Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 8029 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 8029 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13046/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), con domicilio digitale come in atti
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
– controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE d’APPELLO di ROMA n. 5984/2019 depositata il 8/10/2019.
Udita la relazione, svolta nella camera di consiglio del 22/01/2024, dal Consigliere relatore, NOME COGNOME
Rilevato che
la RAGIONE_SOCIALE (in seguito RAGIONE_SOCIALE quale proprietaria di un’imbarcazione , motoscafo yatch «Blade», di notevole valore economico, che imbarcò acqua nel mare di Corfù, nell’anno 2008, e quindi affondò, convenne in giudizio la RAGIONE_SOCIALE, dinanzi al Tribunale di Roma, per ottenerne la condanna al pagamento dell’indennizzo , previsto a termini di polizza, che l’assicuratrice aveva rifiutato di corrisponderle ;
radicatosi il contraddittorio con la RAGIONE_SOCIALE, il Tribunale, istruita documentalmente la causa, con sentenza n. 15024 del 2021, dichiarò la nullità della domanda, poiché proposta dalla società proprietaria dell’imbarcazione quando essa si era già trasferita all’estero e fusa per incorporazione nella società di diritto statunitense -Stato del RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE;
la RAGIONE_SOCIALE propose impugnazione e la C orte d’appello di Roma, nel ricostituito contraddittorio delle parti, con sentenza n. 5984 del 8/10/2019, ha rigettato l’appello, con compensazione delle spese di lite;
avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione, con atto affidato a due motivi, la RAGIONE_SOCIALE;
risponde con controricorso la RAGIONE_SOCIALE, che è subentrata alla RAGIONE_SOCIALE;
per l’adunanza camerale del 22/01/2024, alla quale la causa è stata trattenuta in decisione, la RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria;
Considerato che
il primo motivo di ricorso afferma la violazione dell’art. 360 comma 1, n. 3 cod. proc. civ. in relazione al principio jura novit curia con riferimento alla normativa dello Stato del RAGIONE_SOCIALE;
R.g. n. 13046 del 2020; Ad. 22/01/2024; est. C. COGNOME
il secondo motivo di ricorso pone censura di violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. con riferimento alla normativa del RAGIONE_SOCIALE contenuta nella «RAGIONE_SOCIALE Law», in particolare del Title n. 6 Chapter n. 18 subtitle II par. 209 lett. g), del Title n. 8 Chapter 1 subchapter IX -par. 261, del Title n. 8 Chapter 1 subchapter X -par. 278;
i due motivi sono strettamente correlati, in quanto entrambi incentrati sull’individuazione della normativa straniera applicabile e sulla sua interpretazione;
segnatamente dall’applicazione alla fattispecie dell’estinzione della società in Italia e del suo trasferimento all’estero deriverebbe, secondo la prospettazione di parte ricorrente, la conseguenza dell’essere essa, ossia la RAGIONE_SOCIALE, legittimata alla domanda giudiziale nei confronti della compagnia assicuratrice di diritto italiano;
il perno della tesi della RAGIONE_SOCIALE, che non è il soggetto giuridico che propose l’originaria domanda dinanzi al Tribunale di Roma, in quanto essa venne proposta dalla RAGIONE_SOCIALE nel 201, con atto di citazione del 4/02/2011, come essa stessa afferma, alla pag. 2 del ricorso, quando essa si era trasferita negli Stati Uniti d’America , con atto per AVV_NOTAIO in data 23/06/2010 e fusa per incorporazione nella RAGIONE_SOCIALE, con atto del 30/09/2010, si basa sul disposto della legislazione dello Stato del RAGIONE_SOCIALE, sopra richiamata e segnatamente sul cd. survival statute , ossia sulla sopravvivenza, o ultrattività all’estinzione, della società a determinati scopi;
ciò posto, il primo motivo, prima ancora che infondato, è inammissibile, in quanto si limita a una mera contestazione del risultato dell’attività interpretativa svolta dalla Corte d’appello di Roma di detta normativa dello Stato del RAGIONE_SOCIALE, che era stata
prodotta in causa dalla controparte, ossia dall’allora RAGIONE_SOCIALE sin dalla prima fase di giudizio, in forma di allegato a un parere legale prodotto dalla difesa della stessa compagnia assicuratrice;
è affermazione costante che il giudice italiano, laddove sia chiamato ad applicare norme di stati stranieri può ricorrere all’ausilio delle parti, al fine di ottenere la normativa vigente e da applicare al caso concreto sottopostogli (Cass. n. 14209 del 05/05/2022 Rv. 664961 – 01);
la Corte territoriale ha affermato che la legislazione dello Stato del RAGIONE_SOCIALE pertinente al caso sottopostole era stata ritualmente prodotta dalla sola RAGIONE_SOCIALE e quindi l’ha interpretata ;
la censura contenuta nel primo motivo, oltre che essere priva di adeguata specificità, si limita soltanto a contrapporre una propria interpretazione delle norme del diritto in materia societaria di uno degli Stati che compongono gli Stati Uniti d’America, senza alcuna adeguato apparato critico all’argomentazione in diritto della Corte d’appello , giusta quanto si va ad esporre in seguito;
a ciò consegue che l’individuazione della normativa applicabile è stata correttamente effettuata dal giudice nazionale, ma da tanto non consegue la fondatezza della prospettazione della RAGIONE_SOCIALE poiché il Tribunale prima, e la Corte d’appello di Roma poi, hanno correttamente escluso che dall’applicazione della normativa dello Stato del RAGIONE_SOCIALE in materia di società, e segnatamente di estinzione delle stesse, con sopravvivenza a limitati effetti quali quelli del portare a termine azioni giudiziarie già in corso, derivasse che la domanda di indennizzo, e comunque risarcitoria, fosse stata correttamente incardinata dalla RAGIONE_SOCIALE asserita dante causa della RAGIONE_SOCIALE, in quanto il tessuto motivazionale delle sentenze è incentrato sull’ incontestato rilievo che al momento dell’estinzione della RAGIONE_SOCIALE , risalente all’anno
2010 la domanda giudiziale non era stata ancora in alcun modo proposta dalla RAGIONE_SOCIALE, in quanto la domanda giudiziale venne proposta soltanto nell’anno 2011;
l’estinzione della società italiana, ossia della RAGIONE_SOCIALE , ha comportato, come correttamente affermato dalla Corte d’appello di Roma, anche l’estinzione della procura alle liti conferita dal legale rappresentante di essa ai fini dell’instaurazione del giudizio da parte della detta società;
a tanto consegue, come logico corollario, che al momento dell’ intervento in causa della RAGIONE_SOCIALE questa non fosse titolare di alcuna legittimazione ad agire, in quanto la domanda era stata posta originariamente da un soggetto, quale la RAGIONE_SOCIALE, che era a sua volta sprovvista della legittimazione, in quanto estintasi quale entità autonoma prima della proposizione dell’azione giudiziale;
la ulteriore censura, riguardante il fatto che non è stata ritenuta, dalla Corte d’appello di Roma, la legittimazione ad agire della RAGIONE_SOCIALE pur dopo il suo trasferimento negli Stati Uniti e la successiva incorporazione nella RAGIONE_SOCIALE, è pure inammissibile poiché l’impugnazione di merito , ossia l’appello, è stata proposta dalla RAGIONE_SOCIALE, ossia dalla società incorporante, che non poteva in alcun modo ratificare l’operato di un soggetto diverso, ossia della RAGIONE_SOCIALE che aveva agito in nome proprio, e non potendosi, quindi, predicare una ratifica poiché questa è esperibile nel caso in cui un soggetto agisca in nome e per conto di altri in carenza di poteri, non potendosene giovare colui che agisce in giudizio per far valere un diritto altrui ma prospettandolo come proprio (Cass. n. 6376 del 30/10/1986 Rv. 448573 -01; Cass. n. 8829 del 13/04/2007 Rv. 599172 -01; Cass. n. 4000 del 05/04/1995 Rv. 491644 – 01);
il ricorso è dichiarato inammissibile;
le spese di lite di questo giudizio di legittimità seguono la soccombenza della RAGIONE_SOCIALE e tenuto conto dell’attività processuale espletata, in relazione al valore della controversia, che parte ricorrente non dichiara espressamente ma che viene fissato, nelle pagine iniziali del ricorso, in cifra vicina ai novecentomila euro e comunque in un importo non esattamente determinato ma elevato, sono liquidate come da dispositivo;
stante l’i nammissibilità del ricorso deve attestarsi la sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 30/05/2002, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 24/12/2012 n. 228, per il cd. raddoppio del contributo unificato, se dovuto;
il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 bis 1 cod. proc. civ.;
p.q.m.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, in data 22/01/2024.
Il Presidente
NOME COGNOME