Sentenza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 24369 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 1 Num. 24369 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/09/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 2607/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
RAGIONE_SOCIALE
Numero registro generale 2607f2023
Numero sezionale 3020,2024
Numero di raccolta generale 24369,2024
Data pubblicazione 11,09,2024
-controricorrente-
nonchè RAGIONE_SOCIALE contro RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO DOM. DIG., presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE difende lo
-controricorrente- nonché COGNOME
TABLE
-intimata
Procura Generale presso la Corte d’Appello di Bari intimata Procura RAGIONE_SOCIALEa Repubblica presso il Tribunale di BariRAGIONE_SOCIALE intimata RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE,
-intimato- avverso la DECRETO di CORTE D’APPELLO RAGIONE_SOCIALE n. 1504/2022 depositata il 17/11/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2 dalla Presidente NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
1. RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE , dopo una lunga convivenza more uxorio, hanno contratto matrimonio nel 2016 in New York (USA). Hanno successivamente fatto ricorso alla gestazione per altri mediante procreazione medicalmente assistita (d’ora in ava p.m.a.) attraverso il conferimento di ovocita RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONE_SOCIALE
Numero registro generale 2607f2023
Numero sezionale 3020,2024
fecondato con gamete maschile ed impiantato in ute ralì clryol RAGIONE_SOCIALE ra I 24369,2024 r N ir. ik ri g t ; e nta p u’iNicazione 11/09/2024 gestante al fine di avere un figlio.
omissis
Nata la minore il 27 novembre 2017, in
NOME l’atto di nascita, formato in California recava i nomi di
L
NOME COGNOME e 1 RAGIONE_SOCIALE B.S. RAGIONE_SOCIALE in qualità di genitori (parents).
Questo atto su istanza di NOME.A. in data 3 ottobre 2018
veniva trascritto nei registri RAGIONE_SOCIALEo stato civile del Comune di Bari
dopo un iniziale provvedimento di diniego, impugnato dalla RAGIONE_SOCIALES.
e dalla]
RAGIONE_SOCIALE
NOMECOGNOME
I
Cessata la relazione sentimentale, il PM presso il Tribunale di Bari, su istanza dei genitori di COGNOMENOME con ricorso del 4/10/2021, richiedeva la rettificazione RAGIONE_SOCIALE‘atto di nascita ne parte in cui indicava come genitore i RAGIONE_SOCIALE B.S. RAGIONE_SOCIALE I, per assenza di legame biologico con la minore.
Deduceva, in particolare il pubblico ministero ricorrente che la trascrizione era viziata dalla difformità tra lo stato di fatto effet e quello risultante dall’atto di nascita.
Si costituivano COGNOME NOME RAGIONE_SOCIALE e la curatrice del minore aderendo alle ragioni del ricorso.
Si costituiva RAGIONE_SOCIALE, contestando la fondatezza RAGIONE_SOCIALE‘azione di rettifica.
Il Tribunale rigettava il ricorso osservando che c’era perfetta corrispondenza tra l’atto formato all’estero e la trascrizione effettuata e che la domanda di rettifica aveva ad oggetto solo la qualità di genitore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE cosi da assumere la veste ed il contenuto di un’azione di rimozione di status non proponibile mediante l’azione di rettificazione degli atti RAGIONE_SOCIALEo Stato civile.
La decisione di primo grado è stata impugnata dai genitori di NOME COGNOME e dal P.M.
La Corte d’Appello di Bari ha rigettato le impugnazioni sulla base RAGIONE_SOCIALEe seguenti considerazioni:
RAGIONE_SOCIALE
NugiEro s cire 3020/2024 l’iniziativa giudiziaria è stata assunta sulla base RAGIONE_SOCIALE ‘a t N um F eror cii .rac colta generale 24369/ . 2024 d.p.r. n. 396 del 2000. La norma prevede che chioaloterlideone 11/09/2024 richiedere la rettificazione di un atto RAGIONE_SOCIALEo stato civile deve propor ricorso al tribunale nel cui circondario si trova l’ufficio RAGIONE_SOCIALEo st civile presso il quale è registrato l’atto. Il P.M. può promuover l’azione in ogni tempo.
L’azione è ammissibile soltanto nelle ipotesi in cui sia diretta eliminare una difformità tra la situazione di fatto quale è dovrebbe essere nella realtà secondo la previsione di legge e quale risulta dall’atto. Questo è il limitato oggetto RAGIONE_SOCIALE‘azione stessa non può, conseguentemente avere il contenuto ed essere diretta a costituire o rimuovere uno status. Ciò perché la funzione degli atti RAGIONE_SOCIALEo stato civile è solo quello di attestare la veridicità dei menzionati nei rispettivi registri.
Nel caso di specie c’è perfetta corrispondenza tra l’atto di nascit formato all’estero e quello trascritto. Non è stata proposta domanda ex art. 67 I. n. 218 del 1995 e con l’istanza di rettifi non è stato impugnato l’atto nella sua interezza.
Quanto al divieto RAGIONE_SOCIALEa surrogazione di maternità, stabilito nell’art 12, c.6, I. n. 40 del 2004, che secondo i reclamanti costitui ostacolo di ordine pubblico alla trascrizione RAGIONE_SOCIALE‘atto, ed i princi stabiliti nella sentenza RAGIONE_SOCIALEe S.U. 12193 del 2019, la Corte d’appell ha condiviso la valutazione del giudice di primo grado, secondo il quale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 33 I. n. 218 del 1995 deve trova applicazione la legge più favorevole al minore, ovvero la legge americana che garantisce lo status bigenitoriale.
Rispetto all’art. 16 I. n. 218 del 1995 che vieta l’applicazione del legge straniera se contrastante con l’ordine pubblico, la Corte territoriale ha osservato che l’art. 12, c.6 I. n. 40 del 2004 impo un divieto ex ante ma non disciplina la situazione concreta post nascita del minore.
RAGIONE_SOCIALE
Nuinemynale 3020/2024 Ha aggiunto la Corte d’Appello che la sentenza n. 272 de Numero di raccolta generale 24369/ . 2024 RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale richiede un bilanciamento taraapkateor ione 11/09/2024 veritatis e interesse preminente del minore nelle azioni di rimozione degli status. Sempre la Corte costituzionale nella medesima sentenza ha ritenuto che non si debbano mai operare automatismi applicativi in relazione ai diritti dei minori. Nella sentenza n. 121 del 2019, peraltro, si discuteva del riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘efficacia i Italia di un provvedimento giurisdizionale costitutivo RAGIONE_SOCIALEo status ante trascrizione negli atti RAGIONE_SOCIALEo stato civile.
La Corte costituzionale nella successiva sentenza n. 33 del 2021 ha sottolineato l’esigenza di piena tutela del minore in relazione all bigenitorialità determinata dalla scelta di ricorrere mediante p.m.a. alla procreazione mediante gestazione per altri e di dare rilievo giuridico al legame instaurato da entrambi con il minore in ordine a tutte le esigenze di cura, accudimento ed educazione del minore stesso.
Nella specie, rileva la Corte d’Appello, le due componenti la relazione sentimentale cessata hanno condiviso il progetto genitoriale che ha condotto alla nascita RAGIONE_SOCIALEa minore e lo hanno attuato, di comune accordo, dal novembre 2017 (nascita RAGIONE_SOCIALEa minore) RAGIONE_SOCIALE fino RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE cessazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE relazione RAGIONE_SOCIALE culminata nell’impugnazione RAGIONE_SOCIALEa trascrizione nel 2021.
Anche dopo, tuttavia, non è mutata la relazione di con la minore, tanto che la stessa ha richiesto nel 2022 l regola mentazione dei RAGIONE_SOCIALE rapporti con RAGIONE_SOCIALE la RAGIONE_SOCIALE minore a RAGIONE_SOCIALE causa RAGIONE_SOCIALE‘ostruzionismo RAGIONE_SOCIALEa i RAGIONE_SOCIALE
3.1 In conclusione, la Corte d’Appello concorda con il Tribunale in ordine alla realizzazione RAGIONE_SOCIALE‘interesse preminente RAGIONE_SOCIALEa minore solo con la conservazione RAGIONE_SOCIALEo status genitoria le RAGIONE_SOCIALEa B.S.
Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione esclusivamente i genitori di I RAGIONE_SOCIALE Ha resistito con controricorso RAGIONE_SOCIALE e il Comune di Bari. B.S.
RAGIONE_SOCIALE
Numero sezionale 3020/2024 Il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ha depositato mero atto di cogt i t5p ance. a oit generale 24369/ . 2024 Il P.G. COGNOME ha RAGIONE_SOCIALE depositato conclusioni scritte, confermatea pLfl.iIIa cirie 11/09/2024 discussione orale, chiedendo l’accoglimento del ricorso.
All’udienza del 23 gennaio 2024 il Collegio con ordinanza interlocutoria RAGIONE_SOCIALE ha RAGIONE_SOCIALE disposto RAGIONE_SOCIALE l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione del ricorso al sindaco del Comune di Bari, nella qualità di ufficiale RAGIONE_SOCIALEo stato civile e al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘Intern
La causa è stata rimessa all’udienza pubblica del 3 luglio 2024.
Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
4. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione degli artt. 16 e 22 RAGIONE_SOCIALEa I. n. 218 del 1995; RAGIONE_SOCIALE‘art. 18 d.p.r. 396/2 5 e 12 RAGIONE_SOCIALEa I. 40 del 2004, per avere la Corte d’Appello ritenut prevalente l’interesse RAGIONE_SOCIALEa minore alla conservazione RAGIONE_SOCIALEo status filiale legittimamente acquisito all’estero ed aver ritenut applicabile perché coerente con questa finalità la legge americana ex art. 33 I. n. 218 del 1995.
La conclusione cui è pervenuta la Corte d’Appello non è condivisibile, secondo le parti ricorrenti, perché è mancata la verifica RAGIONE_SOCIALEa compatibilità del provvedimento straniero con la nostra griglia di principi di ordine pubblico internazionale dal momento che lo status filiationis contestato si pone in netto contrasto con l’art. 16 I. n. 218 del 1995 secondo il quale la leg straniera non può essere applicata se i suoi effetti sono contrar all’ordine pubblico; con l’art. 65 RAGIONE_SOCIALEa medesima legge che individua nell’ordine pubblico il limite unitamente al rispetto dei diritti difesa per il riconoscimento dei provvedimenti stranieri relativi alla capacità RAGIONE_SOCIALEe persone nonché all’esistenza di rapporti di famiglia o di diritti RAGIONE_SOCIALEa personalità; con il divieto fissato nell’art.18 d.p 396 del 2000 che contiene il divieto di trascrizione degli atti forma all’estero se contrari all’ordine pubblico; con l’art. 12 I. n. 40 2004, che sancisce il divieto penalmente sanzionato al ricorso alla
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Numero registro generale NUMERO_DOCUMENTO
Numero_s
ezionale3020/ 2024 gestazione per altri da ritenersi canone di ordine pubblico ex S.U. Numero di raccolta generale 24369/ . 2024 12193 del 2019. RAGIONE_SOCIALE Data pubblicazione 11/09/2024
La Corte d’Appello ha, conseguentemente, violato il sistema di norme sopra delineato nel ritenere che l’interesse del minore possa ritenersi soddisfatto solo con la trascrizione RAGIONE_SOCIALE‘atto di nascita momento che la giurisprudenza di legittimità univocamente individua nell’adozione in casi particolari lo strumento che realizza la tutela del minore. Peraltro anche la Corte Costituzionale con la sentenza n. 33 del 2021 ha ritenuto necessario l’intervento del legislatore per consentire il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEo status filiationis situazioni quali quella oggetto del presente giudizio mentre la citata pronuncia n. 272 del 2017 ha ribadito la natura pubblicistica del divieto di maternità surrogata. Del resto la verità biologica RAGIONE_SOCIALE procreazione costituisce un elemento essenziale RAGIONE_SOCIALE‘interesse del minore traducendosi nel diritto alla propria identità mediante il riconoscimento di un rapporto di filiazione veridico.
La corrispondenza all’interesse preminente del minore RAGIONE_SOCIALEo strumento RAGIONE_SOCIALE‘adozione in casi particolari è stata infine sancita d S.U. 38162 del 2022 così come la natura di limite di ordine pubblico internazionale del divieto di maternità surrogata.
Gli arresti RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza italiana sono, infine, coerenti, co quelli RAGIONE_SOCIALEa Corte Europea dei diritti umani che lasciano agli Stati la scelta RAGIONE_SOCIALEa forma di tutela del minore che non contrasti con il suo preminente interesse.
5. Con il secondo motivo viene dedotta la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 95 d.p.r. n. 396 del 2000 per avere la Corte d’Appello ritenuto che non sussista la difformità denunciata dal momento che l’atto trascritto corrisponde integralmente a quello legittimamente formato all’estero, sottolineando come venga richiesta una rettifica parziale laddove la non conformità ai dedotti principi di ordine pubblico dovrebbe travolgere l’intero atto.
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Numero registro generale 2607f2023
Numero sezionale 3020,2024
Numero di raQcolieficale 24369,2024
Le parti ricorrenti evidenziano come la giurisprudenza di legati a ilg’t a p u RAGIONE_SOCIALE on e 11,09,2024 si sia già espressa positivamente in ordine alla rettifica parziale più fattispecie relative a coppia omogenitoriale femminile, di cui una RAGIONE_SOCIALE partoriente RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE l’altra RAGIONE_SOCIALE “intenzionale” e RAGIONE_SOCIALE abbia RAGIONE_SOCIALE escluso l’integrazione RAGIONE_SOCIALE‘atto nell’ipotesi inversa (Cass. 10844 del 2022) Infine la Corte d’Appello ha trascurato la effettiva difformità RAGIONE_SOCIALE‘atto RAGIONE_SOCIALE trascritto RAGIONE_SOCIALE che RAGIONE_SOCIALE attribuisce COGNOME alla COGNOME controricorrente implicitamente una discendenza biologica e genetica che non sussiste.
6. La parte controricorrente in via preliminare deduce la carenza di legittimazione attiva ed interesse ad agire dei ricorrenti.
A sostegno RAGIONE_SOCIALE‘eccezione si afferma che i genitori RAGIONE_SOCIALEa madre genetica non sono titolari dei diritti dedotti in giudizi conseguentemente difettano RAGIONE_SOCIALEa legitimatio ad causam che richiede la qualità di parte in senso sostanziale e non soltanto senso processuale.
I ricorrenti, peraltro, coscienti del deficit di legittimazione, avev proposto istanza al p.m. di promozione RAGIONE_SOCIALE‘azione.
Si deve, pertanto, escludere che i medesimi ricorrenti abbiano il diritto, in qualità di nonni, di incidere sullo status filiationis nipote.
Non sussiste neanche l’interesse ad agire perché non si ravvisa un interesse personale, in quanto i nonni non fanno parte del nucleo familiare da cui è nata la minore, né un interesse attuale, da momento che la sollecitazione alla rettifica è intervenuta tre anni dopo la trascrizione RAGIONE_SOCIALE‘atto. Difetta anche la concretezza non essendo stato neanche adombrata negli atti difensivi la sussistenza di un pregiudizio per la minore derivante dalla bigenitorialità cristallizzata nell’atto né un pregiudizio per i ricorrenti.
Né il pubblico ministero né la curatrice, portatori RAGIONE_SOCIALE‘interesse al legalità il primo e RAGIONE_SOCIALEa minore la seconda, hanno ritenuto di impugnare la pronuncia RAGIONE_SOCIALEa Corte di Appello.
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Numero spzionale 3020/NUMERO_DOCUMENTO L’azione dei nonni RAGIONE_SOCIALEa minore si fonda sull’esigenza di garantire Numero di -raccolta generale 24369/ . 2024 alla minore uno status filiationis in regime di legalità deloquakeiciac 11/09/2024 stessa già gode con la trascrizione RAGIONE_SOCIALE‘atto che garantisce al stessa la conservazione del rapporto genitoriale con entrambe le componenti RAGIONE_SOCIALE la RAGIONE_SOCIALE coppia RAGIONE_SOCIALE che RAGIONE_SOCIALE ne RAGIONE_SOCIALE ha RAGIONE_SOCIALE condiviso del tutto consapevolmente il progetto di nascita e di filiazione.
RAGIONE_SOCIALE Deve, RAGIONE_SOCIALE preliminarmente, RAGIONE_SOCIALE essere RAGIONE_SOCIALE affrontata RAGIONE_SOCIALE l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva ed interesse ad agire dei ricorrenti.
7.1 In primo luogo deve rilevarsi che il ricorso è stato notificato s al Procuratore RAGIONE_SOCIALEa Repubblica presso il Tribunale che presso la Corte d’Appello, mettendo cosi l’ufficio RAGIONE_SOCIALEa Procura Generale presso la Corte d’Appello nella condizione di poter partecipare al giudizio di legittimità eventualmente anche senza assumere la qualità di ricorrente.
La scelta è stata invece quella di non partecipare né in qualità d ricorrente né di controricorrente (eventualmente adesivo) alla fase impugnatoria davanti al giudice di legittimità.
7.2 Al fine di esaminare la fondatezza RAGIONE_SOCIALE‘eccezione si ritiene dover prendere le mosse dal quadro normativo relativo alla individuazione dei soggetti legittimati all’azione di rettifica (art. d.p.r 396 del 2000).
L’art. 95 del d.p.r. n. 396 del 2000, nella versione ratione tempori applicabile, Illustra ipotesi normative di legittimazione ad agire ne primi due comma:
“1. Chi intende promuovere la rettificazione di un atto RAGIONE_SOCIALEo stato civile o la ricostituzione di un atto distrutto o smarrito o formazione di un atto omesso o la cancellazione di un atto indebitamente registrato, o intende opporsi a un rifiuto RAGIONE_SOCIALE‘ufficiale RAGIONE_SOCIALEo stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento, deve proporre ricorso al tribunale nel cui circondario si trova
RAGIONE_SOCIALE
Numero registro generale 2607f2023
Numero sezionale 3020,2024
Nur -ero di racpolta RAGIONE_SOCIALE
neale 24369,2024
RAGIONE_SOCIALEo stato civile presso il quale è registrato i atto di cor( si Data pubblicazione 11,09,2024 tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l’adempimento.
2.11 procuratore RAGIONE_SOCIALEa Repubblica può in ogni tempo promuovere il procedimento di cui al comma 1″.
Nel comma 1 è disciplinata la legittimazione ad agire dei soggetti privati; nel comma 2, quella del P.M.; parte pubblica qualificata a promuovere l’azione e a rivestire la qualità di litisconsort necessario ove vi siano anche altre parti che abbiano promosso l’azione.
Per comprendere se l’indicazione normativa dei soggetti legittimati ad agire si fonda sulla sostanziale identità RAGIONE_SOCIALE‘interesse sottostan o se vi sia, al contrario una diversità RAGIONE_SOCIALEa posizione giuridica de parte privata e di quella pubblica rispetto all’azione, si ritiene ut esaminare, in chiave comparativa, gli artt. 263 e 264 c.c. che disciplinano la legittimazione ad agire nell’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità. Al primo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 263 c.c. è stabilito che l’azione può essere proposta da chiunque vi abbia interesse, così individuando un’ipotesi di legittimazione diversa da quella regolata nel secondo comma, relativa all’autore del riconoscimento.
Il P.M. nell’art. 264 c.c. è titolare RAGIONE_SOCIALE‘azione quando il figli minore.
La disciplina codicistica stabilisce un ·termine di prescrizion RAGIONE_SOCIALE‘azione per tutti i soggetti diversi dal figlio.
Oltre alla legenda normativa è utile comprendere l’ambito del sindacato giurisdizionale in tema di azione di rettifica degli atti del stato civile.
La giurisprudenza di legittimità al riguardo ha, costantemente ritenuto fin dalle prime pronunce massimate (Cass. 1204 del 1984) che la rettificazione non potesse ritenersi limitata all’emenda d errori materiali ma, proprio in correlazione alla legittimazione all’azione del pubblico ministero fosse da ricondurre all’interesse
RAGIONE_SOCIALE
Numg3 sgrale 3020/2024 pubblico alla regolare tenuta dei registri RAGIONE_SOCIALEo stato i . u c vile tan, Nmero di raccolta generale NUMERO_DOCUMENTO dover essere attivata anche quando la correzione fosse imiluntadiciaone 11/09/2024 sentenza passata in giudicato.
Il principio, maturato in un quadro normativo non più vigente ( art. 165 r.d. 1238 del 1939) ha trovato conferma e sviluppo nella giurisprudenza successiva, mediante l’elaborazione del principio che si riproduce, non più modificato fino ad oggi e rimasto cardine anche nei successivi approdi giurisprudenziali riguardanti l’ornogenitorialità: “In tema di rettificazione degli atti RAGIONE_SOCIALEo stato civile, il relativo procedimento, anche nella disciplina vigente, dettata dal d.P.R. n. 396 del 2000, è volto ad eliminare una difformità tra fa situazione di fatto, qual è o dovrebbe essere nella realtà secondo la previsione di legge, e quella risultante dall’atto RAGIONE_SOCIALEo stato civile, per un vizio comunque e da chiunque originato nel procedimento di formazione RAGIONE_SOCIALE‘atto stesso”(Cass.21094 del 2009).
La ratio del procedimento rimane quella del controllo di legalità nella tenuta degli atti RAGIONE_SOCIALEo stato civile, così da evitare che vi s iscrizioni o trascrizioni (di atti esteri, anche di nat giurisdizionale) che riproducano situazioni di fatto contrastanti con il canone predetto, ferma. Però, la natura esclusivamente dichiarativa RAGIONE_SOCIALEe attestazioni degli atti RAGIONE_SOCIALEo stato civile c riflette anche sui provvedimenti giurisdizionali prodotti dalle azioni previste dall’art. 95 d.p.r. 396 del 2000. (Cass. 4448 del 202 corredati dei molteplici precedenti conformi), volti a modificare le dichiarazioni contenuti negli atti, non a costituire status.
La giurisprudenza di legittimità è ferma nell’evidenziare la differenza tra questa azione e quelli volte alla costituzione rimozione RAGIONE_SOCIALEo status filiationis e nel sottolineare la funzio pubblicitaria svolta con la iscrizione e trascrizione degli atti de stato civile, ancorché con efficacia probatoria privilegiata come
RAGIONE_SOCIALE
prescritto nell’art. 451 c.c. (Cass.7413 del 2022; 5 U. 12NAT sanale 3020/2024 hiumero di rano ta generale 24369/ . 2024 2019). RAGIONE_SOCIALE Data pubblicazione 11/09/2024
La funzione RAGIONE_SOCIALE‘azione disciplinata dall’art. 95 d.p.r. n. 396 d 2000 è di adeguamento del contenuto degli atti RAGIONE_SOCIALEo stato civile al parametro RAGIONE_SOCIALEa legalità interna, sostanzialmente ancorata al diritto positivo. Neanche il richiamo ai principi di ordine pubblico contenuto nell’art. 18 del d.p.r. n. 396 del 2000 (riferito a trascrivibilità degli atti formati all’estero) ove oggetto di valutazio giudiziale può modificare i limiti RAGIONE_SOCIALE‘azione che si rivolge solo a emenda o cancellazione degli atti e non degli status.
7.3 Radicalmente diversa è l’efficacia RAGIONE_SOCIALE‘azione di riconoscimento di atto giurisdizionale estero costitutivo di status, disciplinata da art. 67 e ss. RAGIONE_SOCIALEa I. 218 del 1995, espressamente qualificata dal Sezioni Unite civili, nella sentenza n. 12193 del 2019, qual controversia di stato con la pronuncia del seguente principio di diritto: “Il rifiuto di procedere alla trascrizione nei registri del stato civile di un provvedimento giurisdizionale straniero, con il quale sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all’estero e un cittadino italiano, dà luogo, se non determinato da vizi formali, a una controversia di stato, da risolversi mediante il procedimento disciplinato dall’art. 67 RAGIONE_SOCIALEa I. n. 218 del 1995, in contraddittorio con il Sindaco, in qualità di ufficiale RAGIONE_SOCIALEo stato civ destinatario RAGIONE_SOCIALEa richiesta di trascrizione, ed eventualmente con il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, legittimato a spiegare intervento in causa e ad impugnare fa decisione in virtù RAGIONE_SOCIALEa competenza ad esso attribuita in materia di tenuta dei registri RAGIONE_SOCIALEo stato civile”.
Le S.U., proprio per la specifica finalità del giudizio oggetto esame, precisano che il p.m. pur essendo litisconsorte non può promuovere l’azione, a differenza del sindaco ed il RAGIONE_SOCIALE degli Interni, RAGIONE_SOCIALE in quanto concorrenti all’attuazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE corretta affermazione degli status filiali ed aggiungono puntualmente che le azioni volte alla correzione o cancellazione degli atti RAGIONE_SOCIALEo st
RAGIONE_SOCIALE
Numero registro generale NUMERO_DOCUMENTO
Numero sezionale 3020/2024 civile, “rivestono una portata più circoscritta rispetto a quelle ‘ Numero di raccolta generale 24369/ . 024 riguardanti Io stato RAGIONE_SOCIALEe persone”. RAGIONE_SOCIALE Data pubblicazione 11/09/2024
Entro questo più limitato perimetro, il controllo di legalità no che essere affidato in via esclusiva al pubblico ministero, mentr legittimazione concorrente dei soggetti privati, non può fondarsi medesimi presupposti di vigilanza e tutela RAGIONE_SOCIALE‘interesse pubbl alla corretta tenuta dei registri RAGIONE_SOCIALEo stato civile e a corrispondenza alle previsioni legislative.
7.4 E’ necessario che vi sia un interesse ad agire espresso nel introduttivo del giudizio e, per quel che interessa, nel ricor cassa zion e.
Questo requisito ulteriore si trae in via sistematica sia dalla a previsione contenuta nell’art. 263 c.c. sopra citato che da q contenuta nell’art. 67 I. n. 218 del 1995. Entrambe le nor ancorché RAGIONE_SOCIALE riguardanti RAGIONE_SOCIALE controversie RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE stato, RAGIONE_SOCIALE richiedono espressamente la sussistenza di un interesse ad agire, contenen la previsione “chiunque vi abbia interesse”. La costituzione rimozione di uno status costituisce statuizione ben più incisiv quella conseguente all’attivazione RAGIONE_SOCIALEa procedura correttiva di all’art. 95 d.p.r. n. 396 del 2000, dal momento che la certezza status, specie in presenza di minori, ha indubbio ril pubblicistico, trattandosi di accertamento nel quale sono coinvo diritti di rango costituzionale e convenzionale che, tuttav determinate condizioni, possono subire l’ingerenza statale.
La legittimazione dei soggetti privati all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe azioni pr e disciplinate dall’art. 95 richiede, in conclusione, la riconosc di un interesse ad agire, diverso da quello attribuito “in tempo” soltanto al pubblico ministero. Non può, infatti, equipara questa azione a quella, giuridicamente qualificata quale “azio popolare” che ha ad oggetto il diritto soggettivo perfetto d elettori ad un controllo rigoroso dei criteri che l’ineleggib l’incompatibilità dei candidati e degli eletti. Peraltro in
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Numqro s.azionale 3020/2024 azioni, come ben evidenziato dal paradigma normativo costituito Numero di raccolta generale 24369/ . 2024 dall’art. 70 d.p.r. n. 267 del 2000, la legittimazione spettadicailo cittadini elettori nel perimetro territoriale di competenza. Oltre a questi spetta a chiunque “abbia interesse”.
Anche per queste azioni volte a tutelare un diritto cardine del nostro sistema democratico è necessario o un collegamento diretto definito dalla circoscrizione di appartenenza diversamente modulata a seconda RAGIONE_SOCIALEa competizione elettorale in oggetto o, in mancanza di tale collegamento di un interesse concreto e riconoscibile i giudizio.
Interesse concreto che nella specie non è stato neanche dedotto dai ricorrenti i quali si fanno carico esclusivamente RAGIONE_SOCIALEe ragioni d difformità, di carattere generale, RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni contenute nell’atto impugnato, rispetto al moRAGIONE_SOCIALEo legale di diritto positi RAGIONE_SOCIALE.
La necessaria allegazione RAGIONE_SOCIALE‘interesse ad agire è desumibile, oltre alle ragioni sistematiche illustrate, anche dall’utilizzo del pronom “chi” nell’incipit del citato art. 95 invece che “chiunque”.
L’accertata mancanza di un interesse, nel merito, ad agire nell’azione di rettificazione RAGIONE_SOCIALE‘atto di stato civile in contestaz non esaurisce, tuttavia, l’esame RAGIONE_SOCIALE‘eccezione prospettata.
Deve rilevarsi, infatti, che i ricorrenti, come esattamente ricostrui nella narrativa del ricorso e incontestatarmente emergente dagli atti di causa, hanno in fase pre giudiziale sollecitato il ricorso del p.m successivamente partecipato a tutti e due i gradi di merito. In primo grado il ricorso è stato introdotto dal p.m. che ha anche impugnato la pronuncia del Tribunale. In appello è intervenuto con sue conclusioni il P.G.
Il presente giudizio invece è esclusiva conseguenza del ricorso dei genitori RAGIONE_SOCIALEa madre genetica. Sono rimasti intimati sia il p.g d’appello che la madre genetica che pure aveva partecipato ai precedenti gradi di giudizio. Il p.g. di questa Corte ha rassegnato l
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Numero registro generale 2607f2023
Numero sezionale 3020,2024
Numenp di raccoltyerrale 24369,2024
il I pub hcamone 11/09/2024 RAGIONE_SOCIALE‘udienza pubblica, ma, trattandosi di giudizio che deve essere promosso dal p.m., tale partecipazione non ne sana la mancata partecipazione in qualità di parte ricorrente o controricorrente, eventualmente adesiva. proprie conclusioni, COGNOME discuss ion a e a Q a e intervenendo anche alla
E’ necessario, pertanto, in primo luogo, fornire qualificazione giuridica RAGIONE_SOCIALEa partecipazione senza continuità RAGIONE_SOCIALEe parti ricorrenti. una corretta soluzione di
Per tutte le considerazioni sopra svolte essi non possono che essere considerati intervenienti ad adiuvandum, avendo il diritto di sostenere le ragioni di legalità poste a base RAGIONE_SOCIALE‘azione di rettif promossa dal p.m. L’interesse speso in giudizio ha carattere di diretta dipendenza rispetto a quello RAGIONE_SOCIALEa parte pubblica ma non è per questo privo di tutela giuridica, pur in mancanza di una autonoma legittimazione ad agire nel merito RAGIONE_SOCIALE‘azione.
Rimane da comprendere se la partecipazione unitamente alla parte principale (p.m. ricorrente), all’altra parte titolare di un autonomo interesse a promuovere ed agire nel giudizio (la madre genetica), dei ricorrenti ai due gradi di merito possa aver creato litisconsorzio processuale, così da ritenere sufficiente proposizione del ricorso da essi soltanto, una volta che sia stat correttamente instaurato il rapporto processuale. un la
8.1 Al riguardo deve rilevarsi una non perfetta univocità negli orientamenti RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità al riguardo. L’orientamento nettamente prevalente, sul piano quantitativo che esclude la formazione del litisconsorzio processuale in fattispecie del tutto sovrapponibili a quella oggetto del presente giudizio esprime il seguente principio di diritto: “L’intervento adesivo dipendente, previsto dall’art. 105, secondo comma, cod. proc. civ., dà luogo ad un giudizio unico con pluralità di parti, nel quale poteri RAGIONE_SOCIALE‘intervenuto sono limitati all’espletamento di un’attivit accessoria e subordinata a quella svolta dalla parte adiuvata,
RAGIONE_SOCIALE
Numero registro generale 2607f2023
Numero sezionale 3020,2024
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potendo egli sviluppare le proprie deduzioni ed e ilata p Igfi ) caz t ion e 11,09,2024 unicamente nell’ambito RAGIONE_SOCIALEe domande ed eccezioni proposte da detta parte; ne consegue che, in caso di acquiescenza alla sentenza RAGIONE_SOCIALEa parte adiuvata, rinterventore non può proporre alcuna autonoma impugnazione, né in via principale né in via incidentate”,(Cass.24370 del 2006; 4929 del 2003; 10146 del 1998_,10252 del 1997).
Secondo questo orientamento, la natura subordinata ed accessoria RAGIONE_SOCIALE‘intervento ad adiuvandum conduce ad escludere l’autonoma impugnabilità di una pronuncia che la parte principale ha deciso di non impugnare poiché i poteri processuali di questa peculiare tipologia d’interveniente traggono esclusiva origine e legittimazione dalla partecipazione in giudizio RAGIONE_SOCIALEa parte adiuvata, non possono oltrepassare questo limite, salvo che l’impugnazione riguardi solo la statuizione sulle spese, in relazione alla quale una posizion giuridica autonoma può configurarsi.
Un orientamento contrario, si fonda sulla inscindibilità del rapporto che si crea tra interventore ad adiuvandum e parte principale, con conseguente applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 331 c.p.c. nei gradi successivi a primo “atteso che se è consentito ad un soggetto di intervenire per sostenere le ragioni di una RAGIONE_SOCIALEe parti in causa, restando unico ed indivisibile il giudizio, si deve necessariamente configurare un litisconsorzio processuale nei successivi giudizi di impugnazione poiché le ragioni che consentono e giustificano fa presenza di parti accessorie non si esauriscono in un grado di giudizio persistendo l’interesse RAGIONE_SOCIALE‘interventore adesivo ad influire con una propria difesa sull’esito RAGIONE_SOCIALEa lite. Il principio è stato espresso in Cass. 6760 del 1996 e ripreso dalla più recente Cass. 6357 del 2022..
Il Collegio non ritiene di dare continuità a questo orientamento, del tutto minoritario, e con riferimento alla pronuncia più recente, privo di un confronto critico con lo stratificato orientamento contrario.
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Rumero sernale 3020/2024
Si ritiene che la “inscindibilità” RAGIONE_SOCIALEa posizione RAGIONE_SOCIALEa parte pr nc pa ‘ Numero dii ra l c col generale 24369/ . 2024 con quella RAGIONE_SOCIALE‘interventore ad adiuvandum, afferma:taa p “Macine 11/09/2024 pronuncia n. 2760 del 1996, può essere sostenuta al fine di sottolineare il vincolo di subordinazione e dipendenza RAGIONE_SOCIALEa seconda dalla prima e non per invocare impropriamente l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 331 c.p.c., creando un vincolo processuale inscindibile co un partecipante al processo che è privo di un proprio interesse ad agire ed a contraddire ma, in via indiretta, ha interesse a sostenere le ragioni di una parte.
Ragioni che possono medio tempore non essere più proprie RAGIONE_SOCIALEa parte principale con esposizione al concreto rischio di un contrasto potenziale tra giudicati nel caso si ritenga che l’esito del giudi portato avanti dal solo interventore ad adiuvandunn non possa vincolare le parti che hanno prestato acquiescenza. Più gravi le conseguenze nell’ipotesi contraria, ove si ritenga che invece l’acquiescenza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE parti RAGIONE_SOCIALE non RAGIONE_SOCIALE costituite RAGIONE_SOCIALE non RAGIONE_SOCIALE escluda il travolgimento RAGIONE_SOCIALEa decisione precedente, con reale pregiudizio per esse, essendosi formato un pieno litisconsorzio processuale.
Ove si cali nel caso di specie l’astratta applicazione di ques minoritario principio RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità, deve osservarsi che raccoglimento del ricorso ove riferito in via esclusiv all’interventore ad adiuvandum, sarebbe inidoneo a rettificare l’atto; nell’ipotesi contrapposta determinerebbe la rettifica RAGIONE_SOCIALE‘att nonostante la sopravvenuta carenza d’interesse RAGIONE_SOCIALEe parti.
8.2 In conclusione, dal difetto di legittimazione ad agire pe mancanza di un interesse proprio RAGIONE_SOCIALEe parti ricorrenti consegue la loro qualificazione giuridica di intervenienti ad adiuvandum e la inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa autonoma ed esclusiva impugnazione RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di secondo grado.
La novità RAGIONE_SOCIALEe questioni sostanziali e processuali trattate induc alla compensazione integrale RAGIONE_SOCIALEe spese processuall. L’attinenza
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Numero di rauolta ganerale 24369,2024 alla materia minorile esclude l’applicabilità del raddoppio pala pubblic9zione li/09,2024 contributo unificato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese processuali. In caso di diffusione omettere le generalità.
Così deciso nella camera di consiglio del 3 luglio 2024
La Presidente est,