Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3657 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 3657 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20131/2022 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME , domiciliazione telematica legale
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, domiciliazione telematca legale -controricorrente- nonché contro
La RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di Cagliari n. 326/2021 depositata il 06/07/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione RAGIONE_SOCIALE esponeva quanto segue:
sul finire RAGIONE_SOCIALE‘anno 1996 la società il RAGIONE_SOCIALE aveva presentato RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE la richiesta di un Contratto di Programma mirante a promuovere processi di innovazione ai fini RAGIONE_SOCIALEa valorizzazione di tutti i settori portanti RAGIONE_SOCIALE‘economia RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE (RAS) per favorirne un diffuso processo di crescita economica e sociale;
il detto RAGIONE_SOCIALE, ritenuta strategica l’iniziativa, aveva proposto di associarla ad altra analoga iniziativa presentata dRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE svolgente nell’isola attività di raffineria industriale;
per l’effetto, era stato predisposto un Contratto di Programma unico, questo articolato: a) nel progetto industriale per gli interventi nel settore RAGIONE_SOCIALEa raffineria; b) nel progetto di ricerca industriale per le Tecnologie RAGIONE_SOCIALE‘Informazione, denominato “RAGIONE_SOCIALE“;
approvato dal CIPE detto accordo di programma, lo stesso prevedeva l’articolazione RAGIONE_SOCIALEa cit. CittaRAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE in otto società di cui una holding operativa (denominata RAGIONE_SOCIALE) e sette società da essa controllate con la partecipazione minoritaria di partners diversi; 5) il 18.6.1997 era stata costituita la RAGIONE_SOCIALE con gli apporti di
NOME e COGNOME;
sul finire del 1997, tra l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e i dirigenti di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE era stato avviato un tavolo di confronto nel corso del quale era stato elaborato un progetto ad hoc per l’Isola, denominato “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE“; in prosieguo, con delibera RAGIONE_SOCIALEa AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE 1.6.1999, si era effettuata una prima approvazione degli interventi previsti da RAGIONE_SOCIALE nell’ambito di detto progetto laddove con successiva delibera RAGIONE_SOCIALEa G.R. 13.11.2000 (di
aggiornamento degli interventi proposti da RAGIONE_SOCIALE nell’ambito del RAGIONE_SOCIALE“‘) tanto il Presidente RAGIONE_SOCIALEa RAS quanto l’Assessore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avevano proposto di dare immediata attuazione ai c.d. progetti stralcio aventi carattere di immediata cantierabilità;
mutata la composizione societaria RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, nel febbraio 2002, quest’ultima aveva richiesto e ottenuto dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe Attività Produttive – e previo parere positivo del Presidente RAGIONE_SOCIALEa RAS l’erogazione richiesta;
“affidandosi RAGIONE_SOCIALE volontà RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di promuovere effettivamente le attività di cui RAGIONE_SOCIALE delibera del 2000″, l’esponente aveva predisposto e trasmesso RAGIONE_SOCIALE RAS – che li aveva recepiti – i tre progetti stralcio previsti nella delibera indi procedendo ad una onerosa e necessaria “attività di progettazione, di ricerca, di elaborazione dati oltreché dì esecuzione materiale e di relativa gestione di quanto realizzato, sostenendo un esborso di oltre 20.000.000 di euro”;
era stato concordato con la RAGIONE_SOCIALE un corso di formazione destinato a giovani in cerca di occupazione – e da questa affidato al RAGIONE_SOCIALE – da istruirsi e formarsi per essere destinati in modo esclusivo all’attuazione del “RAGIONE_SOCIALE“;
RAGIONE_SOCIALE, come da accordi con la RAGIONE_SOCIALE, si era obbligata ad assumere con rapporto di lavoro a tempo indeterminato il 100% degli allievi qualificati da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE provvedendo, nel contempo, a sottoscrivere una polizza fideiussoria in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE quale garanzia incondizionata al rispetto degli impegni;
la Società, inoltre, aveva dovuto individuare la struttura fisica presso cui destinare (anche) i giovani provenienti dal corso formativo assecondando, nell’anno 2003, la pressante volontà RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE a che la stessa fosse individuata nel Parco Scientifico e Tecnologico di Pula gestito dal RAGIONE_SOCIALE;
11) in data 23.2.2004, in vista RAGIONE_SOCIALEa chiusura del corso formativo, il RAGIONE_SOCIALE l’aveva invitata a procedere all’assunzione dei 58 giovani qualificatisi, il tutto da effettuarsi entro tre mesi dal 9.4.2004;
12) a seguito RAGIONE_SOCIALEe elezioni amministrative del giugno 2004, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (pur imponendo ad RAGIONE_SOCIALE l’assunzione dei corsisti) non aveva dato seguito alcuno al RAGIONE_SOCIALE ritenendo la delibera n.46/1 del 2000 viziata da illegittimità siccome il parere era stato reso dal Direttore del Bilancio e non già dal Direttore del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, competente per materia.
Sulla base di tali allegazioni, l’attrice, adducendo la violazione del principio di buona fede nonché la responsabilità ex art.1337 c.c., chiedeva condannarsi la RAGIONE_SOCIALE autonoma RAGIONE_SOCIALE al risarcimento di tutti i danni.
Nel corso del giudizio di primo grado, oltre RAGIONE_SOCIALE convenuta RAGIONE_SOCIALE autonoma RAGIONE_SOCIALE, si costituiva, all’udienza ex art. 183 c.p.c., NOME COGNOME, cessionario del credito azionato dRAGIONE_SOCIALE (cedente) RAGIONE_SOCIALE All’udienza del 14.5.2009, i difensori RAGIONE_SOCIALE‘attrice e RAGIONE_SOCIALE‘interveniente COGNOME davano atto che la cessione del credito era stata revocata, con effettivo retroattivo, con atto del 9.12.2008. In quella sede veniva dichiarata l’interruzione del giudizio per intervenuto fallimento RAGIONE_SOCIALEa società attrice, mentre nessun provvedimento veniva adottato sulla posizione RAGIONE_SOCIALE‘interveniente.
Riassunto il giudizio dRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, spiegava atto di intervento volontario il RAGIONE_SOCIALE e veniva dichiarata la contumacia del COGNOME (non comparso né costituitosi nel prosieguo del giudizio).
Con sentenza n. 3544/2017 pubblicata in data 5.12.2017 il Tribunale di Cagliari rigettava la domanda di parte attrice.
Avverso la suddetta decisione proponevano appello in via principale il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE -la RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE‘innovazione; il COGNOME proponeva appello incidentale e anche un distinto atto di appello. In entrambi i giudizi si costituiva la RAGIONE_SOCIALE autonoma RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE chiedendo il rigetto RAGIONE_SOCIALEe impugnazioni.
Nello specifico, con il suo appello il COGNOME preliminarmente eccepiva la nullità del giudizio di primo grado in quanto il ricorso in riassunzione, dopo l’interruzione del giudizio, non gli era stato notificato; con la conseguenza che, secondo l’appellante, vertendosi in un’ipotesi di omessa notifica, ovvero di inesistenza RAGIONE_SOCIALEa stessa, l’ordine del giudice di rinnovare tale notifica non aveva alcun effetto sanante, limitato ai soli casi di vizio RAGIONE_SOCIALEa notifica.
Disposta la riunione degli appelli separatamente proposti, la Corte d’Appello di Cagliari, con sentenza n. 326/2021 del 24 giugno 2021, depositata il 6 luglio 2021, tra l’altro, rigettava la suddetta censura preliminare, ritenendo inammissibile l’appello proposto dal COGNOME per il suo difetto di legittimazione attiva.
Venivano rigettati l’appello proposto da NOME COGNOME e quello del RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE avverso l’impugnata sentenza e veniva dichiarato inammissibile l’appello proposto dal RAGIONE_SOCIALE avverso la medesima decisione.
COGNOME propone ricorso per cassazione, affidandosi a tre motivi (il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘eccezione preliminare relativa RAGIONE_SOCIALE nullità del giudizio di primo grado per l’omessa notifica del ricorso in riassunzione; il dichiarato difetto di legittimazione attiva RAGIONE_SOCIALE‘appellante; la violazione RAGIONE_SOCIALEe norme in materia di valutazione RAGIONE_SOCIALEe prove da parte del Tribunale e RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Cagliari).
Resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE autonoma RAGIONE_SOCIALE.
Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -La città RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE resta intimato.
Hanno depositato memoria ex art. 380bis .1 c.p.c. tanto il ricorrente quanto la RAGIONE_SOCIALE, entrambe tempestivamente, stante il
rispetto del termine indicato nel provvedimento presidenziale RAGIONE_SOCIALE‘1/12/2025 con il quale veniva disposta la modifica del giudice relatore e concessa la facoltà, per le parti che ancora non avevano provveduto al deposito di memorie entro il temine del 29/11/2025, di provvedere entro il 4/12/2025.
RAGIONI COGNOME DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza o del procedimento di primo grado, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., per violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa (artt. 111, commi 1 e 2, Cost., 101, 116 e 132, co. 1 n. 4, c.p.c.).
In sostanza, il ricorrente sostiene la ‘inesistenza’ RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALEa riassunzione, pur essendo egli parte regolarmente costituita, con conseguente elisione del diritto di difesa. E ciò in quanto la riassunzione avveniva dopo quattro udienze (interruzione del processo dichiarato all’udienza del 14.5.2009; riassunzione tempestiva, solo nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in data 14 gennaio 2010; udienze istruttorie del 30.3.2010, 5.10.2010, 24.3.2011 e 9.6.2011; fissazione dei termini ex art. 291 c.p.c. con ordinanza del 14-15 luglio 2011), e soprattutto, dopo che il giudice, all’udienza del 5.10.2010, aveva già concesso i termini per il deposito RAGIONE_SOCIALEe memorie istruttorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e le parti presenti nel procedimento avevano già depositato le loro rispettive memorie. Il che comportava l’impossibilità per il COGNOME di svolgere le proprie difese, con particolare riferimento RAGIONE_SOCIALE propria attività istruttoria, essendogli ormai completamente precluso il deposito di dette memorie istruttorie.
1.1. Il motivo -che così espone due censure – è inammissibile quanto RAGIONE_SOCIALE prima.
Quando il successore a titolo particolare nel diritto controverso interviene nel processo e fino a quando egli non viene estromesso,
come nella specie, il litisconsorzio che ne deriva con le parti originarie è un litisconsorzio necessario processuale (tra le altre, Sez. 1, sentenza n. 22035 del 2016, Rv. 642635 -01: Il successore a titolo particolare di una RAGIONE_SOCIALEe parti del processo, che abbia spiegato intervento volontario nel giudizio o vi sia stato chiamato ovvero abbia impugnato la sentenza emessa nei confronti del suo dante causa ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 111, commi 3 e 4, c.p.c., assume la posizione di litisconsorte necessario, destinata a perdurare anche nelle fasi successive del processo fino RAGIONE_SOCIALE sua eventuale estromissione. Ne consegue che, ove il giudizio sia stato interrotto successivamente RAGIONE_SOCIALE chiamata in causa ovvero all’intervento del successore a titolo particolare, occorre procedere RAGIONE_SOCIALE riassunzione anche nei suoi confronti, in mancanza RAGIONE_SOCIALEa quale deve essere ordinata, anche in appello, l’integrazione del contraddittorio, determinandosi, altrimenti, la nullità del procedimento e di tutti gli atti successivi, rilevabile, anche d’ufficio, in sede di legittimità, RAGIONE_SOCIALE cui declaratoria consegue la rimessione RAGIONE_SOCIALEa causa al giudice dinanzi al quale si è verificata la predetta violazione, affinché provveda RAGIONE_SOCIALE rinnovazione degli atti nulli, previa sanatoria del vizio).
Ne deriva che, nel caso di interruzione, debbono essere evocate tutte le parti e se non lo si fa il giudice deve ordinare l’integrazione, cosa che ha fatto nella specie.
1.2. Invece, è inammissibile la seconda censura, con la quale il ricorrente si lamenta di non aver potuto beneficiare dei termini di cui all’art. 183 c.p.c., in quanto egli ha scelto di rimanere contumace dopo la notificazione, mentre ben avrebbe potuto costituirsi, eccepire l’ipotetica nullità e chiedere la rimessione in termini. E, dunque, non può dolersi RAGIONE_SOCIALEe conseguenze derivanti da una sua precisa scelta.
Né il ricorrente dice -ammesso che avesse potuto farlo, il che è da escludere per quanto osservato -alcunché sulla eventuale proposizione di appello sul punto.
Ancor prima, la sua difesa, prima RAGIONE_SOCIALE‘interruzione, nel segnalare la risoluzione RAGIONE_SOCIALEa cessione che gli aveva attribuito la qualità di successore a titolo particolare, aveva espressamente prospettato il venir meno RAGIONE_SOCIALEa sua legittimazione di interventore, tanto che aveva chiesto di essere estromesso. Sicché, non è dato comprendere che pregiudizio lamenti, ferma l’assorbenza di quanto sin qui esposto.
Con il secondo motivo il ricorrente sostiene la nullità del procedimento (art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. -art. 111, secondo comma, Cost., artt. 81, 101, 100 e 111 c.p.c.).
In sostanza, viene contestata la sentenza impugnata nella parte in cui dichiara inammissibile l’appello proposto dal COGNOME per il suo difetto di legittimazione attiva, sostenendo che la Corte d’appello l’ha erroneamente confusa con la titolarità sostanziale.
2.1. La corte territoriale osserva che il difensore del COGNOME -volontariamente intervenuto in giudizio quale successore a titolo particolare di RAGIONE_SOCIALE che, in data 18 novembre 2008, aveva ceduto il credito azionato nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -all’udienza successiva al dispiegato intervento aveva dichiarato che il negozio di cessione del credito era stato revocato con effetto retroattivo in forza di successivo negozio stipulato in data 9/12/2008 e, pertanto, aveva dato egli stesso atto RAGIONE_SOCIALEa ‘sopravvenuta totale carenza di legittimazione attiva e contestuale sopravvenuto difetto di interesse in capo all’intervenuto’. Ne aveva pertanto chiesto l’estromissione in giudizio, che però non era stata pronunciata.
La Corte cagliaritana rimarca la circostanza che il COGNOME non era titolare del diritto al risarcimento dei danni oggetti dal giudizio, e ciò
fin dall’inizio, in considerazione del carattere retroattivo RAGIONE_SOCIALEa revoca RAGIONE_SOCIALEa cessione del credito.
Tanto più -aggiunge la Corte d’appello che andava esclusa una legittimazione processuale in via sostitutiva RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni fallimentari e che andava esclusa una legittimazione attiva del COGNOME quale legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE.
2.2. Il motivo è inammissibile, sotto plurimi aspetti, oltre che, nei limiti di seguito esposti, infondato.
2.2.1. In primo luogo, con riferimento al profilo RAGIONE_SOCIALEa asserita confusione in cui sarebbe caduta la Corte d’appello tra legittimazione ad agire e titolarità del diritto, il motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente non si confronta con le argomentazioni RAGIONE_SOCIALEa impugnata sentenza, limitandosi a reiterare le proprie argomentazioni difensive.
La Corte cagliaritana esclude la legittimazione sulla base del carattere retroattivo RAGIONE_SOCIALEa revoca RAGIONE_SOCIALEa cessione del credito. E, precisamente, sostiene che il venir meno retroattivamente RAGIONE_SOCIALEa titolarità del credito controverso comporta il venir meno, sempre con effetto retroattivo, RAGIONE_SOCIALEa legittimazione che originariamente era stata ravvisata e che aveva consentito che il COGNOME intervenisse nel giudizio.
Su questo aspetto, fondamentale ai fini RAGIONE_SOCIALE‘esclusione RAGIONE_SOCIALEa legittimazione, il ricorrente nulla argomenta. Egli, infatti, afferma unicamente di essere stato cessionario del credito risarcitorio controverso, sicché il suo intervento nel giudizio di primo grado era pienamente legittimo, e che l’intervenuto accordo risolutorio RAGIONE_SOCIALEa predetta cessione di credito non ha comportato alcun provvedimento di estromissione del processo, cioè non ha avuto effetto processuale, rimanendo, quindi, la sua piena legittimazione a partecipare al processo in corso.
In secondo luogo, il motivo è inammissibile anche in ordine al profilo del difetto di legittimazione attiva quale legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE.
La Corte d’appello esclude la legittimazione ad agire stante il difetto di un interesse, in capo al COGNOME, ad ottenere un esito vittorioso RAGIONE_SOCIALEa controversia che, comportando un ritorno in bonis RAGIONE_SOCIALEa società e la cessazione di ‘un certo guadagno’ per gli organi RAGIONE_SOCIALEa procedura fallimentare, gli eviterebbe un’imputazione per bancarotta.
Rispetto a tale profilo, affrontato, se pur sinteticamente, nella sentenza impugnata, il ricorrente non argomenta nulla, limitandosi a reiterare la mera considerazione -già spesa in appello -che l’esito positivo farebbe venire meno i presupposti per i reati di bancarotta, presupposto che, però, come sopra esposto, la Corte d’appello ha espressamente ritenuto insufficiente a fondare una legittimazione attiva del COGNOME quale legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE.
Infine, il motivo è inammissibile anche per quanto concerne la prospettata legittimazione processuale in via sostitutiva RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni fallimentari per inadeguata difesa da parte RAGIONE_SOCIALEe medesime.
Il COGNOME, a supporto RAGIONE_SOCIALEa ritenuta inadeguatezza RAGIONE_SOCIALEa difesa, valorizza unicamente la mancata produzione in giudizio del protocollo d’intesa sottoscritto tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE il 16 ottobre 2003.
Quest’ultima censura è basata su una produzione RAGIONE_SOCIALEa quale non si indica, in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 366, n. 6, c.p.c., se e dove era stata prodotta in sede di merito e, soprattutto, se e dove se ne era tratta argomentazione.
Quest’ultima circostanza, peraltro, palesa in primo luogo la novità RAGIONE_SOCIALEa censura.
Inoltre, il ricorrente non riporta in alcun modo il testo del predetto protocollo né ne illustra il contenuto; ma, soprattutto, non espone
quale rilevanza avrebbe potuto avere il protocollo medesimo in giudizio, con conseguente inammissibilità per difetto di specificità e genericità.
2.2.2. Il motivo è, comunque, infondato con riferimento RAGIONE_SOCIALE prima censura sopra riportata relativa RAGIONE_SOCIALE asserita confusione in cui sarebbe caduta la Corte d’appello tra legittimazione ad agire e titolarità del diritto.
Come ricordato da questa Corte la legittimazione ad agire va distinta dRAGIONE_SOCIALE titolarità sostanziale del diritto, la prima attenendo al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare, e la seconda attenendo al merito RAGIONE_SOCIALEa causa (così Cass., S.U. n. 2951 del 2016; Cass. n. 10640 del 2021). Le Sezioni Unite hanno, in tema, chiarito che «La legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio. Ragionando ex art. 81 c.p.c., per il quale “fuori dei casi espressamente previsti dRAGIONE_SOCIALE legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui”, essa spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare. Secondo una tradizionale e condivisibile definizione la “parte” è il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta. Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza RAGIONE_SOCIALEa legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l’attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene RAGIONE_SOCIALE titolarità passiva RAGIONE_SOCIALE‘azione e che, anch’essa, dipende dRAGIONE_SOCIALE prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare RAGIONE_SOCIALE‘obbligo o RAGIONE_SOCIALEa diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l’atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l’attore come titolare del diritto di cui si chiede
l’affermazione e il convenuto come titolare RAGIONE_SOCIALEa relativa posizione passiva, l’azione sarà inammissibile. Naturalmente ben potrà accadere che poi, all’esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito RAGIONE_SOCIALEa causa, non esclude la legittimazione a promuovere un processo. L’attore perderà la causa, con le relative conseguenze, ma aveva diritto di intentarla. Da quest’analisi emerge come una cosa sia la legittimazione ad agire, altra cosa sia la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo. La legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dRAGIONE_SOCIALE stessa prospettazione RAGIONE_SOCIALEa domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all’attore. La titolarità del diritto sostanziale attiene invece al merito RAGIONE_SOCIALEa causa, RAGIONE_SOCIALE fondatezza RAGIONE_SOCIALEa domanda».
Nel caso in esame è la stessa prospettazione RAGIONE_SOCIALEa parte a negare la legittimazione ad agire.
COGNOME, infatti, assume espressamente di non essere legittimato.
Per come riportato dRAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata e non contestato dal ricorrente, infatti, è lo stesso COGNOME che ha dichiarato in giudizio la ‘sopravvenuta totale carenza di legittimazione attiva e il contestuale sopravvenuto difetto di interesse in capo all’intervenuto’.
Tanto si osserva specificamente per la prima censura.
Con il terzo motivo, infine, il ricorrente lamenta la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza o del procedimento di primo grado, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione RAGIONE_SOCIALEe norme in materia di valutazione RAGIONE_SOCIALEe prove libere (artt. 111, comma 5, Cost., 101, 116 e 101 c.p.c.).
In sostanza, il COGNOME eccepisce la nullità del procedimento ‘con specifico riferimento RAGIONE_SOCIALE formazione RAGIONE_SOCIALEa prova sulla quale si fonda la sentenza di secondo grado (così come quella di primo) oggetto RAGIONE_SOCIALEa
presente impugnazione’. Secondo il ricorrente, la Corte d’Appello ha errato attribuendo valore di prova legale RAGIONE_SOCIALE testimonianza di COGNOME; testimonianza inattendibile e contradetta dal Protocollo d’Intesa sottoscritto tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE in data 16.10.2023.
3.1. Il motivo è inammissibile.
3.1.1. Il ricorrente, innanzitutto, erra nell’affermare che la Corte d’appello ha attribuito valore di prova legale RAGIONE_SOCIALE predetta testimonianza.
L’impugnata sentenza, infatti, esamina e valuta, anche nel loro insieme, tutte le risultanze probatorie: le dichiarazioni del COGNOME, ma anche ad esempio, il verbale RAGIONE_SOCIALE‘incontro del 13/1/2006 o la nota del 19/2/2001, o, ancora, il contratto del 26/4/2001. Quanto, in particolare, ai documenti richiamati dall’appellante, viene espressamente sottolineato che sono per lo più relativi al rapporto tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e al corso di formazione e che non consentono di ritenere che la RAGIONE_SOCIALE dopo l’incontro del 13/1/2006 avesse assunto provvedimenti idonei a ingenerare l’affidamento (pagg. 12 – 14).
In particolare, poi, la Corte cagliaritana motiva puntualmente sull’attendibilità del teste, espressamente affermando che «l’errore in cui potrebbe essere incorsa il COGNOME nelle sue sopra esposte valutazioni non vale a rendere inattendibile la sua deposizione, non essendovi alcuna attinenza; e tanto meno può ritenersi un’incapacità del teste, peraltro dedotta solo nel presente grado, posto che RAGIONE_SOCIALE aveva esposto che anche AVV_NOTAIO aveva ‘congelato’ la delibera sul progetto RAGIONE_SOCIALE, il che esclude ogni possibile ipotesi di responsabilità erariale del COGNOME».
Il COGNOME, da un lato, non si confronta sui diversi profili affrontati nella articolata motivazione RAGIONE_SOCIALEa impugnata sentenza, limitandosi a reiterare le argomentazioni già spese in sede di appello e ivi affrontate e rigettate con puntuali argomentazioni.
Dall’altro lato, e ancor più, egli tenta di chiedere un nuovo apprezzamento RAGIONE_SOCIALEe risultanze probatorie, inammissibile in questa sede, posto che, come noto, la valutazione RAGIONE_SOCIALEe prove spetta al prudente apprezzamento del giudice e tale apprezzamento è insindacabile in Cassazione in presenza, come nel caso di specie, di congrua motivazione immune da vizi logici e giuridici (tra le ultime, Cass., n. 28296 del 2025).
3.1.2. Quanto, in particolare, all’art. 116 c.p.c., va aggiunto che esso non è dedotto nel modo indicato richiesto da Cass. n. 11892 del 2016, ribadito, in motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto, da Cass., Sez. Un., n. 16598 del 2016 e, più di recente, ex multis anche dRAGIONE_SOCIALE massimata Cass., Sez. Un., n. 20867 del 2020 (Rv. 659037 -02: In tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento RAGIONE_SOCIALEa prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione).
Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
Sussistono inoltre i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di cassazione, che liquida, in favore RAGIONE_SOCIALEa controricorrente RAGIONE_SOCIALE autonoma RAGIONE_SOCIALE, in euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, oltre esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/12/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME