Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 27179 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 27179 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 10/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19742/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che lo rappresenta e difende -ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO. DIG., presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di TRIBUNALE BOLOGNA n. 39/2022 depositata il 12/01/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/09/2025 dal Consigliere COGNOME NOME.
FATTI DI CAUSA
Il ricorso trae origine dall’opposizione avverso ordinanza -ingiunzione proposta innanzi al giudice di pace di Bologna da NOME COGNOME, titolare RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE sita in Bologna, con la quale l’RAGIONE_SOCIALE le aveva ingiunto il pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di € 4000,00 per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 110, comma 9, lett. c) del T.U.L.P.S.
1.1 L’RAGIONE_SOCIALE si costituì in giudizio, chiedendo il rigetto integrale del ricorso.
1.2 Il Giudice di Pace di Bologna accolse il ricorso e, per l’effetto, annullò l’ordinanza ingiunzione.
1.3. Decidendo sull’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, il Tribunale di Bologna rigettò il gravame, confermando integralmente la sentenza del Giudice di pace.
2.Avverso la sentenza del Tribunale, l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
2.1. NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
2.2. Il Consigliere Delegato ha formulato proposta di definizione anticipata, ex art. 380-bis c.p.c., di inammissibilità del ricorso.
2.3. L’ RAGIONE_SOCIALE ha proposto istanza per la decisione ex art. 380-bis c.p.c.
2.4. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis.1 c.p.c.
2.5. In prossimità RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio, parte ricorrente ha depositato memorie illustrative
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Deve essere esaminata, in via preliminare, l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione sollevata da parte controricorrente per carenza di legittimazione attiva RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE in quanto l’ordinanza ingiunzione è stata emessa dall’RAGIONE_SOCIALE.
1.1 L’eccezione è fondata e, di conseguenza, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile
1.2. L’art. 6, comma 9 del d. lgs. n. 150/2011 fa espresso riferimento, nel regolare i modi di costituzione nel giudizio di opposizione RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione resistente, a ‘l’autorità che ha emesso l’ordinanza’.
L’art. 11 del d. lgs. n. 546/1992, che reca disposizioni sul processo tributario, prevede che l’Ufficio RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché RAGIONE_SOCIALE‘agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata.
Pur in assenza di una norma di analogo tenore, che regoli espressamente, nei giudizi di opposizione, la capacità degli organi periferici RAGIONE_SOCIALEe Agenzie RAGIONE_SOCIALE nei gradi di merito, si osserva che, per il processo tributario, l’art. 62, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 statuisce che «al ricorso per cassazione ed al relativo procedimento si applicano le norme dettate dal codice di procedura civile in quanto compatibili».
Considerato, quindi, che la disciplina applicabile al caso non differisce da quella generale, è stato già precisato da questa Corte (cfr. Cass. n. 33798 del 04/12/2023, Cass. n. 441 del 14/01/2015) che gli uffici periferici, sebbene debbano comunque cooperare nell’attività di predisposizione RAGIONE_SOCIALEa difesa tecnica RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE nel giudizio di cassazione, non possono costituirsi dinanzi al giudice di legittimità, in assenza di una norma che espressamente lo consenta, essendo privi di soggettività a rilevanza esterna nel giudizio di cassazione.
1.3.Nel caso di specie, il ricorso per cassazione è stato proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, ufficio periferico peraltro diverso dall’RAGIONE_SOCIALE, che aveva emesso l’ordinanza ingiunzione e partecipato ai gradi di merito.
1.4 Non è condivisibile la tesi di parte ricorrente, sostenuta nell’istanza di decisione e nella memoria illustrativa, secondo cui l’intestazione del ricorso sarebbe frutto di un refuso, dovendosi intendere lo stesso presentato nell’interesse RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e non dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in quanto l’indicazione RAGIONE_SOCIALEe parti, prescritta a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., non può essere integrata o corretta con la presentazione di atti successivi (cfr. Cass. Ord. n. 14678 del 31/05/2025, Cass. n. 2704 del 10/02/2005).
1.7 Ne consegue che il ricorso RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE è inammissibile in quanto proposto da un ufficio periferico privo di soggettività a rilevanza esterna nel giudizio di cassazione.
1.8 Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
1.9 Poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per ragioni diverse da quelle indicate nella proposta -basata sulla diversità RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione ricorrente rispetto a quella che aveva emesso
l’ingiunzione e partecipato ai gradi di merito – non deve essere disposta la condanna RAGIONE_SOCIALEa parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe ulteriori somme ex art.96, comma 3 e 4 c.p.c. (Cass. sez. II, 01/08/2024, n. 21668).
1.10 Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.13, comma 1 -quater del DPR n.115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art.13, comma 1-bis, del DPR n.115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, condanna la parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.13, comma 1 -quater del DPR n.115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art.13, comma 1-bis, del DPR n.115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio RAGIONE_SOCIALEa Seconda Sezione Civile RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione, in data 25.9.2025.
Il Presidente NOME COGNOME