Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 17712 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 17712 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso 19424-2019 proposto da
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso l’avvocato NOME COGNOME, in ROMA, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
COGNOME rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dall’avvocato NOME COGNOME con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocat a NOME COGNOME, in ROMA, INDIRIZZO
-controricorrente –
e
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , anche quale procuratore speciale della RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso, in virtù di
R.G.N. 19424/2019
COGNOME
Rep.
C.C. 12/3/2025
giurisdizione Prescrizione della pretesa contributiva e legittimazione del concessionario.
procura rilasciata in calce al ricorso, dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, INDIRIZZO
-resistente con procura –
e
ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL)
-intimato – per la cassazione della sentenza n. 5995 del 2018 della CORTE D’APPELLO DI NAPOLI, depositata il 19 dicembre 2018 (R.G.N. 487/2018).
Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 12 marzo 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
-Con sentenza n. 5995 del 2018, depositata il 19 dicembre 2018, la Corte d’appello di Napoli ha respinto il gravame di RAGIONE_SOCIALE contro la pronuncia del Tribunale della medesima sede, che aveva accolto l’opposizione proposta dal signor NOME COGNOME e aveva dichiarato prescritti i crediti per contributi e sanzioni, azionati con le cartelle esattoriali opposte.
A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha rilevato che, anche a reputare valide le notifiche degli atti impositivi, si sarebbe comunque compiuta la prescrizione quinquennale per i crediti recati dalle cartelle impugnate, in carenza di validi atti interruttivi.
–RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione contro la sentenza d’appello, formulando tre motivi di censura, illustrati da memoria in prossimità dell’adunanza camerale .
-Il signor NOME COGNOME replica con controricorso, egualmente illustrato da memoria in vista dell’adunanza camerale.
-L’INPS si è limitato a conferire procura.
-L’INAIL non ha svolto attività difensiva.
-Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2934, 2935 e 2943 cod. civ. e, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti.
Avrebbe errato la Corte di merito nel computo del termine di prescrizione, sotto un duplice profilo: anzitutto, non sarebbe stata valutata la sospensione del termine nel periodo dell’amministrazione giudiziaria dell’impresa COGNOME (dal 2000 al 2007), dispo sta in séguito al sequestro e alla confisca; in secondo luogo, sarebbe stata omessa l’analisi degli atti interruttivi debitamente prodotti.
-Con la seconda critica, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2946 e 2953 cod. civ. e del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) e, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti.
La sentenza d’appello meriterebbe censura anche per non aver considerato che l’irretrattabilità del credito, derivante dall’inosservanza del termine perentorio per impugnare la cartella di pagamento, converte in decennale il termine di prescrizione.
-Con la terza doglianza, la ricorrente prospetta, infine, violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 97 cod. proc. civ. (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) e, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti.
La ricorrente lamenta che la Corte d’appello di Napoli non abbia fatto gravare l’onere delle spese del giudizio su altre parti o non le abbia compensate.
4. -I motivi possono essere scrutinati congiuntamente, in quanto investono, sotto profili tra loro connessi, il merito della pretesa, e si rivelano inammissibili, per le ragioni già illustrate di recente da questa Corte (Cass., sez. lav., 4 marzo 2025, n. 5769).
5. -Il concessionario non è titolare di alcun interesse a impugnare le statuizioni in punto di prescrizione, che rappresentano il fulcro della decisione d ‘ appello e attengono alla fondatezza del credito dedotto in causa.
Questa Corte ha chiarito che, in materia di riscossione dei crediti previdenziali, compete al solo ente impositore la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva (Cass., S.U., 8 marzo 2022, n. 7514).
6. -Il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d ‘ ufficio anche in sede di legittimità, in quanto si collega al principio dettato dall ‘ art. 81 cod. proc. civ., che vieta di far valere in nome proprio un diritto altrui, fuori dei casi espressamente previsti dalla legge.
Il rilievo d ‘ ufficio soggiace all ‘ unico limite del giudicato interno, limite che, tuttavia, nel caso di specie non si può dire travalicato.
Come questa Corte ha puntualizzato di recente, «la decisione della causa nel merito non comporta la formazione del giudicato implicito sulla legittimazione ad agire ove tale quaestio iuris , pur avendo costituito la premessa logica della statuizione di merito, non sia stata sollevata dalle parti (così Cass. S.U. n. 7925 del 2019)» (Cass., sez. lav., 10 giugno 2022, n. 18812, in motivazione).
7. -Il concessionario non ha dunque interesse ad impugnare le statuizioni che vertono sul merito della pretesa contributiva, profilo in
ordine al quale difetta di legittimazione ad agire (di recente, Cass., sez. lav., 29 novembre 2024, n. 30717, punto 6.3. del Ritenuto ).
A tali princìpi, che il ricorso e la memoria illustrativa non inducono a rimeditare con argomenti persuasivi, questa Corte si è uniformata anche con riferimento ai giudizi instaurati dall ‘ odierna ricorrente (Cass., sez. lav., 7 marzo 2024, n. 6154).
-Tali considerazioni si rivelano dirimenti e consentono di soprassedere alla disamina delle ragioni d’inammissibilità adombrate nel controricorso e nella memoria illustrativa (nullità della procura conferita dal concessionario a un avvocato del libero foro, carenza dei caratteri di specialità della procura rilasciata per il giudizio di cassazione, sopravvenuta inefficacia del mandato difensivo in virtù dell’estinzione dell’ente conferente).
-Dai rilievi svolti discende l’inammissibilità del ricorso.
-Il recente intervento chiarificatore di questa Corte sulle questioni controverse induce a compensare le spese del presente giudizio, nel rapporto processuale tra ricorrente e controricorrente.
Nessuna pronuncia, invece, si deve adottare sulle spese nel rapporto processuale con l ‘ INPS, che si è limitato a conferire procura, senza svolgere sostanziale attività difensiva , e con l’INAIL, che è rimasto intimato.
-La declaratoria d’inammissibilità del ricorso impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo di chi l’ha proposto di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa, tra parte ricorrente e parte controricorrente, le spese del presente giudizio. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione