Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33297 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33297 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA BATTAGLIA NOME
Data pubblicazione: 19/12/2024
Oggetto:
CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO DA PARTE DI ALCUNI CONVENUTI -IMPUGNAZIONE RAGIONE_SOCIALE STATUIZIONE DI INAMMISSIBILITÀ DA PARTE DI ALTRO CONVENUTO -CARENZA DI LEGITTIMAZIONE Ud. 24/10/2024 CC
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8238/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) per procura speciale allegata al ricorso ed elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO ; – ricorrente – contro
NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ( CODICE_FISCALE) per procura allegata al controricorso ed elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio del medesimo;
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, in persona del sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) per procura speciale allegata al controricorso
ed elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso la sede RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura civica ;
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) per procura allegata al controricorso ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrenti –
REGIONE LAZIO;
PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE;
RAGIONE_SOCIALE DELL’AMBIENTE E RAGIONE_SOCIALE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE;
RAGIONE_SOCIALE;
RAGIONE_SOCIALE;
RAGIONE_SOCIALE;
-intimati – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di Roma n. 6152/2022, depositata il 05/10/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/10/2024 dal dott. NOME COGNOME BATTAGLIA.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
NOME COGNOME , proprietario di un’azienda agricola sita nel RAGIONE_SOCIALE di Ferentino (FR), citò in giudizio la Provincia di Roma (oggi Città Metropolitana di Roma Capitale), la RAGIONE_SOCIALE -Ufficio commissariale per l’emergenza nel territorio del bacino del fiume Sacco tra le Province di Roma e Frosinone, il
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa tutela del territorio e del mare , il RAGIONE_SOCIALE (d’ora innanzi, ‘le Amministrazioni statali’) , la Regione Lazio e il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni occorsi alla suddetta azienda in conseguenza RAGIONE_SOCIALE‘illecito interramento di rifiuti chimici tossici provenienti dallo stabilimento industriale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE
Costituendosi in giudizio, le Amministrazioni statali chiesero di chiamare in causa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘per essere dichiarate responsabili RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento provocato, RAGIONE_SOCIALE‘omessa bonifica del sito nonché di tutti i danni provocati all’odierno attore ed essere, così, condannate al risarcimento che sarà ritenuto di giustizia ‘ (pag. 9 del controricorso di Roma capitale), concludendo, in via subordinata, per la condanna RAGIONE_SOCIALEe chiamate in causa a ‘manlevare le convenute Amministrazioni da ogni pretesa attorea, condannando[le] a rifondere alle dette istanti quanto saranno eventualmente tenute a pagare all’odierno attore’ (pag. 10 del controricorso Roma capitale).
RAGIONE_SOCIALE, a sua volta, chiese di chiamare in causa RAGIONE_SOCIALE
Il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE si costituì in giudizio con comparsa del 14/12/2015.
Il Tribunale di Roma, in accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda, condannò i convenuti, in solido tra loro, a corrispondere all’attore la somma di € 172.125,74 , dichiarando altresì inammissibili le domande proposte dalle Amministrazioni statali ‘chiamanti’ nei confronti RAGIONE_SOCIALEe società chiamate in causa (RAGIONE_SOCIALE).
A seguito RAGIONE_SOCIALEe impugnazioni (poi riunite) proposte da Città Metropolitana di Roma, Regione Lazio e dalle Amministrazioni statali, la Corte d’appello di Roma , con la sentenza in questa sede impugnata, confermò la sentenza di primo grado.
Ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo, il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Hanno depositato controricorso la RAGIONE_SOCIALE, la Città Metropolitana di Roma capitale e NOME COGNOME, mentre le altre parti sono rimaste intimate.
Il ricorrente e le parti controricorrenti (tranne la Città metropolitana di Roma capitale) hanno depositato memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c. In data 21/12/2023 è stata depositata proposta di definizione anticipata ex art. 380bis c.p.c., nel senso RAGIONE_SOCIALEa manifesta infondatezza del ricorso.
Nella memoria depositata per NOME COGNOME, l’ AVV_NOTAIO si è dichiarato antistatario.
Con l’unico motivo di ricorso, il RAGIONE_SOCIALE (d’ora in avanti, semplicemente ‘RAGIONE_SOCIALE‘) deduce la ‘nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 100 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 e 4 c.p.c. ‘. La Corte d’appello di Roma avrebbe errato nel dichiarare inammissibili i motivi d’appello incidentale volti a censurare la declaratoria di inammissibilità, da parte del giudice di primo grado, RAGIONE_SOCIALEa chiamata in causa di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, sussistendo l’interesse del RAGIONE_SOCIALE ‘a veder esclusa la propria responsabilità risarcitoria corrispondentemente e proporzionalmente al riconoscimento di quella RAGIONE_SOCIALEe [suddette] società (..)’ (pag. 12 del ricorso per cassazione), alle quali, anche in mancanza di specifica domanda da parte del RAGIONE_SOCIALE medesimo, doveva ritenersi estesa l’originaria domanda risarcitoria RAGIONE_SOCIALE‘attore, per effetto RAGIONE_SOCIALE ‘indicazione RAGIONE_SOCIALEe stesse, ad opera RAGIONE_SOCIALEe parti convenute che le avevano evocate in giudizio, quali effettive responsabili del danno.
Il ricorso è inammissibile per carenza di legittimazione ad impugnare del ricorrente.
Il giudice di primo grado aveva dichiarato inammissibili le chiamate in causa di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (qualificate come chiamate del terzo responsabile, finalizzate ad ottenere la liberazione dei convenuti chiamanti dalla pretesa RAGIONE_SOCIALE‘attore ), in ragione RAGIONE_SOCIALE‘impossibilità di ritenere che la domanda originariamente svolta
dall’attore si fosse estesa nei loro confronti (né espressamente – non avendo l’attore formulato alcuna dichiarazione in tal senso – né implicitamente, stante la diversità del titolo RAGIONE_SOCIALEa suddetta domanda rispetto a quella sottesa alla chiamata in causa dei terzi), oltre che RAGIONE_SOCIALE‘ inconfigurabilità di una fattispecie di rivalsa o regresso (non avendo i convenuti neppure dedotto i relativi elementi costitutivi).
In seno all’appello incidentale, il RAGIONE_SOCIALE aveva impugnato tale statuizione di inammissibilità, sostenendo che l’indicazione del terzo quale (unico) responsabile RAGIONE_SOCIALE‘evento fosse di per sé sufficiente a determinare ‘automaticamente un ampliamento RAGIONE_SOCIALEa controversia in senso soggettivo ed oggettivo con contestuale unicità del complessivo rapporto controverso e inscindibilità RAGIONE_SOCIALEa causa’ (pag. 8 del controricorso del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE). Da altro punto di vista, non poteva negarsi -secondo l’appellante incidentale la ricorrenza di una fattispecie di responsabilità solidale (e, dunque, la qualificazione in termini di azione di regresso RAGIONE_SOCIALEa domanda proposta con la chiamata in causa), avendo le parti convenute (ma anche lo stesso giudice di primo grado, a pag. 39 RAGIONE_SOCIALEa propria sentenza) espressamente prospettato una responsabilità commissiva RAGIONE_SOCIALEe società chiamate in causa, affiancantesi a quella omissiva RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni convenute.
La Corte d’appello di Roma, nella sentenza in questa sede impugnata, dichiarò inammissibili i motivi di appello incidentale appena illustrati, ‘in quanto nel giudizio di primo grado il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE non [aveva] chiesto la chiamata in causa RAGIONE_SOCIALEe predette società, né quindi proposto domande nei loro confronti, per cui non [aveva] interesse alla impugnazione autonoma RAGIONE_SOCIALEa statuizione’ (pag. 20 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata).
Nell’argomentare il proprio motivo di ricorso per cassazione, il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE sostiene che fosse irrilevante la mancata formulazione, da parte sua, RAGIONE_SOCIALE‘istanza di chiamata in causa ex art. 269, comma 2, c.p.c. , poiché, una volta ‘entrat e ‘ nel processo (non
importa per iniziativa di chi), alle terze chiamate si era esteso il contraddittorio processuale, nell’ambito del quale, con la propria comparsa di costituzione e risposta, il RAGIONE_SOCIALE aveva prospettato la loro esclusiva responsabilità rispetto alla pretesa risarcitoria fatta valere dall’attore (a pag. 11 del ricorso del RAGIONE_SOCIALE viene richiamat o il paragrafo 1 a pag. 5 RAGIONE_SOCIALEa comparsa di costituzione e risposta in primo grado, ove si afferma che ‘i danni lamentati da parte attrice sono addebitabili, se del caso, ai responsabili RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento ambientale nell’area RAGIONE_SOCIALEa Valle del Fiume Sacco, ovvero alle imprese che ivi hanno operato e/o che hanno, o hanno avuto, la titolarità RAGIONE_SOCIALE‘area, ovvero per eventuale culpa in vigilando e per le omissioni lamentate nel periodo rilevante -alle amministrazioni centrale e regionale, avendo il RAGIONE_SOCIALE svolto ogni utile iniziativa di propria competenza per fronteggiare l’emergenza’). L’interesse ad impugnare il capo RAGIONE_SOCIALEa sentenza d’appello che dichiarò inammissibile la chiamata in causa deriverebbe, pertanto, dalla circostanza che il RAGIONE_SOCIALE, ‘dall’accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘appello e conseguente dichiarazione di responsabilità (o subordinatamente di corresponsabilità) RAGIONE_SOCIALEe società chiamate in causa ne avrebbe ricavato una sicura ‘utilità giuridica’ derivante dalla esclusione RAGIONE_SOCIALEa propria responsabilità o subordinatamente dalla sua proporzionale riduzione per il caso di condanna solidale con le società chiamate in causa (e correlato diritto di regresso)’ (pag. 11 del ri corso per cassazione).
Orbene, in linea astratta un interesse del RAGIONE_SOCIALE all’allargamento RAGIONE_SOCIALEa platea dei possibili responsabili effettivamente sussisteva, dal momento che, in tal caso, gli effetti deteriori RAGIONE_SOCIALEa condanna eventualmente subita si sarebbero potuti riversare, in sede di regresso, su un maggior numero di soggetti. Peraltro – posto che lo stesso RAGIONE_SOCIALE, nel costituirsi (tardivamente) in primo grado, non ebbe a proporre alcuna specifica domanda nei confronti RAGIONE_SOCIALEe terze chiamate (a quel tempo, già costituitesi in giudizio) -, tale evenienza
sarebbe potuta discendere unicamente da un’estensione (espressa o ‘automatica’) , nei confronti RAGIONE_SOCIALEe parti chiamate, RAGIONE_SOCIALE‘originaria domanda RAGIONE_SOCIALE‘attore, che è proprio ciò che è stato negato dalla sentenza di prime cure. Al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE potrebbe, pertanto, riconoscersi l’ astratto interesse ad impugnare in appello la statuizione di inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa chiamata (censurando l’esclusione RAGIONE_SOCIALE‘estensione suddetta). Con riguardo a tale specifico punto, quindi, la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Roma dev’essere corretta .
Vi è, però, che, proprio in virtù RAGIONE_SOCIALEa mancata formulazione di qualsivoglia domanda all’indirizzo RAGIONE_SOCIALEe terze chiamate, il RAGIONE_SOCIALE difettava di legittimazione ad impugnare una statuizione che afferiva unicamente al rapporto processuale tra parti diverse, sicché, una volta formatosi il giudicato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 329, comma 2, c.p.c., in ordine alla statuizione di inammissibilità del motivo, da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Roma, esso non ha titolo per scongiurare tale esito mediante una sua propria impugnazione.
La dichiarazione di inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa chiamata in causa de qua è, infatti, coperta da giudicato interno, ciò che impedisce di ridiscutere, in questa sede, la questione RAGIONE_SOCIALE‘estensione automatica RAGIONE_SOCIALEa domanda, anche dall’angolo visuale RAGIONE_SOCIALEa diversità dei relativi fatti costitutivi rispetto a quelli dedotti dalle parti convenute cui si deve la chiamata in causa.
In conclusione, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna RAGIONE_SOCIALEa parte ricorrente alla refusione, in favore RAGIONE_SOCIALEe controricorrenti, RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità (che si liquidano in dispositivo).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, che si liquidano in € 3.000,00 (di cui € 200,00 per esborsi) per Città Metropolitana di Roma Capitale e in € 3.700,00 (di cui € 200,00 per
esborsi) per ciascuno degli altri controricorrenti, oltre ad accessori di legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente , al competente ufficio di merito, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso, a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza sezione