Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30717 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 30717 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso 18584-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO
– ricorrente principale –
contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
ricorrente incidentale nonché contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_SOCIALE elettivamente
Oggetto contributi
R.G.N. 18584/2019
COGNOME
Rep.
Ud. 12/06/2024
CC
domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME
– resistenti con mandato al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 215/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 13/03/2019 R.G.N. 425/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Modena che in parziale accoglimento del ricorso proposto da NOME COGNOME qualificate come opposizione ex art. 617 c.p.c. le censure aventi ad oggetto la nullità della notificazione dell’atto di intimazione e la tardiva iscrizione a ruolo che ha verificato che pertanto erano state tardivamente avanzate, ha ritenuto che tuttavia le pretese riportate nell’intimazione di pagamento alla data della notifica della stessa erano oramai prescritte. Inoltre, ha confermato la disposta compensazione parziale delle spese, oggetto dell’appello incidentale del Marcotullio, ritenendo che il ricorrente aveva insistito per la tempestività dell’opposizione ma non aveva riproposto le eccezioni di nullità della notifica dell’intimazione di pagamento e della tardiva iscrizione a ruolo permanendo così la ragione di compensazione. Compensazione disposta poi pure per l’appello.
Per la cassazione della sentenza ricorre l’ADER con un unico articolato motivo. Resiste NOME COGNOME che avanza ricorso incidentale affidato a due motivi e deposita memoria illustrativa.
RITENUTO CHE
Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 20 comma 5 (ora comma 6) del d.lgs n. 112 del 1999 e dell’art. 1 comma 197 della legge n. 145 del 2018 in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. e si deduce che la Corte d’Appello avrebbe male interpretato la normativa su richiamata e non avrebbe considerato che il legislatore fin dal 1999 ha previsto che dopo la iscrizione a ruolo la prescrizione breve (anche) dei crediti previdenziali diviene decennale.
Con il ricorso incidentale invece si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 343, 346 e 617 c.p.c. tutti in relazione all’art. 360 comma 1 nn. 3 e 4 c.p.c. (primo motivo) e si rileva che erroneamente la Corte avrebbe ritenuto che non fossero state riproposte nella forma dell’appello incidentale le eccezioni di nullità della notificazione della intimazione di pagamento e della tardiva iscrizione a ruolo. Sostiene di aver impugnato in via incidentale non condizionata la statuizione con la quale il Giudice di prime cure aveva rigettato (perché asseritamente inammissibili) i menzionati motivi di opposizione e di aver riproposto gli stessi nella forma dell’appello incidentale condizionato.
Con il secondo motivo, poi, è denunciata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 343 e 346 c.p.c. e 91 c.p.c. tutti in relazione all’art. 360 comma 1 nn. 3 e 4 c.p.c. . Il COGNOME ritiene che erroneamente il giudice di appello avrebbe compensato le spese ritenendo sussistere una reciproca soccombenza. Ad avviso del ricorrente l’accoglimento del motivo d’appello incidentale non condizionato non esigeva necessariamente l’esame nel merito dei motivi di opposizione riproposti nella forma dell’ap pello incidentale condizionato. Il merito degli stessi rimarrebbe assorbito dalla questione preliminare di merito riguardante la prescrizione. Sostiene quindi che la Corte sarebbe incorsa nella violazione degli artt.
343 e 346 c.p.c. e 91 c.p.c. e deduce in particolare che il criterio della soccombenza deve essere riferito alla causa nel suo insieme, con particolare riferimento all’esito finale della lite, con la conseguenza che deve essere ritenuta totalmente vittoriosa la parte nei cui confronti la domanda avversaria sia stata totalmente respinta, a nulla rilevando che siano state disattese eccezioni di carattere processuale o anche di merito .
Il ricorso principale dell’Agente della riscossione deve essere dichiarato inammissibile.
6.1. Ritiene il Collegio, in continuità con altri suoi precedenti, che l ‘Agenzia delle Entrate -Riscossione non abbia interesse ad impugnare la sentenza in punto di prescrizione (cfr. Cass. n. 18812 del 2022 e recentemente Cass. n. 6154 del 2024).
6.2. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente chiarito che, in materia di riscossione dei crediti previdenziali, la disciplina dell’art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, per come modificato dall’art. 4, comma 2-quater, d.l. n. 209 del 2002 (conv. con legge n. 265 del 2002), prevede che la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa al solo ente impositore (Cass. S.U. n. 7514 del 2022). Nel motivare tale conclusione, è stato escluso che la legittimazione esclusiva dell’ente previdenziale possa soffrire deroghe in relazione all’art. 39, d.lgs. n. 112 del 1999, e alle conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria circa la legittimazione passiva concorrente e disgiunta tra ente impositore ed agente per la riscossione (così specialmente il § 12.3 della parte motiva di Cass. s.u. n. 7514 del 2022, cit., dove si legge che, mentre “deve ritenersi sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all’ente impositore, avendo l’azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l’agente della
riscossione resta estraneo”, deve al contempo escludersi che ricorra “un’ipotesi di litisconsorzio necessario”, atteso che “nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest’ultimo al processo, mentre l’eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente , soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa “); che è stato infine ribadito, sulla scorta di Cass. S.U. n. 1912 del 2012, che il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità, ricollegandosi esso al principio dettato dall’art. 81 c.p.c., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e salvo il caso che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno (così ancora Cass. S.U. n. 7514 del 2022, § 14 della motivazione).
6.3. Con riguardo alla vicenda in esame e alla stregua dei principi di diritto espressi dalla citata Cass. s.u. n. 7514 del 2022, è evidente che l’odierna ricorrente non ha interesse a impugnare la statuizione sulla prescrizione che concerne, anch’essa, il merito della pretesa contributiva in ordine alla quale essa difetta di legittimazione ad agire, non potendo, come detto, esperire un’impugnazione per far valere un diritto altrui (cfr. in tal senso Cass. n. 8829 del 2007).
6.4. A tale conclusione non è di ostacolo il fatto che i giudici territoriali hanno deciso la causa nel merito. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la decisione della causa nel merito non comporta la formazione del giudicato implicito sulla legittimazione ad agire ove tale quaestio iuris, pur avendo
costituito la premessa logica della statuizione di merito, non sia stata sollevata dalle parti (così Cass. s.u. n. 7925 del 2019).
6.5. In conclusione, per le ragioni sopra esposte il ricorso principale dell’Agenzia della Riscossione deve essere dichiarato inammissibile.
All’inammissibilità del ricorso principale consegue l’inefficacia di quello incidentale tardivamente proposto dal COGNOME. La sentenza è stata notificata dallo stesso COGNOME il 12 aprile del 2019 e da quella data è iniziato a decorrere, anche nei confronti del notificante, il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso in cassazione che perciò è scaduto il 12 giugno 2019. Il ricorso incidentale è stato notificato il 19 luglio 2019 ed era perciò tardivo ma comunque ammissibile a condizione della ammissibilità dell’impugnazione proposta in via principale. Infatti, il ricorso incidentale tardivo, proposto oltre i termini di cui agli artt. 325, secondo comma, ovvero 327, primo comma, cod. proc. civ., è inefficace qualora il ricorso principale per cassazione sia inammissibile, senza che, in senso contrario rilevi che lo stesso sia stato proposto nel rispetto del termine di cui all’art. 371, secondo comma, c.p.c. (cfr. per tutte Cass. 26/03/2015 n. 6077). L’inefficacia implica la non sussistenza dei presupposti per il “raddoppio” del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115 del 2002 nei confronti del controricorrente/ricorrente incidentale.
Quanto alle spese l ‘esito della lite ne giustifica la compensazione tra le parti. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 deve essere dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace il ricorso incidentale.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
Così deciso in Roma il 12 giugno 2024