SENTENZA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE N. 1666 2025 – N. R.G. 00001827 2022 DEPOSITO MINUTA 28 09 2025 PUBBLICAZIONE 28 09 2025
REPUBBLICA ITALIANA
– in nome del Popolo Italiano –
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. NOME COGNOME
PRESIDENTE
dott. COGNOME
CONSIGLIERE
dott. NOME COGNOME
CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1827/2022 RG avente ad oggetto l’appello avverso la sentenza del Tribunale di Prato n. 529/2022 e vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t. (da ora in poi ) rappresentata da , in persona del suo legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, INDIRIZZO
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME e dall’avv. NOME COGNOME del foro di Prato;
APPELLATA
All’udienza del 4.3.2025 la causa era posta in decisione sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per : <>.
Per <> Invocava, inoltre: <> e <>.
I FATTI DI CAUSA
proponeva opposizione al precetto notificatole il 30.10.2018 ad istanza di , rappresentata da per il pagamento della somma di € 1.257.607,59, in forza del titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza n 246/2018 emessa dal Tribunale di Prato in data 6 aprile 2018, gravata di appello.
Allegava la che tale precetto era stato preceduto da un altro precetto notificatole l’11.5.2018 da , rappresentata da Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, per il medesimo credito, che era stato già opposto ex art. 615 cod. proc. civ. in separato giudizio.
Nelle more, in data 30 maggio 2018, la Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, sempre in nome e per conto della aveva poi notificato tre atti di pignoramento immobiliare a danno dei beni della medesima opponente siti nelle Province di Prato, Livorno e Pistoia a cui facevano seguito le iscrizioni a ruolo di tre procedure esecutive immobiliari a danno della
Eccepiva la che:
a) il precetto notificatole il 30.10.2018 era radicalmente nullo, in quanto non preceduto dalla notifica del titolo esecutivo, come prescritto dall’art 479 cpc;
b) che la Corte d’Appello di Firenze aveva sospeso l’efficacia esecutiva del titolo esecutivo, attesa l’evidente erroneità della sentenza del Tribunale di Prato n. 246/2018;
c) che l’efficacia esecutiva del titolo esecutivo era stata sospesa anche nel procedimento oggetto della prima opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., per cui la notificazione di un secondo atto di precetto dava luogo ad una fattispecie di abuso del diritto;
d) che era carente la titolarità in capo a del rapporto giuridico dedotto in giudizio, siccome ceduto dalla stessa ad
Concludeva la chiedendo che fosse dichiarata l’invalidità e l’inefficacia del precetto notificatole da per il tramite di con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.
Si costituiva la rappresentata da , assumendo: che la opponente aveva ricevuto la notifica della sentenza n 246/2018 in data 16 maggio 2018; – che le motivazioni che avevano giustificato il provvedimento di sospensione riguardavano esclusivamente profili formali relativi a presunte irregolarità nelle procure; – che le procedure esecutive immobiliari promosse in virtù di quel precetto erano state rinunciate dal creditore e ne era stata dichiarata l’estinzione; – che peraltro era la titolare legittima del diritto di credito vantato nei confronti della opponente in forza della cessione del credito pubblicata in GU n 151 del 23.12.2017 mentre la successiva cessione a favore di
riguardava i crediti vantati nei confronti di
e non il credito vantato nei confronti della oggetto del
precetto; – che non era inibito al creditore insoddisfatto la notifica di un secondo atto di precetto.
Con ordinanza emessa in data 20 giugno 2019 era disposta la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo opposto.
La causa era istruita con documenti e mediante l’acquisizione della sentenza di accoglimento dell’opposizione al primo precetto (notificato l’11.5.2018), munita dell’attestazione del passaggio in giudicato.
Con sentenza pubblicata il 19.9.2022 il Tribunale di Prato, rilevava:
-che l’esecuzione era stata intrapresa in forza della sentenza n. 246/2018 del Tribunale impugnata dinanzi alla Corte d’Appello;
– che il titolo esecutivo era stato emesso in favore di Monte dei Paschi di Siena Gestione Crediti, per cui l’eccezione di difetto di legittimazione attiva di era da reputarsi fondata perché la cessionaria non aveva dato una prova degli atti di cessione in proprio favore tali da consentirle di promuovere l’esecuzione, non potendosi ritenere sufficiente la sola produzione dell’avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale;
– che, inoltre, con la sentenza n. 100/2020, emessa in diverso giudizio (ossia nel giudizio di opposizione avverso il precetto notificato l’11.5.2018 per il medesimo credito), era stata definitivamente accertata, con valore di giudicato, la carenza di legittimazione ad agire di in nome e per conto di Banca Monte dei Paschi di Siena Spa e la nullità del precetto opposto.
Per tali ragioni, così statuiva: <>.
Con citazione notificata in data 7.10.2022 , rappresentata da premesso che essa, in data 20.12.2017, era divenuta: <> proponeva appello per un unico articolato motivo, con il quale censurava la sentenza impugnata per aver ritenuto sussistente il difetto di legittimazione ad agire in via esecutiva in capo a . Evidenziava al riguardo che la sentenza n. 100/2020 affermava in realtà che <>. Detta sentenza, passata in giudicato, affermava pertanto la titolarità del credito oggetto di causa in capo a , peraltro dimostrato dalla cessione ex art. 58 TUB pubblicata in G.U. n. 151 del 23.12.2007 con la descrizione dei crediti ceduti e l’indicazione del sito internet che i debitori potevano consultare per avere conferma della vicenda successoria. Il contenuto della sentenza n. 100/2020, a dire dell’appellante, era quindi stato completamente frainteso dal primo giudice, posto che in quella sentenza il Tribunale di Prato aveva, in realtà, dichiarato la carenza di legittimazione ad agire, in nome e per conto di di Banca Monte dei Paschi di Siena Spa e solo per tale ragione aveva dichiarato nullo il precetto notificato il 16.5.2018, in considerazione del fatto che aveva conferito mandato a di recuperare e riscuotere i crediti in oggetto, in tal modo revocando il precedente mandato rilasciato alla procuratrice Banca Monte dei Paschi di Siena.
riproponeva, inoltre, le difese e le eccezioni svolte in primo grado, allegando: a) che il titolo esecutivo, costituito dalla sentenza n. 246/2018 del tribunale di Prato, era stato regolarmente notificato; b) che la Corte d’appello aveva respint o l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza n. 246/2018; c) che il contenzioso definito con la sentenza del Tribunale di Prato n. 100/2020 non interferiva, né precludeva l’esercizio del diritto di di procedere ad esecuzione forzata, con il nuovo atto di precetto oggi opposto, considerato che, in esito alla dichiarata nullità del primo precetto per difetto di legittimazione ad agire di Banca Monte dei Paschi di Siena (e non già di , le procedure esecutive con il precetto notificato il 16.5.2018 erano state rinunciate ed estinte, per cui non sussisteva neppure il rischio di una loro duplicazione; d) che in ogni caso era consentito al creditore procedere alla rinnovazione del precetto e promuovere una pluralità di pignoramenti anche
sullo stesso bene, senza che ciò desse luogo a cause di nullità; che i crediti ceduti
a nel 2018 riguardavano la società e in tale cessione non erano compresi quelli vantati dalla cedente nei confronti di .
Concludeva chiedendo che, previa sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata, fosse respinta l’opposizione a precetto proposta da
Con comparsa depositata il 4.1.2023 si costituiva eccependo l’inammissibilità dell’appello ex art. 342 cod. proc. civ.. Allegava che era intervenuta una transazione tra e gli altri coobbligati solidali, che non aveva inteso produrre in giudizio, ma di cui essa dichiarava di voler profittare, che aveva travolto il titolo esecutivo posto a fondamento del precetto, sia che si fosse trattato di una transazione ‘tombale’ sia che si fosse trattato di una transazione pro quota , precisando che, quale erede di essa era debitrice solo dell’importo di € 55.334,73. Lamentava che la condotta processuale dell’appellante integrava gli estremi dell’abuso del diritto. Eccepiva, inoltre, la carenza di legittimazione di che non aveva fornito una prova adeguata della cessione del credito per il quale intendeva procedere in via esecutiva. Analoga eccezione di carenza di legittimazione ad agire era poi sollevata anche nei confronti di quale asserita procuratrice di , poiché da una semplice visura camerale poteva rilevarsi che essa non solo non compariva tra i procuratori speciali o generali di , ma emergeva altresì che la stessa era cancellata dal registro delle imprese e che la procura del 31.8.2018 conferita da a era stata revocata, dovendosi ritenere che le procure riportate nella visura camerale erano state conferite in sostituzione ad essa e non in aggiunta (art. 1724 cod. civ.).
Proponeva inoltre appello incidentale per i seguenti motivi:
1) col primo motivo censurava la sentenza impugnata per aver erroneamente ritenuto che la sentenza n. 100/2020 producesse un vincolo di giudicato in merito al difetto di legittimazione di , avendo quella sentenza statuito unicamente sul difetto di legittimazione della procuratrice Banca Monte dei Paschi di Siena. Ciò, tuttavia, non consentiva di ritenere la formazione di un giudicato implicito in merito alla titolarità del credito in capo a , quanto piuttosto di affermare l’inesistenza de lla notificazione del titolo esecutivo da parte di Banca Monte dei Paschi di Siena, siccome priva di legittimazione;
2) col secondo motivo eccepiva l’inesistenza del titolo esecutivo. Argomentava che, in esito alla cessione ex art. 58 TUb, il cessionario, in merito al rapporto sostanziale, era privo di legittimazione passiva, che era rimasta in capo alla cedente. Di conseguenza, poiché la cessione era intervenuta prima della formazione del titolo esecutivo giudiziale, ove la pretesa originariamente fatta valere dalla banca era stata grandemente ridotta, doveva ritenersi che aveva acquisito solo una parte del rapporto contrattuale controverso, ossia solo il lato attivo , ma non anche quello passivo. Per effetto della scissione ex lege del rapporto controverso (l. 130/1999), che per il solo lato attivo era stato trasmesso a , mentre il lato passivo era rimasto in capo alla cedente, dovevano, a suo dire, ritenersi inoperanti nel caso di specie il terzo ed il quarto comma dell’ar t. 111 cod. proc. civ., che presupponevano una modificazione soggettiva dell’intero rapporto contrattuale e non del solo lato attivo. Con l’ulteriore conseguenza che, non essendosi verificata alcuna successione nel diritto controverso, non poteva utilizzare la sentenza in questione quale titolo esecutivo, essendo sfornita di legittimazione. Eccepiva altresì la errata spedizione del titolo in formula esecutiva della sentenza n. 246/2018 del 6.4.2018
in favore di , posto che essa non era successore a titolo particolare.
Acquisito il fascicolo di primo grado ed accolta l’inibitoria, all’udienza del 4.3.2025, svoltasi a trattazione scritta ai sensi dell’art. 127 ter cod. proc. civ., le parti depositavano in via telematica le note di precisazione delle conclusioni, come trascritte in epigrafe, e la causa passava in decisione decorsi i termini di cui all’art. 190 cod. proc. civ..
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione ex art. 342 cod. proc. civ., avendo l’appellante, alla luce dei principi stabiliti dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (sentenza n. 27199 del 2017; v. altresì Cass., ord. n. 1353 5 del 2018) adeguatamente assolto all’onere di indicare le parti della sentenza di primo grado che costituiscono oggetto di gravame e le modifiche che ha inteso richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, con l’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
In fatto giova dare atto di quanto segue.
Il titolo esecutivo è costituito dalla sentenza n. 246/2018 del Tribunale di Prato.
L’11.5.2018 la Banca Monte dei Paschi di Siena, in nome e per conto di alla quale il credito era stato ceduto con rogito del 20.12.2017, notificava a il precetto di € 1.197.157,41, oltre interessi e spese (per complessiv i € 1.257.607,59).
proponeva opposizione al precetto notificatole l’11.5.2018 e, all’esito del relativo giudizio, con sentenza n. 100/2020, il Tribunale di Prato accertava che: <>
ed accertava altresì che: <>.
Sempre con la sentenza n. 100/2020 il Tribunale di Prato, accogliendo l’opposizione, accertava che la mandataria Banca Monte dei Paschi di Siena Spa era carente di legittimazione ad agire in nome e per conto di perché la procura all’epo ca rilasciata da , quale titolare del rapporto di credito per il quale era stato notificato il precetto, era da intendersi revocata e, per tali ragioni, così statuiva: <>.
Nelle more, rappresentata da il 25.10.2018, notificava a il secondo precetto in forza del medesimo titolo esecutivo e per il medesimo importo.
Questo secondo precetto costituisce oggetto della presente opposizione.
Passando all’esame dell’appello principale, ritiene questa Corte che l’accertamento effettuato dal primo giudice secondo cui, in base alla sentenza n. 100/2020 del Tribunale di Prato, sarebbe stato dichiarato con vincolo di giudicato il difetto di legittimazione passiva di sia frutto di una erronea lettura di tale sentenza, con la quale, invece, si afferma la titolarità del credito in capo a e si accerta, piuttosto, il difetto di legittimazione ad agire in capo a Banca Monte dei Paschi di Siena Spa per difetto di procura che le era stata revocata da (evidentemente ritenuta, anche sotto tale profilo, titolare del credito).
Poiché la sentenza n. 100/2020 è stata pronunciata tra le medesime parti di questo giudizio ed in relazione al medesimo credito, l’unico vincolo di giudicato in essa ravvisabile è, dunque, quello che afferma la legittimazione attiva di quale titolare del diritto per il quale si procede ad esecuzione forzata. E ciò
anche con riguardo alla questione dell’asserita cessione del credito in favore di che è stata parimenti negata, con effetto di giudicato, dalla sentenza n. 100/2020 del Tribunale di Prato e neppure riproposta dalla con la comparsa di costituzione e di risposta in questo giudizio di appello.
Va, inoltre, precisato che tutte le vicende processuali conseguenti alla declaratoria di nullità del precetto notificato l’11.5.2018 (ivi compresa la sospensione dell’esecuzione e le rinunce ai pignoramenti intrapresi da in base al precetto nullo) non riguardano il presente giudizio di opposizione all’esecuzione, siccome inerente a un diverso e successivo atto di precetto, notificato il 30.10.2018.
Si tratta, piuttosto, di verificare se , in base al precetto notificato il 30.10.2018, possa legittimamente intraprendere una nuova esecuzione.
A tale quesito deve darsi risposta positiva, non essendo inibito al creditore di notificare uno o più atti di precetto per il medesimo credito, così come non gli è preclusa la possibilità di promuovere più procedure esecutive contemporaneamente (Cass. 12195 del 2023, secondo cui: <>; v. altresì Cass. n. 19876 del 2013).
Va, inoltre, negato che il titolo esecutivo, rappresentato dalla sentenza n. 246/2018 del Tribunale di Prato, sia stato sospeso dalla Corte d’Appello di Firenze, che con ordinanza in data 20.12.2018 ha respinto l’inibitoria (v. ordinanza in atti; mentre, s ull’esito di tale giudizio v. infra ).
Né pare inutile rilevare che la sospensione, relativa al precetto notificato il 30.10.2018, poi pronunciata dal giudice dell’esecuzione del Tribunale di Prato il 20.6.2019, è stata riformata in sede di reclamo, ove il medesimo Tribunale di Prato, con ordinanza del 16.10.2019, ha accolto il reclamo proposto da quale procuratrice di e respinto la menzionata istanza di sospensione.
Ciò posto e ritenuta sussistente la legittimazione di , siccome coperta dal giudicato di cui alla sentenza n. 100/2020 del Tribunale di Prato, oltre che comprovata dalla esibizione documentale in atti (avviso di cessione dei crediti ai sensi dell’ art. 58 Tub pubblicato in G.U. n. 151 del 23.12.2017), occorre adesso esaminare l’eccezione di difetto di legittimazione ad agire sollevata dalla nei confronti di per asserito difetto di procura.
L’eccezione è infondata.
risulta munita del potere di rappresentanza in forza della procura speciale conferita da per rogito notar di Roma del 31.08.2018, avente ad oggetto: <>. La procura notarile riguarda specificatamente: <> (v. procura in atti), tra i quali non pare revocabile in dubbio che rientri anche quello oggetto di causa.
Va poi negato che tale procura debba intendersi revocata perché oggi cancellata dal registro delle imprese, non compare tra i procuratori speciali di nella visura camerale esibita in atti dalla ed aggiornata al 2023.
Questo perché, in base alla stessa visura camerale esibita in appello dalla la cancellazione dal registro delle imprese di è avvenuta il 2.12.2022 e quindi non solo dopo la notificazione del precetto di cui si discute, ma persino dopo l’ins taurazione del presente giudizio di appello (introdotto con citazione notificata il 7.10.2022). Peraltro, detta cancellazione è stata fatta in esito alla fusione per incorporazione in esecutiva dal 23.11.2022. E l’incorporante figura regolarmente nell’elenco dei procuratori speciali di (v. visure camerali in atti).
Quindi, il fatto che nella citata visura camerale del 2023, non sia annoverabile tra i procuratori di non conduce affatto a ritenere che essa non fosse munita del potere di notificare il precetto opposto il 30.10.2018, essendo il potere di rappresentanza conferito alla stessa adeguatamente documentato dalla citata procura speciale a rogito notar Atlante dell’agosto del 2018, mentre la lamentata vicenda estintiva della società si è verificata solo nel corso del presente giudizio di appello.
Sotto il profilo in esame l’eccezione sollevata dalla va quindi respinta.
Occorre adesso esaminare l’appello incidentale proposto dalla con il quale si assume l’inesistenza del titolo esecutivo sotto plurimi profili: perché non era stato notificato il titolo esecutivo e perché, essendo subentrata solo nel lato attivo del rapporto di credito, e non anche in quello passivo, non troverebbero applicazione i commi 3 e 4 dell’art. 111 cod. proc. civ. e non si sarebbe verificato il subentro di nel rapporto controverso per essere la cessione anteriore alla formazione del titolo esecutivo. Assume inoltre la che il titolo esecutivo sarebbe in ogni caso venuto meno in esito ad una sopravvenuta transazione con i condebitori solidali.
In particolare, quanto alla asserita omessa notifica del titolo esecutivo, assume la che tale omissione sarebbe ravvisabile nel fatto che l’unica notificazione del titolo esecutivo è da individuarsi in quella eseguita il 16.5.2018 ad istanza della mandataria Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, rispetto alla quale è stato definitivamente accertato il difetto di legittimazione ad agire per difetto di procura.
Reputa questa Corte che detta eccezione, unitamente all’eccezione di errata spedizione del titolo in forma esecutiva, sebbene inerenti a profili di opposizione agli atti esecutivi (perché attengono al quomodo e non all’ an dell’esecuzione, come peraltro chiarito anche dal giudice dell’esecuzione con l’ordinanza del 20.6.2019; v. altresì Cass. 11206/1992), siano tuttavia astrattamente ammissibili in questa sede, valendo esse non come appello incidentale (essendo la rimasta vittoriosa in primo grado), ma come mera riproposizione in via di eccezione di questioni già sollevate nel ricorso introduttivo che il primo giudice ha ritenuto assorbite.
Dette eccezioni vanno, tuttavia, disattese.
L’eccezione di omessa notifica del titolo esecutivo è, infatti, infondata, posto che il difetto di procura di Banca Monte dei Paschi di Siena Spa ad eseguire la notificazione del titolo esecutivo è sanato dalla ratifica espressa da che tale notificazione ha invocato a fondamento della regolarità del precetto e dell’esecuzione con l’esplicita volontà di farne propri gli effetti sia nell’atto di precetto successivamente notificato il 30.10.2018 sia nel corso del presente giudizio.
Mentre, per quanto concerne l’eccezione secondo cui la formula esecutiva sarebbe stata erroneamente resa in favore di soggetto non legittimato, la stessa deve ritenersi inammissibile, perché tardivamente sollevata in primo grado solo con la prima memoria ex art. 183 cod. proc. civ. depositata il 19.3.2019, quando
erano ampiamente decorsi i termini per la proposizione del rimedio di cui all’art. 617 cod. proc. civ., considerato che il precetto era stato notificato il 30.10.2018 e che in tale precetto si richiamava, appunto, la precedente notificazione del titolo esecutivo eseguita il 16.5.2018 eseguita ad istanza della procuratrice non legittimata.
Va parimenti disattesa l’ulteriore eccezione, fatta valere dalla in via di appello incidentale, di difetto di legittimazione ad agire di , da essa sollevata sotto il profilo che, essendo la cessione intervenuta prima della pronuncia della sentenza n. 246/2018 (ossia del titolo esecutivo) ed avendo determinato in capo a unicamente il trasferimento del lato attivo del rapporto, e non anche quello passivo (rimasto in capo alla cedente), detta cessione non era idonea a dare luogo ad un fenomeno di successione a titolo particolare nel credito controverso e precludeva, pertanto, l’applicazione dell’art. 311 cod. proc. civ..
Anche sul punto l’appello incidentale proposto dalla è da disattendere, posto che, per le considerazioni che precedono, la titolarità del credito in capo a è ormai coperta dal giudicato portato dalla menzionata sentenza n. 100/2020 del Tribunale di Prato, per cui deve ritenersi che sia legittimata al compimento degli atti esecutivi necessari per il suo soddisfacimento.
Eccepisce inoltre la l’inesistenza del titolo esecutivo perché travolto dalla intervenuta transazione tra e i coobbligati in solido, dichiarando di voler profittare di detta transazione ed assumendone la portata ‘tombale’ o in subordine pro quota .
Al riguardo giova rilevare che detta transazione -che non è esibita in atti -dà luogo ad una vicenda successiva alla instaurazione del presente giudizio di opposizione all’esecuzione, siccome verificatasi nel corso del giudizio di appello
avverso la sentenza n. 246/2018 del Tribunale di Prato (ossia nel giudizio di appello inerente al titolo esecutivo). Tanto che tale transazione non ha formato oggetto di allegazione nell’originario ricorso introduttivo ex art. 615 cod. proc. civ. né è stata menzionata durante il corso del giudizio di primo grado. Essa viene infatti in rilievo, quale fatto sopravvenuto, solo nel corso del presente giudizio di appello.
E’, inoltre, pacifico in causa che detta transazione non abbia coinvolto che vi è rimasta estranea, ma solo i condebitori solidali le cui posizioni sono state definite nell’ambito del giudizio di appello promosso avverso la menzionata sentenza n. 246/2018 con una declaratoria di estinzione (v. la sentenza non definitiva emessa il 25.3.2024 e la sentenza definitiva n. 332/2025 della Corte d’appello di Firenze).
ha, tuttavia, dichiarato di voler profittare della transazione e ciò ha fatto sia nel giudizio di appello avverso il titolo esecutivo, sia in questo giudizio di opposizione a precetto.
Nell’ambito del giudizio di appello avverso il titolo esecutivo, questa Corte, con la menzionata sentenza n. 332/2025, dopo aver ritenuto esistente la transazione e ritenuto altresì che la stessa fosse operante pro quota nei confronti della ha così statuito: << ridetermina la condanna a carico di in favore di rappresentata da nella minor somma di € 41.705,14; compensa le spese di entrambi i gradi del giudizio quanto a .
La sentenza n. 332/2025, emessa nel febbraio 2025 e notificata il 24.2.2025, non è munita dell'attestazione di passaggio in giudicato e ha allegato di aver presentato ricorso per cassazione. Essa non può pertanto ritenersi irrevocabile.
Ciò posto, ritiene questa Corte che la questione delle ripercussioni della sopravvenuta transazione (con alcuni soltanto dei condebitori solidali)
sull'esistenza o sull'inesistenza ovvero sull'ammontare del credito di nei confronti della sia preclusa in questa sede di opposizione all'esecuzione, con conseguente inammissibilità dell'eccezione medesima, siccome detta questione è attribuita in via esclusiva alla cognizione di altro giudice, peraltro preventivamente adito dalla stessa ossia alla Corte d'Appello di Firenze, che, investita del gravame sulla sentenza 246/2018, ha emesso la richiamata sentenza n. 332/2025, pronunciandosi sul punto.
Questo perché, trattandosi di titolo di formazione giudiziale, ogni fatto impeditivo, estintivo o modificativo del credito deve essere fatto valere dinanzi al giudice della cognizione del rapporto sostanziale (e quindi dinanzi al giudice d'appello dell'ori ginario giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo), come peraltro nel caso di specie è avvenuto, dovendosi ritenersi precluso, sino a quando non si formi il giudicato sul titolo esecutivo, farlo valere in sede di opposizione all'esecuzione.
Sotto il diverso profilo degli effetti della menzionata transazione sul titolo esecutivo, ritiene questa Corte che tali effetti non possano che identificarsi con il contenuto e la portata della sentenza della Corte d'Appello n. 332/2025 che, riformando la sentenza di primo grado (n. 246/2018) tenendo conto, appunto, della sopravvenuta transazione, si è ad essa immediatamente sostituita (Cass. 13249/2014).
Infatti, come insegna la Suprema Corte: <> (v. Cass. 7111/1997; Cass. 6072/2012; Cass. 9161/2013; Cass. 16664/2024).
Di conseguenza va escluso che sia venuto meno il diritto di di proseguire l’esecuzione, seppur nei limiti di quanto provvisoriamente accertato nella sentenza n. 332/2025 di questa Corte d’Appello di Firenze che ha parzialmente accolto l’appello d ella avverso la sentenza n. 246/2018.
Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, l’opposizione all’esecuzione proposta da va respinta, mantenendo , il diritto di procedere ad esecuzione forzata, pur nei limiti provvisoriamente accertati dalla citata sentenza n. 332/2025.
Le spese del doppio grado seguono la preponderante soccombenza della parte appellata e sono liquidate in favore della parte appellante come da dispositivo in base al valore della causa ed alle vigenti tariffe forensi, esclusa la fase istruttoria non tenuta in appello.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, co. 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione incidentale, a norma del co. 1 bis dello stesso art. 13.
PQM
La Corte d’Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull’appello proposto con atto notificato in data 7.10.2022 da rappresentata da , nei confronti di , nonché sull ‘ appello incidentale da quest ‘ ultima proposto nei confronti dell ‘ appellante principale con comparsa depositata il 4.1.2023, avverso la sentenza n. 529/2022 del Tribunale di Prato, pubblicata in data 19.9.2022, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) in riforma della sentenza impugnata, rigetta l’opposizione a precetto proposta da nei confronti di rappresentata da
, che mantiene il diritto di procedere ad esecuzione forzata pur nei limiti di quanto provvisoriamente accertato con la sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 332/2025;
2) condanna al rimborso delle spese del doppio grado in favore di , rappresentata da , che liquida, per il primo grado in € 5.000,00 per compensi e per il presente grado in complessivi € 7.556,00 (di cui € 2.556,00 per spese e € 5.000 per co mpensi), oltre spese generali al 15%, Cpa e Iva;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione incidentale da essa proposta, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2012 inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Firenze, 26.9.2025.
L’Estensore NOME COGNOME
La Presidente NOME COGNOME
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell’ambito strettamente processuale, è condizionata all’eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.