Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 33664 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 33664 Anno 2023
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6939/2022 R.G. proposto da:
NOME COGNOME , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente – avverso il DECRETO del TRIBUNALE PALERMO n. 260/2014 depositata il 03/06/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 07/07/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Oggetto: Amministratore giudiziaria -Compensi -Liquidazione
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
Ud. 07/07/2023 CC
RITENUTO IN FATTO
La Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Palermo, con decreto in data 3 giugno 2020, ha respinto l’opposizione proposta da NOME COGNOME -nella sua qualità di Amministratore Giudiziario di beni sottoposti a sequestro -avverso il provvedimento con il quale il Giudice Delegato, a propria volta, aveva respinto l’istanza di liquidazione dei compensi spettanti ai professionisti per una serie di attività svolte nell’interesse di due società sottoposte a sequestro di prevenzione.
Il Tribunale, infatti, dopo aver premesso che era stata precedentemente rigettata la proposta di confisca, con conseguente restituzione dei beni in sequestro, ha ricondotto i crediti oggetto dell’istanza nell’ambito dell’art. 54, D. Lgs. 159/2011, in quanto sorti nel corso del procedimento di prevenzione, escludendo l’applicabilità dell’art. 42, D. Lgs. 159/2011, in quanto i crediti erano riferiti alla gestione di attività imprenditoriali e non alle attività di conservazione e amministrazione dei beni.
Operata tale premessa, il Tribunale ha osservato che nell’ipotesi di sequestro di prevenzione che riguardi un’azienda si deve escludere che possa essere ammesso un intervento dello Stato nel pagamento dei crediti, ancorché prededucibili.
Per la cassazione del decreto del Tribunale di Palermo ricorre ora NOME COGNOME.
In data 15 febbraio 2023, il AVV_NOTAIO delegato, a seguito di trasmissione del fascicolo, da parte della Quarta Sezione penale ha formulato proposta di definizione ex art. 380bis c.p.c. segnalando la inammissibilità del ricorso per inosservanza del rito civile ex art. 170, d.P.R. 115/2002 ed omessa notifica del ricorso ai controinteressati.
A detta proposta ha fatto seguito istanza del ricorrente per la definizione del giudizio.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1, c.p.c.
Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è affidato a quattro motivi.
1.1. Con il primo motivo si deduce ‘art. 606, comma 1 lett. b) e lett. e) c.p.p -manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione dell’art. 54 d. lgs. 159/2011, in luogo dell’art. 42 del predetto provvedimento’ per avere il Tribunale ritenuto applicabile alla fattispecie l’art. 54, D. Lgs. 159/2011 anziché l’art. 42, peraltro omettendo di esporre le ragioni di tale scelta applicativa.
Argomenta in contrario il ricorso che dovrebbe invece trovare applicazione proprio l’art. 42, D. Lgs. 159/2011, con conseguente necessità, attesa la mancata confisca dei beni, di porre le somme dovute ai professionisti a carico o del conto corrente sequestrato o dell’Erario.
1.2. Con il secondo motivo si deduce ‘art. 606, comma 1 lett. b) e lett. e) c.p.p -manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione della legge, nella parte in cui il Giudice Delegato ha esaminato nuovamente la questione dopo aver autorizzato la nomina dei professionisti e stabilito che i compensi fossero anticipati a carico dell’Erario’ , argomentando il ricorso che, dopo il provvedimento dei Giudice Delegato, non era possibile per il Tribunale adottare un provvedimento di segno contrario.
1.3. Con il terzo motivo si deduce ‘art. 606, comma 1 lett. b) e lett. e) c.p.p -manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione
della legge, nella parte in cui il Collegio ha ritenuto rilevante la circostanza che le istanze fossero depositate dopo anni, in prossimità della decisione della misura ed in alcuni casi dopo il deposito del relativo provvedimento nonché la circostanza relativa alla revoca del sequestro’ .
1.4. Con il quarto motivo si deduce ‘art. 606, comma 1 lett. b) e lett. e) c.p.p -manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione dell’art. 40 e art. 41 d. lgs. 159/2011, nella parte in cui Giudice delegato prima ed il Collegio successivamente neppure hanno liquidato i compen si chiesti’ , deducendosi che in tal modo è stata preclusa ai professionisti anche la possibilità di azionare i propri crediti nei confronti delle società.
Questa Corte deve preliminarmente rilevare che, diversamente da quanto ritenuto nella proposta di definizione ex art. 380bis , c.p.c., oggetto del ricorso non è un provvedimento di liquidazione del compenso dell’Amm inistratore Giudiziario o dei suoi ausiliari, bensì un provvedimento che ha respinto l’istanza di liquidazione in favore di professionisti che avevano svolto la propria attività direttamente nell’interesse di due società sottoposte a sequestro di prevenzione e non come ausiliari dell’Amministrato re Giudiziario.
La questione, quindi, esulava dall’ambito di applicazione dell’art. 170, d.P.R. 115/2002, considerata anche la valenza vincolante della pregressa qualificazione della fattispecie da parte del giudice del merito ai fini dell’ individuazione del rimedio impugnatorio.
Si deve osservare, a questo punto, che la materia oggetto del ricorso, per costante orientamento di questa Corte, sarebbe stata di pertinenza delle Sezioni Penali (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 46101 del 11/05/2021; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8441 del 23/01/2019; Cass.
Sez. 5, Sentenza n. 7917 del 03/12/2018; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 32269 del 16/02/2018).
Questa constatazione, tuttavia, non osta alla definizione del ricorso nella presente sede, vertendosi comunque in tema di mera ripartizione interna degli affari.
Operata questa puntualizzazione preliminare, il ricorso deve tuttavia essere dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione attiva.
Il profilo è stato rilevato dal AVV_NOTAIO nelle proprie conclusioni -dovendosi quindi escludere la necessità di provocare ulteriore contraddittorio sul punto -e deriva dalla constatazione che l’odierno ricorrente ha agito in realtà per la tutela di diritti che sono sorti in capo ad altri soggetti ed in ordine ai quali si deve escludere che il ricorrente medesimo rivesta la legittimazione ad agire.
Come rilevato dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, invero, il provvedimento impugnato non ha applicato l’art. 42, D. Lgs. N. 159/2011 , che concerne la liquidazione del compenso dell’Amm inistratore Giudiziario o dei suoi coadiutori, bensì l’art. 54 del medesimo D. Lgs., norma che concerne i crediti prededucibili non sottoposti a procedura di accertamento.
Escluso, quindi, che l’istanza concernesse crediti per la cui tutela l’Amministratore Giudiziario riveste la legittimazione ad agire , appare a questo punto risolutiva la constatazione del difetto di legittimazione attiva dell’odierno ricorrente, risultan do conseguentemente assorbita ogni ulteriore questione -pur evidenziata dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO nel proprio parere -in ordine al profilo della individuazione dei rimedi impugnatori esperibili avverso un provvedimento come quello qui preso in considerazione, atteso che gli stessi, in ogni caso, non potrebbero essere azionati da ll’Amm inistratore Giudiziario.
4. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, mentre non va adottata alcuna statuizione in ordine alla regolamentazione delle spese processuali, in virtù della mancata notifica del ricorso stesso.
Non avendo questa Corte deciso in conformità della proposta, non può neppure trovare applicazione l’art. 380 -bis, ultimo comma, c.p.c.. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto”, spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 – Rv. 657198 – 05).
P. Q. M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nell ‘adunanza camerale in data 7 luglio 2023.