Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 10529 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 10529 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/04/2024
OGGETTO:
contratto d’opera
R.G. 8976/2019
C.C. 9-4-2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 8976/2019 R.G. proposto da:
COGNOME ATTILIO, c.f. CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO,
con domicilio digitale EMAIL
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE, c.f. CODICE_FISCALE, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale EMAIL controricorrente avverso la sentenza n. 62/2018 della Corte d’appello di Messina pubblicata il 30-1-2018 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9-4-
2024 dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.Con sentenza n. 42/2008 depositata il 6-2-2008 il Tribunale di Messina sezione distaccata di Taormina rigettò l’opposizione proposta dal RAGIONE_SOCIALE di Castelmola al decreto ingiuntivo con il quale il RAGIONE_SOCIALE
era stato condannato a pagare Euro 12.911,42 oltre interessi a favore di NOME COGNOME, a titolo di compenso per avere, quale coordinatore delegato delle ditte sponsorizzatrici RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, sottoscritto il 14-12-1999 una convenzione con il RAGIONE_SOCIALE di Castelmola avente a oggetto l’illuminazione artistica della Rocca di Castelmola.
2.Propose appello il RAGIONE_SOCIALE di Castelmola, che la Corte d’appello di Messina con sentenza n. 61/2018 pubblicata il 30-1-2018 ha accolto, revocando il decreto ingiuntivo e condannando NOME COGNOME alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi.
3.Avverso la sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE di Castelmola ha resistito con controricorso.
RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME, che pure era stata parte del giudizio di primo e secondo grado, non è stata destinataria della notifica del ricorso per cassazione.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e a ll’esito della camera di consiglio del 9-4-2024 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Preliminarmente si dà atto che, in considerazione dell’ infondatezza del ricorso, non si fissa termine per l’integrazione del contraddittorio nei confronti di RAGIONE_SOCIALE. L ‘incombente si tradurrebbe in un allungamento dei tempi per la definizione del giudizio, senza comportare beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti e per questo deve essere evitato; ciò in ossequio al principio fondamentale di ragionevole durata del processo, che impone al giudice di evitare comportamenti che siano di ostacolo a una sollecita definizione dello stesso, tra i quali quelli che si traducono in inutile dispendio di attività processuali e formalità
superflue, perché non giustificate dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio (Cass. Sez. 2 21-5-2018 n. 12515 Rv. 648755-01, Cass. Sez. 6-3 15-5-2020 n. 8980 Rv. 657883-01).
2.Con il primo motivo, rubricato ‘ violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost., art. 81 c.p.c. e art. 2907 c.c. e più in generale dei principi e norme che disciplinano la titolarità del diritto sostanziale vantato in giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c. n. 3’, il ricorrente richiama i principi di diritto posti da Cass. Sez. U 2951/2016 sulla legittimazione ad agire e sulla titolarità del diritto sostanziale, per sostenere che la sentenza impugnata abbia erroneamente accolto l’appello con una pronuncia sul rito preclusiva del merito dichiarando il difetto di legittimazione attiva dell’ing. COGNOME . Evidenzia che il RAGIONE_SOCIALE appellante aveva eccepito il difetto di legittimazione attiva dell’ing . COGNOME per la prima volt a con l’atto d’appello, in quanto solo nell’atto di appello aveva dedotto che l’ing. COGNOME aveva agito in proprio e non quale coordinatore delegato del pool di imprese sponsorizzatore del progetto. Sostiene che la Corte d’appello avrebbe dovuto prima accertare la legittimazione ad agire dell’ing. COGNOME, valutando la corrispondenza tra il soggetto che aveva proposto la domanda e la convenzione che lo legittimava all’azione e di seguito avrebbe dovuto accertare la titolarità del rapporto giuridico sostanziale, attinente al merito della causa; quindi lamenta che la Corte non abbia tenuto conto della domanda formulata dall’ingegnere sulla base della convenzione, che lo vedeva quale unico legittimato a chiedere il pagamento delle somme per la realizzazione dell’opera.
3 .Con il secondo motivo, rubricato ‘ errata ricostruzione del fatto e valutazione delle prove. Vizi nella formazione del giudizio: errato e omesso esame e valutazione delle prove in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ricondotti alla violazione dell’art. 360 comma primo n. 5 c.p.c.’, il ricorrente evidenzia che il RAGIONE_SOCIALE già nell’opposizione al
decreto ingiuntivo aveva dichiarato di avere pagato a RAGIONE_SOCIALE sulla base dell’autorizzazione del tecnico, così riconoscendo la legittimazione dell’ing. COGNOME nascente dalla convenzione; sostiene che ciò comportava la legittimazione ad agire dell’ingegn ere e che quindi la Corte d’appello avrebbe dovuto ritenerlo anche titolare del diritto azionato.
4.I motivi sono inammissibili per la ragione, assorbente rispetto a ogni altra, che non colgono il contenuto delle statuizioni della sentenza impugnata e non le censurano in modo pertinente nel presente giudizio di legittimità, con la conseguenza che le statuizioni non censurate rimangono ferme e legittimamente costituiscono il fondamento della decisione.
Dopo avere svolto le considerazioni criticate dal ricorrente con il primo motivo di ricorso, da pag. 9 la sentenza ha escluso che il tenore della convenzione generasse diritti in capo ad NOME COGNOME e che perciò egli avesse il diritto al pagamento della somma ingiunta a titolo di corrispettivo per l’adempimento dell’impegno professionale verso il RAGIONE_SOCIALE di cui al punto 3) della convenzione. La sentenza ha considerato che in tutta la convenzione si leggeva che l’ing. COGNOME era il coordinatore del pool di ditte sponsorizzatrici e mai che avesse una posizione distinta rispetto alle stesse ditte , prevedendo l’art. 8 che riscuotesse i contributi in nome e per conto delle stesse. Ha aggiunto che l’atto escludeva qualsiasi compenso per le ditte sponsor per ciò che atteneva al progetto e nulla prevedeva a titolo di compenso per l’attività ulteriore del professionista, il quale era individuato come soggetto che cooperava con RAGIONE_SOCIALE. Ha concluso che tutto ciò significava che eventuali diritti d ell’ing. COGNOME non nascevano dalla convenzione, ma eventualmente da un suo diverso e distinto rapporto con RAGIONE_SOCIALE, rapporto che rimaneva estraneo al giudizio. In questo modo la sentenza ha interpretato il contenuto della convenzione che
costituiva il titolo del diritto azionato in giudizio dall’odierno ricorrente in termini che non sono attinti dai motivi di ricorso e che evidentemente prescindono dalle questioni prospettate con il primo motivo di ricorso in relazione alla differenza tra legittimazione passiva e titolarità del rapporto. Neppure le questioni prospettate con il secondo motivo censurano in modo pertinente in sede di legittimità le statuizioni, perché il riferimento al riconoscimento della legittimazione ad agire dell’ing. Roz zato nascente dalla convenzione eseguito in giudizio dal RAGIONE_SOCIALE non costituisce in sé dato finalizzato a fare emergere l’erronea interpretazione della convenzione data dalla sentenza, laddove ha escluso che l’ingegnere avesse una posizione distinta rispetto alle ditte sponsorizzatrici; quindi, la tesi che pare emergere dagli argomenti del ricorso, secondo la quale i contributi potessero essere riscossi soltanto dall’ing. COGNOME in nome e per conto delle ditte sponsorizzatrici, non comporta che egli avesse diritto al compenso nei confronti del RAGIONE_SOCIALE.
5.Per l’effetto il ricorso è integralmente rigettato e, in applicazione del principio della soccombenza, il ricorrente deve essere condannato alla rifusione a favore del RAGIONE_SOCIALE controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.
In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co . 1quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alla rifusione a favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.500,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege.
Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione