Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6855 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6855 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso n. 5250/2022 r.g. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, il quale chiede di voler ricevere le comunicazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata indicato, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE legale RAGIONE_SOCIALE.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore
– intimata –
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE n. 303/2021, depositata in data 9/7/2021;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOMEAVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME richiedeva l’emissione del decreto ingiuntivo per la somma di euro 144.609,16, nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, per l’espletamento RAGIONE_SOCIALEe visite di sorveglianza sanitaria ai propri dipendenti, giusta convenzione sottoscritta tra la RAGIONE_SOCIALE, nella persona del prof. NOME COGNOME e l’RAGIONE_SOCIALE
Precisava che la RAGIONE_SOCIALE, dopo l’espletamento RAGIONE_SOCIALEe visite, aveva annullato in via di autotutela tale convenzione.
Proponeva opposizione la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che eccepiva il difetto di legittimazione attiva del COGNOME.
Il tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 2501/2014, depositata il 12/12/2014, accoglieva l’opposizione, rigettando le eccezioni di carenza di legittimazione attiva e di incompetenza per territorio formulate dalla opponente.
In particolare per il tribunale la RAGIONE_SOCIALE aveva erroneamente eccepito il difetto di legittimazione; infatti, «allorché si lamenti che il soggetto che avanza una pretesa non sia titolare di essa, la questione dedotta non attiene alla legittimazione ma al difetto di titolarità dal lato attivo RAGIONE_SOCIALE pretesa suddetta».
Il tribunale teneva conto RAGIONE_SOCIALE‘annullamento in autotutela RAGIONE_SOCIALE delibera n. 182 del 2002, che regolava il rapporto professionale tra l’RAGIONE_SOCIALE e NOME, titolare RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE universitaria, avvenuto con la delibera n. 1496 del 13/8/2002.
Avverso tale sentenza proponeva appello il COGNOME.
4.1. Con il primo motivo di impugnazione l’appellante deduceva che il provvedimento emesso in autotutela non eliminava la delibera con efficacia ex tunc .
4.2. Con il secondo motivo evidenziava che l’adozione del provvedimento in autotutela presupponeva l’esistenza di specifiche ragioni di pubblico interesse.
4.3. Con il terzo motivo di impugnazione censurava la sentenza del tribunale, che avrebbe dovuto disapplicare il provvedimento emesso in autotutela.
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza n. 303/2021, pubblicata il 9/7/2021, rigettava l’appello.
Premetteva che il tribunale aveva rigettato l’eccezione di difetto di legittimazione del COGNOME; tuttavia, l’argomentazione utilizzata dal tribunale aveva lasciato «intonsa la questione di merito, circa la titolarità – in capo al COGNOME – del diritto di credito azionato, che il tribunale non ha affrontato, consapevole RAGIONE_SOCIALE‘orientamento giurisprudenziale all’epoca vigente, ossia RAGIONE_SOCIALE non rilevabilità d’ufficio RAGIONE_SOCIALE questione».
In sostanza, il tribunale aveva affermato semplicemente «che c’è la legittimazione attiva del COGNOME, perché egli si era presentato come titolare RAGIONE_SOCIALE pretesa, ragion per cui andava rigettata l’eccezione di difetto di legittimazione attiva», ma nulla aveva statuito in merito alla diversa questione RAGIONE_SOCIALE titolarità del rapporto.
Per tale ragione, la Corte d’appello rilevava d’ufficio la questione in ordine alla titolarità del rapporto.
Nella specie, il COGNOME non era titolare del diritto di credito fatto valere, in quanto nella delibera n. 182 del 2002, contenente la convenzione con la RAGIONE_SOCIALE, si leggeva che i rapporti attenevano alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, tanto che veniva approvata la convenzione con l’RAGIONE_SOCIALE.
Il fatto che poi, per norme interne all’RAGIONE_SOCIALE gli importi dovuti all’RAGIONE_SOCIALE spettassero al medico che di fatto aveva eseguito materialmente le prestazioni oggetto di convenzione, era circostanza che non incideva sulla titolarità del diritto.
La convenzione era intervenuta tra la RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME.
È rimasta intimata l’RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la «violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 81 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, numeri 3 e 4, c.p.c., per violazione o falsa applicazione di norma di diritto, nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza».
Il ricorrente deduce che il tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza di prime cure, ha evidenziato che la legitimatio ad causam è concetto del tutto differente da quello relativo alla titolarità attiva e passiva del rapporto controverso.
Il primo attiene alla coincidenza, dal lato attivo, tra il soggetto che proponeva la domanda ed il soggetto che nella causa stessa è affermato titolare del diritto, mentre, ove si contesta l’estraneità del soggetto attivo o passivo al rapporto controverso, si controverte sulla titolarità attiva o passiva del rapporto litigioso; tale accertamento appartiene al giudizio di merito RAGIONE_SOCIALE controversia, con evidenti conseguenze in tema di rilevabilità d’ufficio e decadenza.
Avrebbe dunque errato la Corte d’appello, ove ha asserito che il giudice di primo grado non ha statuito sulla titolarità, in capo al ricorrente, RAGIONE_SOCIALE pretesa azionata.
Al contrario, dall’esame RAGIONE_SOCIALE motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado, risulta non solo che il giudice di primo grado si era espresso sulla posizione soggettiva del COGNOME, ma anche che avesse «fatto le dovute distinzioni con istituti differenti».
Tra l’altro, la RAGIONE_SOCIALE, nell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo, avrebbe svolto «una mera difesa e non una eccezione in senso stretto, come tale non rilevabile d’ufficio».
Il ricorrente richiama anche la pronuncia di questa Corte, a sezioni unite, n. 2951 del 2016, per la quale la difesa, con cui il convenuto si limita a dedurre che l’attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa.
Con il secondo motivo di impugnazione si deduce la «violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 81 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti».
La Corte d’appello non avrebbe valutato l’art. 7 RAGIONE_SOCIALE convenzione di cui alla delibera n. 182 del 2002, ove si prevedeva che il COGNOME fosse formalmente autorizzato RAGIONE_SOCIALE stessa RAGIONE_SOCIALE a provvedere ad emettere le fatture relative all’attività svolta.
I due motivi, che vanno affrontati congiuntamente per strette ragioni di connessione, sono infondati.
3.1. Deve premettersi che questa Corte, a sezioni unite (Cass., Sez.U., 16 febbraio 2016, n. 2951), ha tracciato la linea di demarcazione tra la legittimazione ad agire e la titolarità del diritto fatto valere in giudizio.
La legittimazione ad agire in giudizio, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 81 c.p.c., spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto «assumendo» di esserne titolare, sicché la parte è il soggetto «che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio
nome, è proposta», utilizzando la tesi RAGIONE_SOCIALE «prospettazione», nel senso che al fine di valutare la sussistenza RAGIONE_SOCIALE legittimazione ad agire, deve valutarsi «la domanda, nella quale l’attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio».
La titolarità del diritto che la parte ha prospettato come suo, attiene invece al «merito RAGIONE_SOCIALE causa».
La legittimazione ad agire manca ogni volta in cui dalla stessa «prospettazione» RAGIONE_SOCIALE domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all’attore.
La titolarità del diritto sostanziale attiene invece al merito RAGIONE_SOCIALE causa, quindi alla fondatezza RAGIONE_SOCIALE domanda.
La carenza di legittimazione ad agire può essere rilevata d’ufficio dal giudice, e, allo stesso modo, anche la titolarità del diritto fatto valere in giudizio può essere rilevata d’ufficio dal giudice.
La questione RAGIONE_SOCIALE titolarità del diritto può essere negata dal convenuto con una mera difesa e cioè con una presa di posizione negativa che, contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta alla decadenza ex art. 167 c.p.c.
Pertanto, la questione RAGIONE_SOCIALE titolarità del diritto può essere sollevata d’ufficio dal giudice.
3.2. Va, poi, evidenziato che, nel giudizio di appello, il principio previsto dall’art. 346 c.p.c., secondo cui le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado si intendono rinunciate se non sono espressamente riproposte, si riferisce alle sole questioni rilevabili ad istanza di parte, ma non anche a quelle rilevabili d’ufficio, stante il potere (dovere) del giudice del gravame di rilevarle in via officiosa ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 345, comma 2, c.p.c., quand’anche non espressamente riproposte, a meno che le stesse non siano state respinte in primo grado con pronuncia espressa o implicita, essendo in tal caso necessario proporre appello incidentale al fine di evitare
la formazione del giudicato interno, che ne preclude ogni riesame, anche officioso (Cass., sez. 2, 28 marzo 2022, n. 9844).
E’ evidente, che non vi sia stato alcun accertamento in prime cure in ordine alla titolarità passiva del rapporto.
Lo stesso ricorrente riporta uno stralcio RAGIONE_SOCIALE motivazione del giudice di prime cure, dal quale emerge nitidamente che il tribunale si è pronunciato esclusivamente sulla eccezione di difetto di legittimazione passiva, ma non sulla questione relativa alla titolarità del rapporto controverso.
Si legge, infatti, nello stralcio riportato che «la legitimatio ad causam è concetto assolutamente differente da quello relativo alla titolarità attiva e passiva del rapporto controverso, poiché mentre il primo attiene ‘alla coincidenza, dal lato attivo, tra il soggetto che proponeva domanda ed il soggetto che nella causa stessa è affermato titolare del diritto e, da quello passivo, tra il soggetto contro il quale la domanda è proposta e quello che nella domanda è affermato soggetto passivo del diritto comunque violatore di quel diritto allorquando, invece, si contesta l’estraneità del soggetto attivo o passivo al rapporto controverso – e quindi si controverte sulla titolarità passiva (o attiva) del rapporto litigioso, e cioè sulla identificabilità o meno del deducente come soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall’attore – tale accertamento appartiene al giudizio di merito RAGIONE_SOCIALE controversia, con evidenti conseguenze in tema di rilevabilità d’ufficio e decadenza».
Non v’è dubbio, dunque, che il tribunale ha riportato con precisione la differenza tra difetto di legittimazione attiva – fondata sul principio RAGIONE_SOCIALE prospettazione – e difetto di titolarità attiva del rapporto controverso.
Il tribunale, dunque, si è soffermato esclusivamente sul difetto di legittimazione attiva in capo al COGNOME.
Ciò trova conferma anche nella sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE.
3.3. La Corte territoriale, in particolare, ha ritenuto che il tribunale ha rigettato l’eccezione di difetto di legittimazione del COGNOME «come proposta dall’opponente RAGIONE_SOCIALE, affermando che erroneamente la RAGIONE_SOCIALE ha eccepito il difetto di legittimazione; infatti, allorché si lamenti che il soggetto che avanza la pretesa non sia titolare di essa, la questione dedotta non attiene alla legittimazione ma al difetto di titolarità dal lato attivo RAGIONE_SOCIALE pretesa suddetta».
Per la Corte d’appello, dunque – correttamente – «con siffatta argomentazione è rimasta intonsa la questione di merito, circa la titolarità – in capo al COGNOME – del diritto di credito azionato, che il tribunale non ha affrontato, consapevole RAGIONE_SOCIALE‘orientamento giurisprudenziale all’epoca vigente, ossia RAGIONE_SOCIALE non rilevabilità d’ufficio RAGIONE_SOCIALE questione».
Ha precisato la Corte di merito che «il primo giudicante ha affermato semplicemente che c’è la legittimazione attiva del COGNOME, perché egli si è rappresentato come titolare RAGIONE_SOCIALE pretesa, ragion per cui andava rigettata l’eccezione di difetto di legittimazione attiva (situazione che ricorre quando ci si rappresenta non titolare RAGIONE_SOCIALE pretesa azionata: es. locatario che agisce per la tutela del proprietario), sollevata dalla controparte, mentre nulla ha statuito in merito alla diversa questione RAGIONE_SOCIALE coincidenza (o meno) dalla lato attivo tra il NOME, che ha agito in giudizio, e l’effettivo titolare RAGIONE_SOCIALE pretesa, o meglio non ha statuito sulla titolarità – in capo al COGNOME – RAGIONE_SOCIALE pretesa azionata».
Quanto al merito, risulta inammissibile la censura del ricorrente, in quanto pretende una diversa valutazione RAGIONE_SOCIALE elementi istruttori, già sufficientemente effettuata dalla Corte di merito, non consentita in questa sede.
4.1. Senza contare che, nella specie, la questione attiene all’interpretazione RAGIONE_SOCIALE convenzione stipulata tra la RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE, approvata con la delibera n. 182 del 2002 da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
La Corte d’appello ha proposto una interpretazione di tale scrittura, del tutto plausibile, che non può essere inficiata da una diversa lettura, evidentemente contrastante con quella del giudice di secondo grado, proposta dalla ricorrente in questa sede, senza peraltro indicare i criteri ermeneutici eventualmente errati utilizzati dalla Corte d’appello, da mettere a confronto con ulteriori e diversi criteri di interpretazione che il ricorrente avrebbe dovuto prospettare e indicare specificamente.
Pertanto, non può essere superato quanto riportato dalla sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello, con riferimento alla delibera n. 182 del 2002 RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, contenente la convenzione per l’esecuzione RAGIONE_SOCIALEe prestazioni professionali fatturate, da cui emerge che «valutato che questa RAGIONE_SOCIALE intende mantenere i rapporti con la RAGIONE_SOCIALE e, per l’effetto è necessario trasferire la Convenzione dal RAGIONE_SOCIALE alla suindicata RAGIONE_SOCIALE.DELIBERA… approvare la Convenzione con la RAGIONE_SOCIALE, diretta dal professor NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE…».
La Corte di merito ha dunque concluso, in modo condivisibile, che «nessun rapporto diretto vi è tra la RAGIONE_SOCIALE ed il dottCOGNOME, ma tra la prima e l’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, alla quale ultima – come si legge nello schema di convenzione a firma del COGNOME (apposta sotto la
dicitura ‘RAGIONE_SOCIALE‘) allegato alla delibera n. 182/2002, spettava di fatturare».
Peraltro, l’art. 7 RAGIONE_SOCIALE convenzione, riportato dalla ricorrente nel motivo di impugnazione per cassazione, non risulta trascritto interamente, sicché non consente neppure di comprendere la reale portata RAGIONE_SOCIALE censura.
Tra l’altro, tale clausola contrattuale non risulta esaminata dalla Corte d’appello, che non ne fa alcuna menzione, sicché sarebbe stato onere del ricorrente indicare in quale fase processuale la questione fosse stata portata all’attenzione del giudice RAGIONE_SOCIALEe parti, dovendosi reputare la questione anche caratterizzata da novità.
Si legge nell’art. 7, nella parte trascritta, che «la RAGIONE_SOCIALE, nella persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME provvederà a fatturare con cadenza mensile i compensi maturati per le prestazioni fornite e l’RAGIONE_SOCIALE si impegna a provvedere al saldo di quanto dovuto nel termine di 60 giorni dall’emissione RAGIONE_SOCIALE fattura».
Come si vede, si fa riferimento proprio all’RAGIONE_SOCIALE quale controparte contrattuale, a prescindere dal soggetto legittimato ad emettere fatture.
Non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1-q uater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 1, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE I Sezione civile il 27 novembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME