Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3500 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 3500 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22126/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall ‘ RAGIONE_SOCIALE DELLO RAGIONE_SOCIALE (P_IVA)
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME rappresentati e difesi dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
– controricorrenti –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RISCOSSIONE;
– intimata – avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE n. 1101/2022 depositata il 30/03/2022.
Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 12/12/2023, dal Consigliere relatore NOME COGNOME
Rilevato che
NOME COGNOME venne condannato in giudizio di responsabilità dalla Corte dei Conti e gli vennero sequestrati dei beni tra i quali un appartamento sito in Sessa Aurunca (CE), località Baia Domizia al INDIRIZZO, fabbricato A int. 3, in catasto alla partita 281, foglio 196, sub. 2 categ. A/2 (6 vani), di cui alla nota di trascrizione n. reg. gen. 12744 e reg. part. 10311 del 2/06/1993;
iniziata l ‘ espropriazione immobiliare, il debitore, ossia il COGNOME NOME, propose opposizione esecutiva e altrettanto fece sua figlia NOME, divenuta proprietaria in quanto il bene immobile le era stato alienato, assumendo che il bene assoggettato ad espropriazione si apparteneva a terzi;
espletate le fasi cautelari, l ‘ esecuzione venne sospesa dal giudice dell ‘ esecuzione e, quindi, instaurata la fase di merito e riunite le opposizioni proposte da NOME COGNOME e da NOME COGNOME, nonché quella proposta dall ‘ RAGIONE_SOCIALE avverso l ‘ opposizione di terzo proposta dalla COGNOME, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza n. 1101 del 30/03/2022, accolse le opposizioni dei COGNOME affermando che dall ‘ incertezza sull ‘ individuazione esatta della particella n. 281 (e non 881, come originariamente individuata nell ‘ atto di sequestro) derivava la nullità degli atti esecutivi e segnatamente di quello di apertura dell ‘ esecuzione n. 908 del 2011 (così testualmente in motivazione: « dunque, deve concludersi per la fondatezza RAGIONE_SOCIALE spiegate opposizioni, essendo emerso che : 1) al momento della trascrizione del sequestro il bene sottoposto a vincolo era il bene censito al foglio 196, particella 281 sub 2, alieno al debitore COGNOME NOME; b) l ‘ annotazione della sentenza di condanna, ossia il momento della conversione del sequestro ha sempre
interessato la detta particella 281 appartenente a terzi; c) l ‘ ulteriore atto di esproprio, notificata al debitore COGNOME NOME nel 2017, colpiva ancora una volta un bene alieno, questa volta individuato dalla particela 881; c) dall ‘ incrocio di dati, come documentato, emerge che è sempre esistita sia la particella 281 sia quella 881, identificative ciascuna di distinti beni »);
avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere propone ricorso per cassazione l ‘ RAGIONE_SOCIALE, con atto affidato a tre motivi, deducendo di avere proposto separatamente appello avverso i capi della sentenza che non potevano qualificarsi opposizioni agli atti esecutivi;
resistono, con un unico controricorso, NOME e NOME COGNOME.
Considerato che
i motivi proposti dalla ricorrente sono i seguenti:
I) violazione e falsa applicazione ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., RAGIONE_SOCIALE norme di legge dettate in materia di pubblicità immobiliare e segnatamente degli artt. 2644, 2650, 2665, 2659, 2906 e 2913 cod. civ.; art. 686 cod. proc. civ.;
II) violazione e falsa applicazione ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. RAGIONE_SOCIALE norme di diritto dettate in materia di pubblicità immobiliare e segnatamente degli artt. 1376, 2643 e ss., 2659 e 2665 cod. civ., violazione dei principi generali in tema di pubblicità immobilitare su base personale;
III) violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme di diritto in tema di presunzioni ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. e specificamente degli artt. 2727 e 2729 cod. civ;
ciò posto, il Collegio ritiene, preliminarmente, ossia a prescindere dalla compiuta disamina dei motivi d ‘ impugnazione proposti dall ‘ RAGIONE_SOCIALE, che il giudice del merito abbia errato nell ‘ inquadrare le opposizioni proposte (anche) quali
opposizioni agli atti esecutivi, posto che esse sono pressocché esclusivamente opposizioni di merito, attinenti all ‘ individuazione del soggetto effettivamente proprietario del bene assoggettato ad espropriazione;
entrambe le opposizioni originarie, quella di NOME COGNOME e quella della di lui figlia NOME, successiva acquirente del bene immobile, si incentrano sull ‘ essere, a far data dal 1995, la particella 281 con la quale era individuato il bene immobile di proprietà di altro soggetto, ossia di NOME COGNOME e della RAGIONE_SOCIALE;
nondimeno, in applicazione del principio dell ‘ apparenza, secondo il quale ai fini della proposizione dell ‘ impugnazione deve darsi rilievo preminente alla qualificazione dell ‘ azione data dal giudice il cui provvedimento è impugnato, deve ritenersi che avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, quanto meno in ordine al capo che ha definito l’opposizione proposta dal debitore COGNOME NOME, sia stato, del tutto correttamente, proposto dall ‘ RAGIONE_SOCIALE pubblica ricorso straordinario per cassazione, e non l ‘ appello (mezzo di impugnazione ordinario avverso le sentenze, o i relativi capi, che decidono le opposizioni di merito all ‘ esecuzione);
la giurisprudenza di questa Corte afferma che (quale espressione di un orientamento costante e stabile si vedano Cass. n. 12872 del 22/06/2016 Rv. 640421 – 01 e Cass. n. 11012 del 14/05/2007 Rv. 597778 01) l ‘ identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta in base al principio dell ‘ apparenza, ossia con riferimento esclusivo alla qualificazione dell ‘ azione effettuata dal giudice che ha emanato il provvedimento, sia essa corretta o meno, e a prescindere dalla qualificazione che ne abbiano dato le parti;
R.g. n. 22126 del 2022 Ad. 12/12/2023; est. C. COGNOME
ciò posto sull’ammissibilità del ricorso , deve tuttavia anche di ufficio rilevarsi la carenza di legittimazione del debitore NOME COGNOME (Cass. n. 2109 del 08/10/1965 Rv. 314016 – 01 e seguenti quali Cass. n. 974 del 30/10/1968 Rv. 332357-01; Cass. n. 1052 dl 8/04/1971 Rv. 351069-01; Cass. n. 7059 del 28/07/1997, Rv. 506317-01; Cass. n. 9202 del 19/04/2010 Rv. 612645-01; Cass. n. 8684 del 4/04/2017 Rv. 643706-01; Cass. n. 21976 del 12/07/2022 non massimata; Cass. n. 3146 del 2/02/2023) a proporre l ‘ opposizione, in quanto « il debitore esecutato in un processo di espropriazione immobiliare il quale impugni la sentenza emessa a seguito di sua opposizione esecutiva, deducendo che l ‘ immobile pignorato ed espropriato è stato ritenuto erroneamente di sua proprietà, laddove si sarebbe dovuto riconoscere di proprietà altrui … censura pronunce relative ad eccezioni de iure tertii, a proporre le quali era carente di legittimazione ad causam. E poiché tale difetto di legittimazione, importa il venir meno di una condizione dell ‘ Azione ed è rilevabile anche d ‘ ufficio in qualsiasi grado del processo, in quanto esclude la ritualità del contraddittorio… », non potendo derivare alcun pregiudizio, all ‘ opponente, dall ‘ espropriazione del bene di un terzo;
in adesione a detto orientamento giurisprudenziale, risalente ed incontrastato (e come rilevato, di recente ribadito), al quale il Collegio presta adesione e intende assicurare continuità, deve, quindi, ritenersi che NOME COGNOME non era legittimato alla proposizione dell ‘ opposizione volta a fare valere sostanzialmente l ‘ altruità del bene immobile, sulla quale si è innestata l ‘ opposizione di terzo della di lui figlia, divenuta successivamente proprietaria dello stesso immobile;
a prescindere, pertanto, dalla fondatezza o meno dei motivi di ricorso proposti, deve dichiararsi, quindi, che l ‘ opposizione del debitore esecutato non poteva essere proposta, mentre quella della
figlia COGNOME NOME, qualificabile come opposizione di terzo, non può essere esaminata nella presente sede, per essere il relativo capo della sentenza del tribunale soggetto esclusivamente ad appello (mezzo di impugnazione che, oltretutto, si deduce essere stato esperito);
il rilievo, d ‘ ufficio, della questione della carenza di legittimazione ad agire con l ‘ opposizione, al fine di far valere l ‘ altruità del bene, da parte del debitore esecutato, ha quale conseguenza in diritto, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, in quanto l ‘ azione non poteva essere proposta;
la sentenza impugnata è, pertanto, cassata senza rinvio in ordine all’opposizione esecutiva dispiegata da COGNOME NOME; ma va dato atto dell’estraneità al presente giudizio di legittimità della separata opposizione di terzo dispiegata da COGNOME NOME e della conseguente inammissibilità del ricorso, unitariamente formato dall’RAGIONE_SOCIALE, nei confronti di costei ;
tuttavia, stante la peculiarità della vicenda trattata e la circostanza che la decisione del ricorso è basata sul preminente rilievo d ‘ ufficio della carenza di legittimazione del debitore NOME COGNOME a far valere l ‘ altruità del bene assoggettato ad esecuzione e dell’estraneità dell’opposizione di terzo al presente giudizio , deve ritenersi di giustizia l’ integrale compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di questo giudizio di legittimità;
non deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato, in quanto non ricorre alcuna ipotesi, testualmente tipiche, di rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità dell ‘ impugnazione, di cui all ‘ art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012;
il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell ‘ art. 380 bis 1 cod. proc. civ.;
p. q. m.
la Corte, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata in ordine alla domanda dispiegata da COGNOME NOME, dato atto dell’inammissibilità del ricorso quanto alla domanda dispiegata da COGNOME NOME; compensa tra tutte le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di