DECRETO CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA – N. R.G. 00000425 2025 DEPOSITO MINUTA 15 07 2025 PUBBLICAZIONE 15 07 2025
N. 425 /2025 R.G. Vol.
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
DECRETO PER EQUA RIPARAZIONE LEGGE PINTO
Il Consigliere des. Dr.ssa NOME COGNOME depositato da (Avv. COGNOME in data 30/05/2025
letto il ricorso ex L. n. 89 del 24.3.2001 (Legge Pinto) per la equa riparazione
RILEVATO che
il processo presupposto è il fallimento di dichiarato dal Tribunale di Parma in data 24.02.2012
parte ricorrente è stata ammessa allo stato passivo delle insinuazioni tempestive reso esecutivo in data 18.05.2012
il fallimento è stato chiuso con decreto del 23.12.2024
RITENUTO che
il ricorso è tempestivo siccome proposto entro il termine semestrale ex art. 4 della L. Pinto, decorrente dalla definitività del decreto di chiusura della procedura ex artt. 119-26 L.F.
il processo presupposto ha avuto per parte ricorrente la durata di 12 anni, 7 mesi e 5 giorni a far data dalla data di ammissione al passivo e fino alla chiusura della procedura;
l’art. 2 co. 2 bis della L. Pinto prevede in 6 anni la durata ragionevole della procedura concorsuale e dunque è stato superato il limite di ragionevole durata del processo, nella fattispecie di n. 7 anni , tenuto conto che la frazione di anno superiore a 6 mesi va computata come anno intero ex art. 2 bis L. Pinto;
non ricorrono le ipotesi previste dall’art 2, co. 2 quinqu ies e 2 sexies della L. Pinto;
ai sensi dell’art. 2 bis L. Pinto l’equa riparazione è da liquidarsi, di regola, in misura non inferiore ad € 400 e non superiore ad € 800 per ciascun anno di ritardo o frazione di anno superiore a 6 mesi di ritardo;
la misura dell’indennizzo non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice (corrispondente al credito ammesso al passivo);
nella fattispecie il ricorrente è stato ammesso al passivo per l’importo di € 28.297,56 in chirografo si reputa equo riconoscere a parte ricorrente l’indennizzo nella misura minima di € 400 per ogni anno di ritardo e quindi l’importo complessivo di € 2.800,00;
con precedente decreto di questa Corte in data 19.04.2023 è già stato liquidato l’indennizzo di € 2.000,00 per i primi n. 5 anni di ritardo e dunque in questa sede va riconosciuto l’indennizzo per i restanti 2 anni pari d € 800,00 ;
le spese del procedimento sono da liquidarsi, come da dispositivo, secondo i criteri e parametri delle vigenti tariffe forensi ex D.M. 55/2014 come da ultimo mod. ex D.M. 13.8.2022 n. 147, avuto riguardo alla tabella per i procedimenti monitori escluso l’aumento ex art. 4 co. 1 bis D.M. 55/2014 da ultimo modificato con D.M. 13 agosto 2022, n. 147 per la redazione con tecniche informatiche, stante il non funzionamento dei collegamenti ipertestuali
INGIUNGE A
in persona del ministro pro-tempore di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, senza dilazione
1. la somma di € 800,00;
2. gli interessi nella misura legale dal deposito del ricorso all’effettivo soddisfo;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 350 ,00 per compensi ed in € 27,00 per esborsi, oltre 15% spese generali forfettarie, c.p.a. e i.v.a. se dovuta, con distrazione a favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta.
AUTORIZZA la provvisoria esecuzione in caso di mancato tempestivo pagamento.
Bologna, 15/07/2025
Il Consigliere des. Dr.ssa NOME COGNOME