Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 6832 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 6832 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13857/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME.
-ricorrente principale
NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME , con domicilio digitale in atti.
-ricorrente incidentale contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’RAGIONE_SOCIALE DELLO RAGIONE_SOCIALE, con domicilio in Roma, alla INDIRIZZO.
-controricorrente-
avverso il DECRETO della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 1981/2023, depositata il 04/12/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME e NOME hanno proposto autonomi ricorsi, basati rispettivamente su tre e quattro censure, illustrate con memoria, avverso la pronuncia del la Corte d’appello di Napoli , che ha respinto la domanda di indennizzo ex lege n. 89/2001 per la irragionevole durata di un procedimento civile.
Il RAGIONE_SOCIALE della giustizia ha resistito con distinti controricorsi.
Il giudizio presupposto era stato instaurato dal INDIRIZZO INDIRIZZO nei confronti di una condomina -la RAGIONE_SOCIALE – di cui i ricorrenti erano soci, per ottenere la rimozione di impianti di condizionamento installati sulla parete condominiale. NOME COGNOME era intervenuto personalmente in primo grado, NOME COGNOME si era costituita in appello, allorquando la società era stata posta in liquidazione.
Il processo era stato definito in primo grado con pronuncia n. 15708/2015 del 28.12.2015, impugnata in appello e il giudizio di secondo era stato dichiarato estinto, in data 28.6.2022, avendo le parti definito la lite con transazione del 10.5.2022.
La domanda monitoria dei ricorrenti volta ad ottenere l’emissione di ingiunzione ex art. 5 ter della legge n. 89/2001 è stata respinta dalla Corte di appello con pronuncia confermata all’esito dell’opposizione sul rilievo che, essendo intervenuta l’ estinzione della causa, il pregiudizio non era indennizzabile, anche perché gli opponenti ‘ soccombenti all’esito del giudizio di primo grado non avevano specificato di aver svolto effettiva attività processuale nella fase del processo presupposto antecedente all’estinzione, laddove un elemento di segno opposto si ricava dalla stessa transazione, che dà atto tra l’altro di come la causa fosse giunta all’udienza di trattazione del 28.6.2022 dopo vari rinvii interlocutori e/o d’ufficio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso di NOME COGNOME, notificato per primo, ha natura di impugnazione principale, quello di NOME ha natura incidentale.
Le eccezioni di inammissibilità dei ricorsi sono infondate.
Entrambe le impugnazioni contengono un’esaustiva esposizione dei fatti di causa e l’articolazione di censure in diritto riguardo ai presupposti affinché possa operare la presunzione di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo in caso di estinzione per intervenuta transazione, senza limitarsi a sollevare censure di merito.
I primi tre motivi del ricorso principale e i motivi primo, secondo e quarto di quello incidentale pongono le medesime questioni e possono essere esaminati unitariamente.
Con il primo motivo di entrambi i ricorsi si denuncia la violazione degli artt. 112, 115 c.p.c., 2, comma secondo sexies della legge n. 89/2001, 24 e 111 Cost., lamentando che la Corte di appello abbia negato l’indennizzo sull’assunto che il giudizio presupposto fosse stato definito con declaratoria di estinzione per inattività delle parti allorquando era stata già superata la durata ragionevole del giudizio, senza considerare che il processo non si era prolungato allo scopo di perfezionare la transazione, essendo stato chiesto a tal fine un solo rinvio in data 16.3.2021 dopo numerosi rinvii d’ufficio ed un rinvio per integrazion e del contraddittorio, mentre la transazione era stata conclusa appena un mese prima dalla pronuncia di estinzione, per cui, fino al momento dell’accordo sottoscritto nel giugno del 2022, le parti non potevano non avere interesse alla decisione, avendo coltivato le causa innanzi al Tribunale e alla Corte d’Appello con memorie, note, consulenze di parte.
Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 2, comma 2 sexies, lett. c) della Legge Pinto, 306, 307 e 309 del c.p.c., per aver il giudice equiparato i casi di estinzione regolati dagli artt. 306 e 307, c.p.c. che non danno diritto all’ indennizzo alla particolare causa di estinzione a
seguito di accordo transattivo, che non farebbe venir meno il diritto all’equa riparazione, poiché l’accordo raggiunto è indice della sussistenza di un contrasto tra le parti fino al momento del suo perfezionamento , con conseguente pregiudizio causato dai patimenti legati alla durata del processo disciplina.
Con il terzo motivo del ricorso principale e con il quarto motivo del ricorso incidentale si denuncia la violazione degli artt. 3 e 4 della legge n. 89/2001, 156, 640 c.p.c., 2712 e 2719 c.c., sostenendo che i ricorrenti avevano ampiamente dimostrato quali attività difensive avessero svolto prima di definire bonariamente la lite, e in ogni caso, ove pure la documentazione fosse stata incompleta, la Corte avrebbe dovuto richiedere le necessarie integrazioni, non essendo la completezza documentale un requisito di ammissibilità della domanda da osservare entro termini perentori.
4.1. Il secondo motivo di entrambi i ricorsi è infondato.
Nell’escludere la sussistenza di un pregiudizio indennizzabile per la durata irragionevole del processo, la Corte d ‘ appello ha evocato la presunzione iuris tantum di insussistenza del danno, sul presupposto che anche la transazione cui facciano seguito l’inattivit à delle parti e l’estinzione del giudizio, è evento capace di dar luogo alla presunzione relativa sancita dall’art. 2 sexies, lettera c) della legge n. 89/2001.
Tale assunto è confor me all’insegnamento di questa Corte che ha già affermato che la transazione, di per sé, non è circostanza contraria alla presunzione stabilita dalla norma, allorché si sia verificato un abbandono della lite, avendo essa, piuttosto, potuto indurre le parti a richiedere una declaratoria di cessazione della materia del contendere, che costituisce pronuncia processuale per sopravvenuta carenza di interesse (Cass. 12026/2022).
Non è pertinente il precedente di questa Corte n. 10336/2020 richiamato in ricorso, che riferisce ad altra ipotesi di definizione della causa mediante conciliazione giudiziale, non all’estinzione per inattività.
4.2. Il primo motivo del ricorso principale e di quello incidentale sono fondati; il terzo motivo del ricorso principale e il quarto motivo di quello incidentale sono assorbiti.
La legge n. 89/2001, art. 2, comma 2-sexies, introdotto dalla L. n. 208 del 2015, contempla un elenco di presunzioni iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, che costituiscono prova “completa”, alla quale il giudice di merito può legittimamente ricorrere, anche in via esclusiva, salvo pur sempre il limite della motivazione del proprio convincimento, nonché quello dell’esame degli eventuali elementi indiziari contrari al fatto ignoto dell’inesistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, che si pretende legislativamente di desumere tramite l’allestita presunzione.
L’accertamento dell’esistenza, sufficienza e rilevanza della prova contraria, che consenta il superamento delle presunzioni di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo implica una tipica indagine di fatto, istituzionalmente attribuita dalla legge al giudice di merito, ma pur sempre sindacabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. (Cass. 25836/2019; Cass. 12026/2022).
Anche la pronuncia di questa Corte n. 12026/2022, richiamata dalla stessa Corte d’appello, che, come detto, riconosce che la transazione, seguita dall’estinzione per inattività, fa operare la presunzione di insussistenza del pregiudizio, raccomanda di valutare tutte le circostanze contrarie all’operatività della presunzione stessa.
La Corte di merito ha affermato, al riguardo, che le modalità con cui si era pervenuti alla definizione della lite non comprovavano che fino a quella data non fosse stato composto il contrasto dalle parti ed ha dato rilievo al
mancato svolgimento di attività difensiva, riconoscendo che il processo aveva subito ‘ rinvii interlocutori e d’ufficio’ .
Il giudice distrettuale è incorso nell’errore di reputare decisivo il mancato svolgimento di attività processuale in sé, quale sintomo del disinteresse delle parti rispetto all’esito del giudizio, senza tener conto delle particolari vicende di causa, caratterizzate da ripetuti rinvii d’ufficio o per esigenze di ruolo, oltre che da un differimento per integrazione del contraddittorio, con un solo rinvio per bonario compimento cui poi ha fatto seguito, a distanza di poco tempo, l’ estinzione della causa.
L ‘ inerzia processuale non poteva imputarsi ad un disinteresse delle parti, date le peculiarità di gestione e sviluppo del processo; l’unico rinvio per componimento era stato chiesto dopo sei anni dall’instaurazione del giudizio di appello, la cui durata era ormai irragionevole, e anche il rinvio interlocutorio cui fa riferimento la Corte era stato disposto per esigenze di ruolo e per il notevole carico di processi.
I rinvii d’ufficio o interlocutori non potevano eliminare il protarsi dell’incertezza dell’esito della lite , né escludere l’interesse alla pronuncia.
Nessuna prova dello svolgimento di attività processuale poteva esigersi dalle parti in caso di rinvii d’ufficio, né sulla base di tale presupposto poteva escludersi che la causa avesse avuto ulteriore seguito allorquando era ancor in essere un concreto interesse alla sua definizione.
L’ esistenza di un danno non patrimoniale può essere esclusa nelle ipotesi in cui il protrarsi del giudizio appaia rispondente ad uno specifico interesse della parte, il che appunto avviene, ad esempio, quando la lite sia stata gestita fuori del processo, conclusosi con l’estinzione per inattività delle parti a seguito di transazione stragiudiziale, se l’interesse delle parti sia stato quello alla perdurante pendenza del giudizio per coltivare la prospettiva della definizione in sede stragiudiziale (Cass. 8716/2006; Cass. 5398/2005; Cass. 12026/2021).
Il terzo motivo del ricorso incidentale denuncia la violazione degli artt. 2, comma 2 della legge 89/2001 in rapporto agli articoli 2727, 2056,2057,2058 e 2059 c.c., per avere il decreto impugnato disatteso i principi consolidati nella giurisprudenza europea e di legittimità riguardo al la spettanza dell’ indennizzo anche a favore dei soci di una società di capitali.
Il motivo è inammissibile.
La Corte d’appello ha dichiarato assorbita la questione concernente la possibilità della COGNOME di richiedere l’indennizzo quale socia della RAGIONE_SOCIALE, non avendo partecipato al giudizio, e per carenza di prova che la società fosse stata cancellata dal registro delle imprese, sicché la questione va riesaminata dal giudice del rinvio, che terrà conto che NOME COGNOME era intervenuta in proprio , per ottenere l’indennizzo per il danno direttamente patito per la durata irragionevole del processo.
In conclusione, è accolto il primo motivo del ricorso principale e di quello incidentale, è respinto il secondo motivo, sono assorbiti i motivi terzo e quarto di detti ricorsi ed è dichiarato inammissibile il quarto motivo del ricorso incidentale.
Il decreto è cassato in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo del ricorso principale e di quello incidentale, respinge il secondo motivo, dichiarata assorbiti i motivi terzo e quarto di detti ricorsi e inammissibile il quarto motivo del ricorso incidentale;
cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 22.1.2026.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME