Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7372 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 7372 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 17784-2018 proposto da
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, subentrata a RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso, dall’avvocato NOME COGNOME, con domicilio eletto presso il suo studio, in ROMA, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , anche quale procuratore speciale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, con domicilio eletto in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura centrale RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
R.G.N. 17784/2018
COGNOME.
Rep.
C.C. 30/11/2023
giurisdizione Prescrizione quinquennale dei crediti portati da cartelle esattoriali non opposte.
COGNOME NOME
-intimata – per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 1009 del 2017 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO DI FIRENZE, depositata il 7 dicembre 2017 (R.G.N. 1153/2015).
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa, svolta nella camera di consiglio del 30 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Con ricorso notificato il 5 giugno 2018, affidato a due motivi, illustrati da memoria, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE impugna per cassazione la sentenza n. 1009 del 2017, pronunciata dalla Corte d’Appello di Firenze e depositata il 7 dicembre 2017.
Per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte territoriale ha confermato la sentenza del Tribunale RAGIONE_SOCIALEa stessa città nella parte in cui aveva accolto l ‘ opposizione proposta dalla signora NOME COGNOME nei confronti di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE contro tre cartelle esattoriali RAGIONE_SOCIALEe sette oggetto di giudizio, relative al recupero di crediti previdenziali. Il giudice di prime cure aveva considerato maturata la prescrizione quinquennale successivamente alla data di notifica RAGIONE_SOCIALEe cartelle.
A fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, i giudici del gravame hanno osservato che la cartella esattoriale n. 041 2002 0007623045, per l’importo di Euro 1.053,71, era stata notificata in data 7 maggio 2002 e che la successiva intimazione di pagamento era stata indirizzata solo il primo agosto 2007, a termine quinquennale di prescrizione già decorso.
Quanto alla cartella esattoriale n. 041 2002 0104863542, era stata notificata il 26 febbraio 2003, ma la prescrizione non è stata interrotta. Non si rinviene traccia alcuna RAGIONE_SOCIALEa dedotta opposizione giudiziale.
Anche per la cartella esattoriale n. 041 2006 0014365368, notificata il 27 novembre 2006, non risultano atti interruttivi RAGIONE_SOCIALEa prescrizione quinquennale.
-Resiste l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con controricors o, notificato il 10 luglio 2018.
-La signora NOME COGNOME non ha svolto in questa sede attività difensiva.
-La trattazione del ricorso è stata da ultimo fissata in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, secondo comma, numero 4quater ), e 380bis .1., primo comma, cod. proc. civ.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-Il Collegio si è riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nei sessanta giorni successivi al termine RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio (art. 380bis .1., secondo comma, cod. proc. civ.).
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
-I motivi di ricorso di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si possono così compendiare.
1.1. -Con il primo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 3 RAGIONE_SOCIALEa legge 8 agosto 1995, n. 335, RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 2946 cod. civ. e degli art. 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
Avrebbe errato la sentenza d’appello nel reputare applicabile il termine di prescrizione quinquennale anche nel periodo successivo alla notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella esattoriale non opposta.
Anche a ritenere inapplicabile l ‘ art. 2953 cod. civ., il termine sarebbe comunque decennale, alla stregua RAGIONE_SOCIALE‘art. 2946 cod. civ., in quanto la trasmissione del ruolo all ‘a gente per la riscossione determinerebbe un effetto novativo RAGIONE_SOCIALE ‘ obbligazione.
Le singole obbligazioni per contributi, sanzioni, accessori e spese, dovute a separate ragioni di credito, verrebbero inglobate in un unico credito. La prescrizione non seguirebbe il regime originario dei crediti contributivi portati dal ruolo.
1.2. -Con la seconda censura (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia, quanto al credito oggetto RAGIONE_SOCIALEa cartella esattoriale n. 041 2002 0104863542, omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione fra le parti.
Tale cartella sarebbe stata opposta dal condebitore solidale, società RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, e il relativo giudizio si sarebbe concluso in primo grado con sentenza del Tribunale di Firenze n. 942 del 2008 e in appello con sentenza n. 899 del 2011, ormai passata in giudicato.
Ad avviso RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, l’ azione giudiziale avrebbe determinato l ‘ interruzione permanente RAGIONE_SOCIALEa prescrizione anche nei confronti del condebitore solidale rimasto estraneo al giudizio.
La sentenza impugnata , nell’ affermare che non era stata prodotta documentazione, non avrebbe tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa sentenza del Tribunale di Firenze n. 942 del 2008, allegata come documento 2 RAGIONE_SOCIALE‘ atto di appello e idonea a dimostrare l ‘ interruzione del termine di prescrizione almeno dalla data del ricorso introduttivo (7 aprile 2003) fino al deposito RAGIONE_SOCIALEa sentenza (12 novembre 2008).
Pertanto, alla data di notifica al coobbligato solidale (28 aprile 2012), il termine quinquennale non sarebbe ancora decorso.
-Il ricorso è inammissibile.
-Secondo i principi di recente affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte, in materia di riscossione dei crediti previdenziali la legittimazione a contraddire in ordine al merito RAGIONE_SOCIALEa pretesa contributiva compete soltanto all’ente impositore, quale unico titolare RAGIONE_SOCIALEa situazione sostanziale dedotta in causa (Cass., S.U., 8 marzo 2022, n. 7514).
Il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d ‘ ufficio anche in sede di legittimità, salvo che, sulla questione, si sia formato il giudicato interno.
Tale profilo si ricollega al principio dettato dall ‘ art. 81 cod. proc. civ., che impedisce di far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, (sentenza n. 7514 del 2022, cit.).
4. -Le doglianze formulate con il presente ricorso vertono sul merito RAGIONE_SOCIALEa pretesa avanzata dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e, in partic olare, sul l’eccezione di prescrizione che l’obbligata ha sollevato per avversare il credito contributivo, racchiuso nelle cartelle esattoriali notificate dall’agente per la riscossione.
5. -Come questa Corte ha rilevato in una controversia sovrapponibile a quella odierna, egualmente promossa dall’agente per la riscossione e incentrata sul tema RAGIONE_SOCIALEa prescrizione RAGIONE_SOCIALEe pretese, «alla stregua dei principi di diritto espressi da Cass. n. 7514 del 2022, cit., appare evidente come nessun interesse possa riconoscersi all ‘ odierna ricorrente all ‘ impugnazione di tale statuizione, concernendo essa il merito RAGIONE_SOCIALEa pretesa contributiva in ordine alla quale essa difetta di legittimazione ad agire e non potendosi esperire un ‘ impugnazione per far valere un diritto altrui (cfr. in tal senso Cass. n. 8829 del 2007); all ‘ anzidetta conclusione non osta il fatto che i giudici territoriali abbiano deciso la causa nel merito, atteso che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la decisione RAGIONE_SOCIALEa causa nel merito non comporta la formazione del giudicato implicito sulla legittimazione ad agire ove tale quaestio iuris , pur avendo costituito la premessa logica RAGIONE_SOCIALEa statuizione di merito, non sia stata sollevata dalle parti (così Cass. S.U. n. 7925 del 2019)» (Cass., sez. lav., 10 giugno 2022, n. 18812).
6. -In virtù RAGIONE_SOCIALEe considerazioni esposte, il ricorso dev’essere dichiarato, nel suo complesso, inammissibile.
Gl’indicati profili d’inammissibilità consentono di soprassedere all’esame RAGIONE_SOCIALEe questioni concernenti la facoltà RAGIONE_SOCIALEa ricorrente di avvalersi di un legale del libero foro, anche alla luce RAGIONE_SOCIALEa ‘declinatoria del patrocinio’, depositata in vista RAGIONE_SOCIALE‘adun anza camerale.
7. -Il recente intervento chiarificatore RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite di questa Corte sulla questione dirimente RAGIONE_SOCIALEa legitimatio ad causam induce a ravvisare i presupposti per l ‘integrale compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio tra le parti costituite.
Nessuna statuizione, invece, si deve adottare sulle spese, nel rapporto processuale con la parte intimata.
8. -L a declaratoria d’inammissibilità del ricorso, proposto dopo il 30 gennaio 2013, impone di dare atto dei presupposti per il sorgere RAGIONE_SOCIALE‘obbligo del la ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia in concreto dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa le spese del presente giudizio fra le parti costituite.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Quarta Sezione