Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3500 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3   Num. 3500  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22126/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del  legale  rappresentante  in carica, rappresentato e difeso dall ‘ RAGIONE_SOCIALE DELLO RAGIONE_SOCIALE (P_IVA)
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME rappresentati e difesi dagli  avvocati  COGNOME  NOME  (CODICE_FISCALE)  e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
– controricorrenti –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RISCOSSIONE;
– intimata – avverso  la  SENTENZA  del  TRIBUNALE  di  SANTA  MARIA  CAPUA VETERE n. 1101/2022 depositata il 30/03/2022.
Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 12/12/2023, dal Consigliere relatore NOME COGNOME
Rilevato che
NOME COGNOME venne condannato in giudizio di responsabilità dalla Corte dei Conti e gli vennero sequestrati dei beni tra i quali un appartamento sito in Sessa Aurunca (CE), località Baia Domizia al INDIRIZZO,  fabbricato  A  int.  3,  in  catasto  alla  partita  281, foglio 196, sub. 2 categ. A/2 (6 vani), di cui alla nota di trascrizione n. reg. gen. 12744 e reg. part. 10311 del 2/06/1993;
iniziata l ‘ espropriazione immobiliare, il debitore, ossia il COGNOME NOME, propose opposizione esecutiva e altrettanto fece sua figlia NOME, divenuta proprietaria in quanto il bene immobile le  era  stato  alienato,  assumendo  che  il  bene  assoggettato  ad espropriazione si apparteneva a terzi;
espletate le fasi cautelari, l ‘ esecuzione venne sospesa dal giudice dell ‘ esecuzione e, quindi, instaurata la fase di merito e riunite le opposizioni proposte da NOME COGNOME e da NOME COGNOME, nonché quella proposta dall ‘ RAGIONE_SOCIALE avverso l ‘ opposizione di terzo proposta dalla COGNOME, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza n. 1101 del 30/03/2022, accolse le opposizioni dei COGNOME affermando che dall ‘ incertezza sull ‘ individuazione esatta della particella n. 281 (e non 881, come originariamente individuata nell ‘ atto di sequestro) derivava la nullità degli atti esecutivi e segnatamente di quello di apertura dell ‘ esecuzione n. 908 del 2011 (così testualmente in motivazione: « dunque, deve concludersi per la fondatezza RAGIONE_SOCIALE spiegate opposizioni, essendo emerso che : 1) al momento della trascrizione del sequestro il bene sottoposto a vincolo era il bene censito al foglio 196, particella 281 sub 2, alieno al debitore COGNOME NOME; b) l ‘ annotazione della sentenza di condanna, ossia il momento della conversione del sequestro ha sempre
interessato la detta particella 281 appartenente a terzi; c) l ‘ ulteriore atto di esproprio, notificata al debitore COGNOME NOME nel  2017,  colpiva  ancora  una  volta  un  bene  alieno,  questa  volta individuato dalla particela 881;  c) dall ‘ incrocio di dati,  come documentato, emerge che è sempre esistita sia la particella 281 sia quella 881, identificative ciascuna di distinti beni »);
avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere propone  ricorso  per  cassazione  l ‘ RAGIONE_SOCIALE,  con  atto affidato a tre motivi, deducendo di avere proposto separatamente appello avverso i capi della sentenza che non potevano qualificarsi opposizioni agli atti esecutivi;
resistono, con un unico controricorso, NOME e NOME COGNOME.
Considerato che
i motivi proposti dalla ricorrente sono i seguenti:
I) violazione e falsa applicazione ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., RAGIONE_SOCIALE norme di legge dettate in materia di pubblicità  immobiliare  e  segnatamente  degli  artt.  2644,  2650, 2665, 2659, 2906 e 2913 cod. civ.; art. 686 cod. proc. civ.;
II) violazione e falsa applicazione ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. RAGIONE_SOCIALE norme di diritto dettate in materia di pubblicità immobiliare e segnatamente degli artt. 1376, 2643 e ss., 2659 e 2665 cod. civ.,  violazione  dei  principi  generali  in  tema  di pubblicità immobilitare su base personale;
III) violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme di diritto in tema di presunzioni ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. e specificamente degli artt. 2727 e 2729 cod. civ;
ciò posto, il Collegio ritiene, preliminarmente, ossia a prescindere  dalla  compiuta  disamina  dei  motivi  d ‘ impugnazione proposti dall ‘ RAGIONE_SOCIALE, che il giudice del merito abbia errato nell ‘ inquadrare le opposizioni proposte (anche) quali
opposizioni  agli  atti  esecutivi,  posto  che  esse  sono  pressocché esclusivamente opposizioni di merito, attinenti all ‘ individuazione del soggetto  effettivamente  proprietario  del  bene  assoggettato  ad espropriazione;
entrambe le opposizioni originarie, quella di NOME COGNOME e quella  della  di  lui  figlia  NOME,  successiva  acquirente  del  bene immobile, si incentrano sull ‘ essere, a far data dal 1995, la particella 281 con la quale era individuato  il  bene  immobile  di  proprietà  di altro  soggetto,  ossia  di  NOME  COGNOME  e  della  RAGIONE_SOCIALE;
nondimeno, in applicazione del principio dell ‘ apparenza, secondo il quale ai fini della proposizione dell ‘ impugnazione deve darsi rilievo preminente alla qualificazione dell ‘ azione data dal giudice il cui provvedimento è impugnato, deve ritenersi che avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, quanto meno in ordine al capo che ha definito l’opposizione proposta dal debitore COGNOME NOME, sia stato, del tutto correttamente, proposto dall ‘ RAGIONE_SOCIALE pubblica ricorso straordinario per cassazione, e non l ‘ appello (mezzo di impugnazione ordinario avverso le sentenze, o i relativi capi, che decidono le opposizioni di merito all ‘ esecuzione);
la giurisprudenza di questa Corte afferma che (quale espressione di un orientamento costante e stabile si vedano Cass. n. 12872 del 22/06/2016 Rv. 640421 – 01 e Cass. n. 11012 del 14/05/2007 Rv. 597778 01) l ‘ identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta in base al principio dell ‘ apparenza, ossia con riferimento esclusivo alla qualificazione dell ‘ azione effettuata dal giudice che ha emanato il provvedimento, sia essa corretta o meno, e a prescindere dalla qualificazione che ne abbiano dato le parti;
R.g. n. 22126 del 2022 Ad. 12/12/2023; est. C. COGNOME
ciò posto sull’ammissibilità del ricorso , deve tuttavia anche di ufficio rilevarsi la carenza di legittimazione del debitore NOME COGNOME (Cass. n. 2109 del 08/10/1965 Rv. 314016 – 01 e seguenti quali Cass. n. 974 del 30/10/1968 Rv. 332357-01; Cass. n. 1052 dl 8/04/1971 Rv. 351069-01; Cass. n. 7059 del 28/07/1997, Rv. 506317-01; Cass. n. 9202 del 19/04/2010 Rv. 612645-01; Cass. n. 8684 del 4/04/2017 Rv. 643706-01; Cass. n. 21976 del 12/07/2022 non massimata; Cass. n. 3146 del 2/02/2023) a proporre l ‘ opposizione, in quanto « il debitore esecutato in un processo di espropriazione immobiliare il quale impugni la sentenza emessa a seguito di sua opposizione esecutiva, deducendo che l ‘ immobile pignorato ed espropriato è stato ritenuto erroneamente di sua proprietà, laddove si sarebbe dovuto riconoscere di proprietà altrui … censura pronunce relative ad eccezioni de iure tertii, a proporre le quali era carente di legittimazione ad causam. E poiché tale difetto di legittimazione, importa il venir meno di una condizione dell ‘ Azione ed è rilevabile anche d ‘ ufficio in qualsiasi grado del processo, in quanto esclude la ritualità del contraddittorio… », non potendo derivare alcun pregiudizio, all ‘ opponente, dall ‘ espropriazione del bene di un terzo;
in adesione a detto orientamento giurisprudenziale, risalente ed incontrastato (e come rilevato, di recente ribadito), al quale il Collegio presta adesione e intende assicurare continuità, deve, quindi, ritenersi che NOME COGNOME non era legittimato alla proposizione dell ‘ opposizione volta a fare valere sostanzialmente l ‘ altruità del bene immobile, sulla quale si è innestata l ‘ opposizione di terzo della di lui figlia, divenuta successivamente proprietaria dello stesso immobile;
a prescindere, pertanto, dalla fondatezza o meno dei motivi di ricorso  proposti,  deve  dichiararsi,  quindi,  che  l ‘ opposizione  del debitore esecutato non poteva essere proposta, mentre quella della
figlia COGNOME NOME, qualificabile come opposizione di terzo, non può  essere  esaminata  nella  presente  sede,  per  essere  il  relativo capo  della  sentenza  del  tribunale  soggetto  esclusivamente  ad appello  (mezzo  di  impugnazione  che,  oltretutto,  si  deduce  essere stato esperito);
il rilievo, d ‘ ufficio, della questione della carenza di legittimazione  ad  agire  con  l ‘ opposizione,  al  fine  di  far  valere l ‘ altruità  del  bene,  da  parte  del  debitore  esecutato,  ha  quale conseguenza in diritto, non risultando necessari ulteriori accertamenti  di  fatto,  la  cassazione  senza  rinvio  della  sentenza impugnata, in quanto l ‘ azione non poteva essere proposta;
la  sentenza  impugnata  è,  pertanto,  cassata  senza  rinvio  in ordine  all’opposizione  esecutiva  dispiegata  da  COGNOME  NOME; ma  va dato  atto  dell’estraneità  al  presente  giudizio di  legittimità della separata opposizione di terzo dispiegata da COGNOME NOME e della conseguente inammissibilità del ricorso, unitariamente formato dall’RAGIONE_SOCIALE, nei confronti di costei ;
tuttavia, stante la peculiarità della vicenda trattata e la circostanza  che  la  decisione  del  ricorso  è  basata  sul  preminente rilievo d ‘ ufficio della carenza di legittimazione del debitore NOME COGNOME a far valere l ‘ altruità del bene assoggettato ad esecuzione e dell’estraneità dell’opposizione di terzo al presente giudizio , deve ritenersi di giustizia l’ integrale compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di questo giudizio di legittimità;
non deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il cd. raddoppio  del  contributo  unificato,  in  quanto  non  ricorre  alcuna ipotesi, testualmente tipiche, di rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità dell ‘ impugnazione,  di  cui  all ‘ art.  13,  comma  1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012;
il  deposito  della  motivazione  è  fissato  nel  termine  di  cui  al secondo comma dell ‘ art. 380 bis 1 cod. proc. civ.;
p. q. m.
la  Corte,  pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata in ordine alla domanda dispiegata da COGNOME NOME, dato  atto  dell’inammissibilità  del  ricorso  quanto  alla  domanda dispiegata da COGNOME NOME; compensa tra tutte le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così  deciso  in  Roma,  nella  camera  di  consiglio  della  Corte  di