di citazione, aveva omesso di indicare il numero del Codice Fiscale, il che dimostrava (non la nullità RAGIONE_SOCIALE citazione, ex art.163 c.p.c.) ma la «d iversit à» dell’RAGIONE_SOCIALE presieduta dal COGNOME rispetto a quella che aveva dato il mandato di custodia al COGNOME; c) con il terzo motivo, l’omessa valutazione, in violazione dell’art.360 n. 5
c.p.c., « delle prove documentali susseguenti alla riunificazione dell’RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE libera muratoria per la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE‘ con l’RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE libera muratoria per la giurisdizione RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE –INDIRIZZO Giustiniani ‘», emergendo proprio dall’atto di fusione del 2/5/2012 che il COGNOME era legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ e nell’atto di riunificazione successivo del 25/5/2012 veniva ribadito che tale RAGIONE_SOCIALE non aveva alcun bene patrimoniale, mobiliare ed immobiliare, cosicché la ‘ Bolla di Fondazione ‘ non costituiva patrimonio dell’RAGIONE_SOCIALE presieduta dal COGNOME e non era quindi stata conferita nell’RAGIONE_SOCIALE risultante dalla fusione; d) con il quarto motivo, l’omessa valutazione, in violazione dell’ art.360 n. 5 c.p.c., « delle prove documentali susseguenti alla riunificazione dell’RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE libera muratoria per la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE‘ con l’RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE libera muratoria per la giurisdizione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ‘», avendo la Corte d’appello erroneamente affermato che con provvedimento del 2002 era stata decretata l’espulsione del COGNOME dall’RAGIONE_SOCIALE, mentre nell’unico Statuto esistente , la ‘ Bolla di Fondazione ‘, alcun potere di espulsione esercitabile in via autonoma dal Gran Maestro Gran Commendatore era previsto.
La prima censura è inammissibile.
2.1. Assume il ricorrente di non avere mai affermato che il documento oggetto dell’azione di rivendicazione appartenesse all’RAGIONE_SOCIALE « RAGIONE_SOCIALE », avendo sempre eccepito di avere ricevuto il mandato di custodia RAGIONE_SOCIALE ‘ Bolla di Fondazione ‘, insieme agli altri cointestatari RAGIONE_SOCIALE cassetta di sicurezza, dalla RAGIONE_SOCIALE denominata « ‘ RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE con sede legale in INDIRIZZO » e che, stante la differente denominazione spesa (non avendo peraltro l’attrice neppure dichiarato la propria sede legale ed il codice fiscale), aveva contestato la domanda attorea.
La questione dell’esatta denominazione dell’RAGIONE_SOCIALE attrice avrebbe particolare rilevanza nel presente giudizio, esistendo (come allegato con memoria « conclusionale d’appello ») molteplici associazioni RAGIONE_SOCIALE che professano il rito RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE (‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ con sede in INDIRIZZO; ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘, con sede ignota ma che nello Statuto pubblicato recita ‘ Ordine, 33° e ultimo RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE ‘; ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei sovrani Grandi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 33° ed RAGIONE_SOCIALE Grado del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – INDIRIZZO ‘; ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ con sede legale in INDIRIZZO Roma; ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE e di San Marino del RAGIONE_SOCIALE ‘) e l’RAGIONE_SOCIALE attrice aveva speso un – ancora diversa denominazione, RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE » e ‘ RAGIONE_SOCIALE‘. La stessa attrice aveva richiamato la sentenza di questa Corte di Cassazione « n. 6725/1988 », avente valenza di giudicato esterno, nella quale però la denominazione dell’RAGIONE_SOCIALE, presieduta dal COGNOME e RAGIONE_SOCIALE quale il COGNOME vantava la successione, era quella, ben diversa, ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dRAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE‘.
La Corte d’appello, invece, avrebbe svolto una « mai richiesta » ricostruzione RAGIONE_SOCIALE carica di Sovrano Gran Commendatore del ‘RAGIONE_SOCIALE‘, che non formava oggetto del
giudizio, vertente unicamente su quale RAGIONE_SOCIALE sia titolare del documento ‘Bolla di Fondazione’ oggetto RAGIONE_SOCIALE domanda attorea.
2.2.Si deve rilevare che il COGNOME si è costituito in giudizio in proprio e non quale legale rappresentante di altra RAGIONE_SOCIALE che richiedeva la tutela RAGIONE_SOCIALE propria identità ed ha contestato non la nullità dell’atto di citazione ex art.163 c.p.c. per indeterminatezza del soggetto che agiva in giudizio ma la mancata prova che l’RAGIONE_SOCIALE attrice, rappresentata dal COGNOME, ai fini dell’azione di rivendicazione proposta, fosse quella che gli aveva conferito il mandato di custodia del documento ‘ Bolla di Fondazione ‘, stante la differenza di denominazione, e quindi la mancata legittimazione ad agire, intesa come titolarità del rapporto controverso .
L’azione promossa dal COGNOME, nella qualità di legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non riconosciuta denominata ‘RAGIONE_SOCIALE (R.RAGIONE_SOCIALE.A.A. fondato nel RAGIONE_SOCIALE)’ è stata qualificata come azione di rivendicazione ex art.948 c.c., tendente quindi all’accertamento del diritto dell’RAGIONE_SOCIALE proprietaria e alla restituzione RAGIONE_SOCIALE cosa rivendicata, nella specie la « Bolla di Fondazione » dell’RAGIONE_SOCIALE, documento questo custodito in una cassetta di sicurezza originariamente intestata al NOME COGNOME (poi deceduto), già riconosciuto, con sentenza passata in giudicato (a seguito di sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di Cassazione n. 6725/1988, che aveva confermato una decisione RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Roma del 1986 ), « Sovrano Gran Commendatore del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei sovrani ispettori RAGIONE_SOCIALE » del « RAGIONE_SOCIALE », nonché, in qualità di suoi strettissimi collaboratori (« luogotenenti », in linguaggio massonico), del COGNOME e del NOME COGNOME (quest’ultimo pure deceduto).
2.3. Orbene, nel presente giudizio, avente ad oggetto azione di rivendica ex art.948 c.c. (non dunque azione personale di
restituzione fondata su obbligo convenzionale dei convenuti), come qualificata nell’atto di citazione del 2012 e dalla Corte d’appello, nella sentenza in questa sede impugnata, l’RAGIONE_SOCIALE attrice, rappresentata dal COGNOME, fondava la propria azione sulla titolarità del diritto di proprietà sul documento custodito da terzi, assumendo il COGNOME, nella qualità di legale rappresentante « RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE denominata ‘RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALEA. fondato nel RAGIONE_SOCIALE)’» , di essere « succeduto al prof. COGNOME NOME, deceduto nel 2002, nella carica di legale rappresentante dell’RAGIONE_SOCIALE », vale a dire di « Sovrano Gran Commendatore del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei sovrani ispettori RAGIONE_SOCIALE » del « RAGIONE_SOCIALE ».
Ne consegue che l’RAGIONE_SOCIALE attrice ( «’RAGIONE_SOCIALE), fondata e costituitasi in RAGIONE_SOCIALE nel marzo del RAGIONE_SOCIALE », in prosieguo « RAGIONE_SOCIALE », rappresentata dal NOME COGNOME, che rivestiva la qualità di «Sovrano Gran Commendatore» e che presiedeva il « RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei Sovrani RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE », pagg.1-2 atto di citazione) doveva allegare e dimostrare di essere proprietaria del bene mobile in oggetto, la « Bolla di Fondazione del rito RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE », vale a dire l’Atto Costitutivo originale del RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE, in quanto succeduta alla RAGIONE_SOCIALE sempre fondata in Milano nel RAGIONE_SOCIALE già rappresentata dal COGNOME, il quale era tra i cointestatari RAGIONE_SOCIALE cassetta di sicurezza n. 1105 contenente il documento in questione.
Deve poi evidenziarsi che, a seguito di riassunzione del giudizio interrotto, la domanda attrice, volta al riconoscimento del diritto di
proprietà dell’atto costitutivo dell’RAGIONE_SOCIALE, cd. ‘ bolla di fondazione ‘, ed al rilascio del documento, custodito in una cassetta di sicurezza, intestata originariamente a COGNOME, COGNOME e COGNOME, era stata fatta propria dalla «RAGIONE_SOCIALE ed ultimo RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE », in persona del legale rappresentante NOME COGNOME, quale « ente sorto a seguito di riunificazione tra l’originaria RAGIONE_SOCIALE attrice e quella denominata RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per la RAGIONE_SOCIALE – INDIRIZZO ».
2.4. La contestazione centrale mossa dal COGNOME, fin dal primo RAGIONE_SOCIALE del giudizio, è stata incentrata sulla carenza RAGIONE_SOCIALE legittimazione attiva RAGIONE_SOCIALE « RAGIONE_SOCIALE », in quanto questa non sarebbe l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE proprietaria RAGIONE_SOCIALE bolla in questione, custodita dal medesimo COGNOME.
Orbene, la Corte d’appello ha accertato che in primo RAGIONE_SOCIALE il COGNOME rilevava che RAGIONE_SOCIALE non aveva titolo alla restituzione « in quanto non riconducibile all’RAGIONE_SOCIALE fondata nel RAGIONE_SOCIALE » (RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE).
La Corte d’appello ha accertato che tra l’RAGIONE_SOCIALE che ha agito in rivendicazione – cui oggi è subentrata «RAGIONE_SOCIALE ed ultimo RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE », risultante dalla riunificazione tra l’RAGIONE_SOCIALE attrice e quella, diversa (anche per quanto affermato nella pronuncia n. 9496/2002, sopra citata), denominata RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE Palazzo INDIRIZZO » – e quella rappresentata, a suo tempo, dal COGNOME, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE », di cui la « Bolla di Fondazione del rito RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE » era,
pacificamente (come chiarito dalla Corte d’appello a pag. 8, essendo comunque stato accertato in primo RAGIONE_SOCIALE e non contestato con gravame incidentale del COGNOME che la Bolla di Fondazione apparteneva all’RAGIONE_SOCIALE di cui era rappresentante il COGNOME, cui era succeduto il COGNOME), l’Atto Costitutivo originale del RAGIONE_SOCIALE (che era, come dedotto nella citazione introduttiva del giudizio, « passato di volta in volta nelle mani del sovrano gran Commendatore designato, legale rappresentante del ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE‘, fino al NOME COGNOME », cointestatario RAGIONE_SOCIALE cassetta di sicurezza n. 1015, ove il documento è ancora custodito), non vi fosse diversità ma si trattasse di un’unica RAGIONE_SOCIALE non riconosciuta, risalente al RAGIONE_SOCIALE.
Cio’ anche in base alla sussistenza di « una linea di continuità nel tempo …tra gli amministratori » (COGNOME NOME, COGNOME NOME e infine COGNOME NOME), i quali tutti hanno rappresentato legittimamente l’RAGIONE_SOCIALE.
Ora, il suddetto accertamento risulta congruo ed esaustivo in quanto non fondato sulla sola denominazione “RAGIONE_SOCIALE“, espressione, questa, di per sé non decisiva, poiché « ha il duplice significato di rituale (uno dei molteplici rituali) RAGIONE_SOCIALE tradizione RAGIONE_SOCIALE e di denominazione (o componente RAGIONE_SOCIALE denominazione) dei sodalizi (associazioni non riconosciute nella prospettiva dell’ordinamento giuridico statuale) che aderiscono a quel rituale » (Cass. 9646/2002), ma su di una valutazione complessiva degli atti.
La Corte territoriale ha dunque, anzitutto, desunto che fosse incontestato tra le parti – come aveva già ritenuto il Tribunale che la bolla di fondazione appartenesse alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ed ha accertato in fatto – mediante esame RAGIONE_SOCIALE documentazione e la ricostruzione RAGIONE_SOCIALE successione nella rappresentanza dell’ente proprietario RAGIONE_SOCIALE bolla, che giungeva fino all’AVV_NOTAIO, che
aveva agito in giudizio per la RAGIONE_SOCIALE – che la RAGIONE_SOCIALE costituiva una RAGIONE_SOCIALE identificabile, salvo un mutamento di denominazione, con la RSSA RAGIONE_SOCIALE.
Una volta accertata la sussistenza RAGIONE_SOCIALE legittimazione ad agire, la Corte d’appello ha ritenuto provata la proprietà RAGIONE_SOCIALE bolla in capo a ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘ ( id est di ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘), atteso che a fronte delle allegazioni di quest’ultima circa la proprietà del documento, il COGNOME (e gli altri appellati) non avevano mosso contestazioni al riguardo.
La statuizione è conforme al principio affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di azione di rivendicazione, all’attore fa capo l’onere di allegare i fatti storici su cui fonda la proprietà in guisa da consentire all’avversario di prendere consapevolmente posizione al riguardo, anche ai fini RAGIONE_SOCIALE eventuale delimitazione RAGIONE_SOCIALE catena probatoria dei titoli di acquisto, non potendo la relevatio ab onere probandi correlata al principio di non contestazione ex art. 115, comma 1, c.p.c. prescindere da essa (Cass. 32820/2023).
Trattasi di accertamento in fatto che non può essere sindacato da questo giudice di legittimità.
Invero, a fronte di tali motivate conclusioni, il motivo si traduce in un tentativo di sovvertire l’accertamento di merito, neppure in maniera pienamente autosufficiente, soprattutto laddove il ricorrente assume – senza riprodurre il relativo atto difensivo – che non avrebbe riconosciuto la proprietà RAGIONE_SOCIALE bolla in capo a « RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE », essendo invece il documento di proprietà RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (p. 12), con ciò smentendo l’assunto difensivo sul difetto di legittimazione attiva di detta società che aveva rivendicato in giudizio la bolla di fondazione.
Le ulteriori censure sono assorbite, in considerazione dell’inammissibilità del primo motivo, ma in ogni caso si osserva che esse sono comunque inammissibili.
La seconda censura è inammissibile in quanto il dedotto fatto fiscale dell’RAGIONE_SOCIALE attrice) non rappresenta un elemento decisivo storico omesso (la mancata indicazione del codice per l’identificazione di un’RAGIONE_SOCIALE senza personalità giuridica.
Il terzo motivo è inammissibile in quanto la denuncia è riferita all’articolo 360 n. 5 c.p.c., ma nel mezzo di ricorso non si indicano fatti storici (RAGIONE_SOCIALE cui deduzione nel giudizio di merito venga dato conto nel rispetto del canone dell’autosufficienza del ricorso per cassazione) il cui esame, omesso nella sentenza gravata, avrebbe portato ad una diversa ricostruzione dei fatti di causa, ma ci si limita a criticare l’apprezzamento delle risultanze processuali operato dal giudice di merito (l’atto di fusione e riunificazione tra le due associazioni RAGIONE_SOCIALE), contrapponendo a tale apprezzamento quello ritenuto pi ù corretto dalla parte e sviluppando argomenti di mero fatto che non possono essere scrutinati in sede di legittimità.
Il quarto motivo è inammissibile in quanto, in ogni caso, la questione RAGIONE_SOCIALE legittimità dell’espulsione del COGNOME dall’RAGIONE_SOCIALE, nel 2002, per effetto di un decreto del COGNOME, nella qualità, risulta estranea all’oggetto del presente giudizio, nel quale, peraltro, gli eredi del COGNOME (cointestatario RAGIONE_SOCIALE cassetta di sicurezza) si sono limitati a rimettersi alla decisione del giudice.
Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla RAGIONE_SOCIALE controricorrente e dai controricorrenti, liquidate, per ciascuna di dette due parti, in complessivi € 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE legge n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del medesimo ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Prima sezione