Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3053 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 3053 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14071/2021 R.G. proposto da:
NOME RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME, con domiciliazione digitale ex lege
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME, con domiciliazione digitale ex lege
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 2966/2020, depositata il 17 novembre 2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026 dal Consigliere NOME COGNOME:
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 4085/2019 il Tribunale di Milano, in parziale accoglimento delle domande risarcitorie proposte da NOME COGNOME e da NOME COGNOME, condannava RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore del COGNOME, di euro 79.415,68 e di 20.437,05 dollari namibiani e, in favore della COGNOME, di euro 32.935,30, a titolo di risarcimento dei danni conseguenti al sinistro verificatosi in data 8.9.2013, in RAGIONE_SOCIALEia, durante una escursione a bordo di un veicolo TARGA_VEICOLO programmata all’interno del pacchetto di viaggio “Panorama RAGIONE_SOCIALEiano con gli Himba” acquistato presso la convenuta; con la stessa pronuncia il Tribunale condannava RAGIONE_SOCIALE (società ausiliaria che aveva materialmente eseguito la prestazione scelta dagli attori), chiamata in garanzia dalla convenuta, a tenerla indenne dagli oneri derivanti a qualunque titolo dal giudizio, previo rigetto dell’eccezione di difetto di giurisdizione avanzata dalla terza chiamata in causa.
RAGIONE_SOCIALE) RAGIONE_SOCIALE avendo proposto appello, la Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 2966/2020, ha confermato la sentenza impugnata, dichiarando l’intervenuto passaggio in giudicato dei capi di quest’ultima contenenti la condanna di RAGIONE_SOCIALE in favore del RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE. In particolare, ha ravvisato l’infondatezza di tutti i motivi di impugnazione relativi alla prospettata illegittimità dell’affermazione della sussistenza della giurisdizione italiana relativamente alla richiamata domanda di manleva, alla ritenuta applicabilità in via sostanziale della legge namibiana (previo accertamento della responsabilità di essa appellante, quale terza chiamata in causa, per violazione del vincolo contrattuale senza esserne stato accertato compiutamente il suo contenuto) e, infine, per aver rilevato – pur nella dichiarata applicabilità della legge namibiana – il suo inadempimento, determinandolo, però, in base al solo diritto italiano.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso, dotato di due motivi, cui ha resistito Il RAGIONE_SOCIALE
Con decreto del 12/4/2024 il ricorso è stato trasmesso alle Sezioni Unite, rilevando che il primo motivo poneva una questione di giurisdizione.
Con l’ordinanza n. 29569 del 18/11/2024 le Sezioni Unite , come richiesto dal Procuratore Generale, hanno rigettato il primo motivo di ricorso – con cui la ricorrente si doleva, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 1 c.p.c., che la Corte d’appello avesse affermato la giurisdizione italiana sulla base di una errata interpretazione dell’art. 3 della l. 218/1995, perché in contrasto con la normativa comunitaria ora vigente e con i principi applicabili alla fattispecie, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE – confermando la giurisdizione italiana sulla domanda di manleva proposta da RAGIONE_SOCIALE nei confronti dell’odierna ricorrente ed hanno rimesso a questa Sezione lo scrutinio del secondo motivo di ricorso.
La trattazione della causa è stata fissata all’adunanza del 20 gennaio 2026. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il secondo motivo vengono denunciate violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 16 l. n. 218/1995, per non avere il giudice d’appello considerato che spetta al giudice compiere d’ufficio l’accertamento della legge straniera (ritenuta nel caso di specie applicabile), anche avvalendosi di convenzioni internazionali, strumenti ed esperti preposti, dovendosi applicare la legge italiana solo “in ultima analisi”; da qui scaturirebbe la mancata osservanza e falsa applicazione del citato art. 14 per effetto della quale la corte territoriale ha condiviso integralmente il percorso motivazionale e decisionale del giudice di prime cure, incorrendo altresì nella violazione e falsa applicazione dell’indicato art. 16, essendo stata ravvisata in ipotesi una violazione dell’ordine
pubblico che un’accertata conoscenza della legge straniera avrebbe escluso.
2. Il motivo è infondato.
Conviene, innanzitutto, quel che ha rilevato il giudice d’appello per confermare la statuizione del primo giudice:
ha preso le mosse dal rilievo che, a differenza di quanto affermato dall’appellante, il giudice di prime cure aveva non solo applicato la legge namibiana, ma pure chiarito i principi di diritto e le norme applicabili, laddove aveva osservato che il sistema di diritto privato vigente in RAGIONE_SOCIALEia «è definito come diritto romano olandese, che costituisce una ibridazione e una sintesi dei principi di diritto romano con i principi di common law», aveva afferm ato che l’oggetto della manleva trovava il presupposto «nella violazione da parte di RAGIONE_SOCIALE del vincolo contrattuale che la legava alla convenuta, violazione integrata dall’inadempimento alla prestazione di servizi cui era tenuta nei confronti della convenuta» ed aveva sostenuto che la responsabilità per inadempimento contrattuale «costituisce senza dubbio principio di ordine pubblico internazionale, che, ai sensi dell’art. 16 della legge 218/98, renderebbe inapplicabile la eventuale legge straniera con esso in conflitto»;
ha condiviso il ragionamento del tribunale ed ha aggiunto che: a) ai sensi degli artt. 14 e 16 l. 218/95, in base ai quali se il giudice non riesce ad accertare la legge straniera indicata, neanche con l’aiuto delle parti, applica la legge richiamata mediante altri criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa e in mancanza applica la legge italiana, nel caso di specie la odierna ricorrente non aveva indicato la normativa specifica applicabile in RAGIONE_SOCIALEia che potesse certificare la sicurezza del mezzo modificato utilizzato per il trasporto dei turisti; b) il riconoscimento della responsabilità contrattuale del t our operator nei confronti dei coniugi COGNOME implicava, in assenza di
difese basate sulla sua assenza di colpa, che detta responsabilità fosse posta a carico del fornitore del servizio.
Da quanto rilevato emerge chiaramente che la corte territoriale ha enunciato più argomenti che hanno concorso a determinare la statuizione reiettiva del motivo di appello, i quali non sono stati tutti utilmente confutati dalla ricorrente.
In disparte che le critiche mosse alla sentenza impugnata sono del tutto assertive quanto al trattamento giuridico diverso che la legge della RAGIONE_SOCIALEia riserverebbe alla vicenda per cui è causa e alle prove che se esaminate avrebbero escluso qualunque responsabilità della ricorrente al verificarsi dell’incidente, perché mai supportate da riferimenti specifici (la ricorrente fonda il suo apparato confutativo esclusivamente sulla denuncia che il giudice avrebbe dovuto d’ufficio individuare la normativa applicabile), resta insuperabile il passaggio in giudicato -per non essere stata confutata – della affermazione, tradottasi in ratio decidendi della sentenza impugnata, che una legge namibiana, in contrasto con quello che il giudice d’appello e il tribunale hanno ritenuto essere un principio di ordine pubblico internazionale, sarebbe stata disapplicata, ai sensi dell’art. 16 della l. n. 218/1995.
Trova, infatti, applicazione la giurisprudenza di questa Suprema Corte nel senso che, qualora una sentenza (o un capo di questa) si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario – per giungere all’annullamento della pronunzia – non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma altresì che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l’accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo stesso dell’impugnazione. È sufficiente, pertanto, che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni, perché il motivo di impugnazione debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili per difetto di
interesse le censure mosse avverso le altre ragioni (v. in tal senso, p. es., Cass. ord. 26 febbraio 2024 n. 5102, Cass. ord. 11 maggio 2018 n.11493 e Cass. 14 febbraio 2012 n.2108).
4. Il ricorso va dunque rigettato. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente, le spese, che liquida in euro 7.600 per compensi, oltre a euro 200 per esborsi, alle spese generali e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2026
Il Presidente NOME COGNOME