Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 28309 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 28309 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28680/2020 R.G. promosso da NOME, NOME, entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, e NOME COGNOME, con domicilio eletto nello studio di quest’ultimo in INDIRIZZO INDIRIZZO
-ricorrenti-
Contro
RAGIONE_SOCIALE In persona del legale rappresentante pro tempore rappresentate difesa dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME ed elettivamente domiciliata in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo curatore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, pec: EMAIL
-controricorrenti
Avverso il DECRETO del TRIBUNALE di Cagliari numero 1186/ 2020 emesso in data 11 agosto 2020
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/09/2023 dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
NOME e NOME hanno proposto ricorso avverso il decreto del Tribunale di Cagliari che respinto l’impugnazione per revocazione, proposta ex art 395 n. 4 c.p.c., avverso il reclamo da loro proposto, in data 10/07/2019, ai sensi dell’art. 26 della legge fallimentare, nei confronti dell’ordinanza con la quale il giudice delegato ha disposto la vendita del compendio immobiliare della società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Il reclamo era stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse ad agire, sul rilevo che i NOME non rientrano nelle categorie previste dall’art . 26 della legge fallimentare (il curatore, il fallito, il comitato dei creditori) e non hanno altrimenti dimostrato, in concreto, la sussistenza dell’interesse ad agire .
Il ricorso per revocazione ex art 395 n. 4 c.p.c. proposto avverso il predetto decreto è stato respinto sul rilievo che il preteso errore di fatto dedotto dai ricorrenti (e cioè la qualità di creditore ammesso al passivo di COGNOME NOME) costituisce in realtà un punto controverso sul quale la decisione impugnata si è pronunciata e cioè la mancata dimostrazione in concreto dell’ interesse ad agire; che il fatto dedotto dai fratelli NOME non sarebbe stato in alcun modo decisivo poiché neppure il creditore ammesso il passivo è soggetto legittimato dall’art. 26 della legge fallimentare; che una volta ritenuto inammissibile in rito il reclamo, il giudice non conserva il potere di esaminare il merito e tantomeno la facoltà di rilevare ex officio profili di invalidità della procedura di vendita.
Il Tribunale ha inoltre condannato i ricorrenti al risarcimento dei danni per lite temeraria rilevando- tra l’altro- che dagli atti è emersa la piena consapevolezza di NOME di avere dedotto a
fondamento dell’impugnazione una circostanza falsa, non rivestendo ella la qualità di creditrice concorsuale sin dal 2013.
Avverso il predetto decreto propongono ricorso per cassazione i fratelli COGNOME affidandosi a otto motivi; si sono costituiti resistendo i controricorrenti. Le parti hanno depositato memorie.
La causa è stata trattata all’udienza camerale non partecipata del 20 settembre 2023
RITENUTO CHE
1.- Preliminarmente sulla eccezione di inammissibilità del ricorso per tardiva notifica, per la dedotta ragione che il decreto in revocazione è stato notificato al difensore del ricorrente dalla cancelleria in forma integrale il 24 agosto 2020, e quindi il ricorso andava notificato entro il 23 ottobre 2020, poiché il termine non è soggetto a sospensione feriale, ovvero, anche applicando la sospensione feriale, entro il 30 ottobre 2020, mentre il ricorso è stato notificato il 4 novembre 2020.
L’eccezione è infondata e il ricorso è da ritenere ammissibile, perché la comunicazione a cura della cancelleria anche se integrale non equivale, al fine di far decorrere il c.d. termine breve per la impugnazione, alla notificazione, salvo che sia diversamente disposto da norma speciale (v. Cass. n. 23443 del 19/09/2019).
Si osserva che non può qui richiamarsi quanto previsto dall’art . 18 della legge fallimentare poiché si tratta di norma eccezionale da applicare stricti iuris , e nella fattispecie si tratta non già di opposizione a sentenza dichiarativa di fallimento ma di un ricorso per revocazione avverso un (diverso) provvedimento decisorio.
2.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta la nullità del decreto per omessa pronuncia sulla questione di cui all’art. 107 della legge fallimentare. I ricorrenti deducono che il giudice, sebbene sollecitato, ha omesso di pronunciarsi su una vendita avvenuta in violazione dell’art. 107 della legge fallimentare; ribadiscono ed
esplicitano le ragioni per cui detta vendita è da considerarsi irregolare.
2.1- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la nullità del provvedimento ai sensi dell’ art. 360 n. 4 per omessa pronuncia sulla questione di cui all’art. 108 della legge fallimentare. I ricorrenti lamentano che il Tribunale abbia omesso di pronunciarsi sui vizi attinenti la regolarità della vendita nonostante la sussistenza dei gravi e giustificati motivi esposti e nonostante il prezzo offerto fosse stato così smaccatamente inferiore a quello ritenuto congruo.
3.Entrambi i motivi scontano le stesse ragioni di inammissibilità. In primo luogo, perché il presente procedimento riguarda il ricorso per revocazione per errore di fatto del provvedimento emesso sul reclamo, escluso dal Tribunale, e non il merito del reclamo fallimentare stesso, ed in secondo luogo perché, come correttamente rilevato dal Tribunale di Cagliari, una volta che il reclamo è stato ritenuto inammissibile per difetto di legittimazione attiva la domanda non può e non deve essere esaminata nel merito.
4.- Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 395 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c
I ricorrenti deducono di aver impugnato per revocazione il provvedimento poiché il giudice ha considerato solo la qualità di soci e fideiussori e non anche quella di creditore ammessa al passivo di uno di loro, mai contestata dalle parti e non ha valutato un documento decisivo determinato ‘report di vendita’ da cui si evinc e che beni appartenenti alla società RAGIONE_SOCIALE erano stati trasferiti in assenza di corretta descrizione di un immobile, non indicato nell’annuncio; non si tratta di un punto controverso sul quale il giudice ha pronunciato perché una valutazione più attenta equilibrata della questione avrebbe dovuto portare a valorizzare il report di vendita.
5.- Il motivo è inammissibile.
Deve preliminarmente osservarsi che il giudice del merito ha accertato che è emersa la consapevolezza da parte della ricorrente NOME di non rivestire la qualità di creditrice concorsuale sin dal 2013, e, anche per questa ragione, ha condannato le parti al risarcimento del danno per lite temerari.
In ogni caso deve osservarsi che la censura non si confronta con le ragioni della decisione, poiché il Tribunale ha affermato che il provvedimento impugnato non è viziato da errore revocatorio, nei termini decritti dall’art 395 n. 4 c.p.c. in quanto, posto che neppure i creditori concorsuali rientrano nelle categorie nominate dall’art 26 della legge fallimentare, questa qualifica (falsamente dedotta, come ha accertato il giudice del merito) rileverebbe solo al fine di dimostrare un interesse in concreto, che è il punto controverso su cui si è pronunciato il Tribunale.
Sono poi inammissibili, come si è detto, tutte le censure che riguardano la irregolarità della procedura di vendita poiché come ben esplicitato anche dal Tribunale nel provvedimento impugnato, se manca la condizione dell’azione manca anche il diritto della parte ad ottenere una decisione nel merito. Queste censure le parte avrebbe potuto proporle -solo ove fosse stata legittimata- nel giudizio di reclamo e non riguardano la configurabilità dell’errore revocatorio.
6.- Con il quarto motivo del ricorso si lamenta la nullità del provvedimento per omessa pronuncia sulla questione di cui al combinato disposto degli artt. 490 c.p.c. e 107 della legge fallimentare; il decreto impugnato sarebbe nullo per avere omesso il giudice di pronunciarsi sui vizi della pubblicità della vendita.
6.1. Con il quinto motivo del ricorso si lamenta la nullità del provvedimento ai sensi dell’art. 360 n. 4 omessa pronuncia sulla questione di cui all’articolo 490 c.p.c. in quanto il giudice ha omesso di pronunciarsi anche sulla questione attinente il mancato rispetto
dei termini minimi stabiliti all’articolo 490 c.p.c. così come indicato al punto 14 in premessa.
Questi motivi scontano le stesse ragioni di inammissibilità dei motivi primo e secondo. Esclusa la sussistenza dell’errore revocatorio non si apre alcuna fase rescissoria in cui poter riesaminare le questioni già proposte al giudice del merito nel provvedimento impugnato. E, peraltro, come già si è detto, in via revocatoria si è impugnato un provvedimento che dichiara la carenza dell’interesse ad agire pertanto non il giudicante è entrato nel merito delle censure (più ampiamente v. infra).
7.Con il sesto motivo si lamenta ai sensi dell’art 360 n. 3 c.p.c. la violazione o falsa interpretazione dell’art. 25 della legge fallimentare . I ricorrenti censurano l’ affermazione che è da considerarsi implicito che la pronuncia sulla (carenza di) legittimazione attiva assorba quella sul merito, perché espressa solo al momento del rigetto del ricorso per revocazione e mai prima; e quindi la motivazione non era desumibile in modo chiaro ed inequivocabile dal testo del provvedimento impugnato e non poteva essere intuita in alcun modo, neppure indirettamente; essa sarebbe stata peraltro contraria alla legge, perché il giudice delegato esercita funzioni di vigilanza e deve riferire su ogni affare sul quale richiesto un provvedimento del collegio.
8.- Il motivo è manifestamente infondato.
Deve permettersi che anche questo motivo rappresenta una critica -piuttosto che al provvedimento che ha deciso sulla revocazioneal provvedimento impugnato con ricorso per revocazione. In ogni caso si osserva che -come correttamente si espone nel provvedimento impugnatocostituisce principio fondamentale e consolidato del nostro sistema processuale civile che l’interesse ad agire è condizione dell’azione e costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda, e va intesa
come diritto potestativo ad ottenere dal giudice una decisione di merito; la mancanza di una condizione dell’azione, quale la legittimazione ad agire, attiene ai vizi dei requisiti intrinseci alla domanda e rientra, pertanto, nell’ambito dei limiti interni della giurisdizione ( Casss. Sez. un n. 219 del 05/01/2023; Cass. sez. un. n. 24858 del 04/10/2019; Cass. n. 14177/2011; Cass. Sez. Un., n. 1912/2012 e Cass. n.23568/2011). Non era quindi necessario che il giudice, una volta dichiarata la mancanza di legittimazione attiva, spiegasse le ragioni per le quali non entrava nel merito della domanda, poiché è chiaro -quantomeno deve esserlo alla difesa tecnica se non al ricorrente personalmente- in cosa consiste l’ interesse ad agire e quali sono le conseguenze della declaratoria del difetto di detto interesse. Nè può essere invocato il potere di vigilanza del giudice fallimentare, in relazione a una domanda proposta soggetti ritenuti non avere alcun interesse a ottenere sul punto una decisione enella fattispeciedella impugnazione straordinaria della suddetta pronuncia sulla legittimazione, il cui oggetto è la pretesa sussistenza di un errore revocatorio.
8.- Con il settimo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 26 della legge fallimentare. I ricorrenti deducono che ha errato il giudice a ritenere di non avere alcun autonomo potere di vigilanza controllo e intervento e di non poter esercitare tali poteri -doveri se non sul istanza di parte; osservano che in ogni caso essi avevano già precisato nelle varie fasi del giudizio il loro interesse ad agire.
Il motivo è inammissibile. Sul punto, oltre a quanto sopra già esposto in ordine ai motivi primo e secondo, si osserva che con questo motivo si riporne la questione dell’interesse ad agire sensi dell’art. 26, già positivamente esclusa, ed in ogni caso si afferma che il giudice avrebbe dovuto ritenere, anche d’ufficio, irr egolari le
procedure di vendita: quindi non ci si confronta con la questione decisa con il provvedimento in esame.
9.Con l’ottavo motivo del ricorso si lamenta l’erronea applicazione dell’art. 96 cpc. I ricorrenti deducono che è erronea la condanna per lite temeraria perché ciò che era stato chiesto era di esercitare i poteri doveri di ufficio sulla regolarità della procedura fallimentare
Il motivo è infondato.
La condanna per lite temeraria è stata emessa in esito ad una azione revocatoria per errore di fatto che il giudice di merito respinge accertando che era stata fondata, oltre che sulla deduzione di una circostanza che era stata oggetto di valutazione da parte del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, anche su una circostanza falsa, dedotta in mala fede, poiché come si legge nel provvedimento impugnato ‘ nel corso del giudizio è emersa la piena consapevolezza nella COGNOME NOME di avere dedotta fondamento dell’impugnazione una circostanza falsa non rivestendo ella la qualità di creditrice concorsuale sin dal 2013 ‘ , accertamento in fatto che in questa sede non è censurabile che comunque i ricorrenti non si preoccupano di censurare.
Ne consegue il rigetto del ricorso le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna i ricorrenti a rifondere le spese del giudizio ad entrambi controricorrenti che liquida per ciascuna delle parti, in euro 8000,00 per compensi oltre euro 200,00 per spese non documentabili, spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 20/09/2023.