Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5769 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 5769 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/03/2025
R.G.N. 18887/2021
COGNOME
Rep.
C.C. 12/12/2024
giurisdizione Azioni concernenti il merito della pretesa e legittimazione del concessionario.
ORDINANZA
sul ricorso 18887-2021 proposto da RAGIONE_SOCIALE ORA RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC -ricorrente –
contro
COGNOME rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in calce al controricorso, dall’avvocato NOME COGNOME con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC
-controricorrente –
e
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , anche quale procuratore speciale della RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME
NOME COGNOME, con domicilio eletto in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto
-resistente con procura –
per la cassazione della sentenza n. 74 del 2021 del la CORTE D’APPELLO DI PALERMO, depositata l’11 febbraio 2021 (R.G.N. 539/2019).
Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 12 dicembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
-Con sentenza n. 74 del 2021, depositata l’11 febbraio 2021, la Corte d’appello di Palermo ha respinto il gravame di RAGIONE_SOCIALE.aRAGIONE_SOCIALE e ha confermato la pronuncia del Tribunale della medesima sede, dichiarando ammissibile l’azione di accertamento negativo e prescritti i crediti di cui alle cartelle e all’avviso di addebito impugnati.
A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha argomentato che sussiste l’interesse del signor NOME COGNOME a contestare la pretesa impositiva, «allo scopo di far valere il sopravvenuto fenomeno estintivo dei crediti, non più esigibili» (pagina 5 della sentenza impugnata), e che le contestazioni, nel merito, sono fondate: non vi è alcun elemento che correli gli avvisi di ricevimento alle cartelle e dunque si è compiuta la prescrizione «dei relativi crediti iscritti a ruolo rispetto ai quali non sono intervenuti validi atti interruttivi nel quinquennio successivo alla notifica dei titoli esecutivi» (pagina 8 della pronuncia).
–RAGIONE_SOCIALE, ora Agenzia delle Entrate RAGIONE_SOCIALE, Direzione Regionale Sicilia, intervenuta in giudizio il 4 novembre 2024, ricorre per cassazione contro la sentenza d’appello , articolando due motivi.
-Resiste con controricorso il signor NOME COGNOME.
L’INPS si è limitato a conferire procura.
-Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione dell’art. 380bis .1. cod. proc. civ.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380 -bis .1., secondo comma, cod. proc. civ.).
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con il primo motivo, la ricorrente deduce l’omessa, errata, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, attinente alla carenza dell’interesse ad agire dell’obbligato.
Avrebbe errato la Corte di merito nel ravvisare l’interesse del signor NOME COGNOME ad impugnare i ruoli e le cartelle oggetto di causa, allo scopo di far valere l’intervenuta prescrizione del credito. In difetto della minaccia attuale di atti esecutivi, nessun interesse ad agire si potrebbe riconoscere e l’originaria domanda dovrebbe essere dichiarata, pertanto, inammissibile.
-Con la seconda censura, la ricorrente denuncia l’errata, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, riguardante la regolare notificazione delle cartelle e degli atti interruttivi della prescrizione, con conseguente violazione ed errata applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.
La sentenza d’appello avrebbe erroneamente escluso la riferibilità degli atti interruttivi della prescrizione ai crediti recati dalle cartelle opposte , in contrasto con il principio che ricollega alla prova dell’arrivo della raccomandata la presunzione di conoscenza dell’atto inviato e fa gravare su l destinatario la prova del diverso contenuto dell’atto a lui trasmesso.
-I motivi possono essere scrutinati congiuntamente, in quanto investono entrambi il merito della pretesa, e si rivelano inammissibili.
-Il concessionario non è titolare di alcun interesse a impugnare le statuizioni in punto di prescrizione, che rappresentano il fulcro della decisione d’appello.
Questa Corte ha chiarito di recente che, in materia di riscossione dei crediti previdenziali, compete al solo ente impositore la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva (Cass., S.U., 8 marzo 2022, n. 7514).
Il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità, in quanto si collega al principio dettato dall’art. 81 cod. proc. civ., che vieta di far valere in nome proprio un diritto altrui, fuori dei casi espressamente previsti dalla legge.
Il rilievo d’ufficio soggiace all’unico limite del giudicato interno , limite che, tuttavia, nel caso di specie non si riscontra.
Come questa Corte ha puntualizzato di recente, «la decisione della causa nel merito non comporta la formazione del giudicato implicito sulla legittimazione ad agire ove tale quaestio iuris , pur avendo costituito la premessa logica della statuizione di merito, non sia stata sollevata dalle parti (così Cass. S.U. n. 7925 del 2019)» (Cass., sez. lav., 10 giugno 2022, n. 18812, in motivazione).
-Il concessionario non ha dunque interesse ad impugnare le statuizioni che vertono sul merito della pretesa contributiva, profilo in ordine al quale difetta di legittimazione ad agire (di recente, Cass., sez. lav., 29 novembre 2024, n. 30717, punto 6.3. del Ritenuto ).
A tali princìpi, che il ricorso non induce a rimeditare con argomenti persuasivi, questa Corte si è uniformata anche con riferimento ai giudizi instaurati dall’odierna ricorrente (Cass., sez. lav., 7 marzo 2024, n. 6154).
-In virtù dei rilievi esposti, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile.
-Il recente intervento chiarificatore di questa Corte sulle questioni controverse induce a compensare le spese del presente giudizio, nel rapporto processuale tra ricorrente e controricorrente.
Nessuna pronuncia, invece, si deve adottare sulle spese nel rapporto processuale con l’INPS, che si è limitato a conferire procura, senza svolgere sostanziale attività difensiva.
8. -La declaratoria d’inammissibilità del ricorso impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo del la ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa, tra parte ricorrente e parte controricorrente, le spese del presente giudizio.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione