Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 6450 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 6450 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 14641/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, c.f. CODICE_FISCALE, ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato con delibera 16-42019 del RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in Roma presso l’AVV_NOTAIO, nel suo studio in INDIRIZZO
ricorrente
contro
PAGANO NOME, TERZO FUSILLO NOME, TERZO FUSILLO IMMACOLATA
intimati avverso la sentenza n. 928/2018 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 23-4-2018,
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 28-22025 dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME e NOME COGNOME hanno convenuto avanti il Tribunale di Siracusa NOME
OGGETTO:
divisione
RG. 14641/2019
C.C. 28-2-2025
COGNOME, esponendo di essere proprietarie per la quota di 4/20 ciascuna, unitamente alla convenuta comproprietaria RAGIONE_SOCIALEa quota restante, di immobile sito in INDIRIZZO censito al catasto fabbricati al fg.88 map. 1920 sub 2 e sub 3, e hanno chiesto lo scioglimento RAGIONE_SOCIALEa comunione, proponendo anche domanda di rendiconto.
Si è costituita la convenuta NOME COGNOME, dichiarando che le attrici con scrittura privata 21-6-2003 avevano trasferito a suo favore le quote di comproprietà e chiedendo in via riconvenzionale declaratoria RAGIONE_SOCIALE‘avvenuto trasferimento o pronuncia e x art. 2932 cod. civ.; ha altresì chiesto in via riconvenzionale pagamento di somma per l’attività di assistenza prestata alla sorella deceduta NOME COGNOME e al marito, nonché il rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute per i miglioramenti all’immobile.
Con sentenza n. 407/2016 depositata il 23-2-2016 il Tribunale di Siracusa ha parzialmente accolto la domanda riconvenzionale e ha dichiarato la convenuta NOME COGNOME proprietaria esclusiva RAGIONE_SOCIALE‘immobile in forza RAGIONE_SOCIALEa scrittura privata del 21 -6-2003.
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, quale erede di NOME COGNOME, hanno proposto appello, che è stato deciso dalla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE con sentenza n. 928/2018 pubblicata il 23-4-2018. La sentenza rigettato l’appello proposto da NOME e da NOME COGNOME NOME e le ha condannate alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese del grado a favore RAGIONE_SOCIALE‘appellata. Ha altresì dichiarato che alla scrittura del 21-6-2003 non aveva partecipato NOME COGNOME e quindi non era avvenuta alcuna cessione RAGIONE_SOCIALEa quota di 4/20 di cui era titolare la stessa, e per essa il suo erede NOME COGNOME, e quindi l’immobile per la quota di un quinto era in comproprietà di NOME COGNOME; per l’effetto ha disposto lo scioglimento RAGIONE_SOCIALEa comunione tra NOME COGNOME e NOME
COGNOMECOGNOME ha assegnato l’immobile a NOME COGNOME, ponendo a suo carico il conguaglio di Euro 10.313,00; ha altresì accolto la domanda di pagamento dei frutti civili a favore di NOME COGNOME, dalla data RAGIONE_SOCIALEa domanda alla decisione, per l’impo rto di Euro 3.828,44; ha rigettato le domande riproposte dall’appellata al fine di ottenere il pagamento del compenso per l’attività prestata a favore RAGIONE_SOCIALEa sorella e del marito e la rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese sopportate se non per l’importo di Euro 628,80, per il quale ha condannato NOME COGNOME al pagamento; in applicazione del principio di soccombenza, ha condannato l’appellata NOME COGNOME, che si era opposta alla divisione, alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di entrambi i gradi a favore di NOME COGNOME.
2.NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrato con memoria.
NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME e NOME sono rimasti intimati.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. avanti alla Prima Sezione di questa Corte, che con ordinanza interlocutoria n. 5223/2024 depositata il 27-2-2024 ha disposto la trasmissione RAGIONE_SOCIALE atti alla Seconda Sezione tabellarmente competente. Rifissata l’adunanza in camera di consiglio , in prossimità RAGIONE_SOCIALEa stessa la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
All’esito RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio del 28-2-2025 la Corte ha riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Preliminarmente si dà atto che, in ragione RAGIONE_SOCIALE‘esito del giudizio, non si pone questione sulle modalità di esecuzione RAGIONE_SOCIALEa notificazione del ricorso per cassazione alle parti rimaste intimate; ciò in applicazione del principio sulla ragionevole durata del processo, che impone di evitare condotte che ostacolino una sollecita definizione del
giudizio, tra le quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuale, non giustificata dalla struttura dialettica del processo; ingiustificata sarebbe nella fattispecie la fissazione di termine per documentare il perfezionamento RAGIONE_SOCIALEe notifiche ed eventualmente rinnovare le notifiche non andate a buon fine, in quanto la fissazione di tale termine si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione, senza comportare alcun beneficio per la garanzia RAGIONE_SOCIALE‘effettività dei diritti process uali RAGIONE_SOCIALEe parti (Cass. Sez. 1 11-3-2020 n. 6924 Rv. 657479-01, Cass. Sez. 6-3 17-6-2019 n. 16141 Rv. 654313-01, Cass. Sez. 2 21-5-2018 n. 12515 Rv. 648755-01).
2 .Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce ‘ violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 325, 326, 165, 347, 348 e 350 c.p.c. e 78 e 87 disp. att. c.p.c., nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza e del procedimento, in relazione all’art. 360 n. 3 e 4 e 366 c.p.c., per non aver la Corte territoriale dichiarato inammiss ibile l’appello per avvenuta decadenza , non avendo fornito gli appellanti la prova che fosse stato proposto nei termini, e in ogni caso per non averlo dichiarato improcedibile per la tardiva costituzio ne RAGIONE_SOCIALE appellanti in giudizio’. Evidenzia che gli appellanti, al momento RAGIONE_SOCIALEa costituzione in giudizio il 25-3-2016 non hanno prodotto l’originale RAGIONE_SOCIALE‘atto di appello, ma solo una ‘velina’ con data 24-3-2016 e senza relata di notifica; aggiunge che, nel costituirsi, l’appellata non ha prodotto la copia RAGIONE_SOCIALE‘atto di appello notificat o, non ha indicato la data di notifica e ha eccepito l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello, riproponendo l’eccezione all’udienza di comparizione del 6 -12-2016, nella quale gli appel lanti non hanno prodotto l’originale RAGIONE_SOCIALE‘atto di appello notificato. Quindi sostiene che la Corte d’appello avrebbe dovuto dichiarare tardivo e inammissibile l’appello , a fronte RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado avvenuta il 25-2-2016, e avrebbe dovuto in ogni caso dichiararlo improcedibile; aggiunge che non rileva
il fatto che la sentenza abbia dichiarato che l’appello era stato proposto con atto di citazione notificato il 24-3-2016, perché non risultava prodotto l’atto di citazione con la relata di notifica ex art. 87 disp. att. cod. proc. civ.
2.1.Il motivo è infondato.
La sentenza impugnata dichiara (pag. 3) che l’atto di citazione in appello è stato notificato in data 24-32016 e ciò comporta che l’appello è stato tempestivo, in quanto la stessa ricorrente dà atto che la sentenza di primo grado era stata notificata il 25-2-2016; non si pone neppure questione di tardiva costituzione RAGIONE_SOCIALE appellanti, perché la stessa ricorrente deduce che la costituzione è avvenuta il 25-3-2016. Gli argomenti svolti dalla ricorrente non sono neppure finalizzati a sostenere che l’affermazi one RAGIONE_SOCIALEa sentenza in ordine alla data di notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto di appello sia stata erronea; a prescindere dal rilievo che tale tesi avrebbe evocato un errore di percezione di un dato di fatto -e perciò un errore revocatorio non rilevante in questa sede-, la stessa ricorrente presuppone che l’affermazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza sia corretta, in quanto produce (doc. 9) certificazione RAGIONE_SOCIALE‘ufficiale giudiziario del 291-2019, attestante che la notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto di appello di cui si discute era stata eseguita e andata a buon fine il 24-3-2016.
Gli argomenti RAGIONE_SOCIALEa ricorrente sono volti in sostanza a sostenere il vizio riferito al fatto che l’originale RAGIONE_SOCIALE‘atto di appello con la relata di notifica non fosse stato prodotto in causa, ma si esclude che sia necessaria l’acquisizione del fascicolo d’ufficio del grado di appello al fine di verificare tale deduzione. Infatti, come già statuito da Cass. Sez. 2 30-3-2023 n. 8951 (Rv. 667514-01) alla quale si rinvia per l’esposizione RAGIONE_SOCIALEe ragioni a sostegno del principio, la costituzione RAGIONE_SOCIALE‘appellante c on deposito RAGIONE_SOCIALEa copia RAGIONE_SOCIALE‘atto di citazione -cd. velinain luogo RAGIONE_SOCIALE‘originale non determina l’improcedibilità del gravame ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 348 co. 1 cod. proc. civ., ma integra una nulli tà per
inosservanza RAGIONE_SOCIALEe forme indicate dall’art. 165 cod. proc. civ., come tale sanabile anche in virtù del principio del raggiungimento RAGIONE_SOCIALEo scopo; il raggiungimento RAGIONE_SOCIALEo scopo nella fattispecie si è verificato, per il fatto che l’appellata si è costituita e si è difesa anche nel merito.
3 .Con il secondo motivo la ricorrente deduce ‘ violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 100, 110 c.p.c. in riferimento all’art. 360 n. 3 e 4 c.p.c. -inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello per carenza di prova RAGIONE_SOCIALEa legittimazione a impugnare’ e rileva che NOME COGNOME ha proposto appello quale presunto erede di NOME COGNOME, senza indicare se l’eredità gli sia stata devoluta per legge o per testamento e senza fornire prova RAGIONE_SOCIALEa sua qualità di erede e conseguentemente RAGIONE_SOCIALEa sua legittimazione a impugnare la sentenza di primo grado. Sostiene che per tale ragione l’appello doveva essere dichiarato inammissibile per mancanza di prova RAGIONE_SOCIALEa legittimazione a impugnare, senza che avesse rilievo il fatto che l’appellata avesse sollevato l’eccezione solo in c omparsa conclusionale, trattandosi di questione rilevabile d’ufficio.
3.1.Il motivo è infondato.
Secondo l’indirizzo di Cass. Sez. U 16 -2-2016 n. 2951 (Rv. 638371-01), la titolarità RAGIONE_SOCIALEa posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo RAGIONE_SOCIALEa domanda e attiene al merito RAGIONE_SOCIALEa decisione, sicché spetta all’attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione da parte del convenuto. Quindi, la titolarità RAGIONE_SOCIALEa posizione soggettiva può essere provata in positivo dall’attore , ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto; in entrambi i casi non rimane spazio per il rilievo RAGIONE_SOCIALEa carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso -che secondo la stessa Cass. 2951/2016 può essere eseguita anche d’ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa- in quanto tale titolarità è stata provata
e perciò acquisita in causa. In ossequio a tale principio, anche colui che, assumendo di essere erede di una RAGIONE_SOCIALEe parti originarie del giudizio, propone impugnazione, deve fornire la prova ex art. 2697 cod. civ. di tale sua qualità, in quanto attinente alla titolarità RAGIONE_SOCIALEa posizione soggettiva vantata in giudizio e perciò elemento costitutivo RAGIONE_SOCIALEa domanda; anche in tale caso, si deve fare salvo il riconoscimento da parte del l’appellato o lo svolgimento di difese incompatibili con la sua negazione (Cass. Sez. 3 27-9-2024 n. 25860 Rv. 672461-01).
Nella fattispecie non è ravvisabile alcun vizio nella sentenza impugnata laddove ha ritenuto NOME COGNOME erede di NOME COGNOME perché l’appellata nella sua comparsa di risposta, lungi dal rilevare l’estraneità RAGIONE_SOCIALE‘appellante NOME COGNOME al giudizio, aveva svolto difese incompatibili con la negazione RAGIONE_SOCIALEa sua qualità di erede di NOME COGNOME, in quanto finalizzate a opporsi nel merito all’accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘ appello di NOME COGNOME. Nella comparsa di risposta in appello, l’appellata COGNOME non solo, alle pagg.1 e 2, ha fatto riferimento al difensore ‘RAGIONE_SOCIALE odierni appellanti’, così presupponendo l’identità RAGIONE_SOCIALEe loro posizioni determinata dal fatto che tra gli appellanti vi era anche l’erede di una RAGIONE_SOCIALEe attrici in primo grado; nel prosi eguo RAGIONE_SOCIALEa comparsa, l’appellata si è difesa nel merito dei motivi di appello, chiedendo il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘appello e chiedendo l’accoglimento RAGIONE_SOCIALEe domande così come proposte in primo grado, nei confronti RAGIONE_SOCIALE appellanti e senza alcuna distinzione tra le loro posizioni. Di conseguenza, non è incorsa in alcun vizio la Corte d’appello laddove ha dichiarato che NOME COGNOME era erede di NOME COGNOME senza prendere in esame la contestazione RAGIONE_SOCIALEa qualità di erede eseguita dall’appellata solo in comparsa conclusionale e in memoria di replica, in quanto quella qualità era già stata acquisita in causa in ragione del le difese RAGIONE_SOCIALE‘appellata , incompatibili con la negazione RAGIONE_SOCIALEa qualità di erede di NOME COGNOME COGNOME in capo a NOME COGNOME.
4 .Con il terzo motivo l’appellante deduce ‘ violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 91 e 92 c.p.c. in riferimento all’art. 360 n.3 c.p.c. -illegittimità RAGIONE_SOCIALEa condanna RAGIONE_SOCIALE‘appellata al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali’ e sostiene che la Corte d’appello abbia erroneamente condannato l’appellata al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, che invece andavano poste a carico RAGIONE_SOCIALE appellanti.
4.1.Il motivo è manifestamente infondato.
La sentenza ha condannato le appellanti NOME e NOME COGNOME, il cui appello è stato rigettato, alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese del grado a favore di NOME COGNOME, facendo applicazione del principio RAGIONE_SOCIALEa soccombenza. Ugualmente, facendo piana applicazione del principio RAGIONE_SOCIALEa soccombenza, considerato che l’appello e la domanda proposti da NOME COGNOME quale erede di NOME COGNOME sono stati accolti, la sentenza ha condannato l’appellata alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di primo e di secondo grado a favore di questo appellante.
5.In conclusione il ricorso è integralmente rigettato, senza nulla disporre sulle spese del giudizio di legittimità, essendo le controparti intimate.
In considerazione RAGIONE_SOCIALE‘esito del ricorso, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 co. 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto. Infatti, l’attestazione deve essere eseguita anche quando il contributo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno, come nel caso di ammissione RAGIONE_SOCIALEa parte al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato (Cass. Sez. U 20-2-2020 n. 4315 Rv. 657198-06, Cass. Sez. 2 4-4-2024 n. 8982 Rv. 670959-02).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa seconda sezione