Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5530 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2   Num. 5530  Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 38615/2019 R.G. proposto da:
CONDOMINIO PRATO, INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME ;
– Ricorrente –
Contro
COGNOME  NOME,  rappresentata  e  dife sa  dall’AVV_NOTAIO  unitamente  agli  avvocati  NOME  COGNOME  e  NOME COGNOME ;
– Controricorrente – avverso  la  sentenza  della  Corte d’ appello  di  Reggio  Calabria  n. 399/2019 depositata il 13/05/2019.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.
Rilevato che:
Con citazione notificata in data 01/02/2018 il RAGIONE_SOCIALE ha  impugnato  la  sentenza  n.  1061/2017  del  Tribunale  di  Reggio
RAGIONE_SOCIALE
Calabria che, da un lato, aveva rigettato la domanda del RAGIONE_SOCIALE diretta ad ottenere la condanna di NOME COGNOME, proprietaria di un immobile contiguo, ad autorizzazione ai sensi dell’art. 843 c.c., l’occupazione temporanea del suo lastrico solare per la collocazione di un ponteggio e, dall’altro, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata da lla convenuta, aveva condannato l’ente di gestione a realizzare un giunto di oscillazione, tra i fabbricati delle parti, nel rispetto della normativa antisismica.
La  corte  d’appello  di  Reggio  Calabria ,  in  parziale  riforma  della decisione di primo grado, che ha confermato quanto all’accoglimento da parte del primo giudice della domanda  riconvenzionale, ha condannato  NOME  a  consentire  al  Con dominio  l’accesso  al  lastrico solare  di  proprietà  dell’appellata  (aspetto,  quest’ultimo ,  estraneo  al giudizio di cassazione), e ha compensato le spese dei gradi di merito.
Questi, in breve, per quanto ancora di rilievo, gli snodi argomentativi della decisione , in relazione all’originaria domanda riconvenzionale della COGNOME: (i) con il secondo motivo di impugnazione, testualmente (vedi pag. 6 della sentenza) «[si] ribadisce la carenza di legittimazione passiva del RAGIONE_SOCIALE, posto che ogni eventuale responsabilità sarebbe addebitabile a chi aveva costruito il fabbricato e non potendo, dunque, l’attore rispondere per illeciti commessi da altri soggetti prima che lo stabile fosse ultimato. Deduce, in proposito, che la rappresentanza processuale dell’amministratore condominiale, circoscritta alle cause riguardanti le parti comuni dell’edificio, di cui all’art. 1117 c.c., non è estesa a fatti commessi prima che lo stabile condominiale venisse ad esistenza e di cui i condomini non erano a conoscenza »; (ii) (vedi pag. 7 della sentenza) « l’appellante ha inteso contestare la possibilità che la mancata realizzazione del giunto tecnico fosse addebitabile al Condomi nio, invece che a colui il quale aveva realizzato l’immobile.
Nulla, invece, risulta dedotto in ordine alla sussistenza della legittimazione/rappresentanza processuale dell’amministratore del condominio ai sensi dell’art. 1131, comma 2, c.c., questione su cui il Tribunale si è pronunciato in termini affermativi e che, in difetto di impugnazione, deve quindi ritenersi coperta da giudicato. Il motivo di impugnazione, invece, proposto dall’appellante, come so pra indicato, è infondato, atteso che legittimati passivi all’azione, di natura reale, proposta dalla convenuta non possono che essere i comproprietari dell’immobile edificato in violazione della normativa antisismica, quali unici soggetti abilitati a porre in essere le opere necessarie alla regolarizzazione o destinatari in un eventuale ordine di demolizione/ripristino »;
il RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, con un unico motivo.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
In  prossimità  dell’ adunanza  camerale  le  parti  hanno  depositato memorie.
Considerato che:
I. preliminarmente, vanno respinte le eccezioni di inammissibilità del ricorso: in primo luogo, sul piano astratto e salve le considerazioni appresso svolte nell’esame del motivo, sussiste l’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. del RAGIONE_SOCIALE dato che l’accoglimento del motivo di ricorso potrebbe determinare il rigetto, nel giudizio di rinvio, della domanda riconvenzionale della convenuta; in secondo luogo, il requisito dell’autosufficienza del motivo di ricorso è soddisfatto tramite la trascrizione dei passaggi salienti del motivo di appello di cui si assume l’omesso esame da parte della corte d’appello; infine, il motivo di ricorso -contrariamente da quanto si assume in controricorso – è specifico perché pone la Corte nella condizione di comprendere appieno il contenuto della doglianza del RAGIONE_SOCIALE;
passando  all’esame  del  ricorso,  l’unico  motivo denuncia,  ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., la violazione del principio del ‘tantum devolutum quantum denunciatum di cu i all’art. 342 c.p.c.’ .
Si  ritiene  che  la  sentenza  sarebbe  viziata  nella  parte  in  cui    ha ravvisato la formazione di un giudicato interno sulla rappresentanza processuale dell’ amministratore prevista dall’art. 1131 comma 2 c.c , mentre invece la questione era stata riproposta come secondo motivo d’appello ;
il motivo è infondato, anche se si rende necessario correggere la motivazione  ex  art.  384  ultimo  comma  cpc.  Non  è  infatti  corretta l’asserzione della corte d’appello secondo cui sulla questione relativa alla ‘legittimazione/rappresentanza processuale’ dell’amministratore . risolta  in  senso  affermativo  dal  tribunale,  si  sarebbe  formato  il giudicato, in difetto di impugnazione sul punto da parte del RAGIONE_SOCIALE.
Infatti, effettivamente, col secondo  motivo  di appello, nella seconda  parte,  il  RAGIONE_SOCIALE  aveva  messo  in  discussione  anche  la legittimazione processuale dell’amministratore ( vedi ricorso per cassazione, pagg. 4, terzultimo capoverso, e 6, primo capoverso, ove si riportano i passaggi salienti del secondo motivo di appello), sicché non si può certamente parlare di giudicato interno sulla legittimazione processuale.
Ciò chiarito, tuttavia, il motivo è infondato alla luce del principio, affermato  da  Cass.  nn.  22911/2018,  21506/2024,  che  il  Collegio condivide e intende ribadire, in punto di legittimazione dell’amministratore  in  ordine  ad  ogni  tipo  d’ azione,  anche  reale  o possessoria,  promossa  da  terzi  o  da  un  singolo  condòmino  nei confronti  del  condominio  medesimo  relativamente  alle  parti  comuni dello  stabile  condominiale  (tali  dovendo  estensivamente  ritenersi
anche  quelle esterne, purché adibite all’uso comune  di  tutti i condòmini).
È indubitabile, infatti, che i muri esterni dell’edificio condominiale , interessati  dalla  esecuzione  del  giunto  tecnico,  rientrano  tra  le  parti comuni , come previsto dall’art. 1117 comma 1 n. 1) c.c. ;
il ricorso, pertanto, va rigettato, con condanna del RAGIONE_SOCIALE al rimborso delle spese processuali;
infine, ritiene il Collegio di non aderire alla richiesta della parte vittoriosa  di  condanna  del  RAGIONE_SOCIALE  al  risarcimento  dei  danni ex art. 96 comma 1 c.p.c. per lite temeraria ed abuso del processo non ravvisandone i presupposti;
a i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte  del RAGIONE_SOCIALE ricorrente,  di  un  ulteriore  importo  a  titolo  di  contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese  del  giudizio  di  cassazione,  che  liquida  in  euro  3.500,00,  più euro 200,00, per esborsi, oltre alle spese generali, e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/2002, dichiara che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari  a  quello  previsto  per  il  ricorso  a  norma  del  comma  1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così  deciso  in  Roma,  in  data  12  febbraio  2025,  nella  camera  di