Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 33701 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 33701 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7116/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, DI COGNOME COGNOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende;
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore;
-intimato- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE ROMA n. 7804/2018 depositata il 23/07/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Premesso che:
1. gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono con otto motivi per la cassazione RAGIONE_SOCIALE ordinanza in epigrafe con cui il Tribunale di Roma ha rigettato l’opposizione proposta da essi ricorrenti avverso il decreto di liquidazione dei compensi per le prestazioni professionali svolte in regime di patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato a favore di un collaboratore di giustizia ammesso al programma di protezione di cui al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, in relazione al procedimento penale n.56477/2014 del Tribunale di Roma. I ricorrenti ricordano che l’avvocato COGNOME aveva conferito delega irrevocabile all’avvocato COGNOME per chiedere a nome di esso delegato ogni compenso anche per l’attività svolta dalla delegante;
il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato.
Considerato che:
1. con il primo motivo di ricorso si lamenta ‘violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 15, comma 5 del d.lgs. n. 150/2011, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.’. Viene attaccata l’affermazione del Tribunale in base alla quale niente poteva essere liquidato per la fase di studio, per la fase introduttiva e per la fase istruttoria, in quanto gli opponenti non avevano prodotto i verbali del processo penale presupposto e quindi non avevano assolto all’onere di provare l’attività per cui chiedevano di essere compensati;
2. con il secondo motivo di ricorso viene in sostanza riproposta la doglianza avanzata con il primo motivo, in riferimento alla violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 15, comma 5, del d.lgs. n. 150/2011 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.4, c.p.c.;
3. con il terzo motivo di ricorso viene lamentata la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 82, comma 2, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 del d.lgs. n. 150/2011 nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 27 del d.m. n. 55 del 2014, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c. Viene censurata l’affermazione del Tribunale per cui non era possibile ‘nemmeno procedere alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE indennità di trasferta mancando i parametri di riferimento’;
4. con il quarto motivo di ricorso viene lamentata la violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1260 c.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 8, commi 5,6,7 e 8, d.m. 23 aprile 2004, n.161 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. Viene censurata l’affermazione del Tribunale per cui il credito per prestazioni professionali in regime di patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato non è cedibile con la conseguenza che la delega data dall’avvocato COGNOME all’avvocato COGNOME non aveva effetto;
5. con il quinto motivo di ricorso viene lamentata la violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, sesto e settimo comma, RAGIONE_SOCIALE l. 31.12.2011 n. 247 e degli art. 1,4, 5, 28 e 29 del d.m. n. 55 del 2014 e RAGIONE_SOCIALE tabella 15 ad esso allagata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. Viene censurata l’affermazione del Tribunale per cui per la fase decisoria sarebbero stati correttamente liquidati nell’originario decreto di liquidazione 1. 200,00 euro ‘proprio sulla base dei valori medi dei parametri previsti per la fase decisoria’ laddove invece in base alla tabella 15 del d.m.55/2004 il valore medio per la fase decisoria per il giudizio davanti a Gip e Gup è pari a 1.350,00 euro;
6. con il sesto motivo di ricorso viene riproposta la doglianza avanzata con il quinto motivo in relazione alla prospettata assenza o contraddittorietà RAGIONE_SOCIALE motivazione RAGIONE_SOCIALE decisione sulla ritenuta correttezza RAGIONE_SOCIALE originaria liquidazione del
compenso RAGIONE_SOCIALE fase decisoria in base ai valori medi dei parametri previsti per la fase decisoria in 1.200,00 euro;
7. con il settimo e l’ottavo motivo di ricorso si denunciano la violazione o la falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, sesto e settimo comma, RAGIONE_SOCIALE l. 31.12.2012, n. 247 e degli art. 1,4, 5, 28 e 29 del d.m. n. 55 del 2014 e RAGIONE_SOCIALE tabella 2 ad esso allagata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per avere il Tribunale liquidato spese per il giudizio di opposizione in misura inferiore ai minimi tabellari e la mera apparenza o contraddittorietà RAGIONE_SOCIALE motivazione in punto di liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese.
8. P reliminare rispetto all’esame dei motivi è il rilievo per cui il RAGIONE_SOCIALE, al quale il ricorso per cassazione è stato notificato e che risulta essere stato evocato in giudizio fin dal primo grado, non riveste il ruolo di legittimato passivo rispetto alla pretesa fatta valere dai ricorrenti. Questa Corte, con sentenza n. 18917 del 2020 ha, infatti, statuito che “in materia di spese di giustizia l’art. 115 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede che per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘onorario e RAGIONE_SOCIALEe spese al difensore di persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 del d.l. n. 8 del 1991, conv. in legge n. 82 del 1991, si applichi la disciplina del patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, ma solo per quanto riguarda la misura e il procedimento di liquidazione e di opposizione; in tale procedimento l’unico soggetto legittimato passivo, quale parte necessaria, è il RAGIONE_SOCIALE, obbligato al pagamento RAGIONE_SOCIALEe relative spese, comprensive RAGIONE_SOCIALE‘assistenza legale”;
9. nelle controversie in cui è parte convenuta o resistente la pubblica amministrazione “…l’errata identificazione RAGIONE_SOCIALE‘organo legittimato a resistere in giudizio non si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale, ma costituisce una
mera irregolarità, sanabile, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.4 RAGIONE_SOCIALE legge 25 marzo 1958 n. 260, attraverso la rinnovazione RAGIONE_SOCIALE‘atto nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘organo indicato dal giudice, ovvero mediante la costituzione in giudizio RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione, che non abbia sollevato eccezioni al riguardo, o ancora attraverso la mancata deduzione di uno specifico motivo d’impugnazione” (Cass., Sez. Un., sentenza n. 3117 del 14/02/2006; conf. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 12557 del 22/05/2013);
10. nel caso di specie il RAGIONE_SOCIALE non si è costituito onde sussiste un difetto del contraddittorio.
11. In ragione di quanto precede l’ordinanza impugnata deve esser cassata e la causa deve essere rinviata al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, per la