Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5186 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5186 Anno 2026
Presidente: GRAZIOSI NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 07/03/2026
TABLE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14722/2024 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, domiciliato digitalmente ex lege
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’ AVV_NOTAIO, domiciliato digitalmente ex lege
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 617/2024 depositata in data 29 aprile 2024;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 febbraio
2026 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME:
Rilevato che:
Con ricorso monitorio del 12 febbraio 2019 NOME COGNOME, qualificandosi « erede e successore a titolo particolare del padre , COGNOME NOME », titolare dell’omonima impresa individuale di commercio di bestiame, chiese e ottenne dal Tribunale di Foggia l’emissione di decreto ingiuntivo per euro 53.500 (pari al prezzo per una vendita di bestiame), oltre accessori, in via solidale ex art. 2055 c.c. nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla condotta calunniosa accertata con due sentenze penali irrevocabili, in relazione alla denuncia dai suddetti sporta di smarrimento dei due assegni emessi in pagamento di quell’importo .
NOME COGNOME vi si oppose, eccepe ndo l’inammissibilità dell’azione monitoria per difetto di prova della qualità di erede e di successore a titolo particolare in capo al ricorrente, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo l’obbligazione contrattuale riferibile esclusivamente ad RAGIONE_SOCIALE, e contestando altresì l’estensione alla pretesa contrattuale degli effetti civilistici delle sentenze penali di condanna per calunnia.
Con sentenza n. 616/2023 il Tribunale di Foggia accolse l’opposizione e revocò integralmente il decreto ingiuntivo, condanna ndo l’opposto al pagamento delle spese di lite. Ritenne, infatti, non assolto l’onere probatorio sulla titolarità attiva del rapporto, non essendo stata dimostrata la qualità di successore a titolo universale del defunto NOME COGNOME NOME , e sulla titolarità passiva in capo a COGNOME, emergendo dalla documentazione prodotta che l’obbligazione di pagamento del bestiame gravava sulla società RAGIONE_SOCIALE, e non sulla persona fisica COGNOME ; escluse inoltre la sussistenza dei presupposti di una responsabilità extracontrattuale di quest’ultimo, per difetto di nesso causale tra la condotta calunniosa e il mancato
pagamento del prezzo.
Avendo proposto appello NOME COGNOME, qualificatosi erede del padre NOME COGNOME NOME e titolare della ditta individuale RAGIONE_SOCIALE, la Corte d’appello di Bari , con sentenza n. 617/2024, lo ha dichiarato inammissibile sul rilievo che, in primo grado, NOME COGNOME NOME aveva agito, sin dal ricorso per decreto ingiuntivo e nella successiva opposizione, quale erede e successore a titolo particolare del padre, in proprio, e che pertanto NOME COGNOME, pur dichiarandosi effettivo erede e titolare del rapporto sostanziale, doveva considerarsi terzo rispetto alla sentenza resa inter alios tra NOME COGNOME NOME e NOME COGNOME , onde la legittimazione ad impugnare spettava unicamente al primo; richiamando il consolidato principio per cui la legittimazione ad impugnare compete alle sole parti tra le quali è stata pronunciata la sentenza e non al terzo, sia pure titolare del rapporto sostanziale, la Corte ha soggiunto che a quest’ultimo residuano i rimedi dell’intervento in appello ex art. 344 c.p.c. o dell’opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., e ha ordinato, altresì, la cancellazione di specifiche espressioni sconvenienti e ingiuriose contenute nell’atto di appello e la trasmissione della sentenza al Consiglio distrettuale di disciplina della Corte d’appello di Trento .
NOME COGNOME propone ricorso affidato a tre motivi, cui resiste NOME COGNOME con controricorso; il ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che:
1.1 Il primo motivo denuncia, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 111, quarto comma, c.p.c. per avere la Corte di appello negato al ricorrente, nonostante la documentata sua qualità di erede di NOME COGNOME NOME e titolare della individuale ditta ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ , la legittimazione ad impugnare la sentenza di primo
grado: si sostiene che la sentenza spiega sempre i suoi effetti ai sensi dell ‘ art. 2909 c.c. anche contro il successore a titolo particolare, il quale può dunque impugnarla per far valere le sue ragioni, e che, pertanto, nel caso di specie, essendo il ricorrente divenuto unico erede del defunto NOME COGNOME e unico titolare della ditta individuale, gli si sarebbe dovuta riconoscere la legittimazione a impugnare la sentenza di primo grado.
1.2 I l motivo è manifestamente infondato.
1.2.1 A prescindere dall’ equivoca qualificazione che il ricorrente attribuisce a sé stesso di successore « a titolo particolare » e la correlata evocazione dell’art. 111 c.p.c., laddove egli afferma di essere erede (e dunque successore a titolo universale), non si rinviene confronto con la ratio decidendi posta a fondamento della sentenza, che ha negato la legittimazione a impugnare de qua non perché non abbia riconosciuto al ricorrente la qualità di erede del padre, bensì perché la parte originaria del giudizio di primo grado era NOME COGNOME NOME , soggetto diverso da quello in successione del quale l’odierno ricorrente pretendeva di poter appellare .
Il ricorrente, d’altronde, in modo eccentrico rispetto a tale ratio decidendi , si limita a sostenere che, in quanto erede del padre, avrebbe dovuto riconoscersi la sua legittimazione ad impugnare, senza affrontare in chiave critica il rilievo – invece centrale e decisivo nel ragionamento della Corte di merito – che il giudizio di primo grado era stato proposto dal fratello in proprio e non in rappresentanza della eredità relitta dal comune padre.
1.2.2 Varrà osservare, inoltre, che, quand’anche il tema possa considerarsi implicato dalla censura in quanto volta a contestare il governo delle norme processuali che regolano la legittimazione ad impugnare, la decisione sul punto dovrebbe dirsi comunque corretta.
Occorre, infatti, aver riguardo alle allegazioni svolte a fondamento dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, quale nella specie
deve considerarsi il ricorso monitorio, nel quale è pacifico -e risulta comunque dagli atti cui questa Suprema Corte ha diretto accesso quale giudice del fatto processuale ─ che NOME COGNOME NOME si era qualificato « erede e successore a titolo particolare del proprio padre COGNOME NOME », a nulla rilevando che nella comparsa di costituzione egli poi si fosse anche equivocamente, e contraddittoriamente, qualificato come « curatore dell’eredità ». Non può dubitarsi che, in tal modo, egli avesse fatto valere il diritto azionato in proprio, quale effettivo titolare dello stesso e non quale rappresentante di un asse ereditario non ancora acquisito al patrimonio dell ‘erede o degli eredi. La parte originaria non era dunque il soggetto (il padre) di cui NOME COGNOME COGNOME è qualifica to con l’appello vero erede, ma un altro soggetto (l’altro figlio di NOME COGNOME NOME ), rispetto al quale l ‘addotta qualità dell’odierno ricorrente di erede del comune padre non può rappresentare valida ragione di successione nel processo o di legittimazione ad impugnare, non potendo per converso nei suoi confronti nemmeno spiegare alcun effetto di giudicato la sentenza resa inter alios .
In tale contesto, dunque, correttamente la Corte territoriale si è avvalsa del pacifico insegnamento, che va qui ribadito, per cui la legittimazione ad impugnare spetta solo alle parti tra le quali la sentenza è stata pronunciata, o ai loro eredi o successori a titolo particolare, e non anche a colui che è rimasto estraneo al relativo giudizio, il quale, pur se effettivo titolare del rapporto sostanziale dedotto nel processo, è solo terzo rispetto alla pronuncia resa inter alios , e può esercitare il proprio diritto solo attraverso l’intervento in appello ex art. 344 c.p.c. o l’opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. (Cass. n. 16177/2016).
2.1 Con il secondo motivo si denuncia « violazione e falsa applicazione degli artt. 651 e 654 c.p.p. e dell’art. 185 c.p. e dell’art. 2043 codice civile in relazione all art. 360, nr. 3 c.p.c. ed omesso esame circa un
fatto decisivo per il giudizio, già oggetto di discussione tra le parti, in relazione all ‘ art. 360 nr. 5 c.p.c. nel punto in cui il giudice civile omette di tenere conto della sentenza penale nr. 617/2024 della Corte di Appello di Bari, irrevocabile di condanna, che ha efficacia di giudicato nel presente giudizio civile vertendosi qui intorno ad una pretesa risarcitoria il cui riconoscimento dipende dall ‘ accertamento degli stessi fatti materiali che furono già oggetto del giudizio penale ». Si lamenta che il giudice civile non avrebbe attribuito alle sentenze penali irrevocabili (Tribunale di Foggia n. 463/2014 e Corte d’appello di Bari n. 927/2018) l’efficacia vincolante che ad esse spetterebbe ai sensi degli artt. 651 e 654 c.p.p., omettendo di considerare che la condotta di COGNOME, così come descritta in sede penale, avrebbe determinato un danno patrimoniale pari al mancato incasso del prezzo di euro 53.500, danno che costituirebbe il presupposto della domanda azionata in sede civile.
2.2 Il motivo è inammissibile, in quanto pone una questione totalmente estranea e irrilevante rispetto alla reale portata della decisione di appello, fondata esclusivamente su ragioni processuali. L e questioni relative all’estensione degli effetti del giudicato penale, al rapporto tra illecito penale e credito contrattuale e alla quantificazione del danno patrimoniale sono rimaste totalmente assorbite in appello per effetto della preliminare e dirimente declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione per difetto di legittimazione .
3.1 Il terzo motivo denuncia, infine, « violazione e falsa applicazione degli artt. 88 e 89 c.p.c. in relazione all ‘ art. 360, nr. 3 c.p.c. laddove la Corte di Appello di Bari sanziona nella qui impugnata sentenza alcune frasi mediante ordine della loro cancellazione perché ritenute offensive e addirittura ingiuriose perché non rispondenti a specifiche esigenze difensive e perché ritenute espressione esclusiva di intento dispregiativo nei confronti del magistrato, mentre in verità trattasi di reazioni emotive meramente soggettive ed assolutamente prive di
intenti offensivi nei confronti del magistrato ».
Esso investe la sentenza nella parte in cui dispone la cancellazione di talune espressioni contenute nell’atto di appello, qualifica te come sconvenienti e ingiuriose, sostenendo che costituirebbero mere reazioni emotive, prive di intento dispregiativo, e che l’esercizio del diritto di difesa consentirebbe una manifestazione, sia pure incisiva, di dissenso rispetto alla decisione del giudice di primo grado.
3.2 Il motivo è inammissibile: l ‘istanza per la cancellazione di frasi ingiuriose contenuta negli scritti difensivi costituisce una sollecitazione all’esplicazione di un potere discrezionale, che può essere esercitato dal giudice anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo, attenendo al controllo sull’osservanza dei precetti dettati dagli articoli 88 e 89 c.p.c., onde, proprio perché si tratta della esplicazione di un potere discrezionale, non è censurabile in sede di legittimità, sempre che sia pertinentemente motivato (Cass. n. 2334/1972, Rv. 359712; v. anche Cass. n. 15503/2002, Rv. 558235 e Cass. n. 16786/2015, Rv. 636253).
Invero, la Corte territoriale ha puntualmente individuato le frasi ritenute sconvenienti e ingiuriose, le ha riportate testualmente e ne ha dato una motivazione articolata, ritenendole del tutto avulse dall’oggetto del giudizio, prive di funzione difensiva e sintomatiche di un intento dispregiativo nei confronti del giudice e della controparte; tale apprezzamento, di natura fattuale e valutativa, è sorretto da una motivazione logica e giuridicamente corretta e non è specificamente investito da censure idonee a trasporre la questione sul piano della violazione della legge processuale. Il ricorrente invece, limitandosi a ribadire il carattere ’emotivo’ delle espressioni adoperate e ad esprimere, in via subordinata, scuse per l’eventuale percezione offensiva, non denuncia un vizio di sussunzione in relazione ai parametri normativi degli artt. 88 e 89 c.p.c., ma pretende, inammissibilmente, una nuova valutazione di merito dell’offensività
delle frasi, valutazione ovviamente sottratta al sindacato di legittimità.
4. Il ricorso deve dunque essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente alla rifusione al controricorrente delle spese processuali, liquidate come da dispositivo e da distrarsi in favore del difensore antistatario, come richiesto nel controricorso.
Si dà dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del presente giudizio, liquidate in euro 6.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge, distratte al procuratore antistatario AVV_NOTAIO.
Si dà dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma il 26 febbraio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME