Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 1181 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 1181 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 17/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3666/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’ RAGIONE_SOCIALE DELLO RAGIONE_SOCIALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOME COGNOME NOME
-intimati- avverso DECRETO di CORTE D’APPELLO PERUGIA n. 72/2021 depositata il 28/08/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/12/2022 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con il provvedimento impugnato, la Corte di Appello di Perugia accoglie va l’opposizione proposta dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto che aveva liquidato, in favore di COGNOME NOME NOME, il pregiudizio per irragionevole durata di un processo presupposto, avente ad oggetto una richiesta di indennizzo ex lege Pinto e la successiva esecuzione, svolta nelle forme del giudizio di ottemperanza e definita con sentenza del T.A.R. Umbria n. 647/2019. Per effetto del detto accoglimento, il giudice di merito rideterminava l’indennizzo dovuto, riducendo l’importo ricon osciuto agli odierni intimati.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione il RAGIONE_SOCIALE, affidandosi ad un unico motivo.
Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Il Relatore ha avanzato la segu ente proposta ai sensi dell’art. 380bis cod. proc. civ.: ‘PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV.
ACCOGLIMENTO del ricorso.
Con il provvedimento impugnato, la Corte di Appello di Perugia accoglieva l’opposizione proposta dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto che aveva liquidato, in favore di COGNOME NOME NOME, il pregiudizio per irragionevole durata di un processo presupposto, avente ad oggetto una richiesta di indennizzo ex lege Pinto e la successiva esecuzione, svolta nelle forme del giudizio di ottemperanza e definita con sentenza del T.A.R. Umbria n. 647/2019. Per effetto del detto accoglimento, il giudice di merito rideterminava l’indennizzo dovuto, riducendo l’importo riconosciuto
agli odierni intimati.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione il RAGIONE_SOCIALE, affidandosi ad un unico motivo.
Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.
Con l’unico motivo, il RAGIONE_SOCIALE lamenta la violazione degli artt. 4 RAGIONE_SOCIALE legge n. 89 del 2001 e 6 RAGIONE_SOCIALE Convenzione E.D.U., perché la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare tardiva la domanda proposta dagli odierni intimati, in quanto introdotta oltre la data del 10.5.2020, in cui era passata in giudicato la sentenza del T.A.R. Umbria n. 647/2019, conclusiva del giudizio di ottemperanza.
La censura è fondata.
La Corte di Appello ha ritenuto compresa nell’ambito del giudizio di ottemperanza anche la fase successiva al deposito RAGIONE_SOCIALE sentenza conclusiva, durante la quale era stato nominato un commissario ad acta ed adottato l’impegno di spesa ed il pagamento del debito. Ha dunque calcolato l’indennizzo dovuto agli odierni intimati tenendo conto che solo il 24.11.2020 erano state pagate a questi ultimi le somme riconosciute di loro spettanza. In tal modo, la Corte distrettuale ha deciso in modo non coerente con il principio, che merita di essere ribadito, affermato dalle Sezioni Unite di q uesta Corte, secondo cui ‘In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, in caso di ritardo RAGIONE_SOCIALE P.A. nel pagamento delle somme riconosciute in forza di decreto di condanna “Pinto” definitivo, pronunciato ai sensi dell’art. 3 RAGIONE_SOCIALE legge 24 marzo 2001, n. 89, l’interessato, ove il versamento delle somme spettanti non sia intervenuto entro il termine dilatorio di mesi sei (secondo quanto indicato dalla Corte EDU, sentenza 29 marzo 2006, COGNOME contro Italia) e giorni cinque (in relazione al disposto di cui all’art. 133, secondo comma, c.p.c.) dalla data in cui il provvedimento è divenuto esecutivo, ha diritto – sia che abbia esperito azione esecutiva per il conseguimento delle somme a lui spettanti, sia che si sia limitato ad attendere l’adempimento spontaneo RAGIONE_SOCIALE P.A. – ad un ulteriore indennizzo commisurato al ritardo nel soddisfacimento RAGIONE_SOCIALE sua pretesa eccedente al suddetto termine, nonché, ove intrapresa, all’intervenuta promozione
dell’azione esecutiva, che, tuttavia, può essere fatto valere esclusivamente con ricorso diretto alla CEDU (in relazione all’art. 41 RAGIONE_SOCIALE Convenzione EDU) e non con le forme e i termini dell’art. 2, comma 1, RAGIONE_SOCIALE legge n. 89 del 2001, la cui portata non si estende alla tutela del diritto all’esecuzione delle decisioni interne esecutive’ (Cass. Sez. U, Sentenza n. 6312 del 19/03/2014, Rv. 630042; conf. Cass. Sez. 6 – 1, Sentenza n. 27122 del 19/12/2014, Rv. 633612). Di conseguenza, il tempo successivo alla sentenza conclusiva del giudizio di ottemperanza, pur essendo in sé suscettibile di indennizzo, non poteva essere computato ai fini del calcolo dell’indennizzo per irragionevole durata del processo, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla legge n. 89 del 2001 ‘.
Il Collegio condivide la proposta del relatore.
Il ricorso va dunque accolto, con cassazione RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata e rinvio RAGIONE_SOCIALE causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Perugia, in differente composizione.
PQM
la Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Perugia, in differente composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio RAGIONE_SOCIALE Sesta Sezione