Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 11606 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 11606 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 04541/2020 R.G. proposto da
COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, quali eredi, tutti e tre, di COGNOME NOME e, i primi due, di COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO e domiciliati in INDIRIZZO.
-ricorrente – contro
NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio in INDIRIZZO, è elettivamente domiciliata.
-controricorrente –
NOME COGNOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dallo RAGIONE_SOCIALE e, per esso, dall’AVV_NOTAIO
COGNOME, presso il cui studio in INDIRIZZO, INDIRIZZO, sono elettivamente domiciliati.
-controricorrenti-
Avverso la sentenza n. 4111/2019, resa dalla Corte d’Appello di Roma del 19/6/2019 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 marzo 2024 dalla AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME;
Rilevato che:
1. Con atto di citazione, COGNOME NOME e COGNOME NOME, premesso di essere comproprietari, in virtù di verbale di conciliazione giudiziale della sezione specializzata agraria del Tribunale di Roma, di un terreno sito in Roma, località INDIRIZZO Jacova, confinante con un terreno, con soprastante fabbricato, di proprietà di COGNOME NOME, interessato da lavori eseguiti, tra gli anni 2008 e 2009, in spregio delle distanze legali di cui all’art. 873 cod. civ. e consistiti nell’ampliamento della volumetria del fabbricato con sua estensione ricadente sul confine e nella costruzione di una piscina e di due fosse biologiche ricadenti anche sulla loro proprietà immobiliare, citarono in giudizio la predetta, onde ottenere il ripristino dello stato dei luoghi ovvero l’arretramento delle opere sino al rispetto delle distanze legali e la diminuzione di quanto eccedente, con condanna al ristoro del danno, indicato in € 18.000,00 o da quantificarsi in diversa misura.
Costituitasi in giudizio, NOME contestò l’avversa pretesa, affermando che la parte immobiliare contesa era stata comunque acquistata per usucapione, che l’ampliamento del fabbricato e la fossa biologica erano stati realizzati dai propri danti causa, NOME COGNOME e NOME COGNOME, da cui aveva acquistato con atto del 27 novembre 2007, e che il diritto di
servitù al mantenimento del fabbricato nella medesima posizione era stato acquistato per destinazione del padre di famiglia per essere i due fondi appartenuti originariamente al medesimo proprietario, il Comune di Monte Porzio Catone, e chiese di essere autorizzata alla chiamata in garanzia dei propri danti causa.
Questi ultimi si costituirono in giudizio, affermando di avere acquistato il terreno, da essi detenuto in affitto fin dal 1976, dal Comune di Monte Porzio Catone con verbale di conciliazione della sezione specializzata agraria del Tribunale di Roma in data 3 Febbraio 2003, di avervi edificato nel 1981, ottenendo la sanatoria urbanistica in data 20 gennaio 1998, e di avervi eseguito nel 2002 opere di ampliamento, chiedendo anche per esse la sanatoria nel 2004, e lo scavo di due fosse interrate a ridosso del confine, mentre le opere gravanti sulle fosse e la piscina erano state realizzate dall’acquirente COGNOME, e chiesero il rigetto delle domande e, in subordine, la limitazione della loro responsabilità alle sole opere da essi realizzate.
Con sentenza n. 24111/13, pubblicata il 21 dicembre 2013, il Tribunale di Roma condannò NOME alla demolizione ovvero all’arretramento, rispetto al contiguo confine con la proprietà degli attori, delle opere ivi insistenti, prendendo come riferimento l’assetto confinario delineato dal c.t.u. e dichiarando il diritto della stessa al mantenimento della residua porzione della costruzione per maturata usucapione, e all’arretramento delle fosse biologiche e della piscina insistenti sul suo fondo in relazione al confine con la contigua proprietà attorea, e condannò NOME e COGNOME NOME a tenere indenne NOME dalle conseguenze derivanti dalla sua condanna alla demolizione e/o arretramento della porzione di costruzione corrispondente all’ampliamento di mq.
50, oggetto della concessione in sanatoria del 20 gennaio 1998, e all’arretramento delle due fosse biologiche.
Il giudizio di gravame, avviato su iniziativa di NOME NOME, nel quale si costituirono COGNOME NOME e COGNOME NOME, oltreché COGNOME NOME e COGNOME NOME, proponendo tutti appello incidentale, si concluse con la sentenza n. 4111/2019, pubblicata il 19 giugno 2019, con la quale la Corte d’appello di Roma accolse parzialmente l’appello proposto da NOME NOME, annullando la condanna della stessa all’arretramento di tutti i manufatti realizzati sul suo fondo e a confine con il fondo di proprietà di COGNOMENOMECOGNOME, annullò la condanna di NOME e NOME a tenere indenne l’attrice dalle conseguenze derivate dalla sentenza indicata, rigettò l’appello incidentale proposto da COGNOME NOME e COGNOME NOME e condannò questi ultimi alle spese di lite per entrambi i gradi del giudizio.
Contro la predetta sentenza, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME propongono ricorso per cassazione sulla base di due motivi illustrati da memoria. Resistono con distinti controricorsi, illustrati anche con memorie, NOME , nonché NOME e COGNOME NOME.
Considerato che :
Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 889 cod. civ. e dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito respinto solo implicitamente la domanda di arretramento della piscina e delle fosse biologiche, accomunandole all’ampliamento del 2002, senza nulla considerare in merito alla diversa disciplina posta dall’art. 889 cod. civ. ad esse applicabile. Ad avviso dei ricorrenti, infatti, tali manufatti non avrebbero potuto essere considerati costruzioni ai sensi dell’art. 873 cod. civ., sia in quanto le fosse biologiche sono fosse di latrina, sia in quanto le
piscine sono sostanzialmente affini alla cisterna, essendo l’elencazione contenuta nell’art. 889, primo comma, cod. civ., esemplificativa e suscettibile di estensione analogica a tutti i manufatti idonei a creare un pericolo di trasudo o dispersione di materiali al fondo del vicino. Pertanto, le due fosse biologiche e la piscina, presentando una distanza dal confine inferiore ai mt. 2,00 prescritti dall’art. 889 cod. civ., ossia, rispettivamente, di mt. 1,26-1,50 e di mt. 1,35-1,49, oltreché caratteristiche di pericolosità, come accertato da c.t.u., avrebbero dovuto essere arretrate.
Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta la violazione degli artt. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., e dell’art. 91, primo e secondo comma, cod. proc. civ., così come interpretato dalla Corte costituzionale 77/2018, per avere i giudici di secondo grado, in assenza di motivazione, attribuito tutte le spese dei due gradi del giudizio, sia dell’appellante, sia della chiamata in garanzia, alla ricorrente, senza considerare una serie di valutazioni incidenti sull’ an della condanna e sulla sua commisurazione che avrebbero potuto e dovuto condurre a una diversa soluzione, ossia per un verso l’ overruling giurisprudenziale sopravvenuto con la sentenza delle Sez. U, 19/5/2016, n. 10318, che ha mutato il precedente orientamento in materia di prevenzione, determinando la soccombenza dei ricorrenti, la quale non era prevedibile al momento della proposizione dell’appello, e, per altro verso, il fatto che la chiamata in causa fosse avvenuta, su iniziativa della parte convenuta, per tutte le opere, benché parte di esse fossero state eseguite dalla stessa chiamante, sicché correttamente il giudice di primo grado aveva condannato quest’ultima alle spese della chiamata solo per la metà.
Il ricorso è inammissibile, in accoglimento della specifica eccezione formulata in memoria dalla controricorrente COGNOME.
In tema di legittimazione all’impugnazione, il soggetto, che non sia stato parte nel grado precedente e che proponga impugnazione avverso la decisione aAVV_NOTAIOata al suo esito nell’asserita qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado o fase di giudizio, deve, in primo luogo, allegare la propria legitimatio ad causam per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa , deducendo le circostanze che costituiscono il presupposto di legittimazione alla sua successione nel processo, e, in secondo luogo, fornire la prova di tali circostanze, dovendo, in difetto, essere dichiarata, anche d’ufficio, l’inammissibilità dell’impugnazione (v. Cass n. 2478/2024 in motivazione; Cass. 3793/2024; Cass.34373/2023; Cass. 24050/2019; Cass. 1943/2011).
In caso di successione mortis causa , in particolare, non è sufficiente la mera chiamata all’eredità, non trasmettendosi la legitimatio ad causam dal de cuius al chiamato per effetto della sola apertura della successione, ma è necessaria l’avvenuta assunzione della qualità di erede per accettazione espressa o tacita (Cass., Sez. 5, 30/7/2014, n. 17295), sicché il ricorrente in cassazione, in qualità di erede della persona che fece parte del giudizio di merito , ha l’onere di dimostrare, per mezzo delle produzioni documentali consentite dall’art. 372 cod. proc. civ., il decesso della parte originaria e la propria qualità di erede, dovendosi, in difetto, il ricorso dichiarare inammissibile per mancanza di prova della legittimazione ad impugnare, senza che assuma rilievo la mancata contestazione di tale legittimazione ad opera della controparte, trattandosi di questione rilevabile d’ufficio (Cass., Sez. L, 27/1/2011, n. 1943).
Nella specie, i ricorrenti si sono limitati a dichiararsi eredi, ma non hanno dimostrato la propria “legitimatio ad causam”, il che
comporta l’inammissibilità del ricorso , con logico assorbimento di ogni altra questione.
5. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza a devono essere poste a carico dei ricorrenti.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna in solido ricorrenti al pagamento, in favore di ciascun controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del