Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30041 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 30041 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso 18909-2024 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– resistente con mandato –
nonché contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
Oggetto
Contributi
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 17/09/2025
CC
– resistente con mandato –
nonché contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 43/2024 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 12/03/2024 R.G.N. 77/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2025 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
La Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che in accoglimento dell’opposizione proposta da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e l’intimazione di pagamento aventi ad oggetto una serie cartelle e avvisi di addebito per premi e contributi non versati all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE li ha dichiarati in parte prescritti.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con un motivo. L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE hanno depositato procura mentre la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
Proposta la definizione accelerata del giudizio per essere l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE carente di legittimazione ad impugnare la decisione nella parte in cui sono state ritenute prescritte le pretese degli enti previdenziali l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha chiesto la decisione insistendo per la sua legittimazione e per la fondatezza della pretesa. All’esito dell’odierna adunanza camerale il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.
RITENUTO CHE
Il ricorso è inammissibile.
4.1. L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE censura la sentenza per avere ritenuto prescritti i crediti riportati in alcune RAGIONE_SOCIALE cartelle ed avvisi di addebito
sottesi alla comunicazione di iscrizione ipotecaria e all’intimazione di pagamento opposte dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. Si tratta, all’evidenza, di censure che investono il merito della pretesa contributiva.
4.2. Questa Corte ha già più volte chiarito (da ultimo Cass. 04/03/2025 n. 5769 e anche Cass. 29/11/2024 n. 30717) che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non ha interesse ad impugnare la sentenza in punto di prescrizione (cfr. Cass. n. 18812 del 2022 e recentemente Cass. n. 6154 del 2024) rammentando che, come chiarito recentemente dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. s.u. 08/03/2022 n. 7514 e più recentemente Cass. 19/07/2024 n. 19985), in materia di riscossione dei crediti previdenziali, la disciplina dell’art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, per come modificato dall’art. 4, comma 2-quater, d.l. n. 209 del 2002 (conv. con legge n. 265 del 2002), prevede che la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa al solo ente impositore.
4.3. È stato escluso che la legittimazione esclusiva dell’ente previdenziale possa soffrire deroghe in relazione all’art. 39, d.lgs. n. 112 del 1999, e alle conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria circa la legittimazione passiva concorrente e disgiunta tra ente impositore ed agente per la riscossione (così specialmente il § 12.3 della parte motiva di Cass. s.u. n. 7514 del 2022, cit., dove si legge che, mentre “deve ritenersi sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all’ente impositore, avendo l’azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l’agente della riscossione resta estraneo”, deve al contempo escludersi che ricorra “un’ipotesi di litisconsorzio necessario”, atteso che “nel giudizio non si fa questione della legittimità degli
atti esecutivi imputabili al concessionario la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest’ultimo al processo, mentre l’eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente , soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa”).
4.4. Sulla scorta di Cass. s.u. 09/02/2012 n. 1912 del 2012 n. 1912 si è poi ribadito che il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità, ricollegandosi esso al principio dettato dall’art. 81 c.p.c., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e salvo il caso che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno (così anche Cass. s.u. n. 7514 del 2022 cit. al § 14 della motivazione).
In conclusione, per le ragioni esposte il ricorso è inammissibile.
La mancata costituzione della società e il mero deposito di procura da parte degli enti impositori, che non hanno svolto alcuna attività difensiva, esime il Collegio dal provvedere sulle spese del giudizio.
Sussistono, i presupposti per la condanna della ricorrente ai sensi dell’art. 96 comma 4 c.p.c. e deve poi darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R.30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 96 comma 4 c.p.c. condanna parte ricorrente al versamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del c itato d.P.R., se dovuto.
Così deciso in Roma il 17 settembre 2025
La Presidente
NOME COGNOME