Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4689 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 4689 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 16105-2022 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – RISCOSSIONE;
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 29/01/2026
CC
– intimata –
nonchè contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– resistenti con mandato –
avverso la sentenza n. 1022/2021 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 28/12/2021 R.G.N. 251/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/01/2026 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 28.12.2021 n. 1022, la Corte d’appello di Bologna accoglieva il gravame proposto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna che aveva accolto parzialmente l’opposizione a intimazione di pagamento proposta da COGNOME NOME per insussistenza della pretesa contributiva dovuta a carente versamento della contribuzione del proprio mezzadro.
La Corte d’appello, a supporto dei propri assunti di accoglimento del gravame di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, disattendeva preliminarmente l’eccezione d’inammissibilità dell’appello dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, proposta dalla COGNOME, per l’asserita formazione di un g iudicato nei confronti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, titolare del credito controverso, e ciò in quanto l’agente della RAGIONE_SOCIALE doveva considerarsi titolare di un interesse proprio a coltivare l’impugnazione per cui è causa, posto che gli atti compiuti quale mandatario del l’ente previdenziale riverberavano i loro effetti anche sul mandante.
Nel merito riteneva l’appello dell’NOME fondato, perché il termine di prescrizione della pretesa, trattandosi di contribuzione afferenti le annualità 1989, 1990 e 1991 era decennale, come per legge, ed essendovi stato un atto interruttivo, prima dell’entrata in vigore dell’art. 3 comma 9 della legge n. 335/95 (a decorrere dal 1.1.1996) che aveva previsto la riduzione del termine di prescrizione da 10 a 5 anni, e precisamente la raccomandata dell’RAGIONE_SOCIALE ricevuta dalla
contribuente l’11.8.1995 la stessa aveva validamente interrotto il decorso del termine di prescrizione: pertanto, poiché il credito portato dalla cartella opposta, non era stato impugnato nei termini, l’opposizione andava rigettata e la prescrizione non risultava maturata né prima della notifica della cartella né successivamente alla notifica.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME ricorre per cassazione sulla base di due motivi (il secondo articolato in più profili), mentre l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha depositato delega in calce al ricorso notificato.
Il Collegio si è riserva to il deposito dell’ ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione degli artt. 81, 77, 100 c.p.c. e dell’art. 1704 c.c., perché non sussisteva nessun mandato con rappresentanza ricevuto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE da parte dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, quindi, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non aveva interesse ad impugnare la prescrizione del credito che, per la mancata impugnazione dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE quale titolare del credito, era una questione oramai passata in giudicato e l’appello dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE doveva essere dichiarato inammissibile.
Con il secondo motivo di ricorso è denunciato l’ omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., perché erroneamente, la Corte del merito aveva applicato al caso di specie, il termine di prescrizione decennale anziché quello quinquennale, e ciò, in quanto la lettera inviata dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE l’11.8.1995, non era idonea a fungere da atto interruttivo della prescrizione, in presenza di disconoscimento della conformità della copia della relata di
notifica all’originale . Viene censurato il profilo della durata della prescrizione (sub B), perché la Corte d’appello aveva erroneamente ritenuto che la COGNOME non avesse contestato in primo grado le produzioni documentali dell’RAGIONE_SOCIALE, quando invece tale contestazione era avvenuta in sede di prima udienza (sub C); inoltre, perché la Corte del merito aveva attribuito efficacia interruttiva agli atti prodotti dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in primo grado, ‘consacrando’ erroneamente la prescrizione decennale della pretesa contributiva (sub D); perché la Corte territoriale aveva ritenuto l’irretrattabilità del credito RAGIONE_SOCIALE, per la mancanza di impugnazione della cartella di pagamento con n. 5000 finale, pur non essendo stata prodotta in giudizio (sub E) e perché il giudice d’appello aveva ritenuto che la mancata opposizione, ex art. 617 c.p.c., sempre della cartella con n. 5000 finale, ossia entro 20 gg. dal 11.4.01, data di presunta notifica, comportasse per la COGNOME, l’impossibilità di far valere i vizi propri dell’atto (sub F).
Il primo motivo di censura va accolto con assorbimento del secondo.
Come più volte chiarito da questa Corte, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non ha interesse ad impugnare la sentenza in punto di prescrizione (cfr. Cass. n. 18812 del 2022 e recentemente Cass. n. 6154 del 2024), infatti, come ribadito recentemente dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. sez. un. 08/03/2022 n. 7514 e più recentemente confermato da Cass. 19/07/2024 n. 19985), in materia di RAGIONE_SOCIALE dei crediti previdenziali, la disciplina dell’art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, per come modificato dall’art. 4, comma 2-quater, d.l. n. 209 del 2002 (conv. con legge n. 265 del 2002), prevede che la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa
contributiva competa al solo ente impositore (cfr. anche Cass. n. 30041/25, 5769/25, 30717/24).
È stato, inoltre, escluso che la legittimazione esclusiva dell’ente previdenziale possa soffrire deroghe in relazione all’art. 39, d.lgs. n. 112 del 1999, e alle conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria circa la legittimazione passiva concorrente e disgiunta tra ente impositore ed agente per la RAGIONE_SOCIALE (così specialmente il § 12.3 della parte motiva di Cass. s.u. n. 7514 del 2022, cit., dove si legge che, mentre “deve ritenersi sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all’ente impositore, avendo l’azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l’agente della RAGIONE_SOCIALE resta estraneo”, deve al contempo escludersi che ricorra “un’ipotesi di litisconsorzio necessario”, atteso che “nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest’ultimo al processo, mentre l’eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente , soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa “).
Sulla scorta di Cass. sez. un. 09/02/2012 n. 1912 si è poi ribadito che il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità, ricollegandosi esso al principio dettato dall’art. 81 c.p.c., secondo cui nessuno può
far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e salvo il caso che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno (così anche Cass. sez. un. n. 7514 del 2022 cit. al § 14 della motivazione). Alla luce RAGIONE_SOCIALE considerazioni esposte va allora accolto il primo motivo di ricorso, perché in mancanza di appello dell’RAGIONE_SOCIALE sulla questione della prescrizione, che è stata dichiarata in primo grado, si è formato il giudicato interno sul punto. In conclusione, in accoglimento del primo motivo assorbito il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio perché l’appello non poteva essere proposto. Le spese del giudizio di legittimità devono essere compensate della giurisprudenza al riguardo. Restano ferme le spese come in considerazione del recente consolidamento regolate per il merito
P.Q.M.
La Corte cassa senza rinvio la sentenza impugnata.
Spese del giudizio di legittimità compensate, ferme le spese dei gradi di merito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29.1.2026 Il Presidente NOME COGNOME