Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10174 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10174 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 17/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2898/2024 R.G. proposto da
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME in forza di procura speciale rilasciata in calce al ricorso, domiciliato ex lege come da pec: EMAIL
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE
Oggetto: Responsabilità civile
Resp. contrattuale – Difetto
di titolarità del diritto – PDA –
Opposizione – Fondatezza.
-intimata –
CC 18.12.2024
Ric. n. 2898/2024
Pres L.A. COGNOME
Est. I. COGNOME
avverso la sentenza n. 387/2023 del Tribunale di Massa pubblicata in data 4 luglio 2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024 dalla Consigliera Dott.ssa NOME COGNOME
Ritenuto che
RAGIONE_SOCIALE, esercente attività di vendita di autoveicoli, proponeva appello dinanzi al Tribunale di Massa avverso la sentenza del Giudice di Pace di Massa n. 213/2019, con cui erano state accolte le domande già spiegate in primo grado da NOME COGNOME volte all’accertamento dell’inadempimento contrattuale da parte della RAGIONE_SOCIALE agli impegni assunti in forza di accordo intercorso tra le stesse parti e l’autocarrozzeria RAGIONE_SOCIALE, e condannata la RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei conseguenti danni patrimoniali, liquidati nell’importo di € 1.562,00, maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati e maturandi con decorrenza dalla data di notificazione dell’atto introduttivo ;
il Tribunale accoglieva il gravame, e in riforma della sentenza impugnata rigettava la domanda proposta dal COGNOME con condanna del medesimo alla restituzione in favore della RAGIONE_SOCIALE della somma di € 3.527,18, corrisposta al primo con bonifico bancario in data 14/10/2019 in ottemperanza alla sentenza di primo grado, con condanna alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio;
Il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sorretto da un unico motivo; RAGIONE_SOCIALE sebbene intimata, non ha svolto attività nel giudizio di legittimità;
è stata proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022;
CC 18.12.2024
Ric. n. 2898/2024
Pres L.A. COGNOME
Est. I. COGNOME
3.1. parte ricorrente ha formulato istanza di richiesta di decisione depositata in data 5/08/2024 e corredata da nuova procura speciale;
la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis 1 c.p.c.;
la parte ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che
con unico motivo il ricorrente denuncia ‘ Nullità della Sentenza per motivazione inesistente e/o apparente, violazione dell’art. 132 n°4 e 118 disp att. cpc (art. 360 sub 4 c.p.c.) e/o omesso esame circa un fatto decisivo per il Giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 sub.5 c.p.c.) ‘ ;
lamenta che ‘l’intero supporto motivazionale’ della sentenza impugnata ‘si fonda … sull’affermata e ritenuta carenza di ‘legittimazione ad agire’ dell’allora attore/appellato odierno ricorrente, in quanto tale legittimazione sarebbe spettata, per il Giudice a quo , all’utilizzatore/locatario ‘RAGIONE_SOCIALE società proprietaria dell’autoveicolo in discussione e soggetto dotato di autonoma e distinta autonomia patrimoniale rispetto all’attore;
si duole che il giudice dell’appello non abbia considerato che la ‘domanda d’inadempimento, peraltro contrattuale (‘ causa petendi ‘), traeva esclusiv a fon te da quella ‘scrittura privata’ trilaterale in data 24/07/2015 (doc.3 in fasc. Pucci prime cure) tra la RAGIONE_SOCIALE (in persona del titolare NOME COGNOME) che aveva eseguito gli interventi di ripristino, poi risultati difettosi, la concessionaria venditrice RAGIONE_SOCIALE (in persona del legale rappresentate NOME COGNOME, nonché committente di tali interventi di riparazione) e NOME COGNOME in proprio, pertanto pervenendo a concludere che ‘solamente’ quest’ultimo aveva (ed ha) sia la ‘legittimazione’ sia la titolarità ‘attiva’ del danno
CC 18.12.2024
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procurato a seguito dell’inadempimento dell’allora convenuta, agli obblighi ivi assunti;
lamenta che, se avesse agito quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE non parte dell’accordo transattivo oggetto di lite- avrebbe violato quanto prescrive l’art. 81 cpc; e che il Tribunale non ha considerato che nulla impediva che agisse quale mandatario della società dal medesimo amministrata nell’ambito di un utile gestione d’affari altrui;
2. il motivo è p.q.r. fondato e va accolto nei termini di seguito indicati;
come le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo avuto modo di affermare, l ‘anomalia motivazionale implicante violazione di legge costituzionalmente rilevante integra un error in procedendo comportante la nullità della sentenza solo in caso di ‘mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico’, di ‘motivazione apparente’, di ‘contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili’, di ‘motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile’ (Cass. Sez. U., 7/04/2014, nn. 8053 e 8054);
orbene, nella specie la motivazione dell’impugnata sentenza si appalesa in effetti f ondata su ‘argomentazioni obiettivamente incomprensibili o illogiche’ ;
nel dare atto della formulata domanda di «accertamento dell’inadempimento contrattuale della convenuta RAGIONE_SOCIALE agli impegni assunti in forza di accordo intercorso tra le medesime parti e l’autocarrozzeria RAGIONE_SOCIALE », chiedendo la condanna della convenuta «RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei conseguenti danni patrimoniali, liquidati nell’importo di € 1.562,00» (pag. 3 della sentenza impugnata);
dopo aver posto in rilievo <> società RAGIONE_SOCIALE
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RAGIONE_SOCIALE e <> la <> con cui, <>;
nell’osservare essere invero <>;
nel sottolineare che nella specie il medesimo non ha <>, il giudice dell’appello è poi contraddittoriamente e immotivatamente pervenuto a concludere che <>.
Dell’impugnata sentenza, ritenuta la fondatezza nei suindicati termini e limiti del motivo, s’impone pertanto l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione, con rinvio al Tribunale di Massa, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.R.
La Corte accoglie p.q.r. il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Massa, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 18 dicembre 2024
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Est. I. COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME