Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 33701 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 33701 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7116/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore;
-intimato- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE ROMA n. 7804/2018 depositata il 23/07/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Premesso che:
1. gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono con otto motivi per la cassazione della ordinanza in epigrafe con cui il Tribunale di Roma ha rigettato l’opposizione proposta da essi ricorrenti avverso il decreto di liquidazione dei compensi per le prestazioni professionali svolte in regime di patrocinio a spese dello Stato a favore di un collaboratore di giustizia ammesso al programma di protezione di cui al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, in relazione al procedimento penale n.56477/2014 del Tribunale di Roma. I ricorrenti ricordano che l’avvocato COGNOME aveva conferito delega irrevocabile all’avvocato COGNOME per chiedere a nome di esso delegato ogni compenso anche per l’attività svolta dalla delegante;
il Ministero della Giustizia è rimasto intimato.
Considerato che:
1. con il primo motivo di ricorso si lamenta ‘violazione dell’art. 15, comma 5 del d.lgs. n. 150/2011, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.’. Viene attaccata l’affermazione del Tribunale in base alla quale niente poteva essere liquidato per la fase di studio, per la fase introduttiva e per la fase istruttoria, in quanto gli opponenti non avevano prodotto i verbali del processo penale presupposto e quindi non avevano assolto all’onere di provare l’attività per cui chiedevano di essere compensati;
2. con il secondo motivo di ricorso viene in sostanza riproposta la doglianza avanzata con il primo motivo, in riferimento alla violazione dell’art. 15, comma 5, del d.lgs. n. 150/2011 e dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.4, c.p.c.;
3. con il terzo motivo di ricorso viene lamentata la violazione dell’art. 82, comma 2, e dell’art. 115 del d.lgs. n. 150/2011 nonché dell’art. 27 del d.m. n. 55 del 2014, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c. Viene censurata l’affermazione del Tribunale per cui non era possibile ‘nemmeno procedere alla liquidazione della indennità di trasferta mancando i parametri di riferimento’;
4. con il quarto motivo di ricorso viene lamentata la violazione o falsa applicazione dell’art. 1260 c.c. e dell’art. 8, commi 5,6,7 e 8, d.m. 23 aprile 2004, n.161 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. Viene censurata l’affermazione del Tribunale per cui il credito per prestazioni professionali in regime di patrocinio a spese dello Stato non è cedibile con la conseguenza che la delega data dall’avvocato COGNOME all’avvocato COGNOME non aveva effetto;
5. con il quinto motivo di ricorso viene lamentata la violazione o falsa applicazione dell’art. 13, sesto e settimo comma, della l. 31.12.2011 n. 247 e degli art. 1,4, 5, 28 e 29 del d.m. n. 55 del 2014 e della tabella 15 ad esso allagata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. Viene censurata l’affermazione del Tribunale per cui per la fase decisoria sarebbero stati correttamente liquidati nell’originario decreto di liquidazione 1. 200,00 euro ‘proprio sulla base dei valori medi dei parametri previsti per la fase decisoria’ laddove invece in base alla tabella 15 del d.m.55/2004 il valore medio per la fase decisoria per il giudizio davanti a Gip e Gup è pari a 1.350,00 euro;
6. con il sesto motivo di ricorso viene riproposta la doglianza avanzata con il quinto motivo in relazione alla prospettata assenza o contraddittorietà della motivazione della decisione sulla ritenuta correttezza della originaria liquidazione del
compenso della fase decisoria in base ai valori medi dei parametri previsti per la fase decisoria in 1.200,00 euro;
7. con il settimo e l’ottavo motivo di ricorso si denunciano la violazione o la falsa applicazione dell’art. 13, sesto e settimo comma, della l. 31.12.2012, n. 247 e degli art. 1,4, 5, 28 e 29 del d.m. n. 55 del 2014 e della tabella 2 ad esso allagata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per avere il Tribunale liquidato spese per il giudizio di opposizione in misura inferiore ai minimi tabellari e la mera apparenza o contraddittorietà della motivazione in punto di liquidazione delle spese.
8. P reliminare rispetto all’esame dei motivi è il rilievo per cui il Ministero della Giustizia, al quale il ricorso per cassazione è stato notificato e che risulta essere stato evocato in giudizio fin dal primo grado, non riveste il ruolo di legittimato passivo rispetto alla pretesa fatta valere dai ricorrenti. Questa Corte, con sentenza n. 18917 del 2020 ha, infatti, statuito che “in materia di spese di giustizia l’art. 115 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede che per la liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore di persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia, ai sensi dell’art. 13 del d.l. n. 8 del 1991, conv. in legge n. 82 del 1991, si applichi la disciplina del patrocinio a spese dello Stato, ma solo per quanto riguarda la misura e il procedimento di liquidazione e di opposizione; in tale procedimento l’unico soggetto legittimato passivo, quale parte necessaria, è il Ministero dell’Interno, obbligato al pagamento delle relative spese, comprensive dell’assistenza legale”;
9. nelle controversie in cui è parte convenuta o resistente la pubblica amministrazione “…l’errata identificazione dell’organo legittimato a resistere in giudizio non si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale, ma costituisce una
mera irregolarità, sanabile, ai sensi dell’art.4 della legge 25 marzo 1958 n. 260, attraverso la rinnovazione dell’atto nei confronti dell’organo indicato dal giudice, ovvero mediante la costituzione in giudizio dell’amministrazione, che non abbia sollevato eccezioni al riguardo, o ancora attraverso la mancata deduzione di uno specifico motivo d’impugnazione” (Cass., Sez. Un., sentenza n. 3117 del 14/02/2006; conf. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 12557 del 22/05/2013);
10. nel caso di specie il Ministero dell’Interno non si è costituito onde sussiste un difetto del contraddittorio.
11. In ragione di quanto precede l’ordinanza impugnata deve esser cassata e la causa deve essere rinviata al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, per la