Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 6 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 6 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. 12848/2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso ‘ex lege’ dall’AVVOCATURA GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO e domiciliato presso i suoi Uffici, in ROMA, INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’avvocato NOME COGNOME TERZI e domiciliato ‘ex
lege’ presso la Cancelleria civile RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione, in ROMA, INDIRIZZO; – controricorrente avverso il decreto n. cronol. 1026/2021 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositato l’11/03/2021; la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio udita del 20/09/2022 dal Consigliere NOME COGNOME.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Con ricorso proposto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 -ter RAGIONE_SOCIALEa legge n. 89/2001, il RAGIONE_SOCIALE formulava opposizione avverso il decreto n. cronol. 789/2019 RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Ancona, in persona del magistrato designato (con il quale era stato riconosciuto l’equo indennizzo in favore di COGNOME NOME nella misura di euro 8.000,00, oltre interessi, con riferimento alla durata irragionevole di un processo instaurato dinanzi al TAR Marche protrattosi dal 22 aprile 1995 al 26 aprile 2018), lamentando -con un primo motivo l’inefficacia di detto decreto, in quanto non notificato nei trenta giorni, e -con un secondo motivo -la nullità RAGIONE_SOCIALEa notificazione (tardiva) RAGIONE_SOCIALEo stesso decreto in quanto notificato unitamente al ricorso per ottemperanza proposto dinanzi al TAR Marche per il pagamento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo e non a quello proposto ai sensi RAGIONE_SOCIALEa legge n. 89/2001.
Nell’esaminare congiuntamente i due motivi, l’adita Corte in composizione collegiale, con decreto n. cronol. 1026/2021 (depositato l’11 marzo 2021), lo rigettava, in applicazione del
principio (enunciato dall’ordinanza di questa Corte n. 21429/2018, richiamata in motivazione) in base al quale, in tema di equa riparazione per violazione del termine di durata ragionevole del processo, non può essere proposta opposizione al decreto di ingiunzione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 5ter RAGIONE_SOCIALEa l. n. 89 del 2001, al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia del decreto in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa nullità RAGIONE_SOCIALEa sua notificazione, essendo tale procedimento assoggettato allo stesso principio affermato con riguardo al procedimento monitorio, secondo il quale la nullità RAGIONE_SOCIALEa notificazione del decreto ingiuntivo rileva unicamente per consentire la proposizione RAGIONE_SOCIALE‘opposizione tardiva (art. 650 c.p.c.) e non anche per conseguire la declaratoria d’inefficacia del decreto (artt. 644 c.p.c. e 188 disp. att. c.p.c.), la quale può esser pronunciata solo in caso di mancata notifica o di notifica giuridicamente inesistente del menzionato decreto.
Avverso il suddetto decreto pronunciato a seguito RAGIONE_SOCIALE‘avanzata opposizione, ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, il RAGIONE_SOCIALE, resistito con controricorso dall’inti mato COGNOME NOME.
Con il formulato motivo, il ricorrente RAGIONE_SOCIALE ha denunciato -ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 89/2001, deducendo l’erroneità RAGIONE_SOCIALE‘impugnato decreto, con il quale sono state escluse l’inefficacia del decreto di riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo per equa riparazione ove non sia stato notificato alla P.A. nel termine di 30 giorni e
l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa correlata opposizione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 -ter RAGIONE_SOCIALEa citata legge n. 89/2001 per far valere tale vizio.
Ponendo specifico riferimento alla citata ordinanza di questa Corte n. 21420/2018, richiamata (peraltro acriticamente) nell’impugnato decreto, il ricorrente RAGIONE_SOCIALE ha evidenziato che -interpretando meglio detta decisione -sarebbe stato necessario distinguere tra l’ipotesi RAGIONE_SOCIALEa notificazione del decreto monocratico RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello effettuata oltre il prescritto termine di trenta giorni (con riferimento alla quale la P.A. dovrebbe considerarsi legittimata a proporre opposizione al fine di far dichiarare l’inefficacia del decreto stesso) e quella in cui la notificazione venga eseguita nel citato termine ma risulti irregolare (caso in cui la P.A. si troverebbe nella condizione di poter eventualmente proporre solo opposizione tardiva senza che possa ritenersi ricorrente un’ipotesi di inefficacia del decreto medesimo).
Alla stregua di questa distinzione e del portato normativo di cui all’art. 5 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 89/2001, il ricorrente RAGIONE_SOCIALE ha posto in risalto che poiché, nel caso di specie, si versava nella prima RAGIONE_SOCIALEe due ipotesi (avendo l’odierna parte controricorrente notificato il decreto oggetto di opposizione oltre il termine di trenta giorni), la Corte di appello (in composizione collegiale) non avrebbe che potuto dichiarare l’inefficacia del decreto impugnato.
Il motivo è fondato per le ragioni che seguono.
Rileva il collegio che, ai fini RAGIONE_SOCIALEa risoluzione RAGIONE_SOCIALEa prospettata questione, bisogna valorizzare il complesso argomentativo -invero più aderente alla lettera risultante dal combinato disposto di cui all’art. 5, commi 2 e 5 -ter, RAGIONE_SOCIALEa legge Pinto -ricollegabile alla precedente ordinanza di questa Corte n. 2659/2017 (richiamata, opportunamente, anche in ricorso e recepita anche dalla successiva ordinanza n. 10878/2018).
Il caso affrontato con la citata ordinanza n. 2659/2017 era quello in cui le ricorrenti non avevano notificato nel termine di cui al secondo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 89/2001 (quale scaturente dalle modifiche di cui alla legge n. 134 del 2012) né il ricorso né il decreto di (parziale) accoglimento del primo, sicché alla fattispecie risultava chiaramente applicabile la disposizione di legge che prevede che la tardiva notifica determini l’inefficacia del decreto stesso.
Ciò premesso, con detta ordinanza è stato posto in risalto come questa Corte – già con la sentenza n. 5656/2015 -aveva chiarito che la novella del 2012 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 89/2001 ha introdotto un meccanismo simile a quello del procedimento ingiuntivo, ma allo stesso modo non identico, facendo espresso richiamo al codice di procedura civile solo nei casi in cui la disciplina RAGIONE_SOCIALEo stesso sia estensibile.
Sulla base di tale premessa, è stato affermato che il rimedio RAGIONE_SOCIALEa tempestiva opposizione ai sensi RAGIONE_SOCIALEa legge n. 89 del 2001, di cui all’art. art. 5ter, è da ritenersi applicabile anche
al fine di far dichiarare l’inefficacia del decreto, emesso dal Presidente RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello o da un consigliere da lui delegato, nel caso in cui il decreto stesso non venga notificato entro il termine di trenta giorni dal suo deposito ovvero, nel caso in cui il decreto non venga depositato entro il termine di trenta giorni dal deposito del ricorso, di cui all’art. 3, comma 4, RAGIONE_SOCIALEa medesima legge, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione RAGIONE_SOCIALE‘avvenuto deposito RAGIONE_SOCIALEo stesso.
Ne consegue che correttamente -come anche nel caso di specie – il RAGIONE_SOCIALE si era avvalso RAGIONE_SOCIALE‘opposizione al fine di far dare atto RAGIONE_SOCIALE‘inefficacia del decreto tardivamente notificato e che il giudice, all’esito RAGIONE_SOCIALEa stessa opposizione, avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare tale inefficacia.
A conforto di tale soluzione occorre evidenziare che, dal tenore letterale RAGIONE_SOCIALEa norma di cui all’art. 5 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 89/2001, pur risultando disegnato un meccanismo che per larga parte richiama quello tipico del procedimento ingiuntivo, se ne discosta laddove prevede espressamente che la tardiva notificazione, oltre a determinare l’inefficacia, comporta anche l’improponibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda. Ed allora la logica conseguenza di tale scelta legislativa non può che essere quella per la quale, ove sia stata proposta opposizione al fine di dolersi RAGIONE_SOCIALEa tardiva notifica, il giudice adito deve limitarsi a tale declaratoria, in quanto l’improponibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda implica anche che – a differenza di quanto accade in caso di opposizione a decreto ingiuntivo – non sia consentita una
disamina nel merito circa la fondatezza RAGIONE_SOCIALEa domanda, che è ormai insuscettibile anche di essere riproposta.
Da ciò deriva l’affermazione del principio di diritto secondo cui, nel procedimento di equa riparazione per irragionevole durata del processo regolato dalla legge n. 89 del 2001, la tardiva notifica del decreto emanato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, comma 5, comporta l’inefficacia RAGIONE_SOCIALEo stesso e l’improponibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda indennitaria ex art. 5, comma 2, diversamente da quanto previsto dal sistema di cui agli artt. 633 ss. c.p.c., nell’ambito del quale, mancando un divieto di riproponibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda, l’eventuale inefficacia del decreto impone, comunque, per ragioni di RAGIONE_SOCIALE processuale, l’esame nel merito RAGIONE_SOCIALEa pretesa (cfr. la citata Cass. n. 10878/2018).
Essendo pacifico, nel caso di specie, che l’odierna parte controricorrente aveva notificato il decreto di ingiunzione relativo al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘equo indennizzo oltre il termine stabilito dall’art. 5, comma 2, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 89/2001, il giudice RAGIONE_SOCIALE‘opposizione non avrebbe che potuto dichiararne l’inefficacia.
6. In definitiva, sulla scorta RAGIONE_SOCIALEe svolte argomentazioni, il ricorso deve essere accolto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito direttamente in questa sede, disponendo la cassazione RAGIONE_SOCIALE‘impugnato decreto, con il conseguente accoglimen to RAGIONE_SOCIALE‘opposizione formulata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 -ter RAGIONE_SOCIALEa legge n.
89/2001 dal RAGIONE_SOCIALE e la derivante dichiarazione di inefficacia del decreto di ingiunzione con il quale è stato riconosciuto l’equo indennizzo in favore d el COGNOME NOME.
Alla stregua RAGIONE_SOCIALEa peculiarità e RAGIONE_SOCIALEa controvertibilità RAGIONE_SOCIALEa questione (anche in relazione al pregresso stato RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di questa Corte), si ritiene che sussistano giuste ragioni per compensare integralmente tra le parti le s pese RAGIONE_SOCIALE‘intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, cassa l’impugnato decreto, accoglie l’opposizione formulata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 -ter RAGIONE_SOCIALEa legge n. 89/2001 dal RAGIONE_SOCIALE e dichiara l’inefficacia del decreto di ingiunzione di riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘equo indennizzo in favore di COGNOME NOME.
Compensa tra le parti le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero giudizio.
Così deciso in Roma, a seguito di riconvocazione, nella camera