Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 21044 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 21044 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29518/2021 R.G. proposto da: COGNOME, domiciliato per legge in ROMA, alla piazza INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), con domicilio digitale come in atti
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, DI COGNOME TOMMASO, SIROLLI DOMENICA
– intimati – avverso la SENTENZA della CORTE d ‘ APPELLO di L ‘ AQUILA n. 723/2021 depositata il 5/05/2021.
Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 2/05/2024, dal Consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME promuoveva opposizione, ai sensi dell ‘ art. 615 cod. proc. civ., innanzi al Tribunale di Lanciano avverso il pignoramento immobiliare proposto da RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto un appartamento, sito in Paglieta, alla INDIRIZZO, al Catasto fabbricati al foglio 18, part. 1406, sub. 38, di cui lo stesso affermava di essere comproprietario insieme al fratello NOME COGNOME e alla madre COGNOME NOME, posto a garanzia di un mutuo fondiario da lui contratto la RAGIONE_SOCIALE per l ‘ erogazione della somma di euro centomila ( € 100.000,00), contratto poi risolto per morosità del mutuatario.
Assumendo l ‘ inespropriabilità del bene staggito, in quanto gravato da uso civico e perciò inalienabile, l ‘ opponente chiedeva dichiararsi la nullità del precetto e del pignoramento e l ‘ inesistenza del diritto ad agire in via esecutiva.
Introdotta la fase di merito, si costituiva la RAGIONE_SOCIALE quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE, a sua volta cessionaria dei crediti della RAGIONE_SOCIALE procedente, chiedendo il rigetto dell ‘ opposizione e deducendo che la destinazione dei beni ad uso civico fosse venuta meno a causa di una Determinazione Dirigenziale della Regione Abruzzo (la n. DH7/170/USICIVICI del 27/02/2009).
Il Tribunale di Lanciano rigettava l ‘ opposizione, ritenendo che la determinazione dirigenziale della Regione avesse effettivamente disposto l ‘ acquisizione al patrimonio disponibile del Comune di Paglieta e, quindi, la cessazione del regime demaniale, in relazione all ‘ immobile oggetto della controversia.
Il Tribunale affermava che con la determinazione dirigenziale del 27/02/2009 la Regione aveva autorizzato l ‘ alienazione
dell ‘ appartamento autorizzando il Comune a sottoscrivere l ‘ atto pubblico di cessione; pertanto, avendo consentito l ‘ alienazione, l ‘ ente regionale avrebbe implicitamente dato atto della modificazione della condizione del bene da bene demaniale in bene disponibile.
Proponeva appello NOME COGNOME, chiedendo la riforma della sentenza in ordine alla ritenuta cessazione del regime demaniale, sostenendo che la mancata conclusione della procedura di classificazione comportasse la permanenza dello status di bene demaniale in capo all ‘ immobile oggetto di pignoramento.
Con la sentenza n. 723/2021, pubblicata il 5/05/2021, la Corte d ‘ appello di L ‘ Aquila rigettava l ‘ impugnazione.
NOME COGNOME propone ricorso in cassazione sulla scorta di un unico motivo.
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME e NOME COGNOME sono rimasti intimati.
Il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve rilevarsi che la sentenza prodotta in atti è priva di glifo, ossia della stampigliatura, usualmente posta in alto a destra della pagina a stampa, recante l ‘ indicazione del numero del provvedimento e della data di pubblicazione di esso.
Va, invero, ritenuto che la causa può essere decisa sulla base del criterio della ragione più liquida della complessiva reiezione del ricorso, prescindendosi dalla richiamata tematica relativa alla regolarità formale della copia della sentenza gravata, se priva di indicazioni autentiche sul numero di identificazione e sulla data di pubblicazione.
Con l ‘ unico motivo di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 12 Legge 1766/1927 in riferimento all ‘ art. 360 cod. proc. civ. comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
Secondo la tesi del ricorrente il compendio immobiliare oggetto del pignoramento è tutt ‘ ora gravato da uso civico, non essendosi perfezionato il procedimento di liquidazione dell ‘ uso civico, cosicché esso non può essere assoggettato ad espropriazione.
Tanto implica, però, che il bene sarebbe o rimasto nella titolarità del concedente o, a tutto volere ammettere, sarebbe gravato di un vincolo nell’interesse pubblico all’inalienabilità.
Pertanto, in via preliminare deve, di ufficio, rilevarsi, nella prima delle due ipotesi ricostruttive, la carenza di legittimazione del debitore NOME COGNOME (Cass. n. 2109 del 08/10/1965 Rv. 314016 – 01 e seguenti quali Cass. n. 974 del 30/10/1968 Rv. 332357-01; Cass. n. 1052 dl 8/04/1971 Rv. 351069-01; Cass. n. 7059 del 28/07/1997, Rv. 506317-01; Cass. n. 9202 del 19/04/2010 Rv. 612645-01; Cass. n. 8684 del 4/04/2017 Rv. 643706-01; Cass. n. 21976 del 12/07/2022 non massimata; Cass. n. 3146 del 2/02/2023) a proporre l ‘ opposizione all ‘ esecuzione, in quanto « il debitore esecutato in un processo di espropriazione immobiliare il quale impugni la sentenza emessa a seguito di sua opposizione esecutiva, deducendo che l ‘ immobile pignorato ed espropriato è stato ritenuto erroneamente di sua proprietà, laddove si sarebbe dovuto riconoscere di proprietà altrui … censura pronunce relative ad eccezioni de iure tertii , a proporre le quali era carente di legittimazione ad causam . E poiché tale difetto di legittimazione, importa il venir meno di una condizione dell ‘ azione ed è rilevabile anche d ‘ ufficio in qualsiasi grado del processo, in quanto esclude la ritualità del contraddittorio… », non potendo derivare alcun pregiudizio, all ‘ opponente COGNOME, dall ‘ espropriazione del bene di un terzo non avendo egli alcun
interesse a far valere ragioni di opposizione all ‘ esecuzione relativamente a un bene immobile sul quale egli non può vantare alcun diritto reale.
COGNOME seconda e alternativa ipotesi ricostruttiva, peraltro, il vincolo non sarebbe utilmente invocabile dal soggetto -pubblico o privato, poco importa, rilevando il carattere collettivo del godimento o della destinazione del bene -nel cui interesse esso sarebbe stato imposto.
In adesione a detto orientamento giurisprudenziale, risalente ed incontrastato (e, come rilevato, di recente ribadito) ed avente carattere generale, ossia attinente alla legittimazione all ‘ azione oppositiva, al quale il Collegio presta adesione e intende assicurare continuità, deve, quindi, ritenersi che NOME COGNOME non era legittimato alla proposizione dell ‘ opposizione volta a fare valere sostanzialmente l ‘ altruità, neppure solo parziale, dell ‘ immobile sottoposto a esecuzione.
Peraltro, il detto argomento risulta pure esposto dalla Corte territoriale, alla pag. 5 della motivazione, al paragrafo 15 e il tenore complessivo del ricorso, basato su di un unico motivo, concernente l ‘ avvenuta perdita della sottoposizione al regime dei beni di uso civico dell ‘ immobile pignorato, non si confronta adeguatamente con detto compendio motivazionale concernente la carenza di interesse del COGNOME, in quanto l ‘ esecuzione era stata intrapresa su di un bene del quale egli non era proprietario o, comunque, riguardo al quale non poteva far valere un regime di inalienabilità complessivo a tutela del pubblico interesse, se non pure di altri, titolari essi sì del diritto dominicale sul medesimo e soli legittimati a dolersi eventualmente dell’aggressione di quello .
Il ricorso è, in conclusione, infondato, in quanto NOME COGNOME non ha interesse a far valere l’ inespropriabilità.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
Nulla per le spese di lite di questa fase di legittimità, in quanto alcuna controparte si è costituita in giudizio.
Ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1 quater , del d. P.R. n. 115 del 2002, stante il rigetto dell ‘ impugnazione, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (in forza del comma 1 bis dello stesso art. 13), se dovuto.
Il deposito della motivazione dell ‘ ordinanza è fissato nel termine di cui al secondo comma dell ‘ art. 380 bis 1 cod. proc. civ.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte di