DECRETO CORTE DI APPELLO DI GENOVA – N. R.G. 00000294 2025 DEPOSITO MINUTA 19 03 2026 PUBBLICAZIONE 20 03 2026
LA CORTE D’APPELLO DI GENOVA SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei magistrati:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME,
Presidente relatore
AVV_NOTAIO.AVV_NOTAIO NOME COGNOME,
Consigliere
AVV_NOTAIO NOME COGNOME,
Consigliere
riuniti in camera di consiglio,
ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel giudizio di opposizione ex art. 5ter , l. 89/2001, avverso il decreto di rigetto n. cronol. 304/2025, reso nel giudizio RG VG 201/2025, promosso da:
cod. fisc. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova e presso la stessa legalmente domiciliato in GenovaINDIRIZZO INDIRIZZO -opponente – P.
Contro
C.F.
, in persona del legale rappresentate pro tempore , P.
corrente in Orbetello (INDIRIZZO), INDIRIZZO, elettivamente domiciliata nella fase monitoria presso l’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO del Foro di Torino (c.f. ) C.F.
PEC
– opposta-
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Esaminati gli atti del procedimento;
viste le note scritte depositate dalle parti;
osserva quanto segue:
FATTO E DIRITTO
Con ricorso per equa riparazione ai sensi dell’art. 3 della L. 89/2001, proposto in data 08/09/2025, la chiedeva un indennizzo per l’eccessiva durata del processo, in relazione al decorso della procedura fallimentare RG n. 08/2013, dichiarata con sentenza del 08/01/2013 dal Tribunale di Massa, relativa alla società RAGIONE_SOCIALE
La ricorrente si era insinuata tempestivamente al passivo (creditore n. 43) per la somma di euro 3.696,39 in via chirografaria.
Il fallimento veniva dichiarato chiuso con decreto in data 25/02/2025.
La società esponeva che la durata rilevante ai fini dell’equa riparazione doveva considerarsi dalla data di ammissione del credito allo stato passivo, calcolando la procedura concorsuale dal 23/05/2013 sino al 25/02/2025 e così quantificava in 11 anni, 9 mesi e 11 giorni la durata complessiva del procedimento presupposto.
Deduceva il termine di anni 6 ritenuto ragionevole per legge e calcolava l’indennizzo per 6 anni di ritardo nella somma di euro 3.300,00 (di euro 500,00 per ogni anno di ritardo sino al terzo ed euro 600,00 per i tre anni di ritardo successivi al terzo oltre la maggiorazione del 20%), oltre interessi della domanda, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia; oltre al pagamento di euro 27,00 per spese vive relativo al deposito del ricorso.
Il Consigliere Delegato nella fase monitoria, esaminata la documentazione in atti, rilevava che la ricorrente non avesse documentato l’attestazione circa l’omessa proposizione di reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento. Rilevava altresì che la mancata produzione dei documenti in copia autentica, impediva di accertare se in tale giudizio si fosse verificata una violazione del principio di ragionevole durata del processo.
Per questi motivi, con provvedimento datato 07/10/2025 assegnava un termine perentorio di 30 giorni alla ricorrente per provvedere al l’integrazione document ale.
V erificata l’avvenuta produzione della documentazione richiesta nei termini stabiliti, il Consigliere D elegato della Corte d’Appello , ritenuta la propria competenza, l’ammissibilità e la proponibilità del ricorso, emetteva il decreto n. 304/2025 con cui riteneva:
che il dies a quo per il calcolo della durata del processo presupposto era quello del decreto di ammissione al passivo ovvero il 23 maggio 2023 e che la procedura si era conclusa in data 25 febbraio 2025 con il deposito del provvedimento di chiusura del fallimento, durato complessivamente anni 11, mesi 9 e giorni 2;
-che la durata del procedimento presupposto eccedente il limite della ragionevolezza e della congruità, di cui all’ art. 2 della L. 89/2001, era nella fattispecie pari ad 5 anni, 9 mesi e 2 giorni (6 anni ai fini );
-che andava altresì deAVV_NOTAIOo il periodo di 114 giorni di sospensione ex lege a causa della pandemia Covid, calcolando così 5 anni 5 mesi e 8 giorni -indicando sempre, in anni 6 l’eccedenza indennizzabile ai fini della legge Pinto.
Pertanto, ingiungeva al , in persona del Ministro pro-tempore, di pagare immediatamente, per le causali di cui in motivazione, in favore di la somma di euro 2.400,00, oltre interessi al tasso legale dalla domanda sino al saldo e le
spese della procedura monitoria liquidate in euro 292,50 oltre accessori di legge ed euro 73,59 per spese, con distrazione diretta a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
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Avverso il decreto di accoglimento n. 304/2025 del 21/11/2025, ha proposto opposizione ex art. 5 ter L.89/2001, il , lamentando l’ errato calcolo del periodo di superamento della ragionevole durata del processo in anni sei, anziché cinque, evidenziando che il superamento del termine ragionevole, quantificato in anni 5, mesi 9 e giorni 2, detratto il periodo di 114 giorni di sospensione ex lege a causa della epidemia Covid, modificava la durata eccedente in anni 5, mesi 5 e giorni 8, ossia 5 anni ai fini della legge ‘ Pinto ‘ , e che pertanto era inesatta la liquidazione a titolo di equa riparazione, in quanto andava riconosciuta la complessiva somma di euro 2.000,00 anziché 2.400,00.
Il instava affinché la C orte d’Appello in accoglimento del l’opposizione disponesse il riconoscimento della complessiva somma di euro 2.000,00, con il favore delle spese della fase di opposizione.
Si costituiva che aderiva al motivo di opposizione sollevato, ritenendolo fondato e riconoscendo come dovutole il minore importo di euro 2.000,00; chiedendo altresì alla Corte di disporre la compensazione delle spese di lite della fase di opposizione, ferme restando quelle liquidate nella fase monocratica.
Il Giustizia con note depositate in data 10 marzo 2026 insisteva come in ricorso e aderiva alla richiesta dell’opponente di compensazione delle spese di lite.
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L’opposizione è fondata e merita accoglimento.
La Corte rileva che nel decreto opposto è stata correttamente quantificata la durata del giudizio presupposto e sono stati correttamente detratti i termini di legge (6 anni) e il termine relativo al periodo Covid (114 giorni) giungendo alla durata eccedente di anni 5, mesi 5 e giorni 8, pari però ad anni 5 di superamento della ragionevole durata.
Infatti, co me disposto dall’art. 2 bis comma 1 della Legge 89/2001, ‘il giudice liquida a titolo di equa riparazione, di regola, una somma di denaro non inferiore a euro 400 e non superiore a euro 800 per ciascun anno, o frazione di anno superiore ai sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo’.
Pertanto, nella fase monitoria, si sarebbe dovuta riconoscere a titolo di equo indennizzo a favore della ricorrente/opposta, la somma di euro 2.000,00 anziché quella maggiore di euro 2.400,00.
La Corte accoglie l’opposizione e, per l’effetto , revoca il precedente decreto e Condanna il , in persona del Ministro in carica pro tempore, alla corresponsione di una somma a titolo di indennizzo ex l. 89/2001 pari a euro 2.000,00, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda alla data del pagamento, in favore di ; condanna il , in persona del Ministro in carica pro tempore, alla rifusione delle spese di lite in favore di spese che conferma quanto alla fase monitoria in euro 292,50, oltre accessori di legge ed euro 73,59 per spese vive, con distrazione a favore dell’AVV_NOTAIO che si dichiara antistatario ; compensa, come richiesto concordemente dalle parti, le spese della presente fase di
opposizione.
Genova, 17/03/2026
Il Presidente relatore DottAVV_NOTAIO NOME COGNOME